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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO US, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 969/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFKQ60300144/2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 luglio 2025 e depositato in data 19 settembre Ricorrente_12025, la s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale, per l'anno d'imposta 2020, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, recuperava la maggiore I.V.A. sulle cessioni di auto a soggetti diversamente abili (cessioni assoggettate società all'aliquota agevolata del 4%), oltre sanzioni e interessi. Parte ricorrente argomentava in termini di infondatezza nel merito dell'atto impugnato, in quanto tutti i cessionari erano portatori di disabilità gravissima ai sensi della legge n. 104 del 1992, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva ritualmente in giudizio l'Ufficio resistente, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza in data 4 dicembre 2025 la Corte dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare e rinviava per la discussione al 15 gennaio 2026, invitando parte ricorrente a depositare documentazione attestante la notifica a parte resistente del ricorso;
a seguito di tale provvedimento, la società ricorrente depositava in giudizio la prova della notifica del ricorso introduttivo alla controparte, avvenuta in data 25 luglio 2025. Infine, alla fissata udienza del 15 gennaio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, ha disconosciuto l'I.V.A. agevolata al 4% applicata su alcune cessioni di auto effettuate dall'odierna ricorrente nell'anno 2020 a soggetti diversamente abili. Parte ricorrente ritiene che il recupero sia infondato in quanto, a suo dire, poiché tutti i cessionari sono portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ciò sarebbe sufficiente, di per sé, ad integrare il diritto alla fruizione dell'agevolazione in parola. Tale assunto non può essere condiviso. È noto che le persone con disabilità o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su alcuni benefici fiscali: l'I.V.A. agevolata (che viene in discussione nella fattispecie), la detraibilità I.R.P.E.F., l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Va, tuttavia precisato che - per espressa previsione normativa e per giurisprudenza costante della Suprema Corte - non è sufficiente essere in possesso di certificazione di invalidità o di handicap, ma occorre che questi documenti indichino anche specifiche menomazioni: motorie o della deambulazione, sensoriali (cecità, ipovisione o sordità) o intellettive. Dalle certificazioni delle commissioni competenti deve, quindi, risultare la specifica disabilità cui la norma ricollega l'agevolazione fiscale e questa documentazione deve essere prodotta per accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli, in particolare al momento dell'acquisto. Come, invero, precisato dalla Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 5 maggio 2022, n. 14355) la "grave limitazione della capacità di deambulazione" di cui all'art. 30, comma 7, della legge 388/2000 è cosa diversa dalla "gravità" di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, la cui nozione (non richiamata dall'art. 30 cit.) viene riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile e alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente. L'oggetto dell'accertamento medico-legale, agli specifici fini del beneficio fiscale qui invocato, deve avere riguardo non a questa connotazione, bensì a quella, specifica e finalizzata, della "grave limitazione della capacità di deambulazione". L'applicazione di tali costanti principi giurisprudenziali non può che comportare il rigetto del ricorso, non essendo sufficiente, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta, la circostanza che i cessionari siano portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo l'Agenzia delle Entrate assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.389,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO US, Presidente BOTTONI MARIA, Relatore LUCE ANDREA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 969/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFKQ60300144/2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25 luglio 2025 e depositato in data 19 settembre Ricorrente_12025, la s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe indicato con il quale, per l'anno d'imposta 2020, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, recuperava la maggiore I.V.A. sulle cessioni di auto a soggetti diversamente abili (cessioni assoggettate società all'aliquota agevolata del 4%), oltre sanzioni e interessi. Parte ricorrente argomentava in termini di infondatezza nel merito dell'atto impugnato, in quanto tutti i cessionari erano portatori di disabilità gravissima ai sensi della legge n. 104 del 1992, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva ritualmente in giudizio l'Ufficio resistente, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. Con ordinanza in data 4 dicembre 2025 la Corte dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare e rinviava per la discussione al 15 gennaio 2026, invitando parte ricorrente a depositare documentazione attestante la notifica a parte resistente del ricorso;
a seguito di tale provvedimento, la società ricorrente depositava in giudizio la prova della notifica del ricorso introduttivo alla controparte, avvenuta in data 25 luglio 2025. Infine, alla fissata udienza del 15 gennaio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'avviso di accertamento impugnato l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, ha disconosciuto l'I.V.A. agevolata al 4% applicata su alcune cessioni di auto effettuate dall'odierna ricorrente nell'anno 2020 a soggetti diversamente abili. Parte ricorrente ritiene che il recupero sia infondato in quanto, a suo dire, poiché tutti i cessionari sono portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, ciò sarebbe sufficiente, di per sé, ad integrare il diritto alla fruizione dell'agevolazione in parola. Tale assunto non può essere condiviso. È noto che le persone con disabilità o i loro familiari che acquistano un veicolo possono contare su alcuni benefici fiscali: l'I.V.A. agevolata (che viene in discussione nella fattispecie), la detraibilità I.R.P.E.F., l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà. Va, tuttavia precisato che - per espressa previsione normativa e per giurisprudenza costante della Suprema Corte - non è sufficiente essere in possesso di certificazione di invalidità o di handicap, ma occorre che questi documenti indichino anche specifiche menomazioni: motorie o della deambulazione, sensoriali (cecità, ipovisione o sordità) o intellettive. Dalle certificazioni delle commissioni competenti deve, quindi, risultare la specifica disabilità cui la norma ricollega l'agevolazione fiscale e questa documentazione deve essere prodotta per accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli, in particolare al momento dell'acquisto. Come, invero, precisato dalla Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 5 maggio 2022, n. 14355) la "grave limitazione della capacità di deambulazione" di cui all'art. 30, comma 7, della legge 388/2000 è cosa diversa dalla "gravità" di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, la cui nozione (non richiamata dall'art. 30 cit.) viene riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile e alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente. L'oggetto dell'accertamento medico-legale, agli specifici fini del beneficio fiscale qui invocato, deve avere riguardo non a questa connotazione, bensì a quella, specifica e finalizzata, della "grave limitazione della capacità di deambulazione". L'applicazione di tali costanti principi giurisprudenziali non può che comportare il rigetto del ricorso, non essendo sufficiente, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, ai fini della fruizione dell'agevolazione richiesta, la circostanza che i cessionari siano portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della controversia, con la riduzione del venti per cento di cui al comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo l'Agenzia delle Entrate assistita da proprio funzionario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, delle spese di lite, che liquida in euro 1.389,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.