Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9066/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/02/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI NATALE Parte_1 C.F._1
IZZI ) VIA MARIO D'ADDUZZIO 3 71100 C.F._2
FOGGIA ITALIA;
, elettivamente domiciliato in Corso Trinità, 44 76015 Trinitapoli ITALIApresso il difensore avv. DI NATALE FRANCESCO
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 11/11/2022 , conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1
A.G. chiedendo la ricostituzione della pensione VO n. 10079787 riconosciutagli con decorrenza del 1 maggio 2020 e calcolata con il sistema misto;
l' aveva liquidato la pensione di CP_1 vecchiaia in questione consideranto 607 settimane in quota A;
151 in quota B;
in quota C 831 sino al 31-12-2011 e 314 per il peiodo successivo;
tuttavia, dall'esame del TE08 di liquidazione, risultava che per l'anno 2013 l' anziché considerare l'effettiva CP_1 contribuzione accreditata, segnatamente 51 giornate lavoro agricolo dipendente (pari a 10 settimane) e 29 settimane come lavoro dipendente part-time, aveva erroneamente contabilizzo una contribuzione piena, pari a 52 settimane, rivalutando la retribuzione media giornaliera x 270 gg.; così violando la disciplina data dall'art. 3 della L. 279/1982, dall'art. 3 del D. Lgs. n. 503 del 1992 e dalla L. 214/2011, ma anche la circolare n. 185/1994. CP_1
Ciò aveva determinato una incidenza negativa sul rateo: dalla comparazione tra il TE08 ed il calcolo C.A.R.P.E. rilevava che il rateo pensionistico aveva subito una riduzione in quanto
1
e ciò a fronte di una spettanza di un accredito in agricoltura di 10 settimane con una retribuzione di 2.674,95 euro e 29 di lavoro dipendente con retribuzione di 13.822,00.
Si costituiva l' resistente eccependo l'intervenuta decadenza e comunque chiedendo il CP_1 rigetto della d .
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Parte ricorrente assume che il calcolo dell abbia violato, per l'anno 2013 (quanto alla CP_1 determinazione della quota A) il d.l. 503/19 d.l. 373/93, la L. 335/95, la L. 214/2011 e le prescrizioni di cui alla Circolare 185/94. CP_1
A pg. 2 del ricorso (………tuttavia, dall'analisi comparata dell abbinato al TE08 di CP_2 liquidazione (all.3) e dell'elaborato C.A.R.P.E. (all.4) idente che l CP_1 CP_1 commetta un errore nel calcolo della pensione: infatti, per l'anno 2013 anziché considerare l'effettiva contribuzione accreditata, segnatamente 51 giornate come lavoro agricolo dipendente (pari a 10 settimane) e 29 settimane come lavoro dipendente part- time, in maniera del tutto arbitraria, contabilizza una contribuzione piena, pari a 52 settimane, rivalutando la retribuzione media giornaliera x 270 gg.), sono indicati- solo ivi in modo specifico- i fatti costitutivi della doglianza del ricorrente;
se la questione si pone con riferimento al 2013. esaminato il Mod. TE08, le doglianze pertengono pertanto alla liquidazione della quota per il periodo successivo al 31-12-2011; tutto il resto è inutile e sterile CP_3
Nel TE08 (all. 2) la quota di interesse è stata calcolata mediante riconoscimento di 301 settimane, montante 45.326,00, € 168,66.
Dal MOd. (all. 4) risultano attribuiti 52 contributi;
retribuzione acquisita € 21584; Per_1 retribuzione rivalutata € 23.542,32; settimane 52.
Con riferimento al 2013 il ricorrente assume avere diritto a 17 settimane (51 giornate) , con retribuzione rivalutata ad € 2674,95 e chiede Per l'effetto accertare il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'importo mensile della pensione di vecchiaia cat. VO nr. 10079787 in € 1.144,34 (445,94 quota A+ 102,31 quota B + 596,09 quota C) a far data dal 01.05.2020.
L nel richiamo all'all. 2 (pg. 7/8), rimanda ai dati giusta i quali ha determinato il rateo in CP_1
€ ,0150;
Gestione Retr/Redd Settim. Pensione Settim. Retr/Redd pensionabile Anzian. Adeguata Utilizzate Settim.
o Contrib. Mensile Montante
260 € 475,8874 607 607 € 444,4051 FPLD ANTE
€ 93 123.730,7277
1569 € 439,8469 151 € 102,1797 FPLD POST
€ 92 690.119,8278
2 FPLD
€
831 € 409,1028 contributivo 109.944,3402
FPLD
€
314 € 181,3274 contributivo 48.730,8251 POST 2011
Relativamente al 2013, come di desume dall'estratto analitico prodotto e richiamato dall CP_1
l'Istituto ha considerato
- periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (Agricolo dipendente), giornate 51, 1,00 ai fini del diritto e 9,82 ai fini della misura;
retribuzione € 2.674,9500;
- periodo dal 12/01/2013 al 31/12/2013 (Lavoro dipendente a part-time); settimane 52; 51 ai fini del diritto;
29,00 ai fini della misura;
retribuzione € 13.822,0000 avendo in quell'anno il ricorrente lavorato come lavoratore agricolo per 51 giornate e lavoratore dipendente part time per 29 settimane.
Pertanto- a parità di valori- la doglianza espressa nella domanda introduttiva (……Piuttosto, il ricorrente era meritevole di un accredito di 10 settimane in agricoltura con una retribuzione di 2.674,95 euro e 29 di lavoro dipendente con retribuzione di 13.822,00……) non trova riscontro negli atti, non potendosi affermare che la retribuzione media ne abbia risentito.
Ed infatti l'Istituto deduce che Sommando le contribuzioni delle due attività svolte, il sig
[...]
nell'anno 2013 ha maturato un imponibile di euro 16496,95 (13822 lav. dip. + 26 5 Pt_1
a contribuzione complessiva di euro 16496,95 è stata successivamente rapporta all'intero anno…..(euro 21.548,60 a fornte di euro 16496,95 effettivamente versato….).
Risulta allora fondata la difesa dell che assume che nessun pregiudizio è stato arrecato CP_1 all'istante …
La Circolare 185 del 17-6-1994 (che il ricorrente lamenta essere stata violata) prescrive, CP_1 in realtà, ch casi di contribuzione mista l'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione viene effettuato trasformando in settimane tutta la contribuzione accreditata in favore dell'assicurato. A norma dell'articolo 17, quarto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione, a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita di giornalieri di campagna. Per ciascun anno non vengono peraltro computati piu' di 156 contributi giornalieri. Si ricorda che si considerano ragazzi i lavoratori agricoli di sesso maschile di eta' inferiore ai 18 anni, ovvero ai 20 anni per le iscrizioni precedenti il 1* novembre 1935. I contributi accreditati per lavoro agricolo dipendente vengono trasformati in settimane sulla base dei seguenti coefficienti:
- 0,333 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio agricolo a tempo determinato;
- 0,173 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio agricolo a tempo indeterminato per periodi fino al 31 luglio 1968;
- 0,166 per i contributi giornalieri accreditati in qualita di operaio
3 agricolo a tempo indeterminato per periodi successivi al 31 luglio
1968.
I contributi mensili accreditati in qualita' di operaio agricolo a tempo indeterminato vengono preventivamente trasformati in giornate computando 25 o 26 giornate per ogni mese, rispettivamente per i periodi fino al 31 luglio 1968 e per i periodi successivi, e quindi in settimane con i coefficienti 0,173 ovvero 0,166.
La contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e speciale viene trasformata in settimane con il coefficiete 0,333; la contribuzione figurativa giornaliera per integrazione salariale agricola e per disoccupazione agricola accreditata in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato viene trasformata in settimane con il coefficiente 0,166.
Al numero delle settimane cosi' ottenuto per ciascun anno vengono aggiunti gli eventuali periodi di contribuzione figurativa agricola accreditati in settimane, nonche' le settimane risultanti dalla trasformazione dei contributi giornalieri versati o accreditati nella gestione CD/CM.
I contributi settimanali extra agricoli relativi a periodi coperti anche da contribuzione agricola vengono trasformati in giornate in ragione di 3 giornate per ogni settimana.
Per ciascun anno non vengono comunque computati complessivamente piu' di 156 giornate, pari a 52 settimane.
Come precisato con messaggio n. 9641 del 3 febbraio 1994 (allegato 4), ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione di anzianita' nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e' utile la stessa contribuzione figurativa utilizzabile ai fini del diritto a pensione di anzianita' a carico dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Spese non ripetibili.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda e dichiara le spese non ripetibili;
- .
Foggia, 12 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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