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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/10/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 366/2022 promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze
Attrice
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
Convenuti Contumaci
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 15.10.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte e ha rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio l' – d'ora in poi - chiedendo Controparte_3 CP_4 di dichiarare privo di efficacia ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita del 09.2.2017 Rep.
N. 28143 Racc. 13459 a rogito Notaio trascritto in data 15.2.2017 presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio di Volterra ai nn. R.G. 1228 e R.P. 834 con cui la società
[...]
ha trasferito alla la piena proprietà dell'immobile sito in Controparte_1 CP_2
Pomarance, fraz. Micciano, loc. La Rondinaia descritto e rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Pomarance fg. 39, part. 186, piani S1 – T- 1 cat. A//, classe
Unica, vani 13,5 R.C.E. 1.889,46, in via subordinata ha domandato di accertare la simulazione dell'atto contestato. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. ER è creditrice della - d'ora in poi - Controparte_1 CP_1
della somma di € 250.827,95 in forza di cartelle/avvisi di addebito e relativi oneri e accessori,
2. I crediti di cui sopra risultano dalle iscrizioni a ruolo, completi di relata di notifica,
3. Tali crediti non risultano contestati, non essendo pendenti contenziosi,
4. In data 09.2.2027 – successivamente alla notifica della maggior parte delle cartelle di pagamento – la ha trasferito alla la piena proprietà CP_1 CP_2 dell'immobile sopra descritto,
5. Le parti hanno pattuito un prezzo di € 120.000,00, di cui € 85.000,00 già interamente corrisposti prima e fuori dall'atto mediante assegni e bonifici,
6. I restanti € 30.000,00 sarebbero stati versati tramite 30 rate mensili ognuna dell'importo di € 1.000,00 da effettuare tramite bonifico e la restante somma di €
90.000,00 sarebbe stata pagata con il retratto del mutuo che l'acquirente avrebbe stipulato,
7. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile è stato determinato in € 218.232,63.
8. Il valore calcolato ai sensi dell'art. 79 del DPR 602/73 risulta essere € 714.215,88,
9. Sull'immobile grava una iscrizione ipotecaria per € 180.000,00 derivante dalla concessione del mutuo,
10. La finalità elusiva dell'atto di compravendita deriva dalla circostanza per cui l'atto è intervenuto quando erano già stati notificati avvisi di accertamento per un importo di € 102.381,49
11. L'acquirente, SI.ra , è l'amministratore unico della società venditrice, e CP_2
con tale atto il debitore si è spossessato del proprio patrimonio immobiliare.
Pur regolarmente citati le parti convenute sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita con i documenti allegati da parte attrice all'atto introduttivo.
All'udienza del 15.10.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni coma da note, e – previa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2 Con riguardo ai presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., appare utile richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 966 del 2007, che analizza le condizioni necessarie per l'accoglimento dell'azione, ed individuate:
1. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente (esistenza di un credito);
2. nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo (atto di disposizione/pericolo di danno);
3. nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (c.d. scientia damni e consilium fraudis).
In ordine alla nozione di credito, la Corte ritiene che questa debba essere interpretata in senso estensivo fino a comprendervi “le legittime ragioni od aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione” (sul punto si veda anche Cassazione Civile sentenza n. 5359 del 2009 “L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
(Fattispecie relativa ad azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva)”); sul pericolo di danno afferma che “non è necessario che
l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”.
È, perciò, idonea a pregiudicare le ragioni del creditore anche una variazione semplicemente qualitativa del patrimonio del debitore, che può realizzarsi con la sostituzione di un bene con altro più difficilmente aggredibile in sede esecutiva (in senso conforme si vedano anche sentenze della cassazione Civile più recenti, quali la n. 19207 del 2019 e la n. 16221 del 2019). Da un punto di vista dell'onere probatorio la Corte rileva che spetta al convenuto in revocatoria eccepire l'insussistenza di tale rischio.
3 Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, la medesima pronuncia afferma: “Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo)”. La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo ben può essere fornita, “trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni”.
Alla luce delle suddette considerazioni devono ritenersi presenti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda.
In particolare, risulta per tabulas, che parte attrice è creditrice nei confronti di parte CP_5
, per debiti fiscali e tributari, come risultanti della produzione dell'estratto di ruolo
[...] con le relative notifiche, aventi ad oggetto tributi con anno di riferimento dal 2009 al 2016
– imposte tutte riferite a periodi precedenti all'atto di compravendita qui contestato –.
Sul punto giova evidenziare che – a conferma della sussistenza del credito dedotto – parte attrice ha prodotto “certificazione contenzioso pendente” con la , da cui risulta CP_5 esclusa la pendenza di istanze di autotutela, provvedimenti di sospensione, o contenziosi e che sarebbe stato onere di parte convenuta contestare la sussistenza del credito dedotto e provare l'inesistenza del debito o allegare circostanze modificative o impeditive, onere non soddisfatto dalla parte rimasta contumace.
Risulta pertanto provato il requisito dell'esistenza del credito – determinato in €
250.827,95 -
Dalla documentazione in atti risulta che la parte venditrice, con l'atto dispositivo qui contestato, si sia spossessata del suo intero patrimonio immobiliare, determinando una situazione di oggettiva difficoltà - se non impossibilità – per la parte creditrice di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie;
appare pertanto provato che la parte, liberandosi dell'unico bene immobile in sua proprietà, abbia determinato una variazione quantitativa rilevante del suo patrimonio, rendendo più incerto e difficile il soddisfacimento del credito attoreo (Cassazione Civile sentenza n. 1896 del 2012). Sul punto ancora una volta preme rilevare che gravava sul convenuto – rimasto contumace – dimostrare che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le ragioni creditorie (Cassazione Civile sentenza n. 19207 del 2018).
4 Dalla lettura dell'atto di compravendita si evince che lo stesso è stato concluso tra il medesimo soggetto – –, intervenuta in qualità di parte Controparte_2 venditrice, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della e in CP_5 qualità di parte acquirente come persona fisica;
la coincidenza della persona fisica non pone dubbi sulla consapevolezza in capo al soggetto terzo acquirente della posizione debitoria della venditrice e della diminuzione della garanzia patrimoniale operata in danno dei creditori, avendo piena ed ovvia conoscenza dell'intera situazione. (Cassazione Civile sentenza n. 2016 del 2008 “Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto "consilium fraudis") può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento
e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata rigettata la domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la medesima persona fisica era il legale rappresentante sia della società che aveva venduto un bene immobile in frode del creditore, sia di quella che l'aveva acquistato, né al fatto che pochissimo tempo dopo tale negozio l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo)”).
Visto quanto sopra la domanda revocatoria è accolta con conseguente inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 09.2.2017 Rep. N. 28143 Racc.
13459 a rogito Notaio trascritto in data 15.2.2017 presso l'Ufficio del Persona_1
Territorio di Volterra ai nn. R.G. 1228 e R.P. 834 con cui la società Controparte_1
ha trasferito alla la piena proprietà dell'immobile sito in Pomarance,
[...] CP_2 fraz. Micciano, loc. La Rondinaia descritto e rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pomarance fg. 39, part. 186, piani S1 – T- 1 cat. A//, classe Unica, vani 13,5
R.C.E. 1.889,46.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come da dispositivo, nei valori minimi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione e istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 366/2022, disattesa ogni contraria istanza,
5 Accoglie la domanda di (C.F. Parte_1
e per l'effetto, P.IVA_1 dichiara inefficace nei confronti Parte_1
(C.F. l'atto di compravendita del 09.2.2017 Rep. N. 28143 Racc. 13459 a P.IVA_1 rogito Notaio trascritto in data 15.2.2017 presso l'Ufficio del Territorio Persona_1 di Volterra ai nn. R.G. 1228 e R.P. 834 con cui la società Controparte_1
(P. IVA ha trasferito alla (C.F. P.IVA_2 Controparte_2 [...]
) la piena proprietà dell'immobile sito in Pomarance, fraz. Micciano, C.F._1 loc. La Rondinaia descritto e rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di
Pomarance fg. 39, part. 186, piani S1 – T- 1 cat. A//, classe Unica, vani 13,5 R.C.E.
1.889,46,
ND (P. IVA ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), al pagamento a favore di Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ) delle spese di Parte_1 P.IVA_1 lite liquidate in € 4.217,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali.
Pisa, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 366/2022 promossa da
(C.F. ) elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze
Attrice
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
Convenuti Contumaci
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 15.10.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da note scritte e ha rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio l' – d'ora in poi - chiedendo Controparte_3 CP_4 di dichiarare privo di efficacia ex art. 2901 c.c. l'atto di compravendita del 09.2.2017 Rep.
N. 28143 Racc. 13459 a rogito Notaio trascritto in data 15.2.2017 presso Persona_1
l'Ufficio del Territorio di Volterra ai nn. R.G. 1228 e R.P. 834 con cui la società
[...]
ha trasferito alla la piena proprietà dell'immobile sito in Controparte_1 CP_2
Pomarance, fraz. Micciano, loc. La Rondinaia descritto e rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di Pomarance fg. 39, part. 186, piani S1 – T- 1 cat. A//, classe
Unica, vani 13,5 R.C.E. 1.889,46, in via subordinata ha domandato di accertare la simulazione dell'atto contestato. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. ER è creditrice della - d'ora in poi - Controparte_1 CP_1
della somma di € 250.827,95 in forza di cartelle/avvisi di addebito e relativi oneri e accessori,
2. I crediti di cui sopra risultano dalle iscrizioni a ruolo, completi di relata di notifica,
3. Tali crediti non risultano contestati, non essendo pendenti contenziosi,
4. In data 09.2.2027 – successivamente alla notifica della maggior parte delle cartelle di pagamento – la ha trasferito alla la piena proprietà CP_1 CP_2 dell'immobile sopra descritto,
5. Le parti hanno pattuito un prezzo di € 120.000,00, di cui € 85.000,00 già interamente corrisposti prima e fuori dall'atto mediante assegni e bonifici,
6. I restanti € 30.000,00 sarebbero stati versati tramite 30 rate mensili ognuna dell'importo di € 1.000,00 da effettuare tramite bonifico e la restante somma di €
90.000,00 sarebbe stata pagata con il retratto del mutuo che l'acquirente avrebbe stipulato,
7. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile è stato determinato in € 218.232,63.
8. Il valore calcolato ai sensi dell'art. 79 del DPR 602/73 risulta essere € 714.215,88,
9. Sull'immobile grava una iscrizione ipotecaria per € 180.000,00 derivante dalla concessione del mutuo,
10. La finalità elusiva dell'atto di compravendita deriva dalla circostanza per cui l'atto è intervenuto quando erano già stati notificati avvisi di accertamento per un importo di € 102.381,49
11. L'acquirente, SI.ra , è l'amministratore unico della società venditrice, e CP_2
con tale atto il debitore si è spossessato del proprio patrimonio immobiliare.
Pur regolarmente citati le parti convenute sono rimaste contumaci.
La causa è stata istruita con i documenti allegati da parte attrice all'atto introduttivo.
All'udienza del 15.10.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni coma da note, e – previa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2 Con riguardo ai presupposti dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., appare utile richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 966 del 2007, che analizza le condizioni necessarie per l'accoglimento dell'azione, ed individuate:
1. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente (esistenza di un credito);
2. nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo (atto di disposizione/pericolo di danno);
3. nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (c.d. scientia damni e consilium fraudis).
In ordine alla nozione di credito, la Corte ritiene che questa debba essere interpretata in senso estensivo fino a comprendervi “le legittime ragioni od aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione” (sul punto si veda anche Cassazione Civile sentenza n. 5359 del 2009 “L'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
(Fattispecie relativa ad azione revocatoria proposta a garanzia di un credito scaturente da una sentenza di condanna non ancora divenuta definitiva)”); sul pericolo di danno afferma che “non è necessario che
l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo”.
È, perciò, idonea a pregiudicare le ragioni del creditore anche una variazione semplicemente qualitativa del patrimonio del debitore, che può realizzarsi con la sostituzione di un bene con altro più difficilmente aggredibile in sede esecutiva (in senso conforme si vedano anche sentenze della cassazione Civile più recenti, quali la n. 19207 del 2019 e la n. 16221 del 2019). Da un punto di vista dell'onere probatorio la Corte rileva che spetta al convenuto in revocatoria eccepire l'insussistenza di tale rischio.
3 Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, la medesima pronuncia afferma: “Quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (e in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo)”. La prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo ben può essere fornita, “trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni”.
Alla luce delle suddette considerazioni devono ritenersi presenti gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda.
In particolare, risulta per tabulas, che parte attrice è creditrice nei confronti di parte CP_5
, per debiti fiscali e tributari, come risultanti della produzione dell'estratto di ruolo
[...] con le relative notifiche, aventi ad oggetto tributi con anno di riferimento dal 2009 al 2016
– imposte tutte riferite a periodi precedenti all'atto di compravendita qui contestato –.
Sul punto giova evidenziare che – a conferma della sussistenza del credito dedotto – parte attrice ha prodotto “certificazione contenzioso pendente” con la , da cui risulta CP_5 esclusa la pendenza di istanze di autotutela, provvedimenti di sospensione, o contenziosi e che sarebbe stato onere di parte convenuta contestare la sussistenza del credito dedotto e provare l'inesistenza del debito o allegare circostanze modificative o impeditive, onere non soddisfatto dalla parte rimasta contumace.
Risulta pertanto provato il requisito dell'esistenza del credito – determinato in €
250.827,95 -
Dalla documentazione in atti risulta che la parte venditrice, con l'atto dispositivo qui contestato, si sia spossessata del suo intero patrimonio immobiliare, determinando una situazione di oggettiva difficoltà - se non impossibilità – per la parte creditrice di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie;
appare pertanto provato che la parte, liberandosi dell'unico bene immobile in sua proprietà, abbia determinato una variazione quantitativa rilevante del suo patrimonio, rendendo più incerto e difficile il soddisfacimento del credito attoreo (Cassazione Civile sentenza n. 1896 del 2012). Sul punto ancora una volta preme rilevare che gravava sul convenuto – rimasto contumace – dimostrare che il suo patrimonio residuo fosse tale da soddisfare le ragioni creditorie (Cassazione Civile sentenza n. 19207 del 2018).
4 Dalla lettura dell'atto di compravendita si evince che lo stesso è stato concluso tra il medesimo soggetto – –, intervenuta in qualità di parte Controparte_2 venditrice, quale Amministratore Unico e legale rappresentante della e in CP_5 qualità di parte acquirente come persona fisica;
la coincidenza della persona fisica non pone dubbi sulla consapevolezza in capo al soggetto terzo acquirente della posizione debitoria della venditrice e della diminuzione della garanzia patrimoniale operata in danno dei creditori, avendo piena ed ovvia conoscenza dell'intera situazione. (Cassazione Civile sentenza n. 2016 del 2008 “Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto "consilium fraudis") può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento
e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stata rigettata la domanda revocatoria, senza attribuire rilievo alla circostanza che la medesima persona fisica era il legale rappresentante sia della società che aveva venduto un bene immobile in frode del creditore, sia di quella che l'aveva acquistato, né al fatto che pochissimo tempo dopo tale negozio l'immobile era stato nuovamente ceduto ad un terzo)”).
Visto quanto sopra la domanda revocatoria è accolta con conseguente inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita del 09.2.2017 Rep. N. 28143 Racc.
13459 a rogito Notaio trascritto in data 15.2.2017 presso l'Ufficio del Persona_1
Territorio di Volterra ai nn. R.G. 1228 e R.P. 834 con cui la società Controparte_1
ha trasferito alla la piena proprietà dell'immobile sito in Pomarance,
[...] CP_2 fraz. Micciano, loc. La Rondinaia descritto e rappresentato al Catasto Fabbricati del
Comune di Pomarance fg. 39, part. 186, piani S1 – T- 1 cat. A//, classe Unica, vani 13,5
R.C.E. 1.889,46.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come da dispositivo, nei valori minimi dello scaglione di riferimento con esclusione della fase di trattazione e istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 366/2022, disattesa ogni contraria istanza,
5 Accoglie la domanda di (C.F. Parte_1
e per l'effetto, P.IVA_1 dichiara inefficace nei confronti Parte_1
(C.F. l'atto di compravendita del 09.2.2017 Rep. N. 28143 Racc. 13459 a P.IVA_1 rogito Notaio trascritto in data 15.2.2017 presso l'Ufficio del Territorio Persona_1 di Volterra ai nn. R.G. 1228 e R.P. 834 con cui la società Controparte_1
(P. IVA ha trasferito alla (C.F. P.IVA_2 Controparte_2 [...]
) la piena proprietà dell'immobile sito in Pomarance, fraz. Micciano, C.F._1 loc. La Rondinaia descritto e rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di
Pomarance fg. 39, part. 186, piani S1 – T- 1 cat. A//, classe Unica, vani 13,5 R.C.E.
1.889,46,
ND (P. IVA ) e Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), al pagamento a favore di Controparte_2 CodiceFiscale_1
(C.F. ) delle spese di Parte_1 P.IVA_1 lite liquidate in € 4.217,00 per compensi, iva e cpa di legge, oltre 15% di spese generali.
Pisa, 27.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
6