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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/09/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2657/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTI
Oggi 25 settembre 2025 ad ore 10,29 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. ER RC Parte_1 Per l'avv. BEATRICE MATTEINI in sostituzione Controparte_1 dell'avv. MORDA' SANTA Per l'avv. SILVANO IMBRIACI in sostituzione dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_1 Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione. L'avv. Lamberti discute richiamandosi agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. Matteini insiste per il rigetto dell'istanza di sospensiva, difettando i presupposti di legge del fumus e del periculum;
nel merito, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e, in subordine, precisa che ogni valutazione sostanziale sulla pretesa compete all' , ente impositore. CP_1 L'avv. Imbriaci conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,45, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER RC, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO 46 QUARRATA (PT) presso il difensore avv. ER RC Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MORDA' SANTA, elettivamente domiciliata in VIA T. CAMPANELLA 38 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MORDA' SANTA INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.7.2025 convenendo in giudizio ed Parte_1 CP_1 [...]
, ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo Controparte_2 amministrativo notificata il 2.7.2025 e concernente gli avvisi di addebito : CP_1
- n. 34120220006483014000, asseritamente notificato il 12.1.2023 e relativo all'anno 2020 per la somma di € 351,75;
n. 34120240003039346000, asseritamente notificato il 12.11.2024 e relativo all'anno 2021 per la somma di € 4.417,05.
Il ricorrente ha fatto valere:
1) l'inesistenza della pretesa creditoria e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme;
2) la nullità del provvedimento per difetto di titolo. Inesistenza de omessa [notifica] degli avvisi di addebito prodromici;
3) la nullità del preavviso di fermo amministrativo e di tutti gli atti ad essa sottesi per inesistenza della notifica della stessa;
4) la omessa allegazione dei documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali;
5) la nullità del preavviso di fermo amministrativo e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
6) la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
7) l'invalidità del preavviso di fermo amministrativo e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare sospendere l'esecuzione del preavviso di fermo amministrativo impugnato e di tutti gli atti ad esso sottesi, anche inaudita altera parte, in ragione degli spiegati motivi.
- in via principale, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 04180202500004069000 e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
- in subordine comunque dichiarare la non debenza delle somme richieste per complessivi Euro 4.768,80, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti prescritti o comunque inesistenti;
- in subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione Controparte_3
e ne ha domandato il rigetto ed ha chiesto, in caso di anche solo parziale fondatezza dello stesso, di dichiarare la propria estraneità rispetto alla pretesa creditoria dell'ente impositore.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 in ordine agli asserii vizi relativi agli atti di notificazione nonché l'inammissibilità per tardività del ricorso ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c., contestando anche nel merito le domande attoree e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (senza necessità, quindi, di un'autonoma statuizione sull'istanza di sospensione).
***
Il ricorrente ha introdotto un'opposizione al preavviso di fermo amministrativo notificato il 2.7.2025
(doc. 1 fasc. ric.; docc. 5 e 6 fasc. . CP_4
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il fermo amministrativo di cui all'art. 86
DPR 602/73 (così come l'ipoteca esattoriale ex art. 77 DPR 602/73) si pone quale misura alternativa all'esercizio dell'azione esecutiva, venendo così a configurarsi l'opposizione ad esso (al pari di quella avverso il relativo “preavviso”) quale “azione di accertamento negativo del diritto a procedere alla applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (cfr.,
Cass., SU., 19667/2014, Cass., SU., ord., 15354/2015, Cass., sez. VI, ord., 23564/2016, Cass., sez. III, ord., 32243/2018).
Tale statuizione deve essere integrata con l'ulteriore principio secondo cui “avverso un "preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria", il destinatario - al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo - potrebbe agire sia in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa (in questo caso la competenza del Giudice di Pace andrebbe verificata alla stregua dell'art. 7
c.p.c.), sia attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o all'ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a conoscenza del destinatario il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero per la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria […], sia in fine con la opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. qualora intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, specificandosi che “tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa Cont sanzionatoria (ivi compresa la omessa od intempestiva notifica del o della ordinanza- ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti -attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso "recuperatoria"” (Cass., SU., 22080/2017, Cass., 32243/2018 cit.; più di recente, vd. Cass., ord.,
36728/2022).
Nel caso di specie l'azione ha natura composita, in quanto ha carattere “recuperatorio”
(dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999) laddove sono state fatte valere la prescrizione quinquennale (maturata rispetto agli anni di riferimento – 2020 e 2021 – dei contributi CP_1 domandati) e – sotto vari profili – l'omessa notifica degli avvisi di addebito, mentre ha natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. laddove sono stati dedotti vizi (di notifica e di contenuto) del medesimo atto impugnato.
Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione sotto entrambe le prospettive (il ricorso è stato depositato il
21.7.2025, nel rispetto dei termini decadenziali dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.), CP_1 ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 34120220006483014000 in data 12.1.2023 (docc. 7, 7-bis e 7-ter) e l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n.
34120240003039346000 in data 12.11.2024 (docc. 10, 10-bis, 10-ter).
La circostanza rende infondate le doglianze di cui ai precedenti punti 1), 2), 4), 5), 6), tutti fondati sulla asserita omessa notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo
(la riscontrata precedente notifica degli avvisi di addebito, invero, supera anche le contestazioni in ordine alla mancanza/insufficiente indicazione, nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo, della motivazione, degli elementi essenziali del credito e della base di calcolo degli interessi, dati tutti adeguatamente ricavabili per relationem dagli atti prodromici in precedenza notificati).
Quanto ai residui motivi di ricorso, si osserva che:
- contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente al punto 7), la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta sottoscritta dal responsabile del procedimento, con indicazione della qualifica rivestita ed apposizione della sottoscrizione mediante firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. 82/2005;
- priva di pregio è la dedotta nullità della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in quanto – a tutto concedere – la stessa risulterebbe in ogni caso sanata per effetto del principio di raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente proposto tempestiva opposizione e non avendo allegato concreti pregiudizi al proprio diritto di difesa.
Le domande del ricorso devono quindi essere rigettate.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
Poiché è documentato che il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto nell'odierno ricorso, aveva già avuto contezza degli avvisi di addebito, tanto da aver provveduto anche a formulate istanza di rateizzazione, accolta e successivamente in parte anche adempita con pagamenti rateali (docc. 8, 9 e 10 fasc. docc. 8 e 9 fasc. ), sussistono i presupposti ex art. 96, comma 3, per irrogare al CP_4 CP_1 ed a favore di ciascuna parte resistente, a titolo di responsabilità aggravata, una somma Pt_1 equitativamente determinata in € 1.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
2) rigetta le domande del ricorso in opposizione;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_3 in € 1.769,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.769,00 per compensi, Parte_1 CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
4) condanna a pagare ad la somma di € 1.000,00 a Parte_1 Controparte_3 titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
5) condanna a pagare ad la somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità Parte_1 CP_1 aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2657/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
[...] RESISTENTI
Oggi 25 settembre 2025 ad ore 10,29 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per 'avv. ER RC Parte_1 Per l'avv. BEATRICE MATTEINI in sostituzione Controparte_1 dell'avv. MORDA' SANTA Per l'avv. SILVANO IMBRIACI in sostituzione dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_1 Il giudice invita le parti alla discussione, essendo la causa matura per la decisione. L'avv. Lamberti discute richiamandosi agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso. L'avv. Matteini insiste per il rigetto dell'istanza di sospensiva, difettando i presupposti di legge del fumus e del periculum;
nel merito, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e, in subordine, precisa che ogni valutazione sostanziale sulla pretesa compete all' , ente impositore. CP_1 L'avv. Imbriaci conclude come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 16,45, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2657/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ER RC, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in PIAZZA RISORGIMENTO 46 QUARRATA (PT) presso il difensore avv. ER RC Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MORDA' SANTA, elettivamente domiciliata in VIA T. CAMPANELLA 38 REGGIO CALABRIA presso il difensore avv. MORDA' SANTA INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente P.IVA_2 domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.7.2025 convenendo in giudizio ed Parte_1 CP_1 [...]
, ha proposto opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo Controparte_2 amministrativo notificata il 2.7.2025 e concernente gli avvisi di addebito : CP_1
- n. 34120220006483014000, asseritamente notificato il 12.1.2023 e relativo all'anno 2020 per la somma di € 351,75;
n. 34120240003039346000, asseritamente notificato il 12.11.2024 e relativo all'anno 2021 per la somma di € 4.417,05.
Il ricorrente ha fatto valere:
1) l'inesistenza della pretesa creditoria e la prescrizione del diritto a riscuotere le somme;
2) la nullità del provvedimento per difetto di titolo. Inesistenza de omessa [notifica] degli avvisi di addebito prodromici;
3) la nullità del preavviso di fermo amministrativo e di tutti gli atti ad essa sottesi per inesistenza della notifica della stessa;
4) la omessa allegazione dei documenti giustificativi e carenza degli elementi essenziali;
5) la nullità del preavviso di fermo amministrativo e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
6) la nullità dell'atto per difetto di motivazione;
7) l'invalidità del preavviso di fermo amministrativo e di tutti gli atti ad essa sottesi per omessa sottoscrizione.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare sospendere l'esecuzione del preavviso di fermo amministrativo impugnato e di tutti gli atti ad esso sottesi, anche inaudita altera parte, in ragione degli spiegati motivi.
- in via principale, dichiarare, per tutto quanto sopra esposto, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo n. 04180202500004069000 e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
- in subordine comunque dichiarare la non debenza delle somme richieste per complessivi Euro 4.768,80, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti prescritti o comunque inesistenti;
- in subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi”.
Costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'opposizione Controparte_3
e ne ha domandato il rigetto ed ha chiesto, in caso di anche solo parziale fondatezza dello stesso, di dichiarare la propria estraneità rispetto alla pretesa creditoria dell'ente impositore.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva CP_1 in ordine agli asserii vizi relativi agli atti di notificazione nonché l'inammissibilità per tardività del ricorso ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c., contestando anche nel merito le domande attoree e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione (senza necessità, quindi, di un'autonoma statuizione sull'istanza di sospensione).
***
Il ricorrente ha introdotto un'opposizione al preavviso di fermo amministrativo notificato il 2.7.2025
(doc. 1 fasc. ric.; docc. 5 e 6 fasc. . CP_4
Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, il fermo amministrativo di cui all'art. 86
DPR 602/73 (così come l'ipoteca esattoriale ex art. 77 DPR 602/73) si pone quale misura alternativa all'esercizio dell'azione esecutiva, venendo così a configurarsi l'opposizione ad esso (al pari di quella avverso il relativo “preavviso”) quale “azione di accertamento negativo del diritto a procedere alla applicazione della misura coercitiva estesa anche alla pretesa creditoria, che segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (cfr.,
Cass., SU., 19667/2014, Cass., SU., ord., 15354/2015, Cass., sez. VI, ord., 23564/2016, Cass., sez. III, ord., 32243/2018).
Tale statuizione deve essere integrata con l'ulteriore principio secondo cui “avverso un "preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria", il destinatario - al fine di contestare l'inesistenza del credito o del titolo esecutivo - potrebbe agire sia in via ordinaria per l'accertamento negativo della pretesa (in questo caso la competenza del Giudice di Pace andrebbe verificata alla stregua dell'art. 7
c.p.c.), sia attraverso il recupero della opposizione al verbale di accertamento infrazione o all'ordinanza ingiunzione mai notificati o comunque non ritualmente portati a conoscenza del destinatario il quale ne ha appreso la esistenza soltanto a seguito della notifica della cartella di pagamento ovvero per la prima volta con la notifica del preavviso di applicazione della misura coercitiva, potendo quindi, solo da quel momento, esercitare il proprio diritto di difesa nel merito, contestando i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria […], sia in fine con la opposizione alla esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. qualora intenda far valere fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo”, specificandosi che “tutti i vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo e tutte le questioni di merito concernenti i fatti costitutivi della pretesa Cont sanzionatoria (ivi compresa la omessa od intempestiva notifica del o della ordinanza- ingiunzione), che non sia stato possibile far valere mediante i rimedi ordinari per omessa od invalida notifica degli atti presupposti, debbono essere dedotti -attraverso la impugnazione degli atti conseguenziali che per primi hanno portato il destinatario a conoscenza della pretesa sanzionatoria- mediante la proposizione, nel termine di decadenza ex lege, della ordinaria opposizione definita perciò stesso "recuperatoria"” (Cass., SU., 22080/2017, Cass., 32243/2018 cit.; più di recente, vd. Cass., ord.,
36728/2022).
Nel caso di specie l'azione ha natura composita, in quanto ha carattere “recuperatorio”
(dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999) laddove sono state fatte valere la prescrizione quinquennale (maturata rispetto agli anni di riferimento – 2020 e 2021 – dei contributi CP_1 domandati) e – sotto vari profili – l'omessa notifica degli avvisi di addebito, mentre ha natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. laddove sono stati dedotti vizi (di notifica e di contenuto) del medesimo atto impugnato.
Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione sotto entrambe le prospettive (il ricorso è stato depositato il
21.7.2025, nel rispetto dei termini decadenziali dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e dell'art. 617 c.p.c.), CP_1 ha documentato l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 34120220006483014000 in data 12.1.2023 (docc. 7, 7-bis e 7-ter) e l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito n.
34120240003039346000 in data 12.11.2024 (docc. 10, 10-bis, 10-ter).
La circostanza rende infondate le doglianze di cui ai precedenti punti 1), 2), 4), 5), 6), tutti fondati sulla asserita omessa notifica degli atti prodromici alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo
(la riscontrata precedente notifica degli avvisi di addebito, invero, supera anche le contestazioni in ordine alla mancanza/insufficiente indicazione, nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo, della motivazione, degli elementi essenziali del credito e della base di calcolo degli interessi, dati tutti adeguatamente ricavabili per relationem dagli atti prodromici in precedenza notificati).
Quanto ai residui motivi di ricorso, si osserva che:
- contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente al punto 7), la comunicazione preventiva di fermo amministrativo risulta sottoscritta dal responsabile del procedimento, con indicazione della qualifica rivestita ed apposizione della sottoscrizione mediante firma digitale qualificata ai sensi dell'art. 21
D.Lgs. 82/2005;
- priva di pregio è la dedotta nullità della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, in quanto – a tutto concedere – la stessa risulterebbe in ogni caso sanata per effetto del principio di raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente proposto tempestiva opposizione e non avendo allegato concreti pregiudizi al proprio diritto di difesa.
Le domande del ricorso devono quindi essere rigettate.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi).
Poiché è documentato che il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto nell'odierno ricorso, aveva già avuto contezza degli avvisi di addebito, tanto da aver provveduto anche a formulate istanza di rateizzazione, accolta e successivamente in parte anche adempita con pagamenti rateali (docc. 8, 9 e 10 fasc. docc. 8 e 9 fasc. ), sussistono i presupposti ex art. 96, comma 3, per irrogare al CP_4 CP_1 ed a favore di ciascuna parte resistente, a titolo di responsabilità aggravata, una somma Pt_1 equitativamente determinata in € 1.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
2) rigetta le domande del ricorso in opposizione;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_3 in € 1.769,00,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate in € 1.769,00 per compensi, Parte_1 CP_1 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
4) condanna a pagare ad la somma di € 1.000,00 a Parte_1 Controparte_3 titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
5) condanna a pagare ad la somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità Parte_1 CP_1 aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 25 settembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.