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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 17/11/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 178/2024, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PILLA GIACOMO e dell'avv. MARINO PAOLA, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Contenzioso con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO MARIO, come da CP_2 CP_3 procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.10.2023, si è opposta alla procedura Parte_1 esecutiva esattoriale incardinata innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. RG. 85/2013, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Che l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione con decreto da notificarsi unitamente alla presente opposizione, Voglia: - revocare l'ordinanza di estinzione del procedimento;
- revocare il decreto di trasferimento dell'immobile con l'adozione di ogni altro provvedimento consequenziale utile a reintrodurre il bene staggito nella disponibilità del procedimento esecutivo;
- dunque, accertare e dichiarare l'insanabile nullità della procedura per le ragioni esposte in narrativa;
- disporre per l'effetto la revoca dell'assegnazione del bene pignorato al creditore procedente e dichiarare l'estinzione della procedura, con ogni ulteriore provvedimento utile a far rientrare il bene nella piena, legittima ed esclusiva disponibilità del debitore esecutato, privo di vincoli e trascrizioni pregiudizievoli;
- in linea subordinata e cautelativa, anche inaudita altera parte, previa revoca del provvedimento di estinzione della procedura e del decreto di trasferimento, disporre la sospensione della presente procedura esecutiva, ricorrendone i presupposti di legge ed anche in considerazione della pendenza del merito delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.; - in ogni caso, condannare Controparte_1 alla refusione delle spese di lite.”.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5.2.2024, notificata il 6.2.2024, non ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e ha assegnato termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ad , sia Controparte_5
in qualità di creditrice procedente che intervenuta, nonché al creditore intervenuto CP_4
, il debitore ha tempestivamente introdotto la fase di merito successiva
[...]
all'opposizione, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al GE deducendo, in particolare:
- l'inesistenza insanabile della notifica degli atti della procedura e quindi l'estinzione della stessa ex art. 630 c.p.c.;
- la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
- l'omessa notifica dell'ordinanza dell'avviso di vendita;
- l'omessa notifica del previo avviso ex art. 77, comma 2 bis D.P.R. n. 602/1973;
- la tardività dell'istanza di assegnazione ex art. 85 D.P.R. e la decadenza per inottemperanza al provvedimento giudiziale del 14.3.2014;
- l'assegnazione del bene a un valore irrisorio;
- la necessità di sospendere l'esecuzione.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “In accoglimento delle domande spiegate con il presente atto e per le ragioni esposte in narrativa, l'adito Tribunale Voglia: - in via principale, accertare e dichiarare l'insanabile nullità della procedura esecutiva nonché
l'inesistenza di qualsiasi diritto del creditore procedente e di quelli intervenuti ad insistere nella procedura di espropriazione e, dunque, previa revoca di tutti gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché di quelli presupposti e consequenziali, accertare e dichiarare il diritto della società
[...]
a ritornare nella proprietà e nella disponibilità dei beni oggetto di esecuzione, liberi da Parte_1 pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, ordinando al Conservatore dei RR.II. la cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni e, in esito, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva Trib. VA
R.G.Es. n. 85/2013. - in via cautelativa e subordinata, comunque disporre l'annullamento del decreto di trasferimento richiamato in narrativa, dichiarandone l'inefficacia anche ai fini della sua trascrizione, ordinando al Conservatore dei RR.II. la cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni. Per
l'effetto, disporre la rimessione del giudizio dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e la riapertura della procedura esecutiva, dichiarandone contestualmente la sospensione. - in ogni caso, condannare i convenuti alla refusione di spese e competenze del presente giudizio.”.
si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo Controparte_5 per l'inammissibilità e infondatezza della spiegata opposizione.
, pur ritualmente citato, non si è costituito nella presente fase di merito per Controparte_4 cui, all'esito delle verifiche preliminari, né è stata dichiarata la contumacia.
Compiuta la trattazione, non essendo necessario il compimento di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa, all'udienza del 6.11.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
****
1. Sulla qualificazione della presente opposizione
Come visto in fatto, con la presente opposizione, l'esecutata ha inteso impugnare il decreto di trasferimento dell'immobile staggito, poiché emanato sulla base di presupposti illegittimi.
Sul punto, va rammentato che il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall'art. 586 cod. proc. civ. costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo la funzione di convertire in denaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 c.p.c.
Di recente, la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'interesse dell'esecutato a impugnare il decreto di trasferimento ex art. 617 c.p.c. sussiste per il semplice fatto che si sia verificata una irregolarità del procedimento di vendita per violazione delle disposizioni che lo disciplinano e che assicurano condizioni di parità agli offerenti e a coloro che vi partecipano, indipendentemente dalla dimostrazione, da un lato, di un ulteriore e specifico pregiudizio derivante dalla dedotta violazione e, dall'altro lato, della probabilità o anche solo della possibilità che dallo svolgimento di un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato (in questo senso Cass. n. 35867/2022).
Con l'opposizione introduttiva del presente giudizio l'opponente ha eccepito l'esistenza di diverse irregolarità nel procedimento di vendita che non riguardano un profilo relativo al diritto stesso di procedere all'esecuzione, ma al suo quomodo, e in particolare alla regolarità formale dei singoli atti del procedimento.
Conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità in ordine al fatto che le lamentele mosse non riguarderebbero fatti nuovi che hanno inciso sul diritto a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito e che quindi l'opposizione non sarebbe inquadrabile all'interno della fattispecie ex art. 512 c.p.c. o del reclamo ai sensi dell'art. 630
c.p.c., dovendosi qualificare la presente opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2. Sull'eccepita inesistenza della notifica degli atti della procedura
Appurato tale aspetto, si rileva che risulta che l'opponente ha depositato la busta telematica nel termine di 20 giorni dal deposito dell'atto impugnato, ovvero il 2.10.2023, riguardando la data del 3.10.2023 il giorno in cui il detto deposito è stato lavorato dalla cancelleria.
E' quindi ammissibile il motivo di opposizione con il quale l'opponente ha eccepito l'invalidità della notifica telematica del 24.8.2023, con cui le è stata comunicata l'udienza dell'8.9.2023 fissata per l'approvazione del decreto di trasferimento, lamentandone la carenza dei requisiti formali, quali: l'assenza della relata di notifica, la mancata attestazione di conformità, l'omessa dicitura nell'oggetto della pec della formula “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, il mancato invio dell'atto contenente l'istanza di impulso processuale, l'assenza di sottoscrizione dei file allegati da parte dell'Organo giudiziario e la presenza di una pagina degli allegati “modificata”.
Le suddette circostanze, oltre ad essere adeguatamente provate, non sono neppure specificamente contestate da parte opposta;
pertanto, è possibile concludere che la notifica telematica del 24.8.2023 non sia conforme al modello legale previsto dall'art. 3 bis della legge
53/1994.
L'assenza dei requisiti previsti dalla richiamata disposizione, ai sensi dell'art. 11 della legge
53/1994, comporta la nullità della notifica.
In linea col dato normativo la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazioni degli atti processuali a mezzo PEC determina la nullità della notifica, escludendo, invece che si versi, in ipotesi di inesistenza della stessa. (cfr. Cass. n. 16778/2023).
Al riguardo va ricordato che la Suprema Corte ha elaborato una nozione molto rigorosa e ristretta di inesistenza della notifica di un atto giudiziario, affermando che l'inesistenza è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un. n. 14916/2016;
Cass. ord. n. 26511/2022).
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi,
"ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (Sez. Un. 14916/2016).
Nel caso oggetto della presente disamina non è possibile parlare di insistenza della notifica come eccepito dall'opponente, essendo questa stata effettuata da soggetto legittimato a compiere tale attività ed espressamente delegato in tal senso dal giudice e che l'atto da notificare è stato, comunque, consegnato alla casella di posta elettronica del destinatario.
Ciò posto, in ogni caso, il suddetto vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, come dimostrato dalla partecipazione della debitrice all'udienza per la quale era stata invitata a comparire e dalla proposizione della presente opposizione.
È pacifico, infatti, che la regola generale in tema di sanatoria degli atti nulli prevista dall'articolo 156 del Codice di procedura civile è applicabile alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi (sent. n.25900/2016 vd. anche Cass. civ., ord. n. 19105/2018).
È, inoltre, opportuno precisare, in riferimento alla censura inerente all'omessa notifica dell'atto presupposto (ovvero il verbale del 24.4.2023 nel quale il GE ha disposto la comparizione delle parti ai fini dell'approvazione del decreto di trasferimento onerando il creditore procedente alla notifica di tale provvedimento e della relativa istanza), che la mancata trasmissione di tali atti non ha determinato l'impossibilità per il debitore di comprendere la portata dell'adempimento che si sarebbe posto in essere alla fissata udienza e che, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio è configurabile.
Si rileva, infatti, che nell'oggetto del messaggio sono riportati gli estremi della procedura esecutiva e che nel corpo dello stesso è stato, altresì, specificato l'adempimento che si sarebbe tenuto all'udienza dell'8.9.2023 per cui l'opponente, che già aveva accesso al fascicolo telematico in quanto già costituito, era sicuramente nella posizione di acquisire la piena conoscenza delle informazioni necessarie per arrivare preparato all'udienza (all. 4 – atto di citazione).
Altresì priva di pregio è la denunciata presenza di una pagina modificata all'interno dei file inviati, non avendo comunque la parte neppure allegato che vi sia difformità tra quanto notificato e quanto presente nel fascicolo telematico d'ufficio.
3. Sulla tardività dell'opposizione
Chiariti tali aspetti, si ritiene che debba deve dichiararsi l'inammissibilità degli altri motivi di opposizione inerenti agli atti della procedura esecutiva, non essendo ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del debitore esecutato, in ragione della invalidità (poi sanata) della notifica del 24.8.2023.
È, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto (Cass. civ. 12920/2020, che richiama: Cass. n.
6487/2010; Cass. civ. n. 13043/2018). In particolare, si è osservato, che “una volta che il soggetto in questione, proponendo l'opposizione, mostri necessariamente - proprio perché propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza del procedimento e delle nullità che si sono verificate a partire dall'atto presupposto fino all'ultimo compiuto nella procedura, sia pure per effetto di una situazione di fatto verificatasi, se del caso anche risalente alla sua spontanea iniziativa di verifica dello stato del procedimento, la sua reazione non può considerarsi tempestiva se non nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dall'acquisizione della conoscenza di fatto. Se si ammettesse che egli possa attendere oltre il termine, si introdurrebbe una grave incoerenza rispetto alla logica del rimedio dell'opposizione agli atti, perchè si consentirebbe al soggetto in questione di fare svolgere la procedura ulteriormente senza reagire, pur avendo avuto conoscenza delle situazioni che legittimerebbero la sua reazione e, quindi, essendo stato nelle condizioni di agire. […]. Una simile soluzione implicherebbe il riconoscimento di una tutela in modo del tutto ingiustificato ed in una situazione di mancanza della buona fede del detto soggetto, il quale, pur avendo avuto conoscenza dello stato de quo e, quindi, della situazione che legittimerebbe la sua reazione contro il procedimento, potrebbe rimanere in attesa così determinando il progresso inutile della procedura. Si tratterebbe di soluzione per nulla funzionale alla garanzia del diritto di difesa nel procedimento esecutivo, bensì ad un vero e proprio abuso di tutela. Deve, pertanto, affermarsi che ciò che rileva ai fini del decorso del termine per l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, nelle descritte evenienze è la conoscenza dell'atto, comunque acquisita.” (Cass. civ., sent. n. 6487/2010).
In punto di onere della prova è stato, poi, chiarito che, a fronte di una eccezione di tardività dell'opposizione, formulata dall'opposta (come nel caso di specie), è onere dell'opponente dimostrare la data in cui ne ha avuto conoscenza legale o di fatto (Cass. 6487/2010, Cass.
7051/2012 e Cass.18763/2013).
Orbene, applicando i menzionati principi alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che la parte opponente non ha provato quando è venuta a conoscenza degli atti di cui ha eccepito la nullità.
Al contrario, dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge che l'esecutata, già in data 20.2.2015, era costituita nella presente procedura, per cui essa era già a conoscenza, o comunque nella posizione di conoscere i vizi inerenti agli atti pregressi e oggetto della presente opposizione poiché tutti precedenti alla sua costituzione.
Era onere della debitrice esecutata proporre l'opposizione entro i venti giorni successivi all'acquisita conoscenza dell'atto viziato, che deve presumersi essere avvenuta quantomeno al momento della costituzione nella presente procedura esecutiva.
Conseguentemente, va ritenuta e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione agli atti Pa esecutivi proposta da Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dei parametri minimi attesa la natura documentale della causa e l'esiguità del numero delle udienze celebrate e degli atti difensivi redatti.
Nulla in ordine alle spese di lite del creditore intervenuto, , non essendosi Controparte_4 costituito nella presente fase e non avendo, quindi, sostenuto alcuna spesa suscettibile di ristoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta perché inammissibile ed infondata l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
B) Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 7.051,50 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
VA, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 178/2024, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 e vertente
TRA
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. PILLA GIACOMO e dell'avv. MARINO PAOLA, come da procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
E
, in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Contenzioso con il patrocinio dell'avv. FUSCHINO MARIO, come da CP_2 CP_3 procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e
(C.F. ) Controparte_4 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.10.2023, si è opposta alla procedura Parte_1 esecutiva esattoriale incardinata innanzi all'intestato Tribunale e distinta al n. RG. 85/2013, al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: “Che l'adito Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione con decreto da notificarsi unitamente alla presente opposizione, Voglia: - revocare l'ordinanza di estinzione del procedimento;
- revocare il decreto di trasferimento dell'immobile con l'adozione di ogni altro provvedimento consequenziale utile a reintrodurre il bene staggito nella disponibilità del procedimento esecutivo;
- dunque, accertare e dichiarare l'insanabile nullità della procedura per le ragioni esposte in narrativa;
- disporre per l'effetto la revoca dell'assegnazione del bene pignorato al creditore procedente e dichiarare l'estinzione della procedura, con ogni ulteriore provvedimento utile a far rientrare il bene nella piena, legittima ed esclusiva disponibilità del debitore esecutato, privo di vincoli e trascrizioni pregiudizievoli;
- in linea subordinata e cautelativa, anche inaudita altera parte, previa revoca del provvedimento di estinzione della procedura e del decreto di trasferimento, disporre la sospensione della presente procedura esecutiva, ricorrendone i presupposti di legge ed anche in considerazione della pendenza del merito delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.; - in ogni caso, condannare Controparte_1 alla refusione delle spese di lite.”.
Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5.2.2024, notificata il 6.2.2024, non ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e ha assegnato termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ad , sia Controparte_5
in qualità di creditrice procedente che intervenuta, nonché al creditore intervenuto CP_4
, il debitore ha tempestivamente introdotto la fase di merito successiva
[...]
all'opposizione, reiterando le doglianze già avanzate innanzi al GE deducendo, in particolare:
- l'inesistenza insanabile della notifica degli atti della procedura e quindi l'estinzione della stessa ex art. 630 c.p.c.;
- la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;
- l'omessa notifica dell'ordinanza dell'avviso di vendita;
- l'omessa notifica del previo avviso ex art. 77, comma 2 bis D.P.R. n. 602/1973;
- la tardività dell'istanza di assegnazione ex art. 85 D.P.R. e la decadenza per inottemperanza al provvedimento giudiziale del 14.3.2014;
- l'assegnazione del bene a un valore irrisorio;
- la necessità di sospendere l'esecuzione.
Sulla scorta delle riportate considerazioni ha, quindi, così concluso: “In accoglimento delle domande spiegate con il presente atto e per le ragioni esposte in narrativa, l'adito Tribunale Voglia: - in via principale, accertare e dichiarare l'insanabile nullità della procedura esecutiva nonché
l'inesistenza di qualsiasi diritto del creditore procedente e di quelli intervenuti ad insistere nella procedura di espropriazione e, dunque, previa revoca di tutti gli atti ed i provvedimenti impugnati, nonché di quelli presupposti e consequenziali, accertare e dichiarare il diritto della società
[...]
a ritornare nella proprietà e nella disponibilità dei beni oggetto di esecuzione, liberi da Parte_1 pesi, vincoli e trascrizioni pregiudizievoli, ordinando al Conservatore dei RR.II. la cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni e, in esito, dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva Trib. VA
R.G.Es. n. 85/2013. - in via cautelativa e subordinata, comunque disporre l'annullamento del decreto di trasferimento richiamato in narrativa, dichiarandone l'inefficacia anche ai fini della sua trascrizione, ordinando al Conservatore dei RR.II. la cancellazione di trascrizioni ed iscrizioni. Per
l'effetto, disporre la rimessione del giudizio dinanzi al Giudice dell'Esecuzione e la riapertura della procedura esecutiva, dichiarandone contestualmente la sospensione. - in ogni caso, condannare i convenuti alla refusione di spese e competenze del presente giudizio.”.
si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo Controparte_5 per l'inammissibilità e infondatezza della spiegata opposizione.
, pur ritualmente citato, non si è costituito nella presente fase di merito per Controparte_4 cui, all'esito delle verifiche preliminari, né è stata dichiarata la contumacia.
Compiuta la trattazione, non essendo necessario il compimento di attività istruttoria, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa, all'udienza del 6.11.2025, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
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1. Sulla qualificazione della presente opposizione
Come visto in fatto, con la presente opposizione, l'esecutata ha inteso impugnare il decreto di trasferimento dell'immobile staggito, poiché emanato sulla base di presupposti illegittimi.
Sul punto, va rammentato che il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall'art. 586 cod. proc. civ. costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo la funzione di convertire in denaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 c.p.c.
Di recente, la Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l'interesse dell'esecutato a impugnare il decreto di trasferimento ex art. 617 c.p.c. sussiste per il semplice fatto che si sia verificata una irregolarità del procedimento di vendita per violazione delle disposizioni che lo disciplinano e che assicurano condizioni di parità agli offerenti e a coloro che vi partecipano, indipendentemente dalla dimostrazione, da un lato, di un ulteriore e specifico pregiudizio derivante dalla dedotta violazione e, dall'altro lato, della probabilità o anche solo della possibilità che dallo svolgimento di un nuovo esperimento di vendita si ricavi un prezzo più elevato (in questo senso Cass. n. 35867/2022).
Con l'opposizione introduttiva del presente giudizio l'opponente ha eccepito l'esistenza di diverse irregolarità nel procedimento di vendita che non riguardano un profilo relativo al diritto stesso di procedere all'esecuzione, ma al suo quomodo, e in particolare alla regolarità formale dei singoli atti del procedimento.
Conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità in ordine al fatto che le lamentele mosse non riguarderebbero fatti nuovi che hanno inciso sul diritto a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito e che quindi l'opposizione non sarebbe inquadrabile all'interno della fattispecie ex art. 512 c.p.c. o del reclamo ai sensi dell'art. 630
c.p.c., dovendosi qualificare la presente opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2. Sull'eccepita inesistenza della notifica degli atti della procedura
Appurato tale aspetto, si rileva che risulta che l'opponente ha depositato la busta telematica nel termine di 20 giorni dal deposito dell'atto impugnato, ovvero il 2.10.2023, riguardando la data del 3.10.2023 il giorno in cui il detto deposito è stato lavorato dalla cancelleria.
E' quindi ammissibile il motivo di opposizione con il quale l'opponente ha eccepito l'invalidità della notifica telematica del 24.8.2023, con cui le è stata comunicata l'udienza dell'8.9.2023 fissata per l'approvazione del decreto di trasferimento, lamentandone la carenza dei requisiti formali, quali: l'assenza della relata di notifica, la mancata attestazione di conformità, l'omessa dicitura nell'oggetto della pec della formula “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, il mancato invio dell'atto contenente l'istanza di impulso processuale, l'assenza di sottoscrizione dei file allegati da parte dell'Organo giudiziario e la presenza di una pagina degli allegati “modificata”.
Le suddette circostanze, oltre ad essere adeguatamente provate, non sono neppure specificamente contestate da parte opposta;
pertanto, è possibile concludere che la notifica telematica del 24.8.2023 non sia conforme al modello legale previsto dall'art. 3 bis della legge
53/1994.
L'assenza dei requisiti previsti dalla richiamata disposizione, ai sensi dell'art. 11 della legge
53/1994, comporta la nullità della notifica.
In linea col dato normativo la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazioni degli atti processuali a mezzo PEC determina la nullità della notifica, escludendo, invece che si versi, in ipotesi di inesistenza della stessa. (cfr. Cass. n. 16778/2023).
Al riguardo va ricordato che la Suprema Corte ha elaborato una nozione molto rigorosa e ristretta di inesistenza della notifica di un atto giudiziario, affermando che l'inesistenza è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. sez. un. n. 14916/2016;
Cass. ord. n. 26511/2022).
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi,
"ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (Sez. Un. 14916/2016).
Nel caso oggetto della presente disamina non è possibile parlare di insistenza della notifica come eccepito dall'opponente, essendo questa stata effettuata da soggetto legittimato a compiere tale attività ed espressamente delegato in tal senso dal giudice e che l'atto da notificare è stato, comunque, consegnato alla casella di posta elettronica del destinatario.
Ciò posto, in ogni caso, il suddetto vizio deve ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, come dimostrato dalla partecipazione della debitrice all'udienza per la quale era stata invitata a comparire e dalla proposizione della presente opposizione.
È pacifico, infatti, che la regola generale in tema di sanatoria degli atti nulli prevista dall'articolo 156 del Codice di procedura civile è applicabile alla disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi (sent. n.25900/2016 vd. anche Cass. civ., ord. n. 19105/2018).
È, inoltre, opportuno precisare, in riferimento alla censura inerente all'omessa notifica dell'atto presupposto (ovvero il verbale del 24.4.2023 nel quale il GE ha disposto la comparizione delle parti ai fini dell'approvazione del decreto di trasferimento onerando il creditore procedente alla notifica di tale provvedimento e della relativa istanza), che la mancata trasmissione di tali atti non ha determinato l'impossibilità per il debitore di comprendere la portata dell'adempimento che si sarebbe posto in essere alla fissata udienza e che, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa o del contraddittorio è configurabile.
Si rileva, infatti, che nell'oggetto del messaggio sono riportati gli estremi della procedura esecutiva e che nel corpo dello stesso è stato, altresì, specificato l'adempimento che si sarebbe tenuto all'udienza dell'8.9.2023 per cui l'opponente, che già aveva accesso al fascicolo telematico in quanto già costituito, era sicuramente nella posizione di acquisire la piena conoscenza delle informazioni necessarie per arrivare preparato all'udienza (all. 4 – atto di citazione).
Altresì priva di pregio è la denunciata presenza di una pagina modificata all'interno dei file inviati, non avendo comunque la parte neppure allegato che vi sia difformità tra quanto notificato e quanto presente nel fascicolo telematico d'ufficio.
3. Sulla tardività dell'opposizione
Chiariti tali aspetti, si ritiene che debba deve dichiararsi l'inammissibilità degli altri motivi di opposizione inerenti agli atti della procedura esecutiva, non essendo ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del debitore esecutato, in ragione della invalidità (poi sanata) della notifica del 24.8.2023.
È, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento decorre dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza legale o anche solo di fatto (Cass. civ. 12920/2020, che richiama: Cass. n.
6487/2010; Cass. civ. n. 13043/2018). In particolare, si è osservato, che “una volta che il soggetto in questione, proponendo l'opposizione, mostri necessariamente - proprio perché propone l'opposizione - di avere avuto conoscenza del procedimento e delle nullità che si sono verificate a partire dall'atto presupposto fino all'ultimo compiuto nella procedura, sia pure per effetto di una situazione di fatto verificatasi, se del caso anche risalente alla sua spontanea iniziativa di verifica dello stato del procedimento, la sua reazione non può considerarsi tempestiva se non nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dall'acquisizione della conoscenza di fatto. Se si ammettesse che egli possa attendere oltre il termine, si introdurrebbe una grave incoerenza rispetto alla logica del rimedio dell'opposizione agli atti, perchè si consentirebbe al soggetto in questione di fare svolgere la procedura ulteriormente senza reagire, pur avendo avuto conoscenza delle situazioni che legittimerebbero la sua reazione e, quindi, essendo stato nelle condizioni di agire. […]. Una simile soluzione implicherebbe il riconoscimento di una tutela in modo del tutto ingiustificato ed in una situazione di mancanza della buona fede del detto soggetto, il quale, pur avendo avuto conoscenza dello stato de quo e, quindi, della situazione che legittimerebbe la sua reazione contro il procedimento, potrebbe rimanere in attesa così determinando il progresso inutile della procedura. Si tratterebbe di soluzione per nulla funzionale alla garanzia del diritto di difesa nel procedimento esecutivo, bensì ad un vero e proprio abuso di tutela. Deve, pertanto, affermarsi che ciò che rileva ai fini del decorso del termine per l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, nelle descritte evenienze è la conoscenza dell'atto, comunque acquisita.” (Cass. civ., sent. n. 6487/2010).
In punto di onere della prova è stato, poi, chiarito che, a fronte di una eccezione di tardività dell'opposizione, formulata dall'opposta (come nel caso di specie), è onere dell'opponente dimostrare la data in cui ne ha avuto conoscenza legale o di fatto (Cass. 6487/2010, Cass.
7051/2012 e Cass.18763/2013).
Orbene, applicando i menzionati principi alla fattispecie concreta, deve rilevarsi che la parte opponente non ha provato quando è venuta a conoscenza degli atti di cui ha eccepito la nullità.
Al contrario, dall'esame del fascicolo d'ufficio emerge che l'esecutata, già in data 20.2.2015, era costituita nella presente procedura, per cui essa era già a conoscenza, o comunque nella posizione di conoscere i vizi inerenti agli atti pregressi e oggetto della presente opposizione poiché tutti precedenti alla sua costituzione.
Era onere della debitrice esecutata proporre l'opposizione entro i venti giorni successivi all'acquisita conoscenza dell'atto viziato, che deve presumersi essere avvenuta quantomeno al momento della costituzione nella presente procedura esecutiva.
Conseguentemente, va ritenuta e dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione agli atti Pa esecutivi proposta da Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dei parametri minimi attesa la natura documentale della causa e l'esiguità del numero delle udienze celebrate e degli atti difensivi redatti.
Nulla in ordine alle spese di lite del creditore intervenuto, , non essendosi Controparte_4 costituito nella presente fase e non avendo, quindi, sostenuto alcuna spesa suscettibile di ristoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta perché inammissibile ed infondata l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Parte_1
B) Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta costituita le spese di lite, che si liquidano in € 7.051,50 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
VA, 17 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Izzi