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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 3039/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa con ricorso congiunto da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. FRANCESCHETTI ELENA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e comunicandosi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita in Minerbe (VR), Via Santo Stefano, 46, di proprietà esclusiva della GNa
, rimane in godimento alla stessa con tutti gli arredi e corredi che la compongono, e l' Parte_1
Per_ abiterà unitamente ai figli , ed (quest'ultima ancora minorenne), fatta eccezione Per_1 Per_3
per gli effetti personali del sig. che ha già lasciato il domicilio coniugale con il consenso della Pt_2
moglie.
3) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con domiciliazione e collocamento Per_3
prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso: le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della ragazza verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale, nonché delle aspirazioni della figlia;
le parti hanno concordato che Per_3
resterà con il padre:
-dalla domenica sera al venerdì mattina di ogni settimana;
nonché in via alternata la giornata di
Natale con la festività della Pasqua, oltre ad un periodo di due settimane, anche non consecutive durante il periodo estivo;
-le parti precisano che le modalità e i tempi di visita di cui sopra potranno essere tra loro concordemente variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto della figlia, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per la figlia Per_3
pagina 2 di 7 Per_ 4) Si dà atto che i figli e sono maggiorenni ed economicamente indipendenti e che Per_1
vivono presso il domicilio materno.
5) I GNi e , in considerazione del tempo che trascorrerà con Parte_1 Parte_2 Per_3
ciascun genitore, provvederanno in via diretta al mantenimento della stessa;
6) I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie per la figlia secondo le Per_3
modalità e la elencazione del Protocollo Famiglia in materia di separazione e divorzio adottato dal
Tribunale di Verona in data 13/12/2024 ed in particolare: I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per i medicinali prescritti dal medico curante, esclusa la farmacia da banco ancorchè prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come , a mero titolo esemplificativo , lenti a contatto, lenti da vista con montatura (nei limiti di spesa di euro 150) tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali, entrata anticipata e uscita posticipata, se necessarie per impegni di entrambi i genitori, tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: servizio di doposcuola, tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, spese per alloggio universitario;
V) spese extrascolastiche che non pagina 3 di 7 richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.500,00 da ripartirsi equamente, l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche,
ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES), centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento ed attrezzatura,
corsi di lingue, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza genitori;
centri ricreativi estivi diversi da quelli di cui al capo precedente;
con la specificazione che:- per le spese che non richiedono il preventivo accordo: il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro un mese dall'esibizione delle pezze giustificative;
per le spese che richiedono il preventivo accordo:
quello dei due coniugi che ritenga necessaria od utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro;
questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta,
entro dieci giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà
inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore,
la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal Giudice;
- il rimborso di dette spese dovrà avvenire entro un mese dalla esibizione delle pezze giustificative;
- nel caso di spese medico sanitarie che non necessitano di essere previamente concordate perchè urgenti,
permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
7) Le parti concordano che la somma percepita a titolo di assegno unico per la figlia viene Per_3
assegnata al 100% al GN . Parte_2
8) Le parti concordano che con la firma del ricorso la proprietà dell'auto Ford D-MAX tg ED383SJ,
intestata al GN , verrà riconosciuta e trasferita alla GNa . Parte_2 Parte_1
pagina 4 di 7 9) Entrambi i coniugi riconoscono di essere economicamente indipendenti e di non pretendere alcunchè per il rispettivo mantenimento.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità e del passaporto e del documento di identità della figlia minore.
11) Entrambi i coniugi dichiarano con la firma ricorso per separazione consensuale di aver disciplinato ogni rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia causa dedotta o deducibile dal rapporto di coniugio.
12) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 26/03/2025 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso, risulta in atti la presenza di prole - , nato a [...]
Soave, il 10/12/1998, economicamente indipendente;
nato a [...] il [...], CP_1
economicamente indipendente e nata a [...] il [...] - e per essi i ricorrenti Per_5
hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesima.
pagina 5 di 7 Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
MINERBE (VR) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita tra le parti.
Le condizioni di separazione di cui alle note di deposito del 26/03/2025 e richiamate all'udienza del 01/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti,
esse risultano eque e legittime tenuto anche conto che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in MINERBE (VR) il 01/04/1995 tra e regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di MINERBE (VR) (n. 2, Parte II, Serie A, Anno 1995), prendendo atto delle condizioni di cui alle note di deposito del 26/03/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
pagina 6 di 7 2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di MINERBE
(VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025.
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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