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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6704 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 3615/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
GI AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3615 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Signore. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Angelo Cervone.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 463/2023 emessa dal Tribunale di LA, pubblicata in data 20.2.2023, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 26.11.2025 dalla difesa dell'appellante il 20.12.2024 e il 10.10.2025 dalla difesa dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 25.7.2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, il , proponendo appello avverso la sentenza n. 463/2023 emessa Controparte_2 pagina 1 di 11 dal Tribunale di LA, pubblicata in data 20.2.2023 (e corretta, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., con decreto del
9.6.2023).
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di LA, il Parte_1 CP_2
, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni (quantificati in euro 20.000,00 o in altra
[...] somma da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu) che aveva prospettato di avere patito in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 13.9.2009, alle ore 9:30 circa, allorquando, in corrispondenza dell'esercizio commerciale “Intimo”, sito in via Nazionale delle Puglie (in ), mentre percorreva a piedi CP_2 la suddetta via, era rovinata al suolo a causa della presenza di una buca del manto stradale, non visibile e non segnalata, posta in prossimità di una pianta ivi allocata, riportando lesioni (“trauma spalla sx, dolore, impotenza funzionale”, con postumi permanenti).
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sia in Controparte_2 relazione alla sussistenza del fatto storico che al nesso di causalità con il danno lamentato.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa (nello specifico, mediante l'escussione dei testi e ) e l'espletamento di una ctu medico – legale, il Tribunale di LA, Testimone_1 Tes_2 con la sentenza n. 463/2023 impugnata in questa sede, ha rigettato le domande formulate dall'attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite (quantificate in euro 2.600,00, oltre accessori come per legge), e ponendo definitivamente le spese dell'espletata CTU a carico della Pt_1
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto il caso di specie nell'ambito di applicazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto che le circostanze emerse dall'istruttoria non consentissero di affermare la responsabilità dell'ente convenuto, attese le contraddittorie risultanze istruttorie circa la ricostruzione del fatto storico dedotto in giudizio, anche a fronte della documentazione in atti.
In altri termini ha ritenuto che l'istruttoria espletata, con le contraddizioni ed incongruenze evidenziate in motivazione, non consentisse di ritenere, con ragionevole e sufficiente certezza, che l'evento si fosse verificato secondo le modalità descritte dall'attrice, con conseguente infondatezza della domanda di parte attrice per mancanza di prova del rapporto causale tra la res in custodia del convenuto e l'evento dannoso. CP_2
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 463/2023 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame ha censurato l'interpretazione del referto del Pronto Soccorso di Formia operata dal primo giudice criticando, in particolare, quanto rilevato da quest'ultimo a proposito delle discrasie tra le dichiarazioni da lei rese ai sanitari (secondo cui l'incidente sarebbe avvenuto in una frazione di LA e di essere pagina 2 di 11 scivolata mentre usciva da un negozio sul selciato della strada disconnesso;
senza precisare che ciò fosse dipeso dalla caduta in una buca del manto stradale) e quanto dedotto in citazione (e, cioè, che il fatto fosse avvenuto in territorio di e di essere incappata in una buca del manto stradale posta in prossimità di una pianta ivi CP_2 allocata).
Ciò premesso ha sostenuto, poi, che la discrasia tra quanto dalla stessa riferito ai sanitari (e risultante dal detto certificato di Pronto Soccorso) e la dinamica del sinistro descritta in citazione - soprattutto per quanto concerne il luogo in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo – fosse giustificata dalla circostanza che, essendo ella residente in
Formia, non conoscesse i luoghi teatro del sinistro.
Ha, poi, aggiunto che non vi fossero contraddizioni in quanto: “pur volendo ritenere, cosa non scontata, che i sanitari del caso avessero nell'occorso riportato fedelmente le parole pronunciate dall'attrice, rappresenta una dichiarazione parziale non in contrasto con quanto specificato nell'atto di citazione, nel corpo del quale si descriveva puntualmente il punto esatto teatro del sinistro e la sconnessione stradale causa dell'infortunio”.
Ed ha lamentato che il primo giudice non avesse tenuto debitamente in considerazione che tali dichiarazioni fossero state rese ai sanitari subito dopo il sinistro, ossia in un momento in cui la forte sintomatologia dolorosa da lei patita ne aveva influenzato la capacità di discernimento e di puntualizzazione.
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Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di LA ha ritenuto lacunose e contraddittorie le dichiarazioni testimoniali rese da e , poiché tale Tes_2 Testimone_1 valutazione, secondo , si sarebbe basata esclusivamente sulla circostanza che gli stessi Parte_1 avessero descritto l'evento lesivo con parole differenti rispetto a quanto prospettato nell'atto di citazione, senza valutare complessivamente il contenuto del racconto reso dagli stessi.
Inoltre ha lamentato l'erroneità della decisione con cui il primo giudice ha ritenuto che la Parte_1 stessa avesse, nel formulare i capitoli di prova testimoniale, allegato circostanze nuove (soprattutto in relazione alla presenza di acqua sul manto stradale), così qualificando erroneamente inammissibile la memoria istruttoria dalla stessa tempestivamente depositata, essendo invece consentita, a fronte dell'allegazione tempestiva del fatto
(negli atti introduttivi), la specificazione, nel corso del giudizio, di dettagli relativi ai fatti già dedotti nei loro elementi essenziali.
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Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in questa sede nella parte in cui il Tribunale di
LA ha ritenuto non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e, conseguentemente, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, sostenendo che: “le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado sono il frutto della errata interpretazione da parte di quel giudice delle risultanze delle prove assunte in corso di causa.
Nessuna “contraddizione o incongruenza” è rinvenibile nel caso che qui ci occupa, in quanto, dovendosi, a parere pagina 3 di 11 di questa difesa, avere riguardo esclusivamente al contenuto del racconto e non all'uso delle parole utilizzate, sia i testi che l'attrice hanno riferito che al momento dell'evento di danno dedotto in citazione l'attrice percorreva a piedi la strada”.
Ragion per cui ha sostenuto che, valutando adeguatamente il complessivo materiale Parte_1 probatorio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere provato il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, tenendo conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cosa in custodia, in virtù dei quali l'attore è gravato della sola prova del nesso causale tra l'infortunio e le condizioni di cattiva manutenzione dei luoghi, ma non può essere posto a carico dello stesso l'onere della prova circa la imprevedibilità o la invisibilità dell'insidia.
E sulla base di tali argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
463/2023 del Tribunale di LA, , depositata il 12.02.2023, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. Parte_2
467/2014, come corretta giusto provvedimento del 09.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accogliere la domanda attorea con tutte le conseguenze, dichiarando l'esclusiva responsabilità del CP_3
in persona del Sindaco p.t. nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento delle lesioni
[...] tutte subite dalla istante nella misura di € 6.339,38, giusto accertamento e quantificazione svolta dal CTU Dr. in atti, oltre Per_1 interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU), competenze ed onorari di giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 3615/2023 R.G. ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il 28.9.2023
(come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il 26.11.2023, il eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt..342 e 348- bis c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito, per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure n. 463/2023 emessa dal Tribunale di LA, perché legittima, giusta e motivata 3. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico;
4. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere al in persona del Sindaco p.t.”. Controparte_2
Con ordinanza depositata il 12.12.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 4.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi pagina 4 di 11 dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 3.3.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 9.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 9.12.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il 26.11.2025 dalla difesa dell'appellato e il 5.12.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.12.2025, rimettendola al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte reputa infondata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice pagina 5 di 11 del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Fatte queste premesse, e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da , Parte_1 la Corte ritiene che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
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Nell'esaminare congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto tutti strettamente connessi, sia dal punto di vista logico che giuridico, vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda attorea (qualificazione che non è stata oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., almeno secondo una condivisibile impostazione di una parte della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/12/2023, n. 36272; Sez. III, Ord., 21/07/2025, n. 20538; Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32932).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la pagina 6 di 11 condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ciò premesso, il Tribunale di LA ha – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - correttamente ritenuto, sulla base della valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, motivando adeguatamente il proprio convincimento (indicandone le ragioni;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n.
36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506), che non fosse stato sufficientemente pagina 7 di 11 dimostrato il fatto storico come allegato in citazione (ossia la dinamica del lamentato sinistro) e, quindi, il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia (il manto stradale).
In particolare il Tribunale di LA ha ravvisato profili critici in ordine alla ricostruzione dell'evento lesivo così come prospettato dall'attrice nell'atto di citazione evidenziando, correttamente, innanzitutto, le contraddizioni esistenti - sia in relazione alla dinamica del sinistro che al luogo in cui lo stesso sarebbe avvenuto - tra quanto riferito da ai sanitari del Pronto Soccorso di Formia e quanto dedotto dalla stessa nell'atto di Parte_1 citazione.
Infatti , recatasi al Pronto Soccorso di Formia per ottenere le cure del caso, aveva Parte_1 dichiarato ai sanitari di essere caduta mentre usciva da un negozio sul selciato della strada disconnessa, precisando, peraltro, che tale sinistro si fosse verificato in una frazione di LA (cfr. il referto di pronto soccorso ridepositato in secondo grado dall'appellante).
Nell'atto di citazione aveva invece dedotto di essere rovinata al suolo, inciampando in una buca posta sul manto stradale in prossimità di una pianta, e che il sinistro si fosse verificato in un luogo (diverso da quanto riferito ai sanitari del Pronto soccorso), ossia nel Comune di . CP_2
Tali discrasie nella ricostruzione del fatto da parte della medesima danneggiata pongono quantomeno in dubbio la dinamica del denunciato sinistro, non consentendo di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata e, dunque, provocando- come correttamente valutato dal Tribunale di LA- il rigetto della domanda.
Ciò anche considerando che non potrebbe essere verificato in questa sede se le dichiarazioni fossero state effettivamente rese ai sanitari o fossero state dagli stessi non riportate fedelmente, posto che il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica costituisce un atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20879; Sez. VI - 3, Ord., 16/09/2022, n. 27288).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, inoltre, le dichiarazioni rese al personale medico costituiscono confessione giudiziale fatta ad un terzo ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Il che attribuisce alle stesse il valore di prova legale in ordine al fatto che quelle dichiarazioni furono effettivamente rese con quel contenuto rappresentato nell'atto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20879 cit.).
Le sopra riportate discrasie non trovano, del resto, adeguata giustificazione nelle circostanze addotte, a tal fine, dall'appellante, ossia che le lesioni riportate dalla medesima avessero potuto incidere sulla sua capacità di discernimento e che esse fossero state determinate dalla ignoranza dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, essendo residente in [...].
pagina 8 di 11 Ed infatti va detto che, notoriamente (stando, cioè, all'id quod plerumque accidit), le lesioni del tipo di quelle riportate dall'appellante (ossia un trauma alla spalla sinistra) non sono idonee ad incidere sulle capacità di giudizio e discernimento del danneggiato.
In relazione, invece, all'invocata ignoranza dei luoghi, sebbene essa potrebbe astrattamente spiegare l'indicazione di un luogo diverso come scenario del sinistro, tale circostanza non è però idonea a giustificare le riscontrate contraddizioni inerenti alla dinamica del sinistro stesso.
Del resto, la comprensibilità o meno delle citate incongruenze nella descrizione dell'evento lesivo non esclude che esse siano tali da determinare un'assoluta incertezza sulla dinamica dell'incidente, comportando, dunque, come detto, il rigetto della pretesa risarcitoria.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, tali incertezze non sono state superate neanche dalle Tes dichiarazioni rese dai testi e (cfr. tali testimonianze, rese all'udienza del 19.5.2015, il cui verbale è Tes_1 esaminabile dal fascicolo cartaceo di ufficio).
Tali dichiarazioni sono risultate, invero, parzialmente contraddittorie rispetto a quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, avendo entrambi i testimoni riferito che l'attrice fosse rovinata al suolo incappando in un “rialzamento” della strada. Tes In sostanza, né il teste né il testimone hanno individuato come causa dell'infortunio una buca Tes_1 presente sul manto stradale, smentendo sul punto la prospettazione della danneggiata.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale di LA, entrambi i testi hanno riferito circostanze non dedotte dall'attrice - quanto alla dinamica del sinistro e allo stato dei luoghi - in citazione, ossia che la osse scesa Pt_1 dall'auto del marito e poi fosse rovinata a terra e che la strada fosse bagnata (essendovi anche pozzanghere).
E non è superfluo rilevare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547). pagina 9 di 11 Così come è opportuno precisare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
A ciò va aggiunto che, sulla base degli elementi probatori acquisiti all'esito del primo grado di giudizio
(innanzitutto tenendo conto delle fotografie dello stato dei luoghi, in cui la dedotta sconnessione appare visibile e, dunque, evitabile), non è neanche possibile escludere che l'evento lesivo – ove effettivamente verificatosi secondo quanto dedotto dall'attrice/appellante- fosse imputabile esclusivamente alla condotta imprudente di quest'ultima, tenendo anche conto che:
1) il teste aveva riferito che “la zona si presentava in buono stato di manutenzione”; 2) il sinistro Testimone_1 si sarebbe verificato alle 9.30 circa del 13.9.2009, ossia durante una giornata estiva ed in orario diurno e, quindi, in buone condizioni di visibilità.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle Parte_1 spese del secondo grado di giudizio in favore del appellato, in base al principio della soccombenza, ex CP_2 art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti all'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto del valore (euro
6.339,38) della causa (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
pagina 10 di 11 incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3615/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 463/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
LA, pubblicata in data 20.2.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.983,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 19.12.2025
Il Presidente
GI De TU
Il Consigliere est.
GI AV NF
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
GI DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
GI AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3615 dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Signore. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Angelo Cervone.
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 463/2023 emessa dal Tribunale di LA, pubblicata in data 20.2.2023, in tema di risarcimento danni cagionati da cosa in custodia”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 26.11.2025 dalla difesa dell'appellante il 20.12.2024 e il 10.10.2025 dalla difesa dell'appellato, il cui contenuto deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 25.7.2023, ha convenuto in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte, il , proponendo appello avverso la sentenza n. 463/2023 emessa Controparte_2 pagina 1 di 11 dal Tribunale di LA, pubblicata in data 20.2.2023 (e corretta, ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c., con decreto del
9.6.2023).
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di LA, il Parte_1 CP_2
, al fine di sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni (quantificati in euro 20.000,00 o in altra
[...] somma da accertarsi in corso di causa anche a mezzo di ctu) che aveva prospettato di avere patito in conseguenza di un sinistro avvenuto in data 13.9.2009, alle ore 9:30 circa, allorquando, in corrispondenza dell'esercizio commerciale “Intimo”, sito in via Nazionale delle Puglie (in ), mentre percorreva a piedi CP_2 la suddetta via, era rovinata al suolo a causa della presenza di una buca del manto stradale, non visibile e non segnalata, posta in prossimità di una pianta ivi allocata, riportando lesioni (“trauma spalla sx, dolore, impotenza funzionale”, con postumi permanenti).
Costituitosi in giudizio, il aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, sia in Controparte_2 relazione alla sussistenza del fatto storico che al nesso di causalità con il danno lamentato.
Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale ammessa (nello specifico, mediante l'escussione dei testi e ) e l'espletamento di una ctu medico – legale, il Tribunale di LA, Testimone_1 Tes_2 con la sentenza n. 463/2023 impugnata in questa sede, ha rigettato le domande formulate dall'attrice, condannando quest'ultima al pagamento delle spese di lite (quantificate in euro 2.600,00, oltre accessori come per legge), e ponendo definitivamente le spese dell'espletata CTU a carico della Pt_1
In particolare il giudice di prime cure, dopo aver ricondotto il caso di specie nell'ambito di applicazione della responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha ritenuto che le circostanze emerse dall'istruttoria non consentissero di affermare la responsabilità dell'ente convenuto, attese le contraddittorie risultanze istruttorie circa la ricostruzione del fatto storico dedotto in giudizio, anche a fronte della documentazione in atti.
In altri termini ha ritenuto che l'istruttoria espletata, con le contraddizioni ed incongruenze evidenziate in motivazione, non consentisse di ritenere, con ragionevole e sufficiente certezza, che l'evento si fosse verificato secondo le modalità descritte dall'attrice, con conseguente infondatezza della domanda di parte attrice per mancanza di prova del rapporto causale tra la res in custodia del convenuto e l'evento dannoso. CP_2
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 463/2023 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo di gravame ha censurato l'interpretazione del referto del Pronto Soccorso di Formia operata dal primo giudice criticando, in particolare, quanto rilevato da quest'ultimo a proposito delle discrasie tra le dichiarazioni da lei rese ai sanitari (secondo cui l'incidente sarebbe avvenuto in una frazione di LA e di essere pagina 2 di 11 scivolata mentre usciva da un negozio sul selciato della strada disconnesso;
senza precisare che ciò fosse dipeso dalla caduta in una buca del manto stradale) e quanto dedotto in citazione (e, cioè, che il fatto fosse avvenuto in territorio di e di essere incappata in una buca del manto stradale posta in prossimità di una pianta ivi CP_2 allocata).
Ciò premesso ha sostenuto, poi, che la discrasia tra quanto dalla stessa riferito ai sanitari (e risultante dal detto certificato di Pronto Soccorso) e la dinamica del sinistro descritta in citazione - soprattutto per quanto concerne il luogo in cui si sarebbe verificato l'evento lesivo – fosse giustificata dalla circostanza che, essendo ella residente in
Formia, non conoscesse i luoghi teatro del sinistro.
Ha, poi, aggiunto che non vi fossero contraddizioni in quanto: “pur volendo ritenere, cosa non scontata, che i sanitari del caso avessero nell'occorso riportato fedelmente le parole pronunciate dall'attrice, rappresenta una dichiarazione parziale non in contrasto con quanto specificato nell'atto di citazione, nel corpo del quale si descriveva puntualmente il punto esatto teatro del sinistro e la sconnessione stradale causa dell'infortunio”.
Ed ha lamentato che il primo giudice non avesse tenuto debitamente in considerazione che tali dichiarazioni fossero state rese ai sanitari subito dopo il sinistro, ossia in un momento in cui la forte sintomatologia dolorosa da lei patita ne aveva influenzato la capacità di discernimento e di puntualizzazione.
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Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di LA ha ritenuto lacunose e contraddittorie le dichiarazioni testimoniali rese da e , poiché tale Tes_2 Testimone_1 valutazione, secondo , si sarebbe basata esclusivamente sulla circostanza che gli stessi Parte_1 avessero descritto l'evento lesivo con parole differenti rispetto a quanto prospettato nell'atto di citazione, senza valutare complessivamente il contenuto del racconto reso dagli stessi.
Inoltre ha lamentato l'erroneità della decisione con cui il primo giudice ha ritenuto che la Parte_1 stessa avesse, nel formulare i capitoli di prova testimoniale, allegato circostanze nuove (soprattutto in relazione alla presenza di acqua sul manto stradale), così qualificando erroneamente inammissibile la memoria istruttoria dalla stessa tempestivamente depositata, essendo invece consentita, a fronte dell'allegazione tempestiva del fatto
(negli atti introduttivi), la specificazione, nel corso del giudizio, di dettagli relativi ai fatti già dedotti nei loro elementi essenziali.
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Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza gravata in questa sede nella parte in cui il Tribunale di
LA ha ritenuto non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e, conseguentemente, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, sostenendo che: “le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado sono il frutto della errata interpretazione da parte di quel giudice delle risultanze delle prove assunte in corso di causa.
Nessuna “contraddizione o incongruenza” è rinvenibile nel caso che qui ci occupa, in quanto, dovendosi, a parere pagina 3 di 11 di questa difesa, avere riguardo esclusivamente al contenuto del racconto e non all'uso delle parole utilizzate, sia i testi che l'attrice hanno riferito che al momento dell'evento di danno dedotto in citazione l'attrice percorreva a piedi la strada”.
Ragion per cui ha sostenuto che, valutando adeguatamente il complessivo materiale Parte_1 probatorio, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere provato il nesso causale tra la res in custodia e l'evento dannoso, tenendo conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cosa in custodia, in virtù dei quali l'attore è gravato della sola prova del nesso causale tra l'infortunio e le condizioni di cattiva manutenzione dei luoghi, ma non può essere posto a carico dello stesso l'onere della prova circa la imprevedibilità o la invisibilità dell'insidia.
E sulla base di tali argomentazioni, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
463/2023 del Tribunale di LA, , depositata il 12.02.2023, non notificata, resa a definizione del giudizio R.G. Parte_2
467/2014, come corretta giusto provvedimento del 09.06.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “accogliere la domanda attorea con tutte le conseguenze, dichiarando l'esclusiva responsabilità del CP_3
in persona del Sindaco p.t. nella causazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento delle lesioni
[...] tutte subite dalla istante nella misura di € 6.339,38, giusto accertamento e quantificazione svolta dal CTU Dr. in atti, oltre Per_1 interessi legali e svalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese (ivi comprese quelle di CTU), competenze ed onorari di giudizio”, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 3615/2023 R.G. ed acquisito, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c., il 28.9.2023
(come da annotazione telematica della cancelleria), il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata telematicamente il 26.11.2023, il eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi degli artt..342 e 348- bis c.p.c. e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare:
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., con ogni conseguenza di rito, per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito:
2. rigettare l'appello in ogni sua parte, e le richieste ivi formulate, alla luce delle argomentazioni esposte in parte motiva, e per
l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure n. 463/2023 emessa dal Tribunale di LA, perché legittima, giusta e motivata 3. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico;
4. con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere al in persona del Sindaco p.t.”. Controparte_2
Con ordinanza depositata il 12.12.2023 è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352 c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il 28.2.2023), l'udienza del 4.3.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi pagina 4 di 11 dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 3.3.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 9.12.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (per l'udienza cartolare del 9.12.2025) dalla difesa di tutte le parti costituite (nello specifico il 26.11.2025 dalla difesa dell'appellato e il 5.12.2025 dalla difesa dell'appellante), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore del 9.12.2025, rimettendola al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte reputa infondata l'eccezione, sollevata dall'appellato, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice pagina 5 di 11 del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Fatte queste premesse, e passando alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da , Parte_1 la Corte ritiene che sia infondato e che, pertanto, non meriti accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
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Nell'esaminare congiuntamente i tre motivi di gravame, in quanto tutti strettamente connessi, sia dal punto di vista logico che giuridico, vanno innanzitutto precisati i principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., quale fattispecie alla quale ha fatto riferimento anche il Tribunale nel qualificare la domanda attorea (qualificazione che non è stata oggetto di gravame, con conseguente formazione del giudicato interno, sul punto, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., almeno secondo una condivisibile impostazione di una parte della giurisprudenza di legittimità. Cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 28/12/2023, n. 36272; Sez. III, Ord., 21/07/2025, n. 20538; Sez. III, Ord., 17/12/2024, n. 32932).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, che devono essere provati dal danneggiato.
In particolare, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (cfr. Cass. civ., Sez. III, 06/05/2025, n. 11857; Sez. III, Ord., 09/01/2024, n. 845; Sez. III, Ord., 22/03/2024,
n. 7863; Sez. VI - 3, Ord., 13/04/2022, n. 11932; Sez. VI - 3, Ord., 01/02/2022, n. 3046) e, quindi, l'esatta dinamica
(con specifico riferimento all'efficacia causale rispetto alla condotta del danneggiato stesso), e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannoso l'utilizzo del bene (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 10/11/2021, n. 33211; Sez. VI – 3, Ord., 17/01/2018, n. 1064 cit.; Sez. VI – 3, Ord., 11/05/2017, n. 11526; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 20/09/2022, n. 27445).
E il detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 09/05/2024, n. 12663).
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o, come detto, anche dalla condotta del danneggiato.
In tale ultimo caso è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la pagina 6 di 11 condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/08/2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/12/2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073; Sez. III, Ord., 09/07/2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, ma è sufficiente che sia "oggettivamente colposa", dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/07/2025, n. 21464 e Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
Ciò premesso, il Tribunale di LA ha – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - correttamente ritenuto, sulla base della valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie, motivando adeguatamente il proprio convincimento (indicandone le ragioni;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, Sez. II, Ord., 28/12/2023, n.
36298; Sez. II, 27/09/2023, n. 27432; Sez. II, Ord., 19/04/2023, n. 10506), che non fosse stato sufficientemente pagina 7 di 11 dimostrato il fatto storico come allegato in citazione (ossia la dinamica del lamentato sinistro) e, quindi, il rapporto di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia (il manto stradale).
In particolare il Tribunale di LA ha ravvisato profili critici in ordine alla ricostruzione dell'evento lesivo così come prospettato dall'attrice nell'atto di citazione evidenziando, correttamente, innanzitutto, le contraddizioni esistenti - sia in relazione alla dinamica del sinistro che al luogo in cui lo stesso sarebbe avvenuto - tra quanto riferito da ai sanitari del Pronto Soccorso di Formia e quanto dedotto dalla stessa nell'atto di Parte_1 citazione.
Infatti , recatasi al Pronto Soccorso di Formia per ottenere le cure del caso, aveva Parte_1 dichiarato ai sanitari di essere caduta mentre usciva da un negozio sul selciato della strada disconnessa, precisando, peraltro, che tale sinistro si fosse verificato in una frazione di LA (cfr. il referto di pronto soccorso ridepositato in secondo grado dall'appellante).
Nell'atto di citazione aveva invece dedotto di essere rovinata al suolo, inciampando in una buca posta sul manto stradale in prossimità di una pianta, e che il sinistro si fosse verificato in un luogo (diverso da quanto riferito ai sanitari del Pronto soccorso), ossia nel Comune di . CP_2
Tali discrasie nella ricostruzione del fatto da parte della medesima danneggiata pongono quantomeno in dubbio la dinamica del denunciato sinistro, non consentendo di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla danneggiata e, dunque, provocando- come correttamente valutato dal Tribunale di LA- il rigetto della domanda.
Ciò anche considerando che non potrebbe essere verificato in questa sede se le dichiarazioni fossero state effettivamente rese ai sanitari o fossero state dagli stessi non riportate fedelmente, posto che il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica costituisce un atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20879; Sez. VI - 3, Ord., 16/09/2022, n. 27288).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, inoltre, le dichiarazioni rese al personale medico costituiscono confessione giudiziale fatta ad un terzo ai sensi dell'art. 2735 c.c.
Il che attribuisce alle stesse il valore di prova legale in ordine al fatto che quelle dichiarazioni furono effettivamente rese con quel contenuto rappresentato nell'atto (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 20879 cit.).
Le sopra riportate discrasie non trovano, del resto, adeguata giustificazione nelle circostanze addotte, a tal fine, dall'appellante, ossia che le lesioni riportate dalla medesima avessero potuto incidere sulla sua capacità di discernimento e che esse fossero state determinate dalla ignoranza dei luoghi in cui si è verificato il sinistro, essendo residente in [...].
pagina 8 di 11 Ed infatti va detto che, notoriamente (stando, cioè, all'id quod plerumque accidit), le lesioni del tipo di quelle riportate dall'appellante (ossia un trauma alla spalla sinistra) non sono idonee ad incidere sulle capacità di giudizio e discernimento del danneggiato.
In relazione, invece, all'invocata ignoranza dei luoghi, sebbene essa potrebbe astrattamente spiegare l'indicazione di un luogo diverso come scenario del sinistro, tale circostanza non è però idonea a giustificare le riscontrate contraddizioni inerenti alla dinamica del sinistro stesso.
Del resto, la comprensibilità o meno delle citate incongruenze nella descrizione dell'evento lesivo non esclude che esse siano tali da determinare un'assoluta incertezza sulla dinamica dell'incidente, comportando, dunque, come detto, il rigetto della pretesa risarcitoria.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, tali incertezze non sono state superate neanche dalle Tes dichiarazioni rese dai testi e (cfr. tali testimonianze, rese all'udienza del 19.5.2015, il cui verbale è Tes_1 esaminabile dal fascicolo cartaceo di ufficio).
Tali dichiarazioni sono risultate, invero, parzialmente contraddittorie rispetto a quanto dedotto dall'attrice nell'atto di citazione, avendo entrambi i testimoni riferito che l'attrice fosse rovinata al suolo incappando in un “rialzamento” della strada. Tes In sostanza, né il teste né il testimone hanno individuato come causa dell'infortunio una buca Tes_1 presente sul manto stradale, smentendo sul punto la prospettazione della danneggiata.
Inoltre, come correttamente rilevato dal Tribunale di LA, entrambi i testi hanno riferito circostanze non dedotte dall'attrice - quanto alla dinamica del sinistro e allo stato dei luoghi - in citazione, ossia che la osse scesa Pt_1 dall'auto del marito e poi fosse rovinata a terra e che la strada fosse bagnata (essendovi anche pozzanghere).
E non è superfluo rilevare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez.
VI – 3, Ord., 04/07/2017, n. 16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 28/12/2023, n. 36298).
In particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547). pagina 9 di 11 Così come è opportuno precisare che la mancanza di prove sufficienti circa gli elementi costitutivi della domanda ricade sull'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21072), nel senso che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (cfr. Cass. civ., Sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
A ciò va aggiunto che, sulla base degli elementi probatori acquisiti all'esito del primo grado di giudizio
(innanzitutto tenendo conto delle fotografie dello stato dei luoghi, in cui la dedotta sconnessione appare visibile e, dunque, evitabile), non è neanche possibile escludere che l'evento lesivo – ove effettivamente verificatosi secondo quanto dedotto dall'attrice/appellante- fosse imputabile esclusivamente alla condotta imprudente di quest'ultima, tenendo anche conto che:
1) il teste aveva riferito che “la zona si presentava in buono stato di manutenzione”; 2) il sinistro Testimone_1 si sarebbe verificato alle 9.30 circa del 13.9.2009, ossia durante una giornata estiva ed in orario diurno e, quindi, in buone condizioni di visibilità.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue la condanna della stessa al pagamento delle Parte_1 spese del secondo grado di giudizio in favore del appellato, in base al principio della soccombenza, ex CP_2 art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi spettanti all'appellato vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55 del 2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva in favore dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), applicando per tutte le fasi (fatta eccezione per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez.
III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), i valori minimi (ossia quelli medi ridotti del 50%), considerando l'attività difensiva complessivamente espletata e le questioni trattate, in relazione allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto del valore (euro
6.339,38) della causa (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145).
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
pagina 10 di 11 incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3615/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 463/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
LA, pubblicata in data 20.2.2023.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore del , in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 1.983,00, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 19.12.2025
Il Presidente
GI De TU
Il Consigliere est.
GI AV NF
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