TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2369/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. ALESSANDRO BOLDINI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in Egitto in data 18/12/2018, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di TORBOLE CASAGLIA (BS) (atto n. 12 parte II serie C).
Dall'unione non sono nati figli.
1 La parte attrice ha chiesto la sola pronuncia della separazione.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
§ 5. – La mera pronuncia della separazione non determina soccombenza in senso tecnico: di conseguenza, le spese di lite saranno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2369/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. ALESSANDRO BOLDINI) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in Egitto in data 18/12/2018, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di TORBOLE CASAGLIA (BS) (atto n. 12 parte II serie C).
Dall'unione non sono nati figli.
1 La parte attrice ha chiesto la sola pronuncia della separazione.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, del disinteresse della parte convenuta per il processo e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
§ 5. – La mera pronuncia della separazione non determina soccombenza in senso tecnico: di conseguenza, le spese di lite saranno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2