Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 30 milioni si provvedera' mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.