Ordinanza cautelare 30 settembre 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00427/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 427 del 2025, proposto dal signor LM RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Attimis, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Attimis prot. n. 4485 del 06/08/2025 notificata il 13/08/2025, con cui è stato ordinato al ricorrente di «rimuovere immediatamente le recinzioni di cantiere realizzate sulla porzione di Via Solve ricadente nella propria unità immobiliare – identificata al catasto censuario … al Fg. 18 Mapp. 836 … nonché di eventuali ulteriori opere a corredo di ostacolo al libero transito …»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Attimis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa MA SI e uditi per il ricorrente l’avv. Filippo Pesce e per il Comune intimato l’avv. Cesare Tapparo come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28 agosto 2025 e depositato il giorno successivo, il signor LM TAHIRI, proprietario dell’unità immobiliare sita in Attimis, in via Solve n. 1, costituita da un fabbricato principale, fabbricati accessori ed una corte/giardino, posto proprio alla fine della omonima pubblica via, identificata al catasto fabbricati al Foglio di mappa 18, p.c. 836, sub 4, 7, 5 e 6, e, per quanto qui rileva, al catasto terreni al Foglio di mappa 18, p.c. 836 E.U. di mq. 496, ha impugnato, invocandone l’annullamento, l’ordinanza in epigrafe compiutamente indicata, con cui il Sindaco del Comune di Attimis, sulla scorta dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, della legge 20 marzo 1865, (n. 2248) all. F e del d.l.lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, gli ha ordinato di rimuovere immediatamente, quale autore dell’opera, “le recinzioni di cantiere realizzate sulla porzione di Via Solve ricadente nella ... unità immobiliare – identificata al catasto censuario … al Fg. 18 Mapp. 836 … nonché... eventuali ulteriori opere a corredo di ostacolo al libero transito”, in base al presupposto che trattasi di strada vicinale di uso pubblico .
1.1. A sostegno della domanda proposta il ricorrente ha dedotto la “ Violazione di legge artt. 50 E 107 T.U.E.L. – incompetenza” (motivo n. 1) ovvero l’incompetenza del Sindaco del Comune di Attimis ad adottare il provvedimento gravato e, in ogni caso, lo “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti. Violazione e contrasto con la sentenza n. 1139/2013 resa inter partes dal Tribunale di Udine. Difetto di motivazione” (motivo n. 2) ovvero il difetto di istruttoria e dei presupposti giuridico-fattuali idonei a sorreggerlo.
2. Il Comune intimato si è costituito in giudizio con memoria di stile in estrema prossimità dell’udienza camerale del 24 settembre 2025, fissata per la trattazione della preliminare istanza cautelare ex art. 55 c.p.a., nel corso della quale ha, poi, svolto difese orali in controdeduzione alle avverse censure.
3. Il ricorrente vi ha replicato a confutazione, ribadendo i vizi di legittimità denunciati e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
4. In esito all’udienza di cui sopra il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 83 in data 24 settembre 2025, ha accordato al ricorrente la misura cautelare invocata, nonché disposto, al contempo, incombenti istruttori e fissato l’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 per la trattazione del ricorso nel merito.
5. In vista di tale udienza il Comune di Attimis ha affidato ad una memoria le proprie compiute difese, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’assunto che “l'ordinanza impugnata è un atto di autotutela possessoria a difesa di un diritto di uso pubblico, la cui esistenza è presunta dall'iscrizione nell'elenco comunale e dall'uso immemorabile”. Ha, indi, controdedotto nel merito alle avverse censure a difesa della legittimità dell’attività amministrativa posta in essere.
5.1. Hanno fatto seguito, dapprima, la replica del ricorrente, che ha recisamente contestato la fondatezza dell’avversa eccezione preliminare, ribadito le argomentazioni difensive sviluppate nel ricorso introduttivo e insistito nelle conclusioni già rassegnate, e, poi, quella del Comune intimato, essenzialmente confermativa degli assunti e delle difese già svolti nella memoria dimessa.
6. A seguito di rinvio dell’udienza originariamente fissata necessitato dall’assenza del relatore designato, l’affare è stato, poi, chiamato alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 e, all’esito della discussione di cui è riportata sintesi a verbale, è stato introitato per la decisione.
7. Il Collegio ritiene, innanzitutto, di disattendere la preliminare eccezione di rito e di affermare, per converso, la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale a conoscere della questione controversa.
7.1. Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice amministrativo “allorquando la verifica in ordine all'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada o della sua demanialità è finalizzata a stabilire se i gravati provvedimenti comunali siano o meno legittimi. L’accertamento in questione non eccede l'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, dal momento che l'accertamento sulla natura pubblica o privata di una strada o sull'uso pubblico della stessa può sempre avvenire incidentalmente nell’ambito di un giudizio amministrativo, se tale elemento costituisce il presupposto per l’adozione di provvedimenti amministrativi in contestazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 agosto 2017, n. 4141; in termini ex multis Cons. St. sez. II, 22 giugno n. 2022, 5126; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 1° agosto 2025, n. 1339).
7.2. Nel caso di specie, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi , devesi, invero, ritenere che il profilo dell’esistenza o meno di una strada vicinale di uso pubblico sul mappale di proprietà del ricorrente costituisce mera questione incidentale, la cui conoscenza/risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale, ed è come tale, assentita dall’art. 8, comma 1, c.p.a..
7.2.1. Oggetto di contestazione è, infatti, la mera legittimità dell’ordine di rimozione gravato, che – come già evidenziato - è stato emesso, per l’appunto, sul presupposto che la porzione di via Solve ricadente nella proprietà del ricorrente, sulla quale sono state apposte le recinzioni di cantiere, è una strada vicinale di uso pubblico.
7.3. Lo scrutinio della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela possessoria di cui all’art. 378 della L. 2248/1865, all. F – di cui la difesa del Comune afferma essere, per l’appunto, espressione l’ordinanza gravata – non è, peraltro, estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo, come comprovano plurimi precedenti giurisprudenziali, alla cui lettura si rinvia ( ex multis ; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2026, n. 140; id., 23 settembre 2015, n. 4450; Cons. Stato, sez. VII, 18 agosto 2025, n. 7051; TAR Lazio, Roma, sez. II, 24 ottobre 2025, n. 18550; TAR Toscana, sez. IV, 20 giugno 2023, n. 615).
7.4. L’eccezione va, quindi, respinta.
8. Nel merito, il ricorso è fondato.
8.1. Il Collegio non ravvisa, invero, sussistere valide ragioni per discostarsi dalla prognosi già formulata in tal senso nella fase cautelare.
8.2. Invero - pur ritenendo di poter disattendere il primo motivo di impugnazione, in ragione del fatto che l’art. 53, comma 23, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 facoltizza, negli locali aventi popolazione inferiore a cinquemila abitanti, come quello di Attimis, l’attribuzione della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ai componenti dell'organo esecutivo – ritiene meritevoli di favorevole considerazione le deduzioni difensive sviluppate dal ricorrente nel secondo motivo di impugnazione, che, in uno con le inequivoche risultanze documentali (tra cui, in primo luogo, la deliberazione consiliare dimessa dal Comune intimato), depongono, inequivocabilmente, per la sussistenza dei vizi di legittimità denunciati.
8.3. Valgono le considerazioni di seguito riportate.
9. Giova, invero, premettere che, a mente dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le strade sono classificate “riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali” nei tipi nello stesso comma indicati, tra i quali sono incluse quelle “locali” (lett. F).
Ai sensi del successivo comma 6, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali, le quali rientrano nel genus delle strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C e, appunto, F.
L’art. 3, comma 1, n. 52), del decreto citato definisce, poi, la strada vicinale (o poderale o di bonifica) come la strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico .
9.1. Tale è la fattispecie che qui assume specificamente rilievo.
Come già evidenziato, il Comune di Attimis - sul presupposto della ricorrenza dello uso pubblico della porzione della via Solve che insiste sulla particella di (indiscussa) proprietà del ricorrente - ha, infatti, ordinato al medesimo di rimuovere le recinzioni di cantiere apposte a confine, in quanto di ostacolo al libero transito.
9.2. Al riguardo, come reiteratamente osservato in giurisprudenza ( ex multis Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022, n. 5126, i cui pertinenti passaggi sono qui di seguito riportati), la tutela del diritto di pubblico passaggio su una strada vicinale è «fattispecie che rientra tra i diritti di uso pubblico contemplati, unitamente alle servitù prediali pubbliche, dall’art. 825 c.c. (diritti demaniali su beni altrui).
9.2.1. Essi consistono in un peso a carico di un bene immobile per consentire un’attività a beneficio di una collettività di persone (uti cives), attività volta a soddisfare un’esigenza di carattere generale e diretta a realizzare un fine di pubblico interesse (passaggio o altro).
9.2.2. Al “peso” sul bene corrisponde, quindi, un diritto di uso pubblico, il cui contenuto non è predeterminato, dovendo unicamente essere idoneo a soddisfare un interesse pubblico attraverso il suo esercizio da parte di una collettività indistinta di persone (Cass. civ. sez II, ord. 28869 del 19 ottobre 2021).
9.2.3. Il diritto in questione non incide sulla titolarità del diritto di proprietà, che rimane in capo al privato, ma limita le facoltà del proprietario in vista della realizzazione dell’interesse generale consistente nel parziale utilizzo da parte della collettività di riferimento.
9.2.4. La proprietà privata viene, per tale via, funzionalizzata al pubblico interesse mediante l’istituzione su di essa di un diritto parziario, qualificato ex lege come demaniale (Cons. Stato, sez. II 12 maggio 2020 n. 2999)».
9.3. In giurisprudenza è stato, inoltre, osservato che:
a) l’uso pubblico di una strada richiede la sussistenza di tre concorrenti elementi, costituiti: i) dall’esercizio del passaggio e del transito jure servitutis publicae da parte di una moltitudine indistinta di persone, qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale; ii) dalla concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, le esigenze di carattere generale e pubblico; iii) da un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, il quale può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile, ossia nel comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto d’uso della strada ( ex multis Cons. Stato sez. II 18 maggio 2020 n. 3158; Cass. civ. 5 luglio 2013, n. 16864);
b) l’inserimento di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico riveste funzione puramente dichiarativa della pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante azione negatoria (sul punto, si richiama la costante giurisprudenza sia civile che amministrativa: cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 21 gennaio 2020, n. 471; id., sez. V, 16 marzo 2020, n. 1870 e 29 maggio 2017, n. 2531; Cass. civ., sez. VI, ord. 12 marzo 2021, n. 7091; id., sez. II, sent. 14 giugno 2018, n. 15618; id., sez. II, 12 novembre 2019, n. 29228);
c) "per l'attribuzione del carattere di demanialità comunale ad una via privata è necessario che con la destinazione della strada all'uso pubblico concorra l'intervenuto acquisto, da parte dell'ente locale, della proprietà del suolo relativo (per effetto di un contratto, in conseguenza di un procedimento d'esproprio, per effetto di usucapione o dicatio ad patriam, ecc.), non valendo, in difetto dell'appartenenza della sede viaria al Comune, l'iscrizione della via negli elenchi delle strade comunali, giacché tale iscrizione non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alla proprietà del terreno e connesse con il regime giuridico della medesima, né la natura pubblica di una strada può essere desunta dalla prospettazione della mera previsione programmatica di tale destinazione, dall'espletamento su di essa, di fatto, del pubblico transito per un periodo infraventennale, o dall'intervento di atti di riconoscimento dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta da una determinata strada" [Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4952; v., altresì, T.A.R. Trento, sez. 1, 21 novembre 2012, n. 341, per cui "affinché un'area assuma la natura di strada pubblica, non basta né che vi si esplichi di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva ed attuale destinazione al pubblico transito e la occupazione sine titulo dell'area da parte della p.a.) né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è invece necessario, ai sensi dell'art. 824 c.c., che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base ad un atto o fatto (fra cui anche l'usucapione) idoneo a trasferire il dominio, ovvero che su di essa sia stata costituita a favore dell'Ente una servitù di uso pubblico e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita, all'uso pubblico, ossia per soddisfare le esigenze di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale" ]; del resto, "l'adibizione ad uso pubblico di una strada è desumibile quando il tratto viario, per le sue caratteristiche, assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone oppure quando vi sia stato, con la cosiddetta dicatio ad patriam, l'asservimento del bene da parte del proprietario all'uso pubblico di una comunità, di talché il bene stesso viene ad assumere le caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale" (v. Cons. Stato, sez. IV, 21 ottobre 2013, n. 5116; v., altresì, Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2012, n. 3531, per la quale "affinché un'area possa ritenersi sottoposta ad un uso pubblico è necessario oltreché l'intrinseca idoneità del bene, che l'uso avvenga ad opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse"; "ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, [...], la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. (...) " (v. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5250; v., altresì, T.A.R. Napoli, sez. II, 17 luglio 2008, n. 8869).
10. Nel caso di specie, il Comune di Attimis, tanto nella sede amministrativa [ovvero nell’ordinanza gravata e negli atti ad essa precedenti e presupposti, tra cui, in particolare, la diffida in data 6/2/2025 (all. 6 – fascicolo doc. ricorrente) e la nota in data 30/5/2025 (all. 11 – fascicolo cit.)], che nella presente sede giurisdizionale ha fatto valere la circostanza che il posizionamento da parte del ricorrente delle recinzioni di cantiere sulla particella di sua proprietà sarebbe preclusa dal fatto che le recinzioni stesse insisterebbero su un tratto di strada vicinale , soggetta ad uso pubblico, tale, dunque, da legittimare l’esercizio da parte del Comune stesso del potere assentito, in particolare, dalla legge n. 2248/1865, allegato F (segnatamente dall’art. 378) ovvero l’esercizio dell'autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico", finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente.
10.1. Ciò in base all’assunto che la strada di che trattasi:
- “è iscritta nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico (...), giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/1992;
- ha le caratteristiche idonee a garantire il passaggio da parte della collettività;
- è collocata all’interno dell'abitato e funge da collegamento con altre strade pubbliche (Via Viola e SR 356);
- viene utilizzata dalla collettività da tempo immemorabile;
- alla luce della pubblica utilità dell'opera questo Ente ha effettuato il frazionamento n. 4/87 prot. n. 4744 dd. 11/02/1987 volto all'individuazione dell'area da sempre destinata a strada vicinale (Via Solve) onde procedere successivamente all'esproprio/acquisto bonario”.
11. Orbene, pur non dubitandosi che la via Solve sia utilizzata dalla collettività, il Collegio ritiene che l’ordinanza gravata poggi su presupposti giuridico/fattuali del tutto errati, che valgono ad appalesare la sua illegittimità.
12. Contrariamente a quanto opinato dal Comune (frutto, verosimilmente, di un’impropria lettura degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione del C.C. n. 5/1992) la via Solve non è assolutamente stata classificata tra le strade vicinali , ma - come si ritrae dalla chiara ed inequivoca indicazione riportata in testa all’allegato ove risulta inserita – tra quelle comunali urbane (vedesi all. 1 – fascicolo doc. Comune).
12.1. Si tratta, dunque, semplicemente e meramente di una strada interna ad un centro abitato (vedesi art. 3, comma 1, n. 51), d.lgs. n. 285/1992.
12.1.1. Null’altro.
12.2. Sicché, nel caso che occupa, mancano alla radice addirittura i presupposti per poter invocare la stessa presunzione circa il carattere vicinale della strada ovvero per offrire una seppur minima giustificazione al potere esercitato, che – non appare ultroneo sottolineare - è andato ad incidere su una porzione di terreno di indiscussa proprietà privata (all. 2 – fascicolo doc. ricorrente) e pacificamente ubicata al di fuori dell’area di sedime stradale, come si ritrae agevolmente dalla documentazione fotografica dimessa in atti dal ricorrente (all. 15 e 20 del relativo fascicolo).
12.3. Tale aspetto è di per sé dirimente e depone, inequivocamente, per la fondatezza del ricorso, dato che il Comune, al di là di mere allegazioni ( rectius petizioni di principio) sfornite della benché minima prova [tali sono, ad es., l’invocata funzione di collegamento con altre strade pubbliche (Via Viola e SR 356); l’asserito svolgimento di attività manutentiva con oneri a carico della collettività della porzione di proprietà privata che qui rileva; l’asserito utilizzo da parte della collettività da tempo immemorabile), null’altro ha documentato a dimostrazione dell’invocato carattere di strada vicinale della via Solve ( rectius della porzione di terreno di proprietà del ricorrente che si affaccia sulla via Solve).
13. Peraltro, dall’attenta lettura dell’allegato della delibera consiliare su cui il Comune ha fondato il proprio potere in sede amministrativa e, poi, spiegato difese nella presente sede giurisdizionale è agevole evincere che la via Solve era stata individuata meramente quale collegamento dalla via Roma alla SS. 356 (ora S.R. 356).
Trattasi di circostanza che, avuto riguardo allo stato dei luoghi, parrebbe già di per sé deporre per l’insensatezza del carattere di strada vicinale attribuito dal Comune alla porzione di proprietà esclusiva del ricorrente, dato che: a) la via Roma e la S.R. 356 parrebbero coincidere; b) non emerge in alcun modo come tale collegamento potrebbe subire pregiudizio a cagione delle recinzioni apposte dal ricorrente al confine dell’area di sua proprietà, dato che la via Solve (ovvero la strada comunale urbana) di per sé conduce alla via Roma/S.R. 356.
13.1. Nessun riferimento si rinviene, in ogni caso, alla via Viola (n.d.r. il solo che avrebbe potuto avere un senso ai fini dell’attribuzione del carattere di strada vicinale alla porzione di terreno di proprietà del ricorrente).
13.1.1. Tale via risulta, infatti, collegata alla poc’anzi citata strada statale (ora regionale) attraverso la via Carraria, parimenti inclusa nell’allegato delle strade comunali urbane .
14. Sicché, in definitiva, bene ha fatto il ricorrente ad insistere su quanto documenta il contratto di c/v in data 4/12/2024 dell’immobile che qui rileva (all. 2 – fascicolo doc. cit.) e su quanto accertato, con efficacia di giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Udine n. 1139/2013 (all. 13 - fascicolo doc. cit.).
15. Il Collegio non può, dunque, che ribadire quanto già osservato in esito alla fase cautelare ovvero che non sussiste alcuna prova che la porzione di terreno di proprietà esclusiva del ricorrente che si affaccia su via Solve, su cui insistono le recinzioni di cantiere oggetto dell’ordine di rimozione gravato, sia una strada vicinale di uso pubblico .
15.1. Per converso, emerge dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che alcun peso e/o onere grava sulle uu.ii. di sua proprietà e, in particolare, sull’area pertinenziale, acquisita per usucapione dal padre delle parti venditrici, giusta sentenza del Tribunale di Udine n. 1139/2013 in data 20 settembre 2013, emessa in esito a giudizio nel quale il Comune intimato si era ritualmente costituito.
15.2. I presupposti su cui poggia il provvedimento gravato sono, in definitiva, del tutto indimostrati e tale circostanza basta di per sé ad appalesare l’illegittimità dello specifico potere esercitato dal Comune.
15.3 Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento gravato.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
16.1. Il Comune intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna il Comune di Attimis al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Dà atto che il Comune sarà, inoltre, tenuto a rimborsare al medesimo il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
MA SI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO