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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4775 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9178/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. RA RE ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9178/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 26/02/1968 Parte_1
Parte_2 nella qualità di l.r.p.t. della società CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. POLLIO LOREDANA e MILENA SARNELLI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione CP_2
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato l'8 luglio 2022, parte ricorrente si oppone, per i motivi di cui in ricorso, alle seguenti ordinanze ingiunzioni emesse dall'ente previdenziale:
“1. Ordinanza – ingiunzione n OI-000278811 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2014 Parte_1
1 2. Ordinanza- ingiunzione n OI-000283693 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2013 Parte_1
3. Ordinanza- ingiunzione n OI- 000283694 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 27.500,00 notificata in data 10 giungo 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2015
CP_ 4. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277451 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 , notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2015 Parte_1
5. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277446 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 Giugno 2022 al sig rosario annualità contributi 2014 Pt_1
CP_ 6. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282328 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2013
CP_ 7. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282318 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora annualità riferimento Parte_2
contributi 2015
CP_ 8. Ordinanza- ingiunzione n OI-000278810 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora – annualità riferimento contributi Parte_2
2015.”.
La causa può essere decisa.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente, deve darsi atto che parte resistente, pur avendo ricevuto ritualmente la notifica, a cura della Cancelleria di questo Tribunale, del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del Giudice (cfr. relate di notifica agli atti del fascicolo cartaceo),
non ha tuttavia depositato la “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”, alla base del provvedimento sanzionatorio opposto,
né si è costituita nel presente giudizio, con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
2 Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in virtù dell'assorbente considerazione per cui il mancato deposito, da parte dell' convenuto, della documentazione inerente CP_3
all'accertamento della violazione alla base dell'atto opposto non consente a questo giudice di verificare tutte le attività degli agenti accertatori, ed i relativi esiti, poste alla base dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, nonché la loro corrispondenza con le specifiche violazioni cui ivi si fa riferimento (sia pure soltanto mediante il richiamo per relationem all'eventuale processo verbale ispettivo dei funzionari dell' – ufficio ispettivo ed CP_2
all'accertamento di illecito amministrativo).
In definitiva, non emergono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (ex art. 23 l. n.
689/81, ora art. 6, co. 11, del d.lgs. n. 150/2011), non avendo la P.A. resistente provato i fatti costitutivi della propria pretesa sanzionatoria e cioè gli elementi oggettivi, prima ancora che soggettivi, dell'illecito.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per tutte le sopra esposte considerazioni, dunque, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto gli atti di irrogazione delle sanzioni sopra elencate devono essere annullati.
3. Le spese
Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di questo giudizio,
che si liquidano, in favore della difesa anticipataria del ricorrente, come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi previsti con riferimento allo scaglione di valore cui è riconducibile il presente giudizio, ridotti entro i limiti consentiti, in considerazione della non particolare complessità
dell'attività difensiva in concreto svolta dal ricorrente (anche alla luce della mancata costituzione della controparte e del mancato svolgimento della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di irrogazione delle sanzioni nn.
3 “1. Ordinanza – ingiunzione n OI-000278811 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2014 Parte_1
2. Ordinanza- ingiunzione n OI-000283693 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2013 Parte_1
3. Ordinanza- ingiunzione n OI- 000283694 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 27.500,00 notificata in data 10 giungo 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2015
CP_ 4. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277451 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 , notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2015 Parte_1
5. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277446 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 Giugno 2022 al sig rosario annualità contributi 2014 Pt_1
CP_ 6. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282328 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2013
CP_ 7. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282318 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora annualità riferimento Parte_2
contributi 2015
CP_ 8. Ordinanza- ingiunzione n OI-000278810 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora – annualità riferimento contributi Parte_2
2015.”.
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore della difesa anticipataria di parte ricorrente,
delle spese di lite, che qui si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi.
Aversa, 28/11/2025 il Giudice del Lavoro
RA RE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. RA RE ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9178/2022 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 26/02/1968 Parte_1
Parte_2 nella qualità di l.r.p.t. della società CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. POLLIO LOREDANA e MILENA SARNELLI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentato e difeso dall'avv.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI: come in atti.
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione CP_2
Ragioni di fatto e di diritto
1. Premessa
Con ricorso depositato l'8 luglio 2022, parte ricorrente si oppone, per i motivi di cui in ricorso, alle seguenti ordinanze ingiunzioni emesse dall'ente previdenziale:
“1. Ordinanza – ingiunzione n OI-000278811 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2014 Parte_1
1 2. Ordinanza- ingiunzione n OI-000283693 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2013 Parte_1
3. Ordinanza- ingiunzione n OI- 000283694 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 27.500,00 notificata in data 10 giungo 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2015
CP_ 4. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277451 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 , notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2015 Parte_1
5. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277446 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 Giugno 2022 al sig rosario annualità contributi 2014 Pt_1
CP_ 6. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282328 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2013
CP_ 7. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282318 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora annualità riferimento Parte_2
contributi 2015
CP_ 8. Ordinanza- ingiunzione n OI-000278810 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora – annualità riferimento contributi Parte_2
2015.”.
La causa può essere decisa.
2. Questioni preliminari
Preliminarmente, deve darsi atto che parte resistente, pur avendo ricevuto ritualmente la notifica, a cura della Cancelleria di questo Tribunale, del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del Giudice (cfr. relate di notifica agli atti del fascicolo cartaceo),
non ha tuttavia depositato la “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”, alla base del provvedimento sanzionatorio opposto,
né si è costituita nel presente giudizio, con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia.
2 Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in virtù dell'assorbente considerazione per cui il mancato deposito, da parte dell' convenuto, della documentazione inerente CP_3
all'accertamento della violazione alla base dell'atto opposto non consente a questo giudice di verificare tutte le attività degli agenti accertatori, ed i relativi esiti, poste alla base dell'irrogazione della sanzione pecuniaria, nonché la loro corrispondenza con le specifiche violazioni cui ivi si fa riferimento (sia pure soltanto mediante il richiamo per relationem all'eventuale processo verbale ispettivo dei funzionari dell' – ufficio ispettivo ed CP_2
all'accertamento di illecito amministrativo).
In definitiva, non emergono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (ex art. 23 l. n.
689/81, ora art. 6, co. 11, del d.lgs. n. 150/2011), non avendo la P.A. resistente provato i fatti costitutivi della propria pretesa sanzionatoria e cioè gli elementi oggettivi, prima ancora che soggettivi, dell'illecito.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per tutte le sopra esposte considerazioni, dunque, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto gli atti di irrogazione delle sanzioni sopra elencate devono essere annullati.
3. Le spese
Alla soccombenza segue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di questo giudizio,
che si liquidano, in favore della difesa anticipataria del ricorrente, come da dispositivo, tenendo conto dei valori minimi previsti con riferimento allo scaglione di valore cui è riconducibile il presente giudizio, ridotti entro i limiti consentiti, in considerazione della non particolare complessità
dell'attività difensiva in concreto svolta dal ricorrente (anche alla luce della mancata costituzione della controparte e del mancato svolgimento della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di irrogazione delle sanzioni nn.
3 “1. Ordinanza – ingiunzione n OI-000278811 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2014 Parte_1
2. Ordinanza- ingiunzione n OI-000283693 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2013 Parte_1
3. Ordinanza- ingiunzione n OI- 000283694 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 27.500,00 notificata in data 10 giungo 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2015
CP_ 4. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277451 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 , notificata in data 10 giugno 2022 al sig – annualità contributi 2015 Parte_1
5. Ordinanza- ingiunzione n OI-000277446 contributi previdenziali per l'importo pari ad CP_2
euro 28.000,00 notificata in data 10 Giugno 2022 al sig rosario annualità contributi 2014 Pt_1
CP_ 6. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282328 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 al sig rinaldi rosario annualità contributi 2013
CP_ 7. Ordinanza-ingiunzione n OI-000282318 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
19.000,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora annualità riferimento Parte_2
contributi 2015
CP_ 8. Ordinanza- ingiunzione n OI-000278810 contributi previdenziali per l'importo pari ad euro
27.500,00 notificata in data 10 giugno 2022 alla signora – annualità riferimento contributi Parte_2
2015.”.
2) condanna parte resistente al pagamento, in favore della difesa anticipataria di parte ricorrente,
delle spese di lite, che qui si liquidano in complessivi Euro 2.500,00, oltre iva e c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Si comunichi.
Aversa, 28/11/2025 il Giudice del Lavoro
RA RE
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