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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 08/01/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 412/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONE PAOLA e dell'avv.to UGO PROSPERO CERRUTI presso il cui studio in Milano Viale Regina Margherita 3 è elettivamente domiciliato opponente contro
(C.F.: ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO presso il CP_2
cui studio in Saluzzo Corso Roma 23 è elettivamente domiciliata opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
1
Per parte convenuta:
NEL MERITO
- respingere l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., in quanto inammissibile e/o destituita di fondamento in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte ed argomentate in narrativa;
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21991/1992 (R.G. 22566/1992), emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.1992;
- condannare l'opponente all'integrale refusione delle spese e competenze di lite anche per la presente fase di opposizione;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._2
Vercelli (VC), residente in [...], nella sua qualità di garante della società Difina S.p.A, è debitore della qui conchiudente
[...]
nella sua qualità di cessionaria del credito (originariamente in capo alla CP_1
cedente , della Controparte_3
somma complessiva di Euro 8.571,84, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal 30.11.2023 sino alla data dell'effettivo saldo, ed alle spese successive occorende e, per l'effetto,
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'attore in opposizione al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro Controparte_1
2 8.571,84, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal 30.11.2023 sino alla data dell'effettivo saldo, ed alle spese successive occorrende.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con l'atto di precetto opposto e da liquidare in relazione al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a Controparte_1 Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli il 13.03.2024 per la somma di euro
8.571,84 oltre accessori, lamentando la carenza di legittimazione attiva in capo alla controparte, la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso opponente e la prescrizione del diritto di credito per decorrenza del termine previsto per legge.
L'opponente deduceva infatti che il titolo esecutivo su cui si fondava il precetto era il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.1992, che risulterebbe notificato il 23.07.1992, e che il primo atto successivo era il presente atto di precetto notificato a distanza di 32 anni dalla presunta notifica del decreto ingiuntivo;
che il titolo si fondava su un supposto rapporto di garanzia, la quale sarebbe stata rilasciata in favore di , senza che l'opponente sia stato notiziato CP_3
delle innumerevoli cessioni;
che non sussisteva la prova della qualità di garante in capo a con conseguente difetto di legittimazione passiva dello stesso;
Parte_1 che dal punto di vista del quantum richiesto, l'atto opposto doveva essere annullato in quanto non solo l'importo indicato non era dovuto per l'intervenuta prescrizione ed il difetto di legittimazione passiva ma altresì gravemente errato e non corrispondente al titolo esecutivo, in quanto l'importo capitale di euro 18.516,73 al 1.05.1992 era stato interamente incassato dal passivo del che risulta avere Parte_2
corrisposto al creditore la somma di euro 47.770,48 e che, pertanto, oltre al capitale erano stato incassati da ulteriori euro 29.253,75, certamente imputabili ad CP_3
interessi e spese legali;
che non era dato conoscere il criterio di calcolo degli interessi e l'esatto periodo di decorrenza.
Si costituiva in giudizio , quale cessionaria del credito vantato Controparte_4
dalla in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il CP_3
15.06.1992 da Tribunale di Milano, eccependo che la stessa non poteva ritenersi titolare del rapporto obbligatorio dal lato passivo ma solo dal lato attivo;
che l'opposta, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla , era CP_3
creditrice del signor , nella sua qualità di garante della società Difina Parte_1
S.p.a., la quale era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vercelli con sentenza del
3 16.12.1992 (Fall. N. 34/92), nei limiti degli importi garantiti, della somma complessiva di Euro 18.561,73, così come riconosciuto dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21991/1992 (R.G. n. 22566/1992), emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.1992 (cfr. doc. n. 7); che il decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva il 14.07.1992, e notificato al signor in data 23.07.1992, Parte_1
divenendo definitivo;
che con atto del 20.04.1993, la presentava istanza di CP_3
insinuazione al passivo del fallimento in oggetto (doc. n. 12), chiedendo l'ammissione, non solo del credito portato dal predetto decreto ingiuntivo, ma bensì per l'importo complessivo di Lire 749.457.340,00, pari ad Euro 387.062,41 (con l'indicazione di due rapporti a sofferenza); che tale credito veniva ammesso in via chirografaria per la maggior somma pari ad Euro 411.945,31, a seguito successiva integrazione;
che con il piano di riparto finale del del Parte_2
08.02.2016, l'opposta riceveva un importo di Euro 47.770,48; che l'avvenuto fallimento interrompeva la prescrizione del diritto anche nei confronti del garante - condebitore solidale.
Deduceva, inoltre, che la prova delle titolarità del diritto di credito era stata fornitura con la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ex art. 58TUB nonché dalla comunicazione dell'8.10.2008 al debitore di intervenuta cessione a del credito di . Controparte_1 CP_3
In ordine all'importo richiesto a titolo di interessi, esponeva che dal prospetto di calcolo depositato in atti si poteva evincere che gli interessi applicati dal giorno
01.05.2022 al 29.11.2023, seguivano un tasso d'interesse entro i limiti del tasso soglia L. 108/96 (doc. n. 19 _ alla voce “tasso applicato”, è stata inserita nella relativa casella la dicitura “PRIME RATE ABI”, entro i limiti del tasso soglia L. 108/96) e che non era stata applicata alcuna capitalizzazione;
che dalla sommatoria del capitale riconosciuto in sede di procedura monitoria e degli interessi maturati (calcolati sino alla data del 29.11.2023 – data di effettuazione del calcolo) veniva sottratta la somma ricevuta in sede di riparto fallimentare (favorevolmente al debitore , dato Pt_1
che tale importo ricevuto in percentuale dal fallimento poteva essere scomputato da altre voci a debito), ottenendo in questo modo il totale del debito residuo pari ad Euro
7.044,38, al quale è necessario aggiungere le spese sostenute.
Respinta l'istanza di sospensiva e concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione
4 orale e la decisione all'udienza del 4.12.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni.
Preliminarmente, occorre dare atto che l'opposta si è ritualmente costituita entro i termini di cui all'art. 166 c.p.c., non applicandosi nel presente giudizio la sospensione feriale dei termini e che la domanda è stata ritualmente proposta nei confronti della titolare del credito, come comprovato dalla pubblicazione dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio, ex art. 58 TUB nonché dalla comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione dell'8.10.2008, come da doc 19.
Non può neppure revocarsi in dubbio la legittimazione passiva del debitore Pt_1
, quale garante della Difina Spa, come risulta dal decreto ingiuntivo
[...]
21991/1992 emesso dal Tribunale di Milano il 15.06.1992 per la somma di euro
18.516,73 oltre interessi e spese della procedura monitoria, titolo giudiziale ormai definitivo e ritualmente notificato all'opponente in data 23.07.1992.
In ogni caso, l'opponente non solleva tempestivamente motivi di opposizione relativi all'omessa/irrituale notifica del titolo giudiziale come indicato nel precetto, essendo le doglianze sollevate con la memoria 171 ter n. 1 c.p.c. tardive ed inammissibili.
Infondato è altresì il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito portato dal suddetto decreto ingiuntivo, in quanto la domanda di insinuazione avanzata da al passivo del fallimento della del 20.04.1993 anche CP_3 CP_5
per il credito oggetto del presente giudizio costituisce atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti di , quale garante e condebitore Parte_1
solidale.
La Suprema Corte, infatti, in più occasioni ha avuto modo di affermare che “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1,
c.c. (Cass. Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018).
Dalla data della chiusura della procedura concorsuale inizia a decorrere dunque un nuovo termine di prescrizione.
Nel caso di specie, essendosi la procedura concorsuale conclusasi verosimilmente in data successiva al 2016 (il piano di riparto finale è dell'8.02.2016), il precetto
5 impugnato è stato notificato in data 13.03.2024 entro il termine di prescrizione decennale del diritto.
In ordine alle modalità di calcolo degli interessi richiesti nl precetto, occorre rilevare che la sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare. (Cass. Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023).
Ciò premesso occorre tuttavia sottolineare l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle somme richieste nel precetto a mero titolo di interessi (essendo pacifico che la sorte capitale sia stata estinta), in quanto la parte opposta – su cui ricade il relativo onere – non prospetta e prova il tasso di interessi legittimamente applicabile al caso di specie.
Nella comparsa di costituzione e risposta l'opposta fa riferimento al prospetto di calcolo in atti, dal quale si sarebbe dovuto evincere che gli interessi dal giorno
1.05.1992 al 29.11.2023 erano stati calcolati nei limiti del tasso soglia al Prime Rate
ABI.
Come è noto, tuttavia, il tasso Prime rate ABI è inapplicabile ai rapporti bancari a partire dal 1 gennaio 2005; l'istituto bancario non ha pertanto dimostrato che sia stato pattuito un diverso tasso di interessi o che sia intervenuta una modifica unilaterale del rapporto secondo le procedure previste dall'art. 118 TUB.
Nulla deduce e prova sul punto.
L'opposta non produce nemmeno l'originario contratto bancario al fine di verificare eventuali pattuizioni in merito e la possibile operatività di meccanismi di sostituzione delle eventuali clausole afflitte da nullità.
Invero le modalità di calcolo degli interessi contenute nel precetto risultano viziate anche per l'ulteriore ragione che gli interessi non dovevano essere computati sulla sorte capitale di euro 18.561,73 per l'intero periodo dall'1.05.1992 al 29.11.2023, ma dalla data della domanda giudiziale fino all'intervenuto pagamento in sede di riparto fallimentare per euro 47.770,48 nel 2016, in una data che rimane tuttavia non documentata da parte dell'opposta; da tale momento imprecisato gli interessi avrebbero dovuti essere computati solo sulla eventuale sorte capitale residua, avendo la creditrice imputato il pagamento di euro 47.770,48 al solo debito dell'opponente.
6 Anche a non volere considerare tali profili di indeterminatezza ed indeterminabilità del precetto, è evidente che anche applicando sulla sorte capitale di euro 18.561,73
l'interesse al dal 1.05.1992 al 31.12.2004 senza capitalizzazione Parte_3
(vedi situazione contabile al 31.12.204 secondo prospetto dell'opposta) e gli interessi legali dal 1.01.2005 fino al'8.02.2016 senza capitalizzazione (data di approvazione del progetto di riparto) secondo il meccanismo sostitutivo dell'art. 1284 c. 3 c.c., il debito così maturato per sorte capitale ed interessi appare interamente estinto dal pagamento di euro 47.770,40 in sede fallimentare.
Alla luce di tali considerazioni il precetto impugnato deve ritenersi inefficace.
Le spese di lite seguono il principio della prevalente soccombenza della parte opposta e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia di bassa complessità.
PQM
ll Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
, spese che si liquidano in complessivi € 2.500,00 a titolo di compenso
[...] professionale e in € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, l'8.01.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 412/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CASTIGLIONE PAOLA e dell'avv.to UGO PROSPERO CERRUTI presso il cui studio in Milano Viale Regina Margherita 3 è elettivamente domiciliato opponente contro
(C.F.: ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO presso il CP_2
cui studio in Saluzzo Corso Roma 23 è elettivamente domiciliata opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente:
1
Per parte convenuta:
NEL MERITO
- respingere l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., in quanto inammissibile e/o destituita di fondamento in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio esposte ed argomentate in narrativa;
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21991/1992 (R.G. 22566/1992), emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.1992;
- condannare l'opponente all'integrale refusione delle spese e competenze di lite anche per la presente fase di opposizione;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare che il sig. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._2
Vercelli (VC), residente in [...], nella sua qualità di garante della società Difina S.p.A, è debitore della qui conchiudente
[...]
nella sua qualità di cessionaria del credito (originariamente in capo alla CP_1
cedente , della Controparte_3
somma complessiva di Euro 8.571,84, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal 30.11.2023 sino alla data dell'effettivo saldo, ed alle spese successive occorende e, per l'effetto,
- dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'attore in opposizione al pagamento in favore di della somma complessiva di Euro Controparte_1
2 8.571,84, oltre ad interessi legali maturati e maturandi dal 30.11.2023 sino alla data dell'effettivo saldo, ed alle spese successive occorrende.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con l'atto di precetto opposto e da liquidare in relazione al presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato a Controparte_1 Parte_1
proponeva opposizione al precetto notificatogli il 13.03.2024 per la somma di euro
8.571,84 oltre accessori, lamentando la carenza di legittimazione attiva in capo alla controparte, la carenza di legittimazione passiva in capo allo stesso opponente e la prescrizione del diritto di credito per decorrenza del termine previsto per legge.
L'opponente deduceva infatti che il titolo esecutivo su cui si fondava il precetto era il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.1992, che risulterebbe notificato il 23.07.1992, e che il primo atto successivo era il presente atto di precetto notificato a distanza di 32 anni dalla presunta notifica del decreto ingiuntivo;
che il titolo si fondava su un supposto rapporto di garanzia, la quale sarebbe stata rilasciata in favore di , senza che l'opponente sia stato notiziato CP_3
delle innumerevoli cessioni;
che non sussisteva la prova della qualità di garante in capo a con conseguente difetto di legittimazione passiva dello stesso;
Parte_1 che dal punto di vista del quantum richiesto, l'atto opposto doveva essere annullato in quanto non solo l'importo indicato non era dovuto per l'intervenuta prescrizione ed il difetto di legittimazione passiva ma altresì gravemente errato e non corrispondente al titolo esecutivo, in quanto l'importo capitale di euro 18.516,73 al 1.05.1992 era stato interamente incassato dal passivo del che risulta avere Parte_2
corrisposto al creditore la somma di euro 47.770,48 e che, pertanto, oltre al capitale erano stato incassati da ulteriori euro 29.253,75, certamente imputabili ad CP_3
interessi e spese legali;
che non era dato conoscere il criterio di calcolo degli interessi e l'esatto periodo di decorrenza.
Si costituiva in giudizio , quale cessionaria del credito vantato Controparte_4
dalla in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il CP_3
15.06.1992 da Tribunale di Milano, eccependo che la stessa non poteva ritenersi titolare del rapporto obbligatorio dal lato passivo ma solo dal lato attivo;
che l'opposta, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla , era CP_3
creditrice del signor , nella sua qualità di garante della società Difina Parte_1
S.p.a., la quale era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Vercelli con sentenza del
3 16.12.1992 (Fall. N. 34/92), nei limiti degli importi garantiti, della somma complessiva di Euro 18.561,73, così come riconosciuto dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 21991/1992 (R.G. n. 22566/1992), emesso dal Tribunale di Milano in data 15.06.1992 (cfr. doc. n. 7); che il decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva il 14.07.1992, e notificato al signor in data 23.07.1992, Parte_1
divenendo definitivo;
che con atto del 20.04.1993, la presentava istanza di CP_3
insinuazione al passivo del fallimento in oggetto (doc. n. 12), chiedendo l'ammissione, non solo del credito portato dal predetto decreto ingiuntivo, ma bensì per l'importo complessivo di Lire 749.457.340,00, pari ad Euro 387.062,41 (con l'indicazione di due rapporti a sofferenza); che tale credito veniva ammesso in via chirografaria per la maggior somma pari ad Euro 411.945,31, a seguito successiva integrazione;
che con il piano di riparto finale del del Parte_2
08.02.2016, l'opposta riceveva un importo di Euro 47.770,48; che l'avvenuto fallimento interrompeva la prescrizione del diritto anche nei confronti del garante - condebitore solidale.
Deduceva, inoltre, che la prova delle titolarità del diritto di credito era stata fornitura con la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale ex art. 58TUB nonché dalla comunicazione dell'8.10.2008 al debitore di intervenuta cessione a del credito di . Controparte_1 CP_3
In ordine all'importo richiesto a titolo di interessi, esponeva che dal prospetto di calcolo depositato in atti si poteva evincere che gli interessi applicati dal giorno
01.05.2022 al 29.11.2023, seguivano un tasso d'interesse entro i limiti del tasso soglia L. 108/96 (doc. n. 19 _ alla voce “tasso applicato”, è stata inserita nella relativa casella la dicitura “PRIME RATE ABI”, entro i limiti del tasso soglia L. 108/96) e che non era stata applicata alcuna capitalizzazione;
che dalla sommatoria del capitale riconosciuto in sede di procedura monitoria e degli interessi maturati (calcolati sino alla data del 29.11.2023 – data di effettuazione del calcolo) veniva sottratta la somma ricevuta in sede di riparto fallimentare (favorevolmente al debitore , dato Pt_1
che tale importo ricevuto in percentuale dal fallimento poteva essere scomputato da altre voci a debito), ottenendo in questo modo il totale del debito residuo pari ad Euro
7.044,38, al quale è necessario aggiungere le spese sostenute.
Respinta l'istanza di sospensiva e concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione
4 orale e la decisione all'udienza del 4.12.2024 ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni.
Preliminarmente, occorre dare atto che l'opposta si è ritualmente costituita entro i termini di cui all'art. 166 c.p.c., non applicandosi nel presente giudizio la sospensione feriale dei termini e che la domanda è stata ritualmente proposta nei confronti della titolare del credito, come comprovato dalla pubblicazione dell'intervenuta cessione in blocco dei crediti, tra cui quello oggetto del presente giudizio, ex art. 58 TUB nonché dalla comunicazione al debitore dell'intervenuta cessione dell'8.10.2008, come da doc 19.
Non può neppure revocarsi in dubbio la legittimazione passiva del debitore Pt_1
, quale garante della Difina Spa, come risulta dal decreto ingiuntivo
[...]
21991/1992 emesso dal Tribunale di Milano il 15.06.1992 per la somma di euro
18.516,73 oltre interessi e spese della procedura monitoria, titolo giudiziale ormai definitivo e ritualmente notificato all'opponente in data 23.07.1992.
In ogni caso, l'opponente non solleva tempestivamente motivi di opposizione relativi all'omessa/irrituale notifica del titolo giudiziale come indicato nel precetto, essendo le doglianze sollevate con la memoria 171 ter n. 1 c.p.c. tardive ed inammissibili.
Infondato è altresì il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione del credito portato dal suddetto decreto ingiuntivo, in quanto la domanda di insinuazione avanzata da al passivo del fallimento della del 20.04.1993 anche CP_3 CP_5
per il credito oggetto del presente giudizio costituisce atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti di , quale garante e condebitore Parte_1
solidale.
La Suprema Corte, infatti, in più occasioni ha avuto modo di affermare che “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1,
c.c. (Cass. Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018).
Dalla data della chiusura della procedura concorsuale inizia a decorrere dunque un nuovo termine di prescrizione.
Nel caso di specie, essendosi la procedura concorsuale conclusasi verosimilmente in data successiva al 2016 (il piano di riparto finale è dell'8.02.2016), il precetto
5 impugnato è stato notificato in data 13.03.2024 entro il termine di prescrizione decennale del diritto.
In ordine alle modalità di calcolo degli interessi richiesti nl precetto, occorre rilevare che la sospensione del decorso degli interessi, di cui all'art. 55, comma 1, l.fall., vale solo all'interno del concorso e, dunque, non opera nei rapporti intercorrenti tra creditori e debitore al di fuori della procedura, in relazione ai quali gli interessi continuano a maturare. (Cass. Ordinanza n. 30905 del 06/11/2023).
Ciò premesso occorre tuttavia sottolineare l'indeterminatezza e l'indeterminabilità delle somme richieste nel precetto a mero titolo di interessi (essendo pacifico che la sorte capitale sia stata estinta), in quanto la parte opposta – su cui ricade il relativo onere – non prospetta e prova il tasso di interessi legittimamente applicabile al caso di specie.
Nella comparsa di costituzione e risposta l'opposta fa riferimento al prospetto di calcolo in atti, dal quale si sarebbe dovuto evincere che gli interessi dal giorno
1.05.1992 al 29.11.2023 erano stati calcolati nei limiti del tasso soglia al Prime Rate
ABI.
Come è noto, tuttavia, il tasso Prime rate ABI è inapplicabile ai rapporti bancari a partire dal 1 gennaio 2005; l'istituto bancario non ha pertanto dimostrato che sia stato pattuito un diverso tasso di interessi o che sia intervenuta una modifica unilaterale del rapporto secondo le procedure previste dall'art. 118 TUB.
Nulla deduce e prova sul punto.
L'opposta non produce nemmeno l'originario contratto bancario al fine di verificare eventuali pattuizioni in merito e la possibile operatività di meccanismi di sostituzione delle eventuali clausole afflitte da nullità.
Invero le modalità di calcolo degli interessi contenute nel precetto risultano viziate anche per l'ulteriore ragione che gli interessi non dovevano essere computati sulla sorte capitale di euro 18.561,73 per l'intero periodo dall'1.05.1992 al 29.11.2023, ma dalla data della domanda giudiziale fino all'intervenuto pagamento in sede di riparto fallimentare per euro 47.770,48 nel 2016, in una data che rimane tuttavia non documentata da parte dell'opposta; da tale momento imprecisato gli interessi avrebbero dovuti essere computati solo sulla eventuale sorte capitale residua, avendo la creditrice imputato il pagamento di euro 47.770,48 al solo debito dell'opponente.
6 Anche a non volere considerare tali profili di indeterminatezza ed indeterminabilità del precetto, è evidente che anche applicando sulla sorte capitale di euro 18.561,73
l'interesse al dal 1.05.1992 al 31.12.2004 senza capitalizzazione Parte_3
(vedi situazione contabile al 31.12.204 secondo prospetto dell'opposta) e gli interessi legali dal 1.01.2005 fino al'8.02.2016 senza capitalizzazione (data di approvazione del progetto di riparto) secondo il meccanismo sostitutivo dell'art. 1284 c. 3 c.c., il debito così maturato per sorte capitale ed interessi appare interamente estinto dal pagamento di euro 47.770,40 in sede fallimentare.
Alla luce di tali considerazioni il precetto impugnato deve ritenersi inefficace.
Le spese di lite seguono il principio della prevalente soccombenza della parte opposta e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia di bassa complessità.
PQM
ll Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
-in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia del precetto;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
, spese che si liquidano in complessivi € 2.500,00 a titolo di compenso
[...] professionale e in € 237,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, l'8.01.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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