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Articolo 4 della Legge 20 dicembre 2012, n. 238
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Legge 20 dicembre 2012, n. 238
Articolo 4 della Legge 20 dicembre 2012, n. 238
Versione
10 gennaio 2013
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 10 gennaio 2013
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