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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13276 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 23/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008 nella causa civile iscritta al n. 21373 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. ACHILLE RECCIA, giusta delega in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE
E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato l'11/06/2025, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver prestato attività alle dipendenze del in virtù di pregressi e Controparte_1 reiterati contratto a tempo determinato, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, ha dedotto di non aver percepito durante il relativo periodo di servizio il bonus economico, di importo nominale pari ad € 500,00 annui, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, introdotto dall'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107 allo scopo di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale docente.
Richiamate le disposizioni di legge che disciplinano la materia (art. 1 comma 121 della legge n.
107/2015, art. 2 del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e art. 3 del DPCM 28.11.2016), ha dedotto in
1 diritto che le stesse, nella parte in cui riservano al solo personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) il diritto alla fruizione della citata carta elettronica, costituiscono violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia, non ricorrendo ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento con i docenti di ruolo, tenuto anche conto che gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto
Scuola impongono all'amministrazione scolastica l'obbligo di formazione del docente, senza in tale ambito operare alcuna distinzione tra personale di ruolo e personale precario.
Ha anche evidenziato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842 del 16.3.2022 ha già annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.9.2015 e la nota ministeriale n. 15219 del
15.10.2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dalla erogazione della Carta docente per contrarietà ai precetti costituzionali sopra richiamati.
Richiamati i favorevoli precedenti giurisprudenziali come pure l'ordinanza della Corte di
Giustizia Europea del 18.05.2022 (che ha già affermato che la clausola n. 4 dell'accordo quadro citato osta ad una normativa che riservi al solo personale docente di ruolo il vantaggio finanziario dell'importo di €500 all'anno concesso per sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali) nonché la recente sentenza della Suprema Corte n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, ha convenuto in giudizio il , affinché sia accertato il suo diritto ad usufruire, per i Controparte_1 predetti anni scolastici indicati in ricorso, della carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con condanna del convenuto all'assegnazione della somma CP_1 complessiva pari ad € 500,00 per ogni anno scolastico, per complessivi €1500, con vittoria di spese.
Il , pur ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1 contumace.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
1. Preliminarmente va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto il rapporto di lavoro del personale scolastico si Controparte_2
2 instaura esclusivamente e direttamente con il e non già con le articolazioni territoriali che CP_1 gestiscono la procedura per il reclutamento o l'assunzione (v. sul tema Cass. 28/7/2008, n. 20521).
2. La carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente è stata introdotta dall'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, che, nella versione originaria e vigente all'epoca di introduzione del ricorso, stabiliva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
L'art. 2 del DPCM n. 32313 del 23.09.2015 e l'art. 3 del DPCM 28.11.2016, in coerenza con l'impostazione normativa sopra richiamata, confermano che i destinatari della carta elettronica sono esclusivamente i docenti di ruolo, specificando che tra questi rientrano sia quelli (art. 2 DPCM
23.09.2015) “a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” che quelli (art. 3 DPCM 28.11.2016) “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Le norme in commento, quindi, effettivamente prevedono l'assegnazione della carta elettronica esclusivamente al personale docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato, escludendo dalla platea degli aventi diritto tutti gli altri soggetti e, in particolare, ai fini che qui interessano, i docenti assunti dall'amministrazione scolastica con contratto a tempo determinato.
Soltanto con l'art. 15 del DL n. 69 del 13.6.2023, conv. in l. n. 103/2023 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
3 e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), adottato dopo la sentenza della Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 (su cui v. infra), si è previsto, al comma 1, che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Quindi ai sensi della legislazione italiana vigente sino all'anno 2023 la carta docente deve essere attribuita unicamente ai docenti di ruolo e, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratti a termine, ma solo se destinatari di supplenze annuali su posto vacante e disponibile.
Successivamente, con la legge n. 143 del 7.10.2024 (in vigore dal 9.10.24) di conversione, con modificazioni, del DL 113/2024, si è estesa la possibilità di impiego della carta docenti anche all'acquisto di strumenti musicali.
Con la legge finanziaria per l'anno 2025 il legislatore ha incrementato di 60 milioni di euro l'autorizzazione di spesa ed ha esteso in via stabile il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, prevedendo, tuttavia, che l'importo del bonus non sia più determinato nella misura fissa nominale di €500,00 annui, ma sia piuttosto stabilito anno per anno. Così, disponeva infatti l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 121 l. 107/2015, come modificato dall'art. 1, comma 572,
l. n.207 del 30.12.2024: «Con decreto del merito, di concerto con il Controparte_4
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della
Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui a1 comma 123».
Nel dare applicazione alla novità legislativa la giurisprudenza aveva già affermato che, in difetto di norma transitoria, la disposizione, che in applicazione dell'art. 11 delle preleggi non dispone che per l'avvenire, doveva ritenersi irretroattiva e quindi non applicabile alla fattispecie in cui il docente facesse valere il diritto al riconoscimento del bonus per anni scolastici iniziati antecedentemente alle modifiche introdotte (dovendo dunque trovare applicazione esclusivamente a partire dall'anno scolastico 2025/2026).
L'incertezza è stata eliminata dallo stesso legislatore che, con l'art. 6 bis del DL 45 del
7.4.2025, conv. con modifiche in l. n. 79 del 5.6.2025, modificando ulteriormente l'art. 121 cit., ha stabilito che le nuove modalità di determinazione dell'importo del bonus valgono “A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”, precisando che “Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”).
Infine, il legislatore è da ultimo intervenuto sulla disposizione di riferimento, estendendo il beneficio anche ai docenti titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche, dettando poi
4 specifiche disposizioni limitanti l'utilizzo del bonus per l'acquisto di software e hardware e stabilendo, altresì, che il decreto ministeriale volto alla definizione delle modalità di erogazione e alla individuazione dell'importo del bonus debba essere annualmente adottato entro il 30 gennaio di ogni anno (modifiche in vigore dal 6.11.2025, in forza del comma 5 bis dell'art. 3, DL n. 127 del
9.9.2025, come introdotto in sede di conversione con l. n. 164 del 30.10.2025) .
E' solo il caso di evidenziare che la modifica normativa in senso favorevole ai docenti con contratto sino al termine delle attività didattiche non determina il venir meno dell'interesse ad agire della parte ricorrente, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie in esame, essendo la domanda volta a far valere il diritto in riferimento ad uno o più anni scolastici iniziati e conclusi anteriormente alle modifiche.
3. Così ricostruita l'evoluzione normativa in materia, si rileva che la disciplina applicabile alla fattispecie in esame integra una violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE – CEEP).
La citata clausola 4 al primo comma, infatti, dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In ambito specifico di formazione la clausola 6 del medesimo Accordo quadro, al comma 2, prevede che “Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale”.
In ambito nazionale, in punto di formazione degli insegnanti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs. n.
297/1994 già stabiliva che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
5 Gli articoli 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Le disposizioni sopra richiamate impongono quindi un vero e proprio dovere di formazione dei docenti, senza operare alcuna distinzione tra coloro che sono assunti a tempo indeterminato e coloro i quali sono stati invece assunti con contratto a termine.
In tale ottica l'assegnazione della carta elettronica al solo personale docente di ruolo appare una scelta legislativa illegittima in quanto contraria al principio di parità di trattamento.
In tali termini si è espressa la Corte di Giustizia, la quale, premesso che il bonus in parola rientra nella nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi
6 post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
4. Alle medesime conclusioni è recentemente giunta la Suprema Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att., ha ritenuto che l'art. 1, comma 121 l. 107/2015, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2), si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1 dell'Accordo Quadro, ribadendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola 4 dell'Accordo esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, il quale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana;
in senso analogo,
v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).
Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla S.C., la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire
l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”.
Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”, e “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
L'indagine del giudice – secondo le indicazioni fornite dalla Corte - va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle
7 quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando parità di trattamento.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha quindi affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per
i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
La Corte ha poi anche chiarito che, ai fini della verifica della comparabilità della prestazione lavorativa, non può aversi riguardo al fatto che la carta docente sia riconosciuta ai docenti di ruolo anche in presenza di circostanze del tutto peculiari, quali il part-time (punto 7.2 motivazione),
l'eventuale inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), come pure “in sé inidoneo” è anche il dato normativo dei 180 giorni, che, previsto per specifiche finalità, non costituisce “valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”” (punto 7.5 motivazione), precisando, tuttavia, che il tema – estraneo al contendere nella fattispecie scrutinata dalla Corte - è semmai stabilire se un termine sostanzialmente analogo ai 180 gg possa essere
“recuperato” per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della Carta docente per le supplenze annuali o al termine delle attività didattiche.
5. La Corte, quindi, in relazione al caso sottopostole, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
8 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
6. La Corte ha invece dichiaratamente inteso non prendere posizione su talune complesse questioni estranee alla fattispecie scrutinata dal giudice a quo, e, in particolare, la questione “del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis
(art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure,ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione. Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere
9 verificati all'eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle "ore" svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più.”
7. Tanto chiarito, nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, dall'esame della documentazione prodotta emerge che la ricorrente negli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 ha intrattenuto contratti per lo svolgimento di attività di docenza presso istituti di istruzione primaria con incarichi sino al termine delle attività didattiche.
In particolare:
- a.s. 2021/2022: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 07/09/2021 e cessazione al 30/06/2022, per n. 24 ore settimanali
- a.s. 2022/2023: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 12/09/2022 e cessazione al 30/06/2023, per n. 24 ore settimanali
- a.s. 2024/2025: contratto sino al termine delle attività didattiche, su posto di sostegno psicofisico con decorrenza dal 16/09/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 24 ore settimanali;
8. La ricorrente, quindi, ha provato di aver svolto la propria attività di insegnamento per un periodo temporale commisurato, ai sensi dell'ordinamento scolastico, all'“anno scolastico” e, quindi, in misura non difforme rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
Le concrete modalità esecutive della prestazione lavorativa dimostrano che l'attività di docenza
è stata svolta in assoluta continuità temporale, essendo stata prestata sino al termine delle attività didattiche.
9. Quanto poi al regime orario, l'incarico è stato conferito per 24 ore settimanali e, dunque, a tempo pieno.
10. Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata (n. 29961/2023), al quale come premesso questo Ufficio ritiene di aderire, va disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria e per l'effetto va
10 dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015.
11. Sul punto va infatti rilevato che la ricorrente fa attualmente ancora parte del sistema scolastico, essendo impiegata con incarico di supplenza annuale con scadenza al 31.8.2026; quindi, sussiste a tutt'oggi quel nesso funzionale che giustifica l'adempimento in forma specifica del diritto vantato, mediante l'attribuzione della Carta Docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
12. In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, l'amministrazione convenuta deve essere condannata alla erogazione in favore della ricorrente del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per complessivi €1500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2024/2025, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino al saldo.
13. Le spese di lite debbono essere poste a carico del , con liquidazione in base ai CP_1 parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto della non complessità delle materie trattate e della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. condanna il alla erogazione, in favore della ricorrente, Controparte_1 del bonus di €500 annui, tramite attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma
121 della legge 107/2015, per complessivi €1500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022,
2022/2023, 2024/2025, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto all'accredito sino al saldo;
2. condanna il alla rifusione, in favore dell'avv. Controparte_1
ACHILLE RECCIA, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in €1362,00 di cui €1313,00 per compensi professionali ed €49,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
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