TAR
Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00386 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01074/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, proposto da RE GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Mantova n. 198/2024, depositata e resa pubblica il
13.09.2924, passata in giudicato.
. N. 01074/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AT ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, RE GO ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
198/2024, pubblicata in data 13.09.2924, con la quale il Tribunale ordinario di
Mantova ha così statuito “ dichiara il diritto del ricorrente EA ET ad usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente, tramite il sistema della Carta elettronica la somma di € 1.500,00”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di forma e successivamente, in data 18.2.2026, ha depositato una nota dando atto che “in data
3/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel
“Borsellino elettronico” l'importo riconosciuto al ricorrente”.
3.- Reputa il Collegio che la menzionata dichiarazione dell'Amministrazione sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione. Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare N. 01074/2025 REG.RIC.
grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore del ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
6.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
6.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, venendo compensate solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare al ricorrente parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01074/2025 REG.RIC.
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
AT ZZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE AB
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00386 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01074/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2025, proposto da RE GO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Mantova n. 198/2024, depositata e resa pubblica il
13.09.2924, passata in giudicato.
. N. 01074/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AT ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale
Amministrativo Regionale, RE GO ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n.
198/2024, pubblicata in data 13.09.2924, con la quale il Tribunale ordinario di
Mantova ha così statuito “ dichiara il diritto del ricorrente EA ET ad usufruire del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente, tramite il sistema della Carta elettronica la somma di € 1.500,00”.
2.- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di forma e successivamente, in data 18.2.2026, ha depositato una nota dando atto che “in data
3/12/2025, Sogei S.p.A. (Società Generale d'Informatica), gestore della procedura di erogazione del servizio “Carta del docente”, ha provveduto ad accreditare nel
“Borsellino elettronico” l'importo riconosciuto al ricorrente”.
3.- Reputa il Collegio che la menzionata dichiarazione dell'Amministrazione sia un elemento sufficiente per ritenere che la pretesa fatta valere con il ricorso abbia trovato soddisfazione. Invero la comunicazione stessa assume valore concludente dell'intervenuta esecuzione da parte del Ministero del decisum del giudice ordinario, tenuto conto, da una parte, degli elementi circostanziati contenuti nella dichiarazione, proveniente da un'Amministrazione statale, e dotata per ciò stesso di un particolare N. 01074/2025 REG.RIC.
grado di attendibilità, e dall'altra della mancata contestazione del contenuto della dichiarazione stessa da parte del difensore del ricorrente, che, dopo il deposito della nota ministeriale, non ha svolto alcuna ulteriore attività processuale, incluse la partecipazione all'udienza camerale o la richiesta scritta di passaggio in decisione della causa.
6.- In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché, venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull'oggetto della controversia ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a..
6.- Il tardivo adempimento conferma l'incontestata fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste in parte a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, venendo compensate solo per la restante parte, dato l'intervallo di tempo successivamente intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la formale richiesta di pagamento delle somme dovute, la notifica del ricorso per ottemperanza, e l'effettivo pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare al ricorrente parte delle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre oneri ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, compensandole per la restante parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01074/2025 REG.RIC.
GE AB, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
AT ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
AT ZZ
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
GE AB