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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 35/24 RG
Udienza del 30.10.25
È presente, via teams, l'avv. Violante.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 35/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: che il 9.7.20, alle 3:30 circa, in loc. Ronchi, stava percorrendo, CP_2 sulla propria bicicletta a pedalata assistita, la v. dei Fichi con direzione monti-mare; che giunto a circa venti metri dalla curva destrorsa che porta all'intersezione con la v. Ontani di Levante, subito prima di un cancello verde sul lato destro della strada, perdeva il controllo della bicicletta a causa del manto stradale dissestato e cadeva a terra;
che in tale caduta riportava delle lesioni.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno. Il convenuto non si è costituito.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
La caduta dell'attore nelle circostanze di tempo e di luogo allegate è stata confermata testimonialmente da un amico dell'attore che lo seguiva, a sua volta in bicicletta, e della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare. Il teste ha ulteriormente riferito che le condizioni del manto stradale non erano visibili, data la mancanza di illuminazione e la presenza di fogliame.
Per altro verso, il dissesto del manto stradale emerge in modo evidente dalle foto prodotte, che il medesimo teste, nonché il padre dell'attore, a sua volta escusso come teste, hanno confermato essere quelle esistenti in occasione della caduta.
Provato il nesso di causalità, nessun dubbio può dunque sussistere sulla responsabilità del ex art. 2051. CP_2
2. Il danno ed il risarcimento.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 20 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 10 gg;
- invalidità permanente residua: 15 %.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 138 del d. lgs. 209/2005
e del dpr 12/2025, aumentati del 30 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale, è la seguente:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 3.231,54;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 718,12;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 179,53;
- invalidità permanente residua: € 57.808,47; per un totale dunque di € 61.937,66, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del citato dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 1.152,89 e quella dei danni materiali documentati, pari ad € 1.680,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (61.937,66 + 1.152,89 + 1.680,00 =) 64.770,55. Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dalla data della caduta fino al saldo e dovranno però essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€
61.937,66 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data della caduta, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro conteggiati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta;
- per ciò che concerne i danni materiali, considerato che si tratta di spese non ancora sostenute, gli interessi dovranno essere calcolati dalla domanda al saldo.
3. Le spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna il convenuto a versare a all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
64.770,55, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 786,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari
Udienza del 30.10.25
È presente, via teams, l'avv. Violante.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte attrice conclude come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
HE Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 35/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Parte attrice ha concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto: che il 9.7.20, alle 3:30 circa, in loc. Ronchi, stava percorrendo, CP_2 sulla propria bicicletta a pedalata assistita, la v. dei Fichi con direzione monti-mare; che giunto a circa venti metri dalla curva destrorsa che porta all'intersezione con la v. Ontani di Levante, subito prima di un cancello verde sul lato destro della strada, perdeva il controllo della bicicletta a causa del manto stradale dissestato e cadeva a terra;
che in tale caduta riportava delle lesioni.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno. Il convenuto non si è costituito.
Motivi della decisione
1. La responsabilità.
La caduta dell'attore nelle circostanze di tempo e di luogo allegate è stata confermata testimonialmente da un amico dell'attore che lo seguiva, a sua volta in bicicletta, e della cui attendibilità non sussistono in atti ragioni di dubitare. Il teste ha ulteriormente riferito che le condizioni del manto stradale non erano visibili, data la mancanza di illuminazione e la presenza di fogliame.
Per altro verso, il dissesto del manto stradale emerge in modo evidente dalle foto prodotte, che il medesimo teste, nonché il padre dell'attore, a sua volta escusso come teste, hanno confermato essere quelle esistenti in occasione della caduta.
Provato il nesso di causalità, nessun dubbio può dunque sussistere sulla responsabilità del ex art. 2051. CP_2
2. Il danno ed il risarcimento.
Il ctu, con relazione esaustiva, correttamente e compiutamente motivata, dalla quale non sussistono in atti ragioni di discostarsi e che va dunque senz'altro recepita, ha valutato come segue, dal punto di vista medico legale, le conseguenze del sinistro:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: 60 gg;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: 20 gg;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: 10 gg;
- invalidità permanente residua: 15 %.
Su tale base, la somma da liquidare, secondo i parametri di cui all'art. 138 del d. lgs. 209/2005
e del dpr 12/2025, aumentati del 30 % per tenere conto anche del danno morale ed esistenziale, è la seguente:
- invalidità temporanea parziale al 75 %: € 3.231,54;
- invalidità temporanea parziale al 50 %: € 718,12;
- invalidità temporanea parziale al 25 %: € 179,53;
- invalidità permanente residua: € 57.808,47; per un totale dunque di € 61.937,66, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dall'entrata in vigore del citato dpr 12/2025 (data alla quale si riferisce la quantificazione che precede) alla data della pubblicazione della presente decisione.
A tale somma deve poi aggiungersi quella delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu, pari ad € 1.152,89 e quella dei danni materiali documentati, pari ad € 1.680,00.
L'importo complessivo è dunque pari ad € (61.937,66 + 1.152,89 + 1.680,00 =) 64.770,55. Quanto agli interessi legali, essi dovranno essere calcolati come segue:
- per ciò che concerne il danno non patrimoniale, essi sono dovuti dalla data della caduta fino al saldo e dovranno però essere conteggiati non puramente e semplicemente sull'importo liquidato (€
61.937,66 rivalutati alla data della pubblicazione della presente decisione), bensì, previa devalutazione di tale importo alla data della caduta, inizialmente sulla somma risultante dalla devalutazione e poi, gradatamente, sulla medesima somma anno per anno rivalutata sino a raggiungere l'importo liquidato;
- per ciò che concerne le spese mediche, premesso che gli interessi, parimenti dovuti fino al saldo, dovranno essere senz'altro conteggiati sull'importo liquidato, per ciò che concerne il dies a quo di tale calcolo esso coinciderà con la data nella quale ciascuna spesa è stata sostenuta;
- per ciò che concerne i danni materiali, considerato che si tratta di spese non ancora sostenute, gli interessi dovranno essere calcolati dalla domanda al saldo.
3. Le spese.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna il convenuto a versare a all'attore, per il titolo di cui in motivazione, la somma di €
64.770,55, oltre rivalutazione e interessi come indicato;
condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso del difensore ed € 786,00 per spese non imponibili, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.
HE Fornaciari