Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 17/03/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2024, proposto da
A-Real Estate s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monasterolo di Savigliano, non costituito in giudizio;
nei confronti
TT s.r.l., Monge & C. s.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 6 del 19.1.2024, notificata il 22.1.2024, con la quale il Comune di Monasterolo di Savigliano, a dichiarata “rettifica” di precedente ordinanza del 2.8.2023, ha ordinato alla sola A-Real Estate s.p.a., esonerandone la TT s.r.l., “la demolizione della struttura realizzata in assenza di titolo abilitativo sulla particella n. 292 del Foglio 8 … entro il termine di 90 gg. dalla data di notifica della presente ordinanza”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. SA PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente A-Real Estate, società immobiliare con sede a Bolzano, impugna il provvedimento in epigrafe, con il quale il Comune di Monasterolo di Savigliano ha ordinato la demolizione di una struttura a doppio emiciclo, realizzata in ampliamento del capannone attualmente di proprietà della TT s.r.l., insistente sulla particella (n. 292 del foglio 8) di appena 21 mq., interclusa, rimasta in proprietà della ricorrente.
Con il provvedimento impugnato, il Comune ha modificato la propria precedente ordinanza del 2 agosto 2023 (di identico tenore ed oggetto, indirizzata alla A-Real Estate ed alla TT), esonerando dall’obbligo di ripristino la società TT, che aveva provato di essere estranea alla realizzazione dell’abuso edilizio.
La ricorrente ha depositato in giudizio copia della corrispondenza intercorsa, fin dal 2022, con il Comune di Monasterolo di Savigliano e con i soggetti proprietari delle particelle confinanti (le società Portland Leaseco e TT), per dimostrare di non essere responsabile della costruzione dell’ampliamento abusivo, del quale anzi aveva formalmente denunciato l’esistenza, reclamandone la rimozione a carico dell’ignoto autore.
La ricorrente, sebbene proprietaria della porzione di area sulla quale insiste l’emiciclo, lamenta di non poter materialmente eseguire la demolizione, in quanto il volume abusivo è strutturalmente e funzionalmente collegato al confinante edificio al grezzo, di proprietà della TT, di cui costituisce ampliamento.
I motivi di ricorso sono rubricati come segue:
I. violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per disparità di trattamento, in quanto il Comune non avrebbe adottato un atto di mera “rettifica” della precedente ordinanza, bensì avrebbe effettuato una nuova istruttoria, pervenendo alla revoca dell’ordine nei confronti della TT ed onerando della demolizione la sola proprietaria A-Real Estate, senza tuttavia avvisarla dell’avvio del procedimento di (parziale) autotutela, in violazione del principio del contraddittorio;
II. violazione degli artt. 1, commi 1 e 2-bis, e 3 della legge n. 241 del 1990, violazione dei principi di efficacia ed imparzialità, del principio del giusto procedimento e del principio di proporzionalità, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto il Comune avrebbe “rettificato” la precedente ordinanza soltanto sulla base delle deduzioni difensive della TT, senza effettuare la necessaria istruttoria per identificare il responsabile dell’abuso, a partire dal permesso di costruire rilasciato nel 2008 (il committente, il direttore dei lavori, l’impresa esecutrice);
III. violazione degli artt. 27, 29 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il Comune avrebbe dovuto prioritariamente ricercare l’effettivo responsabile dell’esecuzione dell’ampliamento abusivo, non essendo consentito dalla legge di ordinare il ripristino al solo proprietario dell’immobile, quando non coincida con l’autore dell’abuso, essendo la responsabilità del proprietario sussidiaria per l’ipotesi in cui l’autore dell’abuso non ottemperi all’ordine del Comune, inoltre la legge non consentirebbe di modificare o rettificare l’ordinanza dopo la scadenza del termine di novanta giorni per la demolizione.
Il Comune di Monasterolo di Savigliano non si è costituito.
Con memoria difensiva, la ricorrente ha dato atto dell’avvenuta demolizione (da parte di terzi) del manufatto oggetto dell’ordinanza impugnata, confermando la persistenza dell’interesse all’accoglimento del ricorso, non potendo escludere che la demolizione sia intervenuta oltre i novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza e che si configuri l’astratta applicabilità, nei suoi confronti, delle sanzioni previste dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il provvedimento impugnato non si riduce a mera “rettifica” della precedente ordinanza del 2 agosto 2023 (riferita al medesimo ampliamento abusivo, di identico tenore ed oggetto, indirizzata alle società A-Real Estate e TT), poiché il Comune ha deciso di esonerare dall’obbligo di demolizione la società TT, che aveva trasmesso documentazione volta a provare la propria estraneità alla realizzazione dell’abuso edilizio.
Perciò l’ordinanza qui impugnata, conseguente ad una rinnovata istruttoria, si configura come revoca parziale della precedente, a beneficio della TT, lasciando in capo alla sola ricorrente A-Real Estate l’obbligo di demolire il manufatto abusivo.
In tale situazione, il Comune avrebbe dovuto preavvisare la A-Real Estate dell’intenzione di modificare l’ordinanza.
È noto l’orientamento giurisprudenziale per il quale la repressione degli abusi edilizi costituisce attività di natura vincolata, di norma non assistita da inderogabili garanzie partecipative. Tuttavia, nella specie, non potrebbe farsi applicazione del meccanismo conservativo disciplinato dall’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, essendo indubbio che la società ricorrente, se preventivamente avvisata, avrebbe potuto utilmente esercitare il contraddittorio procedimentale, rappresentando la propria estraneità alla realizzazione dell’opera abusiva e contribuendo all’approfondimento istruttorio in merito all’individuazione dell’effettivo responsabile dell’abuso.
Ne discende l’illegittimità dell’ordinanza del Comune di Monasterolo di Savigliano n. 6 del 19 gennaio 2024, per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, assorbite tutte le restanti censure.
Inoltre, se è vero che la motivazione del gravato provvedimento specifica le circostanze anche fattuali che inducono a ritenere TT s.r.l. estranea agli abusi edilizi, nessuna istruttoria risulta condotta ai fini dell’individuazione dell’autore dell’abuso edilizio (con conseguente fondatezza anche del secondo motivo di gravame).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, restando assorbite le censure non esaminate.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnata ordinanza n. 6 del 19 gennaio 2024.
Condanna il Comune di Monasterolo di Savigliano al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.500,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
SA PI, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA PI | UC EL |
IL SEGRETARIO