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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA MI Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1215/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di rigetto di omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e SS. D.Lgs n. 14/2019 datata 14.06.2025 e depositata il 14.06.2025, rg. n. 138-1/2024, resa nel procedimento per RICORSO
RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE presentato dai coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2
promosso da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ROMITA Saverio (C.F.
) e SA IZ (C.F. , entrambi del foro di Bari, C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Romita in Bari al C.so Vittorio Veneto n. 8 giusta allegata procura alle liti.
RECLAMANTI
Contro
società unipersonale codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Controparte_1
imprese di Treviso - Belluno rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo FEDELE (c.f. P.IVA_1
, pec: ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_1 il suo studio in (87027) LA (CS) alla Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di costituzione in giudizio.
✓ e, quale sua mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela D'ORAZIO
✓ u.s., codice fiscale e partita IVA , rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_2
giusto mandato prodotto nella procedura di composizione della crisi, dall'avv. Mario MANCUSI, codice fiscale , ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso C.F._6
lo studio dell'Avv. Luigi Carpentiere in Bari alla Via Sparano n. 73
✓ MASSA DEI CREDITORI
RESISTENTI
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.3.2024 e deducevano quanto Parte_1 Parte_2
segue:
✓ nell'anno 2008, essi avevano costituito la cooperativa sociale denominata “
[...]
” con sede in Valenzano (BA), che aveva ad oggetto la gestione di asili nido;
in Parte_3
tale cooperativa rivestiva la qualità di Presidente e Parte_2 Parte_1
quella di socio lavoratore e consigliere cda e aveva lo scopo di perseguire la finalità mutualistica propria della cooperativa, al contempo assicurando una occupazione stabile al nucleo familiare dei ricorrenti, composto anche dai loro quattro figli;
percepivano una retribuzione mensile di circa € 1.200,00, mentre gli eventuali utili dovevano essere reinvestiti all'interno della medesima cooperativa;
non erano soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; non avevano fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; si trovavano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata: a) da costose cure mediche per grave patologia da cui era affetto uno dei figli, manifestatasi nell'anno 2012; b) da procedimento per imputazioni penali, nel corso del quale era stato disposto il sequestro di una delle tre scuole della cooperativa, conclusosi con l'archiviazione nel 2020; c) dalla mancata percezione del canone di locazione di immobile, acquistato nel 2009 e concesso alla cooperativa sociale “ ”, destinataria del sequestro penale, Parte_3 impossibilitata al pagamento del canone locativo e ridotto successivamente per tali difficoltà da € 3.900,00 ad € 850,00 mensili;
nel 2019 avevano costituito con il figlio la Controparte_5
società , in liquidazione dal 2022; Controparte_6
✓ la maggiore debitoria derivava da mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di residenza, per consolidamento di debitorie e per l'acquisto dell'ulteriore immobile, con finalità di investimento di cui innanzi;
✓ era disoccupato dall'1.10.2023, avendo percepito nel precedente triennio Parte_1
reddito netto mensile di circa € 1.308,00, mentre il coniuge percepiva la retribuzione, quale insegnante di scuola d'infanzia, di € 1.595,00;
✓ erano proprietari di immobili e terreni in dettaglio elencati in ricorso;
era Parte_1
proprietario di un'autovettura ed un motociclo di scarso valore, nonché titolare, unitamente al coniuge, di conto corrente con saldo di € 1.436,056 e di quota di partecipazione societaria nella Edilizia 19 s.r.l., in liquidazione, del 33%, priva di valore;
era titolare di Parte_2
Controparte_ quota del 34% della e dell'80% della , egualmente Controparte_7
di valore nullo;
✓ le spese correnti del nucleo familiare, composto da 3 persone, erano pari ad € 1.590,00;
✓ la debitoria comune ai ricorrenti era pari ad € 768.155,20, mentre quella dell' era Parte_2
di € 104.956,72 e del di € 228.347,29; Parte_1
Proponevano, quindi, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art.67 CCII, contemplante il pagamento della somma di € 66.000,00, rinveniente dall'importo annuale di €
11.000,00 per un periodo di cinque anni, pari al canone di locazione di un immobile in Valenzano, nonché la messa a disposizione dei creditori di immobili con valore di realizzo di € 973.20,00.
In particolare, a fronte di un passivo complessivo di € 1.142.971,26 e di attivo di € 962.200,00 il piano prevedeva il pagamento di € 843.015,48, con prudente svalutazione del ricavato dell'alienazione degli immobili.
A seguito di integrazioni e chiarimenti, in data 9.5.2024, veniva emesso decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza dei debitori, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del medesimo, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70
CCII.
Successivamente l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, cui erano seguite osservazioni dei creditori
Comune di Bari e Comune di Valenzano. Controparte_1 Nella medesima relazione il ST segnalava la modifica della proposta, quanto alle posizioni debitorie.
Il Tribunale respingeva la domanda di omologazione del piano, rilevando che, “come dichiarato dai ricorrenti a pagina 9 dell'atto introduttivo, la debitoria riguarda anche il mutuo contratto per
l'acquisto dell'immobile concesso in locazione, ubicato in Valenzano via Scotellaro 11/13/15.
In particolare, l'acquisto sarebbe avvenuto per scopo di investimento, venendo concesso in locazione alla Cooperativa sociale “ ”, al fine di conseguirne entrate familiari e con Parte_3
l'effetto di assicurare occupazione ed entrate ai ricorrenti medesimi ed ai loro figli.
Orbene, indipendentemente dall'intento dell'operazione, finalizzata al soddisfo delle esigenze primarie del nucleo familiare, l'assunzione dell'obbligazione è avvenuta per l'acquisto dell'immobile, successivamente locato alla cooperativa, nella quale ultima i ricorrenti rivestono plurimi ruoli, posto che della società è Presidente del Cda e è socio lavoratore e Parte_2 Parte_1
consigliere.
E' ravvisabile, pertanto, un evidente collegamento funzionale delle operazioni, nella specie la stipulazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile e la concessione in locazione dello stesso alla cooperativa per l'esercizio dell'attività sociale, cui entrambi i ricorrenti sono interessati per i diversi ruoli innanzi indicati.
In sostanza il debito, sia pur con strumenti mediati, quali lo schermo della società, conduttrice dell'immobile, bene questo strumentale per l'esercizio dell'attività sociale, risponde ad una finalità estranea alla qualità di consumatori, assicurando un'occupazione lavorativa, sia pure con il filtro del rapporto di lavoro dipendente con la cooperativa, nonché consentendo lo svolgimento di attività sociale, la cui gestione è affidata ai medesimi.
L'assunzione dell'obbligazione in esame, pertanto, non può dirsi del tutto estranea all'attività imprenditoriale della Cooperativa, amministrata dai ricorrenti, ed all'attività lavorativa del Parte_1
e per tali ragioni deve escludersi la configurabilità nella specie di debito del consumatore.
La natura mista dei debiti osta pertanto all'accoglimento della domanda di omologazione”.- cfr. pag.
9 della sentenza impugnata -.
Con ricorso notificato in data 25.07.2025, e impugnavano Parte_1 Parte_2
avanti a questa Corte la sentenza in data 14.06.2025 dal Tribunale di Bari, rg. n. 138-1/2024, comunicata il 16 giugno 2025 con la quale veniva rigettata la domanda di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da e e revocate Parte_1 Parte_2
le misure protettive, concesse con decreto del 9.5.2024, censurandola sotto più profili, tutti legati alla ritenuta, erronea, qualificazione della natura mista dei crediti.
Si sono costituiti in giudizio i creditori e, quale sua Controparte_1 Controparte_2
mandataria e resistendo al reclamo di cui Controparte_3 Controparte_8
hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.
Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e) rispetto alla quale può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
L'art. 56 comma 4 del correttivo ter stabilisce che
“
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.
14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
L'art. 1, comma 1, lettera a) del correttivo ter modifica la definizione di consumatore, specificando che lo stesso può accedere “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (solo) “per debiti contratti in tale qualità”.
In ogni caso l'intento è quello di chiarire che la procedura “di favore” del piano di ristrutturazione è riservata in via esclusiva ai debiti interamente consumeristici;
nella relazione illustrativa si legge che si è voluto “esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore” e che “la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa.
Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto
e nell'ambito del giudizio di omologazione”.
Questo intervento, presentato quale una mera “precisazione”, in realtà ridisegna profondamente la struttura di fondo delle procedure di sovraindebitamento, configurando il piano ex art. 67 CCII su basi “oggettive” in modo integrale, correlate solo alla pregressa situazione debitoria che deve essere
“pura” e prescindendo in qualche modo dalla effettiva realtà “soggettiva” del ricorrente al momento di presentazione della domanda.
Tanto premesso rileva la Corte che i reclamanti eccepiscono, in questa sede, l'illiceità della sentenza reclamata per avere il primo giudice ritenuto la natura mista dei debiti contratti dai coniugi
[...]
in quanto non riferibili esclusivamente alla qualità di consumatori e per l'effetto di tale Parte_4
qualificazione, rigettato la domanda di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti.
Per contro, secondo i reclamanti, i debiti contratti sono, invece, di natura esclusivamente consumeristica in quanto l'acquisto dell'immobile ubicato in Valenzano e da cui deriva parte della debitoria e che ha cristallizzato la qualificazione della natura mista del debito, è da considerare pienamente rientrante nella nozione di “consumatore”; cosicché, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non sarebbe ravvisabile alcun nesso funzionale tra “ l'acquisto di un semplice immobile
e la successiva necessità di concedere l'unità immobiliare in locazione al distinto soggetto giuridico, cooperativa sociale “ “. Parte_3
Hanno inoltre precisato i reclamanti che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, Parte_2
non è più Presidente e neanche fa parte del Consiglio di Amministrazione della predetta
[...]
cooperativa sociale sin dal 2018 (oltre a non aver mai percepito compensi da amministratrice) e dal
1° settembre 2022 è dipendente pubblica a tempo indeterminato presso il Controparte_9
.
[...]
, invece, è disoccupato dal 01.10.2023 e non riveste più alcun ruolo lavorativo nella Parte_1
cooperativa ne è consigliere.
Attualmente il presidente del consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della citata cooperativa sociale è , come risulta da visura storica camerale, non facente parte del Parte_5
nucleo familiare dei ricorrenti.
Tanto escluderebbe che i coniugi – detengano la gestione della cooperativa Parte_1 Parte_2 sociale . Parte_3
CP_1 il motivo che aveva spinto gli odierni appellanti a sottoscrivere il mutuo fondiario con la di €
500.000,00 è stato quello di acquistare un immobile per il mero soddisfo delle esigenze primarie del nucleo familiare, acquisto pienamente rientrante nella nozione di “consumatore”.
I reclamanti evidenziano altresì la natura di ONLUS della cooperativa sociale “ ” Parte_3
– conduttrice dell'immobile – in quanto esercitante l'attività di asilo nido e persegue finalità non lucrative, estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, non avendo, appunto, come obiettivo la realizzazione del profitto e la ripartizione degli utili patrimoniali tra i soci.
Quanto all'applicabilità del correttivo ter alla procedura in esame hanno rilevato che, all'entrata in vigore del correttivo, con la sua novella dell'art. 2 lett. “e” ccii, detta procedura era stata già aperta,
e si era anche già esaurita la fase delibativa sulla natura mista o meno della debitoria;
da ciò a giudizio dei reclamanti, deriverebbe la irrettroattivà della richiamata novella.
Dell'art. 56, co. 4, d.lgs. 136/2024, nell'ottica dei reclamanti, andrebbe data una interpretazione restrittiva e limitata alle norme meramente processuali, e non già a quelle sostanziali o miste, cosicché, l'interpretazione estensiva, data in prime cure, sarebbe in contrasto sia con l'opposto principio di cui all'art. 389 ccii, sia con il generale principio di irretroattività della legge e sia infine, con il generale principio di affidamento e ragionevolezza della legge, ex art. 3 Cost. e art. 6 Cedu, nonché del generale principio eurocomunitario di cui alla direttiva UE 2019/1023.
Infine, hanno evidenziato i coniugi che il mutuo di cui si discute è stato Parte_6
dichiarato nullo con l'ordinanza decisoria della Suprema Corte di Cassazione n. 25693/2024, pubblicata il 25.09.2024, resa nel giudizio RG. n. 21238/2022, tra i medesimi e la
[...]
, con conseguente definitiva cesura rispetto a qualsivoglia “collegamento Controparte_11
funzionale” ipotizzato dal primo giudice, posto che un mutuo nullo non sarebbe più strumentale ad alcunché.
Con le memorie depositate il 20.10.2025 i anno eccepito l'inammissibilità Parte_6
delle avverse costituzioni, evidenziando che, a loro giudizio, in difetto di loro osservazioni critiche al
Piano di ristrutturazione, non avrebbero assunto la veste tecnica di parte processuale, con C conseguente difetto di legittimazione passiva, sul punto richiamando la n.5157/2025 della nella parte in cui afferma che: “In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto”.
Le articolate doglianze non hanno pregio.
Va preliminarmente rilevato che, relativamente a tale ultima eccezione, le parti che si sono costituite nel giudizio introdotto dai non sono reclamanti, ma non può escludersi il Parte_6
loro interesse alle sorti della procedura, pur non essendosi alla stessa opposti nel primo giudizio.
Pertanto, del tutto inconferente appare il precedente richiamato che invece si riferisce chiaramente alla possibilità di proporre reclamo.
Va poi evidenziato che, a giudizio di questa Corte le modifiche introdotte dal d.lgs n. 136 del 2024, cd. correttivo ter, si applichino alla fattispecie in esame.
Dispone infatti l'art. 56 comma 4 del d.lgs n. 136 del 2024 che "Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente".
Come ben chiarito nella relazione accompagnatoria, in considerazione della natura correttiva delle modifiche apportate, "le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento - quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti".
Nella fattispecie, essendo stato già introdotto, ma non definito, il procedimento "unitario" prima del
28 settembre, trova applicazione la modifica apportata dal correttivo.
Quanto alla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 dichiarata dalla Corte di Appello e sancita dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 25693/24 che ha dato atto della formazione, sul punto, del giudicato attesa la mancata impugnazione, va rilevato, tuttavia, che il mutuo in questione è stato convertito in finanziamento ipotecario in secondo grado e la SC, in accoglimento della censura di omessa pronuncia della Corte di Appello in ordine alla eccepita tardività dell'istanza di conversione avanzata dalla ha rimesso gli atti alla Corte affinché si affinché si pronunci sul punto1. CP_11
Il giudizio, dopo la riassunzione, è pendente innanzi alla Corte di Appello in sede, per la successiva trattazione e decisione.
Ne deriva che il credito in questione, se pur non più riconducibile alle forme di mutuo fondiario, bensì di mutuo ipotecario è tuttora esistente e presente al passivo della procedura.
Nel merito, la Corte condivide l'affermazione del Tribunale dell'esistenza di un nesso funzionale tra la stipulazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile in Valenzano e la concessione in locazione dello stesso alla cooperativa per l'esercizio dell'attività sociale, cui entrambi i ricorrenti sono interessati per i diversi ruoli ricoperti, e tanto determina, di per sé, l'esclusione dalla procedura di sovraindebitamento alla quale possono accedere solo e solamente i “consumatori”.
Non può che prendersi atto, infatti, del dato fattuale, posto dal Tribunale alla base della decisione, per cui l'assunzione dell'obbligazione era diretta all'acquisto di un immobile, acquisto finalizzato alla successiva locazione alla cooperativa, facente capo ai ricorrenti che nella stessa rivestivano plurimi ruoli, segnatamente era Presidente del Cda e , socio lavoratore e Parte_2 Parte_1
consigliere.
È di tutta evidenza, quindi, l'esistenza di un chiaro collegamento funzionale delle operazioni di stipulazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile e successiva concessione in locazione dello stesso alla cooperativa per l'esercizio dell'attività sociale.
E pertanto, come ha rilevato il Tribunale, il debito, sia pur con strumenti mediati era strumentale all'esercizio dell'attività sociale, e così rispondente ad una finalità estranea alla qualità di consumatori, in quanto, sia pure per il tramite della cooperativa, strumentale allo svolgimento di attività sociale, la cui gestione è affidata ai medesimi.
L'assunzione dell'obbligazione in esame era quindi evidentemente funzionale all'attività imprenditoriale della , amministrata dai ricorrenti, ed all'attività lavorativa del . Parte_7 Parte_1
Ne deriva, in applicazione della disciplina normativa sopra richiamata e secondo il prevalente orientamento interpretativo, la natura mista dei debiti e la impossibilità di accedere alla
C 1 Cfr. pag 4 dell'Ordinanza n. 25693/2024 della di Cassazione:
“
3.3. sussiste, dunque, la denunciata omissione di pronuncia, inficiante di nullità la sentenza gravata;
4. l'accoglimento del motivo in vaglio assorbe la disamina delle altre doglianze, siccome afferenti agli aspetti (logicamente successivi) della ritualità e della fondatezza della istanza di conversione del mutuo;
5. cassata la sentenza impugnata per dette ragioni, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, va disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame della questione, rimasta controversa, della conversione
o riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, alla stregua dei princìpi di diritto enunciati dal supremo organo della nomofilachia (in specie, del citato arresto di Cass. n. 33719 del 2022, § 9.2. della motivazione, ferma la mancata impugnazione della statuizione di primo grado sulla nullità del mutuo fondiario per superata soglia di finanziabilità)”; ristrutturazione dei debiti.
A questo punto dirimente appare la definizione di consumatore ed invero, ai sensi dell'art. 67 CCII la legittimazione attiva per azionare la procedura di ristrutturazione di debiti spetta solo al consumatore, così come definito dall'art. 2 lett. e) CCII nella versione ratione temporis applicabile, ossia “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei
a quelli sociali”. Anche recentemente, la Cassazione, con la sentenza 22699/2023 ha confermato la validità di quanto in precedenza già statuito con la pronuncia 1869/2016 ossia che “La nozione di
“consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore
– attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa
o professionale propria”.
Nella giurisprudenza di merito si segnala la Corte d'appello di Bologna 2023, che ha negato la qualifica di consumatore al ricorrente in presenza di debiti promiscui preso atto della natura dell'obbligazione contratta quando il medesimo era imprenditore deducendo che “ ... qualora
l'obbligazione sia stata assunta per uno scopo inerente all'attività d'impresa, essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'attività, in quanto la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si è definitivamente cristallizzata con l'insorgenza del debito ...”.
L'interpretazione della giurisprudenza è quindi consolidata nel ritenere che un socio, in stato di sovraindebitamento, può richiedere un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ma solo per i debiti personali ed estranei all'attività della società, qualora non abbia agito per scopi commerciali o professionali.
Nella fattispecie è bene ricordare che:
1) il mutuo era stato stipulato nel 2009 nel mentre entrambi i reclamanti facevano parte della compagine sociale;
2) la cooperativa sociale denominata “ ” con sede in Valenzano (BA), si Parte_3
occupava della gestione di asili nido e nella stessa, rivestiva la qualità di Presidente Parte_2 e era socio lavoratore e consigliere del cda.; lo scopo della costituzione di tale Parte_1
cooperativa era sostanzialmente perseguire la finalità mutualistica propria della cooperativa, al contempo assicurando una occupazione stabile al nucleo familiare dei reclamanti, composto anche dai loro quattro figli;
percepivano una retribuzione mensile di circa € 1.200,00, mentre gli eventuali utili dovevano essere reinvestiti all'interno della medesima cooperativa;
dalla visura e Statuto della stessa, allegate in atti, si evince l'iscrizione della stessa nella sezione ordinaria imprese e l'applicabilità del regime delle società a responsabilità limitata;
quanto alla dedotta mancata percezione di compensi da parte della nulla è stato provato. Parte_2
Al momento dell'acquisto l'immobile era peraltro qualificato, nell'atto pubblico, come locale commerciale;
il canone locativo ammontava peraltro inizialmente a € 3.900,00 mensile e solo successivamente alle traversie dalle quali era stata investita la cooperativa, era stato ridotto ad €
850,00 mensili;
Elementi questi che risultano, inequivocabilmente, ostativi all'applicazione della disciplina in materia di consumatore in quanto emerge una prevalenza dell'attività imprenditoriale/professionale.
Sotto diverso profilo i reclamanti si dolgono del non avere il Tribunale di Bari ritenuto ammissibile la procedura di sovraindebitamento pur in presenza di debiti promiscui.
Anche tale doglianza non si ritiene fondata.
Ed invero, pur volendo considerare una diversa nozione di consumatore quale quella proposta dai reclamanti si rileva come è necessario avere riguardo alla stretta relazione di “esclusività” delle obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare, necessaria per l'ammissibilità dell'imprenditore individuale cessato al piano di ristrutturazione dei debiti.
Ne deriva, per quanto rappresentato in precedenza, che nella specie non trovi applicazione il principio di esclusività.
Anche la sentenza richiamata dai reclamanti (Tribunale di Napoli sent. n. 78/2025) nella parte motiva fa riferimento a debiti di natura privata in percentuale prevalente rispetto ai debiti di natura imprenditoriale/ professionale.
E non è così nel caso in esame.
Dall'istruttoria documentale e dalla corretta indagine svolta dal G. D., invero, non emerge questa evidente prevalenza della natura privatistica del debito.
Il reclamo va, pertanto, rigettato. Quanto alla ripartizione delle spese, trattandosi di prime applicazioni di una normativa ancora in fase di assestamento e in assenza di specifiche pronunce della Corte di Cassazione sul punto, si ritiene giusta una totale compensazione.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 14.06.2025 e depositata in pari data rg. n. 138- 1/2024, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- spese compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 21.10.2025
Il presidente rel. est.
dr. MA MI
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
In nome del Popolo Italiano
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA MI Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Emma Manzionna Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1215/2025 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di rigetto di omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e SS. D.Lgs n. 14/2019 datata 14.06.2025 e depositata il 14.06.2025, rg. n. 138-1/2024, resa nel procedimento per RICORSO
RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE presentato dai coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. C.F._1 Parte_2 C.F._2
promosso da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti ROMITA Saverio (C.F.
) e SA IZ (C.F. , entrambi del foro di Bari, C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Romita in Bari al C.so Vittorio Veneto n. 8 giusta allegata procura alle liti.
RECLAMANTI
Contro
società unipersonale codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Controparte_1
imprese di Treviso - Belluno rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo FEDELE (c.f. P.IVA_1
, pec: ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 Email_1 il suo studio in (87027) LA (CS) alla Piazza del Popolo n. 5, in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di costituzione in giudizio.
✓ e, quale sua mandataria Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela D'ORAZIO
✓ u.s., codice fiscale e partita IVA , rappresentata e difesa, Controparte_4 P.IVA_2
giusto mandato prodotto nella procedura di composizione della crisi, dall'avv. Mario MANCUSI, codice fiscale , ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso C.F._6
lo studio dell'Avv. Luigi Carpentiere in Bari alla Via Sparano n. 73
✓ MASSA DEI CREDITORI
RESISTENTI
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.3.2024 e deducevano quanto Parte_1 Parte_2
segue:
✓ nell'anno 2008, essi avevano costituito la cooperativa sociale denominata “
[...]
” con sede in Valenzano (BA), che aveva ad oggetto la gestione di asili nido;
in Parte_3
tale cooperativa rivestiva la qualità di Presidente e Parte_2 Parte_1
quella di socio lavoratore e consigliere cda e aveva lo scopo di perseguire la finalità mutualistica propria della cooperativa, al contempo assicurando una occupazione stabile al nucleo familiare dei ricorrenti, composto anche dai loro quattro figli;
percepivano una retribuzione mensile di circa € 1.200,00, mentre gli eventuali utili dovevano essere reinvestiti all'interno della medesima cooperativa;
non erano soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942; non avevano fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non sussistendo al riguardo cause di inammissibilità; si trovavano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, provocata: a) da costose cure mediche per grave patologia da cui era affetto uno dei figli, manifestatasi nell'anno 2012; b) da procedimento per imputazioni penali, nel corso del quale era stato disposto il sequestro di una delle tre scuole della cooperativa, conclusosi con l'archiviazione nel 2020; c) dalla mancata percezione del canone di locazione di immobile, acquistato nel 2009 e concesso alla cooperativa sociale “ ”, destinataria del sequestro penale, Parte_3 impossibilitata al pagamento del canone locativo e ridotto successivamente per tali difficoltà da € 3.900,00 ad € 850,00 mensili;
nel 2019 avevano costituito con il figlio la Controparte_5
società , in liquidazione dal 2022; Controparte_6
✓ la maggiore debitoria derivava da mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di residenza, per consolidamento di debitorie e per l'acquisto dell'ulteriore immobile, con finalità di investimento di cui innanzi;
✓ era disoccupato dall'1.10.2023, avendo percepito nel precedente triennio Parte_1
reddito netto mensile di circa € 1.308,00, mentre il coniuge percepiva la retribuzione, quale insegnante di scuola d'infanzia, di € 1.595,00;
✓ erano proprietari di immobili e terreni in dettaglio elencati in ricorso;
era Parte_1
proprietario di un'autovettura ed un motociclo di scarso valore, nonché titolare, unitamente al coniuge, di conto corrente con saldo di € 1.436,056 e di quota di partecipazione societaria nella Edilizia 19 s.r.l., in liquidazione, del 33%, priva di valore;
era titolare di Parte_2
Controparte_ quota del 34% della e dell'80% della , egualmente Controparte_7
di valore nullo;
✓ le spese correnti del nucleo familiare, composto da 3 persone, erano pari ad € 1.590,00;
✓ la debitoria comune ai ricorrenti era pari ad € 768.155,20, mentre quella dell' era Parte_2
di € 104.956,72 e del di € 228.347,29; Parte_1
Proponevano, quindi, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'art.67 CCII, contemplante il pagamento della somma di € 66.000,00, rinveniente dall'importo annuale di €
11.000,00 per un periodo di cinque anni, pari al canone di locazione di un immobile in Valenzano, nonché la messa a disposizione dei creditori di immobili con valore di realizzo di € 973.20,00.
In particolare, a fronte di un passivo complessivo di € 1.142.971,26 e di attivo di € 962.200,00 il piano prevedeva il pagamento di € 843.015,48, con prudente svalutazione del ricavato dell'alienazione degli immobili.
A seguito di integrazioni e chiarimenti, in data 9.5.2024, veniva emesso decreto di apertura, ex art.70, comma I, CCII, con pronuncia, su istanza dei debitori, del divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del medesimo, nonché delle ulteriori misure protettive di cui al comma 4 dell'art.70
CCII.
Successivamente l'OCC depositava relazione conclusiva, ove dava atto di aver provveduto a pubblicare la proposta sul sito del Tribunale di Bari, cui erano seguite osservazioni dei creditori
Comune di Bari e Comune di Valenzano. Controparte_1 Nella medesima relazione il ST segnalava la modifica della proposta, quanto alle posizioni debitorie.
Il Tribunale respingeva la domanda di omologazione del piano, rilevando che, “come dichiarato dai ricorrenti a pagina 9 dell'atto introduttivo, la debitoria riguarda anche il mutuo contratto per
l'acquisto dell'immobile concesso in locazione, ubicato in Valenzano via Scotellaro 11/13/15.
In particolare, l'acquisto sarebbe avvenuto per scopo di investimento, venendo concesso in locazione alla Cooperativa sociale “ ”, al fine di conseguirne entrate familiari e con Parte_3
l'effetto di assicurare occupazione ed entrate ai ricorrenti medesimi ed ai loro figli.
Orbene, indipendentemente dall'intento dell'operazione, finalizzata al soddisfo delle esigenze primarie del nucleo familiare, l'assunzione dell'obbligazione è avvenuta per l'acquisto dell'immobile, successivamente locato alla cooperativa, nella quale ultima i ricorrenti rivestono plurimi ruoli, posto che della società è Presidente del Cda e è socio lavoratore e Parte_2 Parte_1
consigliere.
E' ravvisabile, pertanto, un evidente collegamento funzionale delle operazioni, nella specie la stipulazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile e la concessione in locazione dello stesso alla cooperativa per l'esercizio dell'attività sociale, cui entrambi i ricorrenti sono interessati per i diversi ruoli innanzi indicati.
In sostanza il debito, sia pur con strumenti mediati, quali lo schermo della società, conduttrice dell'immobile, bene questo strumentale per l'esercizio dell'attività sociale, risponde ad una finalità estranea alla qualità di consumatori, assicurando un'occupazione lavorativa, sia pure con il filtro del rapporto di lavoro dipendente con la cooperativa, nonché consentendo lo svolgimento di attività sociale, la cui gestione è affidata ai medesimi.
L'assunzione dell'obbligazione in esame, pertanto, non può dirsi del tutto estranea all'attività imprenditoriale della Cooperativa, amministrata dai ricorrenti, ed all'attività lavorativa del Parte_1
e per tali ragioni deve escludersi la configurabilità nella specie di debito del consumatore.
La natura mista dei debiti osta pertanto all'accoglimento della domanda di omologazione”.- cfr. pag.
9 della sentenza impugnata -.
Con ricorso notificato in data 25.07.2025, e impugnavano Parte_1 Parte_2
avanti a questa Corte la sentenza in data 14.06.2025 dal Tribunale di Bari, rg. n. 138-1/2024, comunicata il 16 giugno 2025 con la quale veniva rigettata la domanda di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti presentata da e e revocate Parte_1 Parte_2
le misure protettive, concesse con decreto del 9.5.2024, censurandola sotto più profili, tutti legati alla ritenuta, erronea, qualificazione della natura mista dei crediti.
Si sono costituiti in giudizio i creditori e, quale sua Controparte_1 Controparte_2
mandataria e resistendo al reclamo di cui Controparte_3 Controparte_8
hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 21.10.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Motivi della decisione
Va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65-73 CCI), si applica al consumatore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento, ossia versi in una situazione di crisi o di insolvenza. Si tratta di uno strumento volto a favorire l'esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, vale a dire dei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono fallibili.
Si segnala in merito la modifica normativa intervenuta con il D.Lgs. n. 134/2024 (Correttivo ter), art. 2 lett.e) rispetto alla quale può ritenersi «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo
V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore.
L'art. 56 comma 4 del correttivo ter stabilisce che
“
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.
14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
L'art. 1, comma 1, lettera a) del correttivo ter modifica la definizione di consumatore, specificando che lo stesso può accedere “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” (solo) “per debiti contratti in tale qualità”.
In ogni caso l'intento è quello di chiarire che la procedura “di favore” del piano di ristrutturazione è riservata in via esclusiva ai debiti interamente consumeristici;
nella relazione illustrativa si legge che si è voluto “esplicitare il principio secondo il quale solo i debiti contratti al di fuori di un'attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore” e che “la precisazione non nuoce alle ragioni dell'imprenditore e del professionista che si trovano in stato di sovraindebitamento sia per debiti legati all'attività svolta sia per debiti contratti al di fuori di essa.
Essi, infatti, possono ristrutturare i propri debiti tramite lo strumento del concordato minore nel quale i creditori, spesso rappresentati da altre imprese, trovano una maggiore tutela tramite il voto
e nell'ambito del giudizio di omologazione”.
Questo intervento, presentato quale una mera “precisazione”, in realtà ridisegna profondamente la struttura di fondo delle procedure di sovraindebitamento, configurando il piano ex art. 67 CCII su basi “oggettive” in modo integrale, correlate solo alla pregressa situazione debitoria che deve essere
“pura” e prescindendo in qualche modo dalla effettiva realtà “soggettiva” del ricorrente al momento di presentazione della domanda.
Tanto premesso rileva la Corte che i reclamanti eccepiscono, in questa sede, l'illiceità della sentenza reclamata per avere il primo giudice ritenuto la natura mista dei debiti contratti dai coniugi
[...]
in quanto non riferibili esclusivamente alla qualità di consumatori e per l'effetto di tale Parte_4
qualificazione, rigettato la domanda di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti.
Per contro, secondo i reclamanti, i debiti contratti sono, invece, di natura esclusivamente consumeristica in quanto l'acquisto dell'immobile ubicato in Valenzano e da cui deriva parte della debitoria e che ha cristallizzato la qualificazione della natura mista del debito, è da considerare pienamente rientrante nella nozione di “consumatore”; cosicché, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non sarebbe ravvisabile alcun nesso funzionale tra “ l'acquisto di un semplice immobile
e la successiva necessità di concedere l'unità immobiliare in locazione al distinto soggetto giuridico, cooperativa sociale “ “. Parte_3
Hanno inoltre precisato i reclamanti che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, Parte_2
non è più Presidente e neanche fa parte del Consiglio di Amministrazione della predetta
[...]
cooperativa sociale sin dal 2018 (oltre a non aver mai percepito compensi da amministratrice) e dal
1° settembre 2022 è dipendente pubblica a tempo indeterminato presso il Controparte_9
.
[...]
, invece, è disoccupato dal 01.10.2023 e non riveste più alcun ruolo lavorativo nella Parte_1
cooperativa ne è consigliere.
Attualmente il presidente del consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della citata cooperativa sociale è , come risulta da visura storica camerale, non facente parte del Parte_5
nucleo familiare dei ricorrenti.
Tanto escluderebbe che i coniugi – detengano la gestione della cooperativa Parte_1 Parte_2 sociale . Parte_3
CP_1 il motivo che aveva spinto gli odierni appellanti a sottoscrivere il mutuo fondiario con la di €
500.000,00 è stato quello di acquistare un immobile per il mero soddisfo delle esigenze primarie del nucleo familiare, acquisto pienamente rientrante nella nozione di “consumatore”.
I reclamanti evidenziano altresì la natura di ONLUS della cooperativa sociale “ ” Parte_3
– conduttrice dell'immobile – in quanto esercitante l'attività di asilo nido e persegue finalità non lucrative, estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, non avendo, appunto, come obiettivo la realizzazione del profitto e la ripartizione degli utili patrimoniali tra i soci.
Quanto all'applicabilità del correttivo ter alla procedura in esame hanno rilevato che, all'entrata in vigore del correttivo, con la sua novella dell'art. 2 lett. “e” ccii, detta procedura era stata già aperta,
e si era anche già esaurita la fase delibativa sulla natura mista o meno della debitoria;
da ciò a giudizio dei reclamanti, deriverebbe la irrettroattivà della richiamata novella.
Dell'art. 56, co. 4, d.lgs. 136/2024, nell'ottica dei reclamanti, andrebbe data una interpretazione restrittiva e limitata alle norme meramente processuali, e non già a quelle sostanziali o miste, cosicché, l'interpretazione estensiva, data in prime cure, sarebbe in contrasto sia con l'opposto principio di cui all'art. 389 ccii, sia con il generale principio di irretroattività della legge e sia infine, con il generale principio di affidamento e ragionevolezza della legge, ex art. 3 Cost. e art. 6 Cedu, nonché del generale principio eurocomunitario di cui alla direttiva UE 2019/1023.
Infine, hanno evidenziato i coniugi che il mutuo di cui si discute è stato Parte_6
dichiarato nullo con l'ordinanza decisoria della Suprema Corte di Cassazione n. 25693/2024, pubblicata il 25.09.2024, resa nel giudizio RG. n. 21238/2022, tra i medesimi e la
[...]
, con conseguente definitiva cesura rispetto a qualsivoglia “collegamento Controparte_11
funzionale” ipotizzato dal primo giudice, posto che un mutuo nullo non sarebbe più strumentale ad alcunché.
Con le memorie depositate il 20.10.2025 i anno eccepito l'inammissibilità Parte_6
delle avverse costituzioni, evidenziando che, a loro giudizio, in difetto di loro osservazioni critiche al
Piano di ristrutturazione, non avrebbero assunto la veste tecnica di parte processuale, con C conseguente difetto di legittimazione passiva, sul punto richiamando la n.5157/2025 della nella parte in cui afferma che: “In tema di omologazione del piano del consumatore, il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del piano, sono stati parte nel giudizio predetto”.
Le articolate doglianze non hanno pregio.
Va preliminarmente rilevato che, relativamente a tale ultima eccezione, le parti che si sono costituite nel giudizio introdotto dai non sono reclamanti, ma non può escludersi il Parte_6
loro interesse alle sorti della procedura, pur non essendosi alla stessa opposti nel primo giudizio.
Pertanto, del tutto inconferente appare il precedente richiamato che invece si riferisce chiaramente alla possibilità di proporre reclamo.
Va poi evidenziato che, a giudizio di questa Corte le modifiche introdotte dal d.lgs n. 136 del 2024, cd. correttivo ter, si applichino alla fattispecie in esame.
Dispone infatti l'art. 56 comma 4 del d.lgs n. 136 del 2024 che "Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente".
Come ben chiarito nella relazione accompagnatoria, in considerazione della natura correttiva delle modifiche apportate, "le disposizioni del decreto legislativo sono applicabili anche a tutti gli istituti in corso al momento della sua entrata in vigore. La finalità di ricomprendere ogni istituto è perseguita facendo riferimento alla composizione negoziata ed ai piani attestati di risanamento - quali strumenti stragiudiziali – nonché a tutti gli strumenti giudiziali ai quali si accede mediante il procedimento unitario introdotti prima nonché a strumenti e/o procedure aperte o pendenti".
Nella fattispecie, essendo stato già introdotto, ma non definito, il procedimento "unitario" prima del
28 settembre, trova applicazione la modifica apportata dal correttivo.
Quanto alla nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità fissato dall'art. 38 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 dichiarata dalla Corte di Appello e sancita dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 25693/24 che ha dato atto della formazione, sul punto, del giudicato attesa la mancata impugnazione, va rilevato, tuttavia, che il mutuo in questione è stato convertito in finanziamento ipotecario in secondo grado e la SC, in accoglimento della censura di omessa pronuncia della Corte di Appello in ordine alla eccepita tardività dell'istanza di conversione avanzata dalla ha rimesso gli atti alla Corte affinché si affinché si pronunci sul punto1. CP_11
Il giudizio, dopo la riassunzione, è pendente innanzi alla Corte di Appello in sede, per la successiva trattazione e decisione.
Ne deriva che il credito in questione, se pur non più riconducibile alle forme di mutuo fondiario, bensì di mutuo ipotecario è tuttora esistente e presente al passivo della procedura.
Nel merito, la Corte condivide l'affermazione del Tribunale dell'esistenza di un nesso funzionale tra la stipulazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile in Valenzano e la concessione in locazione dello stesso alla cooperativa per l'esercizio dell'attività sociale, cui entrambi i ricorrenti sono interessati per i diversi ruoli ricoperti, e tanto determina, di per sé, l'esclusione dalla procedura di sovraindebitamento alla quale possono accedere solo e solamente i “consumatori”.
Non può che prendersi atto, infatti, del dato fattuale, posto dal Tribunale alla base della decisione, per cui l'assunzione dell'obbligazione era diretta all'acquisto di un immobile, acquisto finalizzato alla successiva locazione alla cooperativa, facente capo ai ricorrenti che nella stessa rivestivano plurimi ruoli, segnatamente era Presidente del Cda e , socio lavoratore e Parte_2 Parte_1
consigliere.
È di tutta evidenza, quindi, l'esistenza di un chiaro collegamento funzionale delle operazioni di stipulazione del mutuo per l'acquisto dell'immobile e successiva concessione in locazione dello stesso alla cooperativa per l'esercizio dell'attività sociale.
E pertanto, come ha rilevato il Tribunale, il debito, sia pur con strumenti mediati era strumentale all'esercizio dell'attività sociale, e così rispondente ad una finalità estranea alla qualità di consumatori, in quanto, sia pure per il tramite della cooperativa, strumentale allo svolgimento di attività sociale, la cui gestione è affidata ai medesimi.
L'assunzione dell'obbligazione in esame era quindi evidentemente funzionale all'attività imprenditoriale della , amministrata dai ricorrenti, ed all'attività lavorativa del . Parte_7 Parte_1
Ne deriva, in applicazione della disciplina normativa sopra richiamata e secondo il prevalente orientamento interpretativo, la natura mista dei debiti e la impossibilità di accedere alla
C 1 Cfr. pag 4 dell'Ordinanza n. 25693/2024 della di Cassazione:
“
3.3. sussiste, dunque, la denunciata omissione di pronuncia, inficiante di nullità la sentenza gravata;
4. l'accoglimento del motivo in vaglio assorbe la disamina delle altre doglianze, siccome afferenti agli aspetti (logicamente successivi) della ritualità e della fondatezza della istanza di conversione del mutuo;
5. cassata la sentenza impugnata per dette ragioni, occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, va disposto il rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame della questione, rimasta controversa, della conversione
o riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario, alla stregua dei princìpi di diritto enunciati dal supremo organo della nomofilachia (in specie, del citato arresto di Cass. n. 33719 del 2022, § 9.2. della motivazione, ferma la mancata impugnazione della statuizione di primo grado sulla nullità del mutuo fondiario per superata soglia di finanziabilità)”; ristrutturazione dei debiti.
A questo punto dirimente appare la definizione di consumatore ed invero, ai sensi dell'art. 67 CCII la legittimazione attiva per azionare la procedura di ristrutturazione di debiti spetta solo al consumatore, così come definito dall'art. 2 lett. e) CCII nella versione ratione temporis applicabile, ossia “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei
a quelli sociali”. Anche recentemente, la Cassazione, con la sentenza 22699/2023 ha confermato la validità di quanto in precedenza già statuito con la pronuncia 1869/2016 ossia che “La nozione di
“consumatore abilitato al piano”, quale modalità di ristrutturazione del passivo e per l'esercizio delle altre prerogative previste dalla l. n. 3 del 2012, pur non escludendo il professionista o l'imprenditore
– attività non incompatibili purché non residuino o, comunque, non siano più attuali obbligazioni sorte da esse e confluite nell'insolvenza -, comprende solo il debitore, persona fisica, che abbia contratto obbligazioni, non soddisfatte al momento della proposta di piano, per far fronte ad esigenze personali, familiari ovvero attinenti agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale e, dunque, anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa
o professionale propria”.
Nella giurisprudenza di merito si segnala la Corte d'appello di Bologna 2023, che ha negato la qualifica di consumatore al ricorrente in presenza di debiti promiscui preso atto della natura dell'obbligazione contratta quando il medesimo era imprenditore deducendo che “ ... qualora
l'obbligazione sia stata assunta per uno scopo inerente all'attività d'impresa, essa non può mutare natura per il fatto che il debitore dismetta l'attività, in quanto la finalità imprenditoriale che la caratterizzava si è definitivamente cristallizzata con l'insorgenza del debito ...”.
L'interpretazione della giurisprudenza è quindi consolidata nel ritenere che un socio, in stato di sovraindebitamento, può richiedere un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ma solo per i debiti personali ed estranei all'attività della società, qualora non abbia agito per scopi commerciali o professionali.
Nella fattispecie è bene ricordare che:
1) il mutuo era stato stipulato nel 2009 nel mentre entrambi i reclamanti facevano parte della compagine sociale;
2) la cooperativa sociale denominata “ ” con sede in Valenzano (BA), si Parte_3
occupava della gestione di asili nido e nella stessa, rivestiva la qualità di Presidente Parte_2 e era socio lavoratore e consigliere del cda.; lo scopo della costituzione di tale Parte_1
cooperativa era sostanzialmente perseguire la finalità mutualistica propria della cooperativa, al contempo assicurando una occupazione stabile al nucleo familiare dei reclamanti, composto anche dai loro quattro figli;
percepivano una retribuzione mensile di circa € 1.200,00, mentre gli eventuali utili dovevano essere reinvestiti all'interno della medesima cooperativa;
dalla visura e Statuto della stessa, allegate in atti, si evince l'iscrizione della stessa nella sezione ordinaria imprese e l'applicabilità del regime delle società a responsabilità limitata;
quanto alla dedotta mancata percezione di compensi da parte della nulla è stato provato. Parte_2
Al momento dell'acquisto l'immobile era peraltro qualificato, nell'atto pubblico, come locale commerciale;
il canone locativo ammontava peraltro inizialmente a € 3.900,00 mensile e solo successivamente alle traversie dalle quali era stata investita la cooperativa, era stato ridotto ad €
850,00 mensili;
Elementi questi che risultano, inequivocabilmente, ostativi all'applicazione della disciplina in materia di consumatore in quanto emerge una prevalenza dell'attività imprenditoriale/professionale.
Sotto diverso profilo i reclamanti si dolgono del non avere il Tribunale di Bari ritenuto ammissibile la procedura di sovraindebitamento pur in presenza di debiti promiscui.
Anche tale doglianza non si ritiene fondata.
Ed invero, pur volendo considerare una diversa nozione di consumatore quale quella proposta dai reclamanti si rileva come è necessario avere riguardo alla stretta relazione di “esclusività” delle obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare, necessaria per l'ammissibilità dell'imprenditore individuale cessato al piano di ristrutturazione dei debiti.
Ne deriva, per quanto rappresentato in precedenza, che nella specie non trovi applicazione il principio di esclusività.
Anche la sentenza richiamata dai reclamanti (Tribunale di Napoli sent. n. 78/2025) nella parte motiva fa riferimento a debiti di natura privata in percentuale prevalente rispetto ai debiti di natura imprenditoriale/ professionale.
E non è così nel caso in esame.
Dall'istruttoria documentale e dalla corretta indagine svolta dal G. D., invero, non emerge questa evidente prevalenza della natura privatistica del debito.
Il reclamo va, pertanto, rigettato. Quanto alla ripartizione delle spese, trattandosi di prime applicazioni di una normativa ancora in fase di assestamento e in assenza di specifiche pronunce della Corte di Cassazione sul punto, si ritiene giusta una totale compensazione.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 14.06.2025 e depositata in pari data rg. n. 138- 1/2024, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- spese compensate;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 21.10.2025
Il presidente rel. est.
dr. MA MI