Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00586/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 586 del 2021, proposto da
TO AR, NC EV, rappresentati e difesi dall'avvocato NC Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Squinzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Pagliara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 1433 del 21.01.2021 con cui il dirigente dell'Area Tecnica Urbanistica del Comune di Squinzano ha rigettato l'istanza di condono edilizio n. 6676 dell'01.04.1986 presentata dal sig. EV NC in relazione all'immobile sito in Casalabate, Marina di Squinzano, alla via Remora;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Squinzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. LI UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono il proprietario e il promissario acquirente di un immobile destinato a civile abitazione, realizzato in assenza di titolo nel territorio del Comune di Squinzano – frazione di Casalabate e in relazione al quale, in data 1 aprile 1986, veniva presentata istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.
1.2. Il Comune di Squinzano con provvedimento n. 1433 del 21 gennaio 2021 rigettava l’istanza, motivando come di seguito: “ … la S.V. non ha fornito atti o elementi utili per dimostrare l’esatta data di esecuzione delle opere; Ritenuto pertanto per quanto riportato nella Legge regionale n° 56 del 31.05.1980 art. 51 lett. f, di non poter accogliere la domanda di condono edilizio presentata dalla S.V. in riferimento alle opere realizzate; Considerato, altresì, che la realizzazione di opere edilizie abusive su area vincolata deve ritenersi già motivo sufficiente ad impedire la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 comma 12 della Legge n° 47 del 28.02.1985 ”.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 22 marzo 2021 e depositato in data 13 aprile 2021, i ricorrenti hanno impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento sulla scorta del seguente motivo di censura:
- “ VIOLAZIONE DI LEGGE: ART.10 BIS L.241/1990 - ARTT.35 L.47/1985 – ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART.51 L.R. N.56/1980 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO E CORRETTO PROCEDIMENTO – ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI BUONA AMMINISTRAZIONE – CARENZA DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – PERPLESSITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ MANIFESTE - IRRAZIONALITA’ – INGIUSTIZIA - DISPARITA’ DI TRATTAMENTO ”.
A mezzo di un unico e articolato motivo i ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, l’illegittimità del diniego impugnato per violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, non avendo il Comune fatto precedere il rigetto definitivo dell’istanza dall’invio della comunicazione dei motivi ostativi prevista dalla suddetta norma. I ricorrenti, inoltre, hanno contestato anche l’illegittimità nel merito delle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, evidenziando, in particolare, l’omessa valutazione da parte del Comune degli elementi depositati in atti e dai quali risulterebbe prova del completamento del rustico dell’edificio già nel 1980 e, quindi, la sussistenza delle condizioni di operatività della sanatoria di cui alla legge n. 47/1985, non potendo rilevare, in senso impeditivo, nemmeno il vincolo paesaggistico relativo alla fascia dei trecento metri dal mare, trattandosi di edificio realizzato prima dell’imposizione di detto vincolo, comunque collocato oltre detta distanza dalla linea di costa e, altresì, potendo operare l’esenzione di cui all’art. 142, co. 2, d.lgs. 24/2004.
2.1. Il Comune di Squinzano si è costituito in giudizio in data 22 maggio 2023 e, in data 19 dicembre 2025, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha replicato al ricorso. L’amministrazione, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, evidenziando che l’istanza di condono edilizio era stata, in realtà, già rigettata con provvedimento del Comune di Lecce (nel cui territorio precedentemente ricadeva la frazione di Casalabate) del 27 febbraio 1992, divenuto definitivo a seguito di decreto di perenzione di questo TAR n. 8226/2023, mentre il provvedimento impugnato nel presente giudizio costituirebbe un atto meramente confermativo del precedente. In secondo luogo, il Comune ha contestato anche la carenza di legittimazione del ricorrente AR TO, non essendo stato depositato alcun contratto preliminare di compravendita trascritto che possa rilevare ai fini della dimostrazione della titolarità in capo a quest’ultimo di diritti sull’immobile. Nel merito, l’amministrazione ha replicato al ricorso, evidenziando, in particolare, l’insussistenza delle condizioni per la concessione della sanatoria richiesta, non essendovi prova della data esatta di edificazione dell’immobile e comunque della sua realizzazione antecedentemente all’imposizione del vincolo paesaggistico sulla fascia costiera.
2.2. In data 23 gennaio 2026 i ricorrenti hanno prodotto una memoria difensiva, con la quale, oltre a ribadire le precedenti tesi, hanno replicato alle eccezioni preliminari sollevate da parte del Comune, sostenendo che il provvedimento impugnato non potrebbe qualificarsi come atto di natura meramente confermativa del precedente diniego, dovendosi, pertanto, ritenere suscettibile di autonoma impugnabilità e che il procedimento di sanatoria sarebbe stato svolto direttamente da parte del promissario acquirente, su delega del proprietario, da ciò discendendo la sua legittimazione al ricorso.
2.3. A esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Devono essere, in primo luogo, esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale con la memoria del 19 dicembre 2025, con le quali è stata dedotta sia l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto meramente conformativo di un precedente diniego, sia il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente AR TO.
3.1. Le eccezioni sono infondate.
3.2. Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non è qualificabile come atto meramente confermativo del precedente diniego, dovendosi richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “ La distinzione tra atti di conferma in senso proprio e meramente confermativi viene ravvisata in giurisprudenza nella circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo, non impugnabile, allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 8007 del 13 ottobre 2025).
3.3. Dalla lettura del provvedimento del 21 gennaio 2021 emerge inequivocabilmente l’assenza di qualsiasi valutazione del precedente atto di diniego emesso da parte del Comune di Lecce, non essendo contenuto alcun riferimento al riguardo, ma avendo piuttosto il Comune di Squinzano provveduto a una valutazione del tutto autonoma dell’istanza, circostanza che ne esclude inequivocabilmente la qualificabilità come atto di mera conferma, dovendosi, quindi, concludere per la sua diretta impugnabilità.
3.5. Parimenti infondata è anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente AR TO, risultando sul punto sufficiente rilevare, da una parte, che quest’ultimo, come riferito nella memoria dei ricorrenti del 23 gennaio 2026 (con affermazioni che non sono state fatte oggetto di contestazione da parte del Comune) ha direttamente partecipato al procedimento amministrativo e, dall’altra, che lo stesso è anche espressamente individuato dal Comune tra i destinatari del provvedimento del 21 gennaio 2021, ragione per cui deve ritenersi legittimato all’impugnazione.
4. Procedendo, quindi, all’esame delle censure prospettate, il Collegio ritiene assorbenti le contestazioni dei ricorrenti in ordine al difetto istruttorio e di motivazione del provvedimento impugnato.
4.1. Il Comune di Squinzano ha rigettato l’istanza edilizia in ragione, in sintesi, della mancata dimostrazione dell’esatta data di edificazione dell’immobile e della valenza impeditiva alla concessione della sanatoria del vincolo paesaggistico gravante sull’area, rilevando quanto segue: “ … la S.V. non ha fornito atti o elementi utili per dimostrare l’esatta data di esecuzione delle opere; Ritenuto pertanto per quanto riportato nella Legge regionale n° 56 del 31.05.1980 art. 51 lett. f, di non poter accogliere la domanda di condono edilizio presentata dalla S.V. in riferimento alle opere realizzate; Considerato, altresì, che la realizzazione di opere edilizie abusive su area vincolata deve ritenersi già motivo sufficiente ad impedire la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 35 comma 12 della Legge n° 47 del 28.02.1985 ”.
4.2. Tali soli rilievi, tuttavia, non possono ritenersi idonei a manifestare l’adeguata e sufficiente analisi del complesso degli elementi istruttori sottoposti all’attenzione dell’amministrazione nel corso del procedimento e ritraibili dagli atti di causa.
4.3. Dalla motivazione del provvedimento, infatti, non emerge in alcun modo che l’amministrazione abbia esaminato quanto dedotto e documentato dai ricorrenti in relazione alla prova della data di completamento del rustico dell’immobile (criterio rilevante, ai sensi dell’art. 31, co. 1 e 3, l. 47/1985, ai fini dell’operatività della sanatoria) e, in particolare, delle risultanze del verbale di sopralluogo svolto dalla polizia locale del Comune di Lecce in data 10 dicembre 1983 (ove è dato conto dell’esistenza, in tale data, di un edificio già completato al rustico) e della dichiarazione resa dalla moglie del proprietario del lotto confinante. Inoltre, quanto al profilo relativo al vincolo paesaggistico sui territori costieri, difetta la valutazione della perizia tecnica prodotta dai ricorrenti e volta a sostenere che l’immobile sarebbe in realtà collocato oltre la fascia dei 300 metri dal mare. Trattasi, in entrambi i casi, di elementi di diretta incidenza rispetto alle ragioni poste dall’amministrazione a fondamento della determinazione di diniego assunta e del cui esame, tuttavia, difetta qualsivoglia traccia nel provvedimento conclusivo, così manifestandosi il suddetto vizio di istruttoria e motivazione, risolvendosi quest’ultima, a fronte dei suddetti elementi, in considerazioni di carattere generico e apodittico.
4.4. Inoltre, non risulta nemmeno che l’amministrazione abbia valutato la rilevanza del precedente diniego emesso dal Comune di Lecce sulla medesima istanza edilizia. Il provvedimento impugnato, infatti, non reca alcuna valutazione del diniego precedente, circostanza che non solo esclude, come precedentemente rilevato, la sua qualificabilità come atto di mera conferma, ma anche la sua stessa riconducibilità all’esercizio di un potere di autotutela (anche sotto la categoria della conferma impropria), emergendo, quindi, anche sotto tale profilo il suddetto difetto di istruttoria e motivazione.
5. Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui sopra e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento del Comune di Squinzano prot. n. 1433 del 21 gennaio 2021 e fatto salvo il potere/dovere dell’amministrazione di rideterminarsi nei sensi e nei termini di cui sopra.
6. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità delle vicende di causa e delle ragioni di accoglimento del ricorso, fondate unicamente sul rilievo del difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Squinzano prot. n. 1433 del 21 gennaio 2021.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV PR, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
LI UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI UC | LV PR |
IL SEGRETARIO