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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9957 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 24346/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata tra da 1) Parte_1 nato/a Guayaquil (Ecuador), il 25.03.1988 cittadino/a: ecuadoriana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Karim Ivan Garola presso il cui Studio sito in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n.28 ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 Parte_2 nato/a PA (Ecuador), il 06.10.1977 cittadino/a: ecuadoriano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniele Turco presso il cui Studio sito in Monza (MB), Via Pergolesi n. 8 ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio estero in data 16 gennaio 2007, in Tarqui – Comune di Guayaquil
– Ecuador (EE), registrato presso l'Ufficio del Registro Civile del predetto Comune al Tomo 06, Anno 07, A77260, Pagina 60, regolarmente legalizzato e tradotto ai fini della validità nello Stato Italiano. con i seguenti figli: (c.f. , nata il [...] Persona_1 C.F._3 in Milano (MI) – Atto n. 91, parte 2, serie B – anno 2011 registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (MI).
FATTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025, la sig.ra adìva il Parte_1
Tribunale di Milano al fine di sentire pronunciare la separazione personale dal sig. Parte_3
.
[...]
In data 06 novembre 2025, si costituiva in giudizio l'opponente. All'udienza del 04 dicembre 2025 avanti al Giudice onorario le parti hanno raggiunto un accordo complessivo della lite ed hanno richiesto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese e chiedendo altresì' la revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato, chiedendo il recepimento delle seguenti
CONDIZIONI
1) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) Sulle frequentazioni padre e figlia in considerazione delle modalità di lavoro del padre: a w.e. alternati dal sabato alla domenica salvo diverse esigenze della figlia;
durante la settimana un pomeriggio e/o sera da concordare con la madre almeno 48 ore prima;
per quanto riguarda le vacanze di Natale e pasquali secondo le esigenze della minore e l'accordo dei genitori per almeno tre giorni con il padre. Per le vacanze estive un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori si accorderanno per le vacanze estive almeno un mese prima. Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
3) L'assegno unico ed universale per la minore verrà percepito integralmente dalla madre come già avviene.
4) Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano del 10.06.2025 saranno suddivise al 50% tra i genitori.
5) Il signor corrisponderà alla signora , a Parte_3 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
6) Il padre si impegna altresì a versare alla madre la somma di euro 1.800,00 (milleottocento/00) quale contributo per la figlia riferito alle mensilità precedenti, dal deposito del ricorso (luglio 2025) a dicembre 2025. Tale somma verrà corrisposta in un numero di 36 ratei dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna a decorrere dal 15 gennaio 2026. Il mancato versamento della predetta somma comporterà la decadenza del beneficio del termine.
7) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte, Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio estero in data 16 gennaio 2007, in Parte_3
Tarqui – Comune di Guayaquil – Ecuador (EE), registrato presso l'Ufficio del Registro Civile del predetto Comune al Tomo 06, Anno 07, A77260, Pagina 60, regolarmente legalizzato e tradotto ai fini della validità nello Stato Italiano.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata tra da 1) Parte_1 nato/a Guayaquil (Ecuador), il 25.03.1988 cittadino/a: ecuadoriana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Karim Ivan Garola presso il cui Studio sito in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n.28 ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 Parte_2 nato/a PA (Ecuador), il 06.10.1977 cittadino/a: ecuadoriano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Daniele Turco presso il cui Studio sito in Monza (MB), Via Pergolesi n. 8 ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio estero in data 16 gennaio 2007, in Tarqui – Comune di Guayaquil
– Ecuador (EE), registrato presso l'Ufficio del Registro Civile del predetto Comune al Tomo 06, Anno 07, A77260, Pagina 60, regolarmente legalizzato e tradotto ai fini della validità nello Stato Italiano. con i seguenti figli: (c.f. , nata il [...] Persona_1 C.F._3 in Milano (MI) – Atto n. 91, parte 2, serie B – anno 2011 registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (MI).
FATTO
Con ricorso depositato in data 26 giugno 2025, la sig.ra adìva il Parte_1
Tribunale di Milano al fine di sentire pronunciare la separazione personale dal sig. Parte_3
.
[...]
In data 06 novembre 2025, si costituiva in giudizio l'opponente. All'udienza del 04 dicembre 2025 avanti al Giudice onorario le parti hanno raggiunto un accordo complessivo della lite ed hanno richiesto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese e chiedendo altresì' la revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato, chiedendo il recepimento delle seguenti
CONDIZIONI
1) Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) Sulle frequentazioni padre e figlia in considerazione delle modalità di lavoro del padre: a w.e. alternati dal sabato alla domenica salvo diverse esigenze della figlia;
durante la settimana un pomeriggio e/o sera da concordare con la madre almeno 48 ore prima;
per quanto riguarda le vacanze di Natale e pasquali secondo le esigenze della minore e l'accordo dei genitori per almeno tre giorni con il padre. Per le vacanze estive un periodo di 15 giorni anche non consecutivi. I genitori si accorderanno per le vacanze estive almeno un mese prima. Il tutto salvo diverso e miglior accordo.
3) L'assegno unico ed universale per la minore verrà percepito integralmente dalla madre come già avviene.
4) Le spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano del 10.06.2025 saranno suddivise al 50% tra i genitori.
5) Il signor corrisponderà alla signora , a Parte_3 Parte_1 titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di euro 300,00 (trecento/00), somma da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2026, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge.
6) Il padre si impegna altresì a versare alla madre la somma di euro 1.800,00 (milleottocento/00) quale contributo per la figlia riferito alle mensilità precedenti, dal deposito del ricorso (luglio 2025) a dicembre 2025. Tale somma verrà corrisposta in un numero di 36 ratei dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna a decorrere dal 15 gennaio 2026. Il mancato versamento della predetta somma comporterà la decadenza del beneficio del termine.
7) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in pari data il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte, Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio estero in data 16 gennaio 2007, in Parte_3
Tarqui – Comune di Guayaquil – Ecuador (EE), registrato presso l'Ufficio del Registro Civile del predetto Comune al Tomo 06, Anno 07, A77260, Pagina 60, regolarmente legalizzato e tradotto ai fini della validità nello Stato Italiano.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano
Così deciso in Milano, il 17.12.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG