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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6648 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
RG 11439 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel.-
Dott. Ivana Sassi - Giudice –
Dott. Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11439 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DIOMAIUTA VINCENZA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Napoli il 20.10.88 (atto n. 138 Controparte_1
, P. I, S.A , anno 1988) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli in data 17.4.19, era intervenuta separazione in forza di sentenza 1411/22
RESA NEL PROCEDIMENTO RG 4934/18 .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nasceva il 26.3.21 , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1 - La riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie statuito in separazione ovvero riconoscere un assegno divorzile da determinarsi in 300,00€ mensili
Solo parte ricorrente compariva in data 12.6.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente ed in quella sede dichiarava Io, come indicato anche in ricorso, dichiaro la mia disponibilità a che venga riconosciuto un assegno divorzile in favore di mia moglie, benchè contumace, nella misura di euro 300.
Chiedo questo anche in modo tale che lei possa maturare diritti nel caso di mia premorienza.
Il Giudice all'esito:
• rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della convenuta;
• prendeva atto della volontà divorzile del Pt_1
• Riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova;
• non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti ex art 473 bis 22 cpc;
• invitava la parte alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al collegio previo parere del Pm che concludeva come in atti
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore salvo dare atto della disponibilità dichiarata dall'attore in ordine al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta contumace.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
in Napoli il 20.10.88 (atto n. 138 , P. I, S.A , anno 1988)
[...]
• prende atto della disponibilità dell'attore e per l'effetto riconosce in favore della convenuta
2 l'assegno divorzile nella misura di 300,00€ mensili oltre adeguamento annuale istat da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat,
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 1.7.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel.-
Dott. Ivana Sassi - Giudice –
Dott. Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11439 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DIOMAIUTA VINCENZA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2024 chiedeva pronunziarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con in Napoli il 20.10.88 (atto n. 138 Controparte_1
, P. I, S.A , anno 1988) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli in data 17.4.19, era intervenuta separazione in forza di sentenza 1411/22
RESA NEL PROCEDIMENTO RG 4934/18 .
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nasceva il 26.3.21 , maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
1 - La riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie statuito in separazione ovvero riconoscere un assegno divorzile da determinarsi in 300,00€ mensili
Solo parte ricorrente compariva in data 12.6.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente ed in quella sede dichiarava Io, come indicato anche in ricorso, dichiaro la mia disponibilità a che venga riconosciuto un assegno divorzile in favore di mia moglie, benchè contumace, nella misura di euro 300.
Chiedo questo anche in modo tale che lei possa maturare diritti nel caso di mia premorienza.
Il Giudice all'esito:
• rilevava l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia della convenuta;
• prendeva atto della volontà divorzile del Pt_1
• Riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova;
• non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti ex art 473 bis 22 cpc;
• invitava la parte alla precisazione delle conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa il difensore si riportava al ricorso e ne chiedeva l'accoglimento.
Il Giudice riservava la causa in decisione al collegio previo parere del Pm che concludeva come in atti
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in assenza di domande e di prole minore salvo dare atto della disponibilità dichiarata dall'attore in ordine al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della convenuta contumace.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
in Napoli il 20.10.88 (atto n. 138 , P. I, S.A , anno 1988)
[...]
• prende atto della disponibilità dell'attore e per l'effetto riconosce in favore della convenuta
2 l'assegno divorzile nella misura di 300,00€ mensili oltre adeguamento annuale istat da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat,
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 1.7.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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