Sentenza 26 settembre 2025
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 26/09/2025, n. 16677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16677 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16677/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08515/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8515 del 2022, proposto da
“ Casetta A Monti ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. della nota prot. CA/93584 del 09/06/2022 recante comunicazione di improcedibilità della domanda di occupazione di suolo pubblico in Roma, Via della Madonna dei Monti, n. 62;
2. della Deliberazione di Consiglio Municipale n. 28/2012 e della scheda di piano di massima occupabilità di Via Madonna dei Monti approvata con tale Deliberazione, nonché di ogni altro atto presupposto e connesso non conosciuto e non comunicato alla ricorrente;
3. ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale di Traffico n. 858/2010;
4. nonché di ogni ulteriore atto e e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente ostativo alla ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, parte ricorrente, esercente l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, presso il locale di via Madonna dei Monti n. 62, agiva per l’annullamento dei seguenti atti:
1) la nota prot. CA/93584 del 09/06/2022 recante comunicazione di improcedibilità della domanda di occupazione di suolo pubblico in Roma, Via della Madonna dei Monti, n. 62;
2) la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 28 del 2012 e della scheda di piano di massima occupabilità di Via Madonna dei Monti;
3)la Determinazione Dirigenziale di Traffico (d.d.t.) n. 858 del 2010.
A sostegno dell’impugnato diniego, Roma Capitale rilevava la contrarietà dell’istanza al Piano di Massima Occupabilità (PMO) approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio I n. 28 del 28 dicembre 2012, il quale, per il civico in questione, non avrebbe previsto l’assentibilità dell’occupazione di suolo pubblico, PMO tuttora efficace in forza della clausola contenuta all’art. 37, comma 15 del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21/2021 la quale fa salva la validità di tutti i piani già approvati, ferma restando la facoltà di attivare lo specifico provvedimento di revisione previsto dal Regolamento.
Con due motivi di ricorso, parte ricorrente avversava l’impugnato provvedimento lamentando, innanzitutto, la violazione delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e, in secondo luogo, l’illegittimità del provvedimento avversato per eccesso di potere sub specie di difetto di motivazione, difetto di istruttoria, genericità, ingiustizia manifesta ed arbitrarietà, nonché per violazione della Deliberazione di A.C. n. 21/2021 e per illegittimità derivata della scheda del PMO per la via Madonna dei Monti e infine, in subordine, l’illegittimità della determinazione dirigenziale di traffico n. 858/2010.
In sostanza, a parere della ricorrente, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo in quanto rinvenirebbe la propria ragione esclusivamente nella contrarietà dell’istanza al PMO in quanto lo spazio frontistante il civico 62 non potrebbe essere adibito ad occupazione di suolo pubblico siccome interessato da un attraversamento pedonale.
Tuttavia, a dire della ricorrente, né la scheda tecnica allegata al PMO in questione, né la determinazione dirigenziale n. 858/2010 – che avrebbe istituito l’attraversamento pedonale dinanzi al civico n. 61 –recherebbero traccia alcuna della graficizzazione del passaggio pedonale in questione il quale comunque, quand’anche fosse stato correttamente rappresentato nelle schede tecniche illustrative dei suddetti atti, sarebbe comunque privo dei requisiti di accessibilità, sicurezza e comfort per i pedoni che le linee guida per la progettazione degli attraversamenti pedonali prescrivono onde consentire alla viabilità pedonale di eseguire l’attraversamento in piena sicurezza.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale con relazione a cura degli uffici con la quale: i ) veniva rilevato che parte ricorrente aveva omesso di attivare il procedimento di revisione del PMO previsto all’art. 37, comma 15, del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico; ii ) quanto alla censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 l. 241 del 1990, essa eccepiva la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, stante il carattere vincolato dell’attività svolta, consistita nell’emanazione di un provvedimento meramente attuativo del PMO; iii ) infine, con riferimento alla contestazione dell’apposizione di strisce pedonali al civico n. 61, essa deduceva che tale attraversamento pedonale era stato istituito al fine di migliorare la sicurezza della circolazione pedonale, attraverso interventi volti alla moderazione del traffico nella zona del Rione Monti, ove è stata istituita una zona definita “ Zona 30 ”, tra cui rientra anche via Madonna dei Monti, interessata da un afflusso consistente di pedoni.
In prossimità dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, le parti scambiavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 settembre 2025, poi, il ricorso passava in decisione.
Esso si manifesta infondato.
Il provvedimento impugnato, infatti, presenta carattere vincolato non solamente nell’ an , ma anche nel quomodo , essendo esso del tutto riproduttivo dei caratteri e dei contenuti delle determinazioni dirigenziali di traffico che hanno plasmato l’assetto della mobilità nella zona interessata dal provvedimento e, nel caso di specie, della d.d.t. n. 858/2010.
A prescindere, quindi, dalla tempestività dell’odierno gravame (nella parte, naturalmente, in cui vengono rivolte censure alla determinazione di traffico da ultimo citata), parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’illegittimità dell’attraversamento pedonale presente dinanzi al civico 61 e che tange orizzontalmente anche il civico 62.
A ciò, tuttavia, ella non perviene, esibendo in giudizio una scheda allegata alla d.d.t. n. 858/2010 che però non raffigura il tratto di strada di via Madonna dei Monti interessato dall’attraversamento in questione, bensì il tratto immediatamente precedente (per chi proviene da via dei Serpenti) ed antistante l’omonima Chiesa.
Pertanto, dovendosi dare seguito al consolidato orientamento secondo cui, in caso di discordanza tra la rappresentazione grafica e la descrizione letterale di un’opera va data prevalenza alla relazione descrittiva (cfr., ex multis, Cons. St., n. 4307/2021) e salvo prova contraria che era onere di parte ricorrente addurre, deve ritenersi del tutto legittima l’istituzione, nello spazio fronteggiante il civico 61, di un attraversamento pedonale la cui presenza osta al rilascio della concessione richiesta.
Di conseguenza, anche le censure concernenti la dedotta violazione delle garanzie procedimentali recedono a fronte del carattere vincolato del provvedimento in questione, con conseguente rigetto del ricorso per infondatezza.
Le caratteristiche del contenzioso in questione giustificano tuttavia, a parere del Collegio, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Tito Aru |
IL SEGRETARIO