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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1649/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione di data 29.9.2024
da
(c.f./p.iva ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. , che dichiara di eleggere C.F._1
domicilio digitale e di voler ricevere le notificazioni al seguente indirizzo pec presente nel Reginde
( , giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di Email_1
primo grado avanti al Tribunale di Venezia RG 695/2022
Appellante
contro
C.F.
( .iva , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Olsi Sula (c.f. ), CP_2 C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Treviso (TV), via Olivi, n. 2/a, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2074/2024, pubblicata in data 13.06.2024 del Tribunale di
Venezia e notificata in data 30.08.2024, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.06.2025,
previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
2072/24 pubblicata dal Tribunale di Venezia il 13.06.24 nel giudizio RG 695/22 instaurato
[...]
– nuova denominazione di – nei confronti di Parte_1 Parte_3 [...]
e notificata al difensore di l 30.08.24 Controparte_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di Parte_1
al relativo pagamento nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] [...]
ei confronti di : Parte_1 Controparte_1
Part
• € 106.587,80 per sorte capitale, di cui alle seguenti 3 fatture cedute a dalle società ivi indicate:
Fornitrice Fattura Data Data Importo Importo
cedente emissione scadenza originario residuo
TELECOM 68405003068 30/04/2022 30/06/2022 166.690,62€ 104.982,80€
ITALIA
SIEMENS 1011302536 07/02/2022 08/04/2022 923,00 € 923,00 €
CP_3
pagina 2 di 23 SIEMENS 1011331675 23/05/2022 22/07/2022 4.410,80 € 682,00 €
CP_3
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
– scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 120 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 3 fatture, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall' e indicata nell'elenco che si produce sub doc. 1, CP_1
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora”
ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la pagina 3 di 23 predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) –
sino alla data di pagamento (parimenti riportata nel predetto prospetto),
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel CP_1
predetto prospetto sub doc. 1, che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel predetto CP_1
prospetto sub doc. 1, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• € 894,04 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante il documento denominato Nota Debito n. 90005334 del 25.04.22, prodotte con la citazione sub doc. 4
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito,
interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione pagina 4 di 23 • € 2.320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
Part 192/12, portati dalle 2 fatture emesse da riepilogate all'elenco che si riproduce sub doc. 2,
corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture – analiticamente
Part indicate nel dettaglio allegato alle predette fatture emesse da - il cui termine di pagamento non è stato rispettato: fatture in parte relative ed in parte ulteriori rispetto a quelle il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo.
condannare al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna di Parte_1 Controparte_1
Part
ORIENTALE a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di
[...]
lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
condannare a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive”.
Per l'appellata:
“Voglia il Giudice, contrariis rejectis:
− rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
− spese anche generali e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse”.
Ragioni della decisione pagina 5 di 23 1-Con atto di citazione notificato in data 09.09.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
dinanzi il Tribunale di Venezia. Parte attrice chiedeva al giudice di prime Controparte_1
cure di accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti della convenuta e, Parte_1
per l'effetto, condannarla al pagamento di:
- € 201.851,70, per sorte capitale, per il mancato pagamento delle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2, oltre interessi moratori maturati e maturandi e interessi anatocistici;
- € 1.320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
- € 894,04, a titolo di interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di diversi e ulteriori crediti, oltre interessi anatocistici. I predetti interessi di mora sono stati fatturati da
Part mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4.
- € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
In via subordinata, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di credito di Parte_1
nei confronti della convenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento di ogni diversa somma
[...]
ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata chiedeva al giudice di prime cure di accertare e Parte_1
dichiarare il diritto di credito di nei confronti della convenuta e, per l'effetto, Parte_1
condannarla al pagamento di ogni diversa somma ritenuta di giustizia per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A supporto delle proprie pretese, parte attrice esponeva che le fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 erano state emesse da , , CP_4 Controparte_5 [...]
, , e a titolo CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 pagina 6 di 23 di corrispettivo per prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell' n.
4. Le predette CP_1
fatture erano state cedute a mediante contratti di cessione dei crediti (prodotti sub Parte_1
doc. 10), redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' e aventi CP_1
ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddette “cessioni LIR”). Attraverso i medesimi
Part contratti di cessione erano stati ceduti a anche gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Chiariva di aver diritto al pagamento di € 894,04, a titolo di interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di diversi e ulteriori crediti di cui era cessionaria, circostanza da cui discendeva la legittimazione all'emissione della Nota Debito.
Rilevava che l' n. 4 non aveva contestato gli elementi, i dati posti a fondamento del calcolo CP_1
degli interessi di mora oggetto della Nota Debito.
Specificava che l'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” e che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto la portata del summenzionato art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che l'importo di € 40 “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
2-Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in Controparte_1
giudizio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare:
- l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di rappresentanza sostanziale del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti;
- la litispendenza con riferimento alle pretese azionate per sorte capitale e accessori riguardo alle fatture TELECOM, già azionate avanti il Tribunale di Venezia nel diverso procedimento R.G.
n. 3214/2022 pagina 7 di 23 - la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei titoli e dei fatti posti a fondamento delle domande ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c.;
- l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di titolarità attiva e/o di legittimazione attiva;
In via principale chiedeva al giudice di prime cure di respingere le domande attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
3- Parte attrice, con memoria ex art 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., riduceva la propria pretesa al minor importo di €116.538,95 per sorte capitale (invariate le altre richieste in punto di interessi moratori e anatocistici).
4- La causa veniva istruita documentalmente.
5-In data veniva pubblicata la sentenza n. 2072/2024 del Tribunale di Venezia. Il giudice di prime cure disattesa ogni eccezione contraria:
- rigettava le domande attoree;
- condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, Parte_1
, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e c.p.a. come per legge.
Il giudice di prime cure riteneva meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dall'
[...]
in termini di mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico Controparte_1
dell'attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Rilevava che l' quale organismo di “diritto pubblico” ed “amministrazione aggiudicatrice”, CP_1
secondo la previsione del D. Lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici, applicabile ratione temporis), è soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto, con la conseguenza che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell' rientri CP_1
nella disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, pagina 8 di 23 mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02 dicembre 2016, n. 24640).
Chiariva che, nonostante la riconducibilità di almeno alcune delle forniture effettuate (come ad esempio quelle relative alle fatture della nell'ambito applicativo del Codice dei contratti CP_7
pubblici, da cui le inevitabili conseguenze in termini di forma scritta del relativo contratto, la
[...]
non aveva fornito alcuna prova con riferimento al titolo e all'effettiva esecuzione delle Parte_1
forniture/prestazioni sulla scorta delle quali sarebbero state emesse le fatture oggetto di cessione azionate nel presente giudizio.
Affermava l'inidoneità della documentazione depositata dall'attrice sub docc. nn. 18 e 19, in quanto non sufficiente a comprovare la sussistenza dei contratti posti dalla parte a fondamento dell'asserito credito, né l'esecuzione delle forniture, consistendo nei prospetti di alcune fatture (peraltro in parte estranee al presente procedimento) privi della ricevuta di avvenuta consegna, nei “ddt” che non risultavano firmati né dal vettore né dal destinatario della merce, nelle mail di corrispondenza intrattenuta con estranee all'odierno giudizio ( Controparte_10 CP_11 [...]
, etcc.), nonché in documenti di CP_12 Controparte_13
formazione unilaterale irrilevanti al fine del decidere.
Considerava irrilevante l'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice sub docc. 21 e 22,
contenente le fatture della CO e la prova della relativa accettazione del sistema.
Specificava che l'onere di contestazione concerneva le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi era soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. , o di proporre - ove occorresse -
querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda dovevano essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali potessero assurgere pagina 9 di 23 a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore aveva pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
Chiariva che se la prova del diritto di credito, del suo oggetto e della sua esistenza alla data di proposizione della domanda era confusa e contraddittoria la domanda doveva essere rigettata.
Non considerava condivisibile quanto sostenuto dall'attrice circa l'idoneità della circostanza relativa all'intervenuto pagamento di parte del credito in sorte capitale da parte della convenuta a integrare la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ex art. 115 c.p.c., avendo la stessa contestato sia l'effettiva debenza delle somme già pagate (riservandosi l'eventuale ripetizione), sia la sussistenza della prova dell'effettuazione della fornitura di merci/servizi poste a fondamento del credito azionato.
In considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice, non accoglieva neppure la domanda di pagamento degli importi di cui alla Nota di Debito (doc. 4 citazione) e degli ulteriori importi richiesti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, risultando tali pretese conseguenti a quelle relative alla sorte capitale.
Per le medesime ragioni (mancato assolvimento al relativo onere della prova) rigettava anche la domanda promossa da parte attrice ex art. 2041 c.c. Rilevava che l'azione di arricchimento poteva essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima venisse rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui fosse stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento.
Part
5-Con atto di citazione notificato il 29.09.2024, proponeva appello avverso tale sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
pagina 10 di 23 Part 5.1- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe allegato e
provato in modo intellegibile gli elementi costitutivi della domanda.
Il Tribunale, incorrendo nella violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189,
Part 190 c.p.c., ha omesso di considerare che ha prodotto sin dall'introduzione del giudizio di primo grado l'elenco dei crediti azionati, contenenti l'analitica indicazione delle fatture azionate per sorte capitale (doc. 3). In tale elenco sono indicati: il nominativo delle società che hanno effettuato le
Part forniture/prestazioni ed hanno emesso le fatture (poi cedute a , il numero della fattura, l'importo,
la data di emissione e di scadenza. Il medesimo elenco, inoltre, è stato depositato con la prima memoria (nonché con nota conclusiva), con l'indicazione “residuo zero” nelle fatture non più dovute.
Attraverso l'atto di citazione (pagg. 4-5-6) è stato specificato, per ciascuna società fornitrice cedente,
Part la tipologia di prestazione/fornitura posta a fondamento dell'emissione di ciascuna fattura.
inoltre, ha specificato che i crediti – sia quelli azionati con la citazione e non più dovuti a fronte dei pagamenti dell' sia quelli ancora insoluti - sono stati ceduti dalle società fornitrici indicate in CP_1
Part elenco a mediante atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' Anche gli atti di cessione sono stati prodotti mediante cartelle zippate, CP_1
all'interno di ciascuna delle quali sono contenute delle sottocartelle, appositamente denominate con il nome della società fornitrice cedente. Unitamente agli atti di cessione, sono state prodotte le pec di
Part accettazione e consegna della relativa notifica. ha altresì prodotto i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, vale a dire fatture, contratti, delibere di aggiudicazione della gara, ordinativi con i quali l' ha richiesto alle società fornitrici le forniture/prestazioni. CP_1
Gli ordinativi sono stati firmati dal dirigente responsabile dell' riportano l'indicazione delle CP_1
determina/delibera con la quale l' aveva aggiudicato la gara a ciascuna società fornitrice CP_1
nonché l'indicazione del sottostante contratto o i documenti di trasporto sottoscritti e/o i rapporti di
Part intervento sottoscritti. Le cartelle prodotte da infine, contengono o fatture recanti l'indicazione pagina 11 di 23 del CIG (Codice Identificativo Gara – il quale conferma l'esistenza del sottostante contratto) o SDI o
“screenshot”, i quali sono volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema di Interscambio (SDI o
“screenshot”), o, ancora, contratti/ordini/aggiudicazioni (“GA” oppure “NEGO”), volti a dimostrare il rapporto contrattuale sottostante. La predetta modalità di allegazione degli elementi costitutivi della domanda nonché di deposito della documentazione è assolutamente intelligibile. D'altronde, proprio
Part le allegazioni dell' in particolare le eccezioni di difetto di legittimazione di al CP_1
pagamento dei crediti nonché di pagamento, dimostrano come la stessa controparte abbia pacificamente compreso i crediti oggetto della domanda e i relativi elementi costitutivi.
Part 5.2- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di sul presupposto
dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio.
5.3- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che i sottostanti contratti tra le
società fornitrici cedenti i crediti e l' avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad CP_1
substantiam per contrasto con la normativa comunitaria
La sentenza è censurabile in quanto si pone in contrasto e violazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 231/02, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC nonché delle disposizioni di cui alla novella rappresentata dal D. Lgs. n. 192/12, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, in ogni caso, con le disposizioni in ambito comunitario, che non richiedono che, ai fini della validità, i contratti conclusi tra imprese (quale sono nella specie le cedenti) ed enti della P.A. (quale è nella specie l' debbano rivestire la forma scritta. Il CP_1
contratto stipulato tra l' e le proprie fornitrici, previa aggiudicazione, costituisce una CP_1
transazione commerciale ai sensi del D. Lgs. n. 231/02, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC, nonché dalla novella rappresentata dal D. Lgs. n. 192/12, con cui l'Italia
ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, pertanto, non deve rivestire la forma scritta. Le
fornitrici hanno erogato le forniture e hanno, dunque, emesso le fatture oggetto del giudizio, a titolo di pagina 12 di 23 corrispettivo. L ha pagato una consistente parte dei crediti. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di CP_1
Part considerare che ha prodotto gli ordinativi con i quali l' ha richiesto la vendita dei CP_1
prodotti e l'esecuzione delle prestazioni di servizi, i quali sono stati firmati dal dirigente responsabile dell' e riportano, oltre all'indicazione delle determina/delibera con la quale l' aveva CP_1 CP_1
aggiudicato la gara a ciascuna società fornitrice, l'indicazione del sottostante contratto firmato tra e ciascuna società fornitrice. Le fatture prodotte recano l'indicazione del CIG, ossia il Codice CP_1
Identificativo Gara. È possibile affermare che, in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall'ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito. Attraverso il d.lgs. 502/92, inoltre,
la si è trasformata in “Azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia Pt_4
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”. Le Parte_5
sono, dunque, pacificamente assoggettate alle regole civilistiche. I contratti tra le società
[...]
fornitrici e l' avrebbero potuto essere conclusi iure privatorum e, rispetto ad essi, non sarebbe CP_1
neppure stata necessaria la forma scritta ad substantiam. Più in particolare, i contratti sarebbero stati validi anche ai sensi del 1326 c.c., ossia attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale tra le società fornitrici e l' Posto che negli ordinativi sono indicati il nome, il quantitativo, il prezzo CP_1
del medicinale, gli stessi costituiscono un'accettazione da parte dell'Azienda rispetto alla precedente proposta inviata dai fornitori. Inoltre, gli ordinativi sono stati sottoscritti dal dirigente responsabile e le società fornitrici hanno effettuato le forniture. Tale comportamento dell' sarebbe stato idoneo CP_1
a ingenerare un incolpevole affidamento in capo alle società fornitrici. Pertanto, devono ritenersi esistenti validi contratti. Sempre in punto contratti, il Tribunale ha omesso di considerare il comportamento dell' il quale costituisce una ratifica dei contratti per fatti concludenti. CP_1 pagina 13 di 23 L difatti, non ha contestato né l'erogazione delle forniture/prestazioni per il cui pagamento CP_1
sono state emesse le fatture, né i prezzi e le attività analiticamente indicati nelle fatture, né le fatture inoltrate per il pagamento: e ciò neppure a seguito della notifica degli atti di cessione e neppure a seguito del ricevimento delle intimazioni di pagamento. L inoltre, ha continuato a richiedere CP_1
alle fornitrici l'esecuzione delle forniture/prestazioni, non ha rifiutato le forniture/prestazioni. La
disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può
procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal falsus procurator, per la quale è richiesta la forma scritta. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa pure desumersi implicitamente da altro comportamento che,
formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere.
5.4- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto tra le
società fornitrici cedenti i crediti e l' avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante CP_1
la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta
raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto alla relativa
Part esistenza né mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del
contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio.
5.5- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra le
società fornitrici cedenti in crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell'azienda abbia
costituito una ratifica per fatti concludenti.
Part 5.6- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avvrebbe allegato e
provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda e, per l'effetto, rigettato la domanda
Part di . pagina 14 di 23 Part Il Tribunale ha omesso di considerare che è cessionaria tanto della sorte capitale quanto degli interessi di mora maturati (“frutti scaduti”) e maturandi. Parte attrice in primo grado ha espressamente indicato, sin dal monitorio, la data di scadenza del termine di pagamento delle fatture azionate per
Part sorte capitale (data di inizio calcolo degli interessi). Le date di scadenza, come indicate da non sono mai state oggetto di contestazione. In ciascun atto di cessione, redatto mediante scrittura privata autenticata da Notaio, sono indicate le fatture oggetto di cessione. Al momento della cessione, i termini di pagamento delle fatture erano già scaduti. Anche le intimazioni di pagamento sono state
Part inviate da all' quando erano già scaduti i termini di pagamento delle fatture costituenti la CP_1
sorte capitale. L' non ha dimostrato di aver pagato le fatture nel rispetto del termine di CP_1
scadenza, sebbene fosse suo onere. Il ritardo trova conferma anche dal raffronto tra le date di
Part scadenza indicate e provate da e i mandati di pagamento dell' successivi rispetto alla CP_1
scadenza dei termini.
Part 5.7- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe allegato e
provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda e, per l'effetto, rigettato la domanda
Part di .
Il Tribunale ha omesso di considerare che a ciascuna Nota di Debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale è indicata la fattura (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora. In relazione alla fattura tardivamente pagata sono indicati: il nominativo delle società che avevano emesso le fatture per sorte capitale (il cui tardivo pagamento he generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito), la data di scadenza della fattura, la quale ha costituito la data di inizio calcolo
Part degli interessi (“data inizio”), la data in cui l'importo di tale fattura è stato accreditato a la quale ha costituito la data di interruzione del calcolo degli interessi di mora (“data fine”), il numero di giorni di ritardo, l'importo maturato a titolo di interessi di mora. Le fatture sottostanti le Note Debito recano il numero di CIG relativo al sottostante rapporto contrattuale tra le società fornitrici e l' Nelle CP_1 pagina 15 di 23 Note Debito è stato indicato che la sottostante fattura era stata emessa in forza di una transazione commerciale ex D. Lgs n. 231/02. Ciò emerge, in modo inequivocabile, dal tasso di interesse di mora indicato nella Nota Debito. L nel giudizio di primo grado, non ha sollevato alcuna CP_11
contestazione in ordine alla quantificazione ai crediti azionati a titolo di interessi di mora, né in ordine alla fattura sottostante la Nota Debito e al relativo contenuto e, dunque, neppure in ordine al CIG
Part indicato. Anzi, l'eccezione formulata dall' relativa al difetto di legittimazione di al CP_11
pagamento dei crediti sul presupposto dell'omessa accettazione della cessione, ha carattere confessorio in ordine all'esistenza del sottostante contratto tra essa e la società fornitrici. Nessuna
contestazione è stata sollevata dall' in ordine alle date di inizio e fine calcolo interessi come CP_14
Part indicate da L nulla ha allegato, né tantomeno dimostrato, in ordine al tempestivo CP_11
pagamento delle fatture sottostanti.
5.8- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda nonostante le
Part allegazioni e produzioni documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell' . CP_1
Part ha richiesto la condanna dell' al pagamento di € 2.320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CP_11
Part D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù dalle due fatture emesse da
Part (elenco sub doc. 2). Nel dettaglio allegato alle due fatture emesse da sub doc. 2, sono analiticamente indicate ulteriori fatture, il cui termine di pagamento non è stato rispettato. L'importo di € 2.320 si è ottenuto moltiplicando € 40 per ciascuna delle fatture di cui al dettaglio pocanzi menzionato. Si tratta di fatture in parte ulteriori rispetto a quelle il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
Part 5.9- Censurabilità del motivo di appello relativo alla condanna di al pagamento delle spese di
lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere riformata anche con riferimento al capo con
Part il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite. pagina 16 di 23 6-Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello perché CP_1 Controparte_1
inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
7-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 23.06.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta) previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8- L'appello proposto è complessivamente infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
8.1-Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice.
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
8.2-La stretta correlazione tra i motivi di appello ne impone una trattazione unitaria.
Innanzitutto, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'
[...]
rientri nella pubblica amministrazione in senso lato;
l' in particolare, dopo aver CP_15 CP_1
perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della Regione, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività
giuridica con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"). Quanto precede, però, non implica
Parte affatto che i contratti dell' siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l' è comunque Controparte_15
"organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso pagina 17 di 23 nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che
è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Parte Pertanto, non può che derivarne che i contratti dell' quale "amministrazione aggiudicatrice"
restino assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici.
Gli artt. 16, 17 e 18 della legge generale di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440),
nonché l'art. 11, co. 13. d.lgs. 163/2006 (oggi, art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016), stabiliscono che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nel caso in cui questa agisca iure
privatorum, devono essere inderogabilmente stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam)
Trattasi di forma che “non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti” (Cass. ord. n.
27910 del 31/10/2018) e neppure dall'esecuzione spontanea del contratto (Cass. n. 8993 del
05/06/2003). Di talché, deve ritenersi escluso che l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327
c.c. (Cass., sent. n. 20690/2016; Cass. 9 sent. n. 22994/2015; Cass., sent. n. 12323/2005).
I negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma.
Ne consegue che la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri pagina 18 di 23 mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass.
1249/1995; conf. Cass. 7149/1995; Cass.26174/2009; Cass. n. 27057 del 21/09/2023).
8.3- È bene rilevare che parte appellante, nel presente grado di giudizio, ha ulteriormente ridotto la propria domanda, chiedendo che l'accertamento del proprio credito nei confronti dell'Azienda fosse limitato alle fatture per sorte capitale emesse da CO (invariate le altre richieste in CP_16
punto di interessi moratori e anatocistici).
Orbene, quanto agli asseriti crediti correlati alle fatture azionate per sorte capitale, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata correttamente abbia considerato che la fattispecie non poteva giustificare alcuna libertà delle forme, proprio perché l' , in quanto ente pubblico economico, Controparte_15
nell'approvvigionamento di beni e servizi opera come "organismo di diritto pubblico" e come
"amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del codice dei contratti pubblici, ed è
soggetta alla relativa disciplina (Cass. civ. n. 24640/2016).
Ne consegue che, l'odierna appellante, a riprova dei crediti azionati, avrebbe dovuto necessariamente produrre i contratti conclusi dai cedenti con la ceduta.
Part Diversamente, per provare il credito correlato alle fatture emesse da Siemens, ha dimesso,
attraverso il doc. 18 (denominato FT- Contratti capitale):
- l'offerta economica n. 20091899 dell'8 luglio 2015 di Siemens rivolta all'
[...]
; Parte_7
- la deliberazione n. 671 del 19 agosto 2016 del direttore generale dell' Parte_8
che aggiudica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il lotto 2 della gara
[...]
mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e dei reattivi necessari, con strumentazione a noleggio, per l'esecuzione del PH ematico, alla ditta Siemens
pagina 19 di 23 Healthcare Diagnostics s.r.l., per la durata di 36 mesi (con ulteriori 24 mesi per eventuale rinnovo), per un importo complessivo di euro 132.192,00 i.v.a.
È bene precisare, fin da ora, che la mera delibera di affidamento dell'incarico non può concretizzare la forma scritta ad substantiam del contratto (cfr. Cass. n. 5234 del 15/03/2004 “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione - anche quando essa agisca iure privatorum - richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura
(costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
La predetta deliberazione, peraltro, al punto 7) dà atto che si sarebbe provveduto “alla stipulazione di
apposito contratto, mediante scrittura privata, nelle forme previste dall'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.”
- L'aggiudicazione definitiva;
- La deliberazione del direttore generale 976 del 28-9-2020, che dispone il rinnovo contrattuale per 24 mesi
- La Nota prot. n. P405-2020 attraverso cui la ditta ha dato Controparte_17
la propria disponibilità al rinnovo contrattuale per la fornitura in oggetto, per un periodo di 24
mesi, dal 1°ottobre 2020 al 30 settembre 2022, alle medesime condizioni contrattuali
- La comunicazione nei confronti di Siemens del rinnovo contrattuale lotto n.2 fornitura di sistemi diagnostici per l'esecuzione del “ph ematico, Prot. n. 52938 del 06/10/2020.
Part Poiché tra gli atti prodotti da non è riscontrabile un contratto stipulato tra Siemens e l' CP_11
con la forma scritta ad substantiam richiesta dalla legge, non può considerarsi meritevole di censura pagina 20 di 23 alcuna la sentenza oggi impugnata. Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha rigettato le domande attoree per mancato adempimento dell'onere probatorio.
Part Consegue, logicamente, il rigetto integrale dei motivi di appello sollevati da e correlati alle fatture originariamente emesse da nei confronti dell' Controparte_8 CP_11
Le medesime considerazioni conducono il Collegio a rigettare integralmente i motivi d'appello proposti da parte appellante rispetto al credito azionato in primo grado e correlato alla fattura emessa da nei confronti dell' CP_9 CP_11
Part A fondamento del proprio diritto di credito, difatti, produce la fattura n. 68405003068, emessa in data 30.04.2022 e scaduta in data 30.06.2022, dell'importo di € 166.690,62 e il doc. 22, contenente una schermata - cd. screenshot - (peraltro inidonea a comprovare l'intervenuta consegna e
Parte accettazione della fattura ad opera dello , ma non un contratto rispettoso della forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam.
A cascata, non possono ritenersi dovuti né gli interessi di mora né gli interessi anatocistici per le fatture costituenti la sorte capitale.
8.4- Parte attrice in primo grado, inoltre, chiedeva al giudice di prime cure di accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti della convenuta e, per l'effetto, condannarla al Parte_1
pagamento di € 894,04, a titolo di interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di diversi e ulteriori crediti, oltre interessi anatocistici. I predetti interessi di mora sono stati fatturati da
Part mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4.
Anche in questa ipotesi, l'odierna appellante si è limitata a dimettere la “Nota Debito Interessi”
prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4, le fatture, alcuni file xml e alcuni screenshot. La mancata produzione dei contratti dai quali originerebbero i diversi e ulteriori crediti, alla luce del principio di diritto finora applicato, conduce il Collegio a ritenere corretta la decisione del giudice di prime cure,
Part per mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio sulla stessa incombente. pagina 21 di 23 8.5- In considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice, deve considerarsi corretta la sentenza di primo grado anche rispetto agli ulteriori importi richiesti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12.
Part 8.6- Infine, per le medesime ragioni, non può essere riconosciuto in capo a alcun importo a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione in primo grado e non più demandata nel presente giudizio, in quanto pagata (in ritardo) dall' CP_11
9- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo,
secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra € 52.001,00 e €
260.000,00 con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 2074/2024, pubblicata in data
13.06.2024 del Tribunale di Venezia;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 7 luglio 2025
La Presidente Estensora
pagina 22 di 23 Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione di data 29.9.2024
da
(c.f./p.iva ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. , che dichiara di eleggere C.F._1
domicilio digitale e di voler ricevere le notificazioni al seguente indirizzo pec presente nel Reginde
( , giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di Email_1
primo grado avanti al Tribunale di Venezia RG 695/2022
Appellante
contro
C.F.
( .iva , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_2
Generale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Olsi Sula (c.f. ), CP_2 C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Treviso (TV), via Olivi, n. 2/a, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2074/2024, pubblicata in data 13.06.2024 del Tribunale di
Venezia e notificata in data 30.08.2024, rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 23.06.2025,
previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n.
2072/24 pubblicata dal Tribunale di Venezia il 13.06.24 nel giudizio RG 695/22 instaurato
[...]
– nuova denominazione di – nei confronti di Parte_1 Parte_3 [...]
e notificata al difensore di l 30.08.24 Controparte_1 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di Parte_1
al relativo pagamento nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di
[...] [...]
ei confronti di : Parte_1 Controparte_1
Part
• € 106.587,80 per sorte capitale, di cui alle seguenti 3 fatture cedute a dalle società ivi indicate:
Fornitrice Fattura Data Data Importo Importo
cedente emissione scadenza originario residuo
TELECOM 68405003068 30/04/2022 30/06/2022 166.690,62€ 104.982,80€
ITALIA
SIEMENS 1011302536 07/02/2022 08/04/2022 923,00 € 923,00 €
CP_3
pagina 2 di 23 SIEMENS 1011331675 23/05/2022 22/07/2022 4.410,80 € 682,00 €
CP_3
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale
– scadenza riportata nel predetto elenco (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 120 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle predette 3 fatture, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall' e indicata nell'elenco che si produce sub doc. 1, CP_1
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora”
ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la pagina 3 di 23 predetta sorte capitale – scadenza riportata nel predetto prospetto (colonna “Data Scadenza”) –
sino alla data di pagamento (parimenti riportata nel predetto prospetto),
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel CP_1
predetto prospetto sub doc. 1, che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e indicata nel predetto CP_1
prospetto sub doc. 1, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• € 894,04 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante il documento denominato Nota Debito n. 90005334 del 25.04.22, prodotte con la citazione sub doc. 4
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito,
interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione pagina 4 di 23 • € 2.320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
Part 192/12, portati dalle 2 fatture emesse da riepilogate all'elenco che si riproduce sub doc. 2,
corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture – analiticamente
Part indicate nel dettaglio allegato alle predette fatture emesse da - il cui termine di pagamento non è stato rispettato: fatture in parte relative ed in parte ulteriori rispetto a quelle il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo.
condannare al relativo pagamento in favore di Controparte_1 [...]
oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna di Parte_1 Controparte_1
Part
ORIENTALE a restituire a le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di
[...]
lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1
condannare a pagare a la diversa Controparte_1 Parte_1
somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma 2^ D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive”.
Per l'appellata:
“Voglia il Giudice, contrariis rejectis:
− rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto;
− spese anche generali e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse”.
Ragioni della decisione pagina 5 di 23 1-Con atto di citazione notificato in data 09.09.2022, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
dinanzi il Tribunale di Venezia. Parte attrice chiedeva al giudice di prime Controparte_1
cure di accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti della convenuta e, Parte_1
per l'effetto, condannarla al pagamento di:
- € 201.851,70, per sorte capitale, per il mancato pagamento delle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2, oltre interessi moratori maturati e maturandi e interessi anatocistici;
- € 1.320,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
- € 894,04, a titolo di interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di diversi e ulteriori crediti, oltre interessi anatocistici. I predetti interessi di mora sono stati fatturati da
Part mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4.
- € 2.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc. 6.
In via subordinata, parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di credito di Parte_1
nei confronti della convenuta e, per l'effetto, condannarla al pagamento di ogni diversa somma
[...]
ritenuta di giustizia.
In via ulteriormente subordinata chiedeva al giudice di prime cure di accertare e Parte_1
dichiarare il diritto di credito di nei confronti della convenuta e, per l'effetto, Parte_1
condannarla al pagamento di ogni diversa somma ritenuta di giustizia per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A supporto delle proprie pretese, parte attrice esponeva che le fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 erano state emesse da , , CP_4 Controparte_5 [...]
, , e a titolo CP_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9 pagina 6 di 23 di corrispettivo per prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell' n.
4. Le predette CP_1
fatture erano state cedute a mediante contratti di cessione dei crediti (prodotti sub Parte_1
doc. 10), redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' e aventi CP_1
ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (cosiddette “cessioni LIR”). Attraverso i medesimi
Part contratti di cessione erano stati ceduti a anche gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Chiariva di aver diritto al pagamento di € 894,04, a titolo di interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di diversi e ulteriori crediti di cui era cessionaria, circostanza da cui discendeva la legittimazione all'emissione della Nota Debito.
Rilevava che l' n. 4 non aveva contestato gli elementi, i dati posti a fondamento del calcolo CP_1
degli interessi di mora oggetto della Nota Debito.
Specificava che l'art. 6 D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dispone che “al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito” e che l'Unione Europea, in riscontro alle “FAQS” formulate aventi ad oggetto la portata del summenzionato art. 6 della Direttiva, ha espressamente dichiarato che l'importo di € 40 “è dovuto per ciascuna fattura non pagata”.
2-Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in Controparte_1
giudizio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare:
- l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di rappresentanza sostanziale del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti;
- la litispendenza con riferimento alle pretese azionate per sorte capitale e accessori riguardo alle fatture TELECOM, già azionate avanti il Tribunale di Venezia nel diverso procedimento R.G.
n. 3214/2022 pagina 7 di 23 - la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei titoli e dei fatti posti a fondamento delle domande ai sensi dell'art. 164, co. 4, c.p.c.;
- l'inammissibilità delle domande attoree per difetto di titolarità attiva e/o di legittimazione attiva;
In via principale chiedeva al giudice di prime cure di respingere le domande attoree in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto.
3- Parte attrice, con memoria ex art 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., riduceva la propria pretesa al minor importo di €116.538,95 per sorte capitale (invariate le altre richieste in punto di interessi moratori e anatocistici).
4- La causa veniva istruita documentalmente.
5-In data veniva pubblicata la sentenza n. 2072/2024 del Tribunale di Venezia. Il giudice di prime cure disattesa ogni eccezione contraria:
- rigettava le domande attoree;
- condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, Parte_1
, liquidate in euro 9.142,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1
15%, iva e c.p.a. come per legge.
Il giudice di prime cure riteneva meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dall'
[...]
in termini di mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico Controparte_1
dell'attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Rilevava che l' quale organismo di “diritto pubblico” ed “amministrazione aggiudicatrice”, CP_1
secondo la previsione del D. Lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici, applicabile ratione temporis), è soggetta alle relative disposizioni, sia in tema di scelta del contraente che di forma del contratto, con la conseguenza che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell' rientri CP_1
nella disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, pagina 8 di 23 mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. per violazione di norma imperativa” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02 dicembre 2016, n. 24640).
Chiariva che, nonostante la riconducibilità di almeno alcune delle forniture effettuate (come ad esempio quelle relative alle fatture della nell'ambito applicativo del Codice dei contratti CP_7
pubblici, da cui le inevitabili conseguenze in termini di forma scritta del relativo contratto, la
[...]
non aveva fornito alcuna prova con riferimento al titolo e all'effettiva esecuzione delle Parte_1
forniture/prestazioni sulla scorta delle quali sarebbero state emesse le fatture oggetto di cessione azionate nel presente giudizio.
Affermava l'inidoneità della documentazione depositata dall'attrice sub docc. nn. 18 e 19, in quanto non sufficiente a comprovare la sussistenza dei contratti posti dalla parte a fondamento dell'asserito credito, né l'esecuzione delle forniture, consistendo nei prospetti di alcune fatture (peraltro in parte estranee al presente procedimento) privi della ricevuta di avvenuta consegna, nei “ddt” che non risultavano firmati né dal vettore né dal destinatario della merce, nelle mail di corrispondenza intrattenuta con estranee all'odierno giudizio ( Controparte_10 CP_11 [...]
, etcc.), nonché in documenti di CP_12 Controparte_13
formazione unilaterale irrilevanti al fine del decidere.
Considerava irrilevante l'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice sub docc. 21 e 22,
contenente le fatture della CO e la prova della relativa accettazione del sistema.
Specificava che l'onere di contestazione concerneva le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi era soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. , o di proporre - ove occorresse -
querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda dovevano essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali potessero assurgere pagina 9 di 23 a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore aveva pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo.
Chiariva che se la prova del diritto di credito, del suo oggetto e della sua esistenza alla data di proposizione della domanda era confusa e contraddittoria la domanda doveva essere rigettata.
Non considerava condivisibile quanto sostenuto dall'attrice circa l'idoneità della circostanza relativa all'intervenuto pagamento di parte del credito in sorte capitale da parte della convenuta a integrare la mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ex art. 115 c.p.c., avendo la stessa contestato sia l'effettiva debenza delle somme già pagate (riservandosi l'eventuale ripetizione), sia la sussistenza della prova dell'effettuazione della fornitura di merci/servizi poste a fondamento del credito azionato.
In considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice, non accoglieva neppure la domanda di pagamento degli importi di cui alla Nota di Debito (doc. 4 citazione) e degli ulteriori importi richiesti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n.
192/12, risultando tali pretese conseguenti a quelle relative alla sorte capitale.
Per le medesime ragioni (mancato assolvimento al relativo onere della prova) rigettava anche la domanda promossa da parte attrice ex art. 2041 c.c. Rilevava che l'azione di arricchimento poteva essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima venisse rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui fosse stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento.
Part
5-Con atto di citazione notificato il 29.09.2024, proponeva appello avverso tale sentenza, sulla base dei seguenti motivi:
pagina 10 di 23 Part 5.1- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe allegato e
provato in modo intellegibile gli elementi costitutivi della domanda.
Il Tribunale, incorrendo nella violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e degli artt. 163, 183 c.p.c., 189,
Part 190 c.p.c., ha omesso di considerare che ha prodotto sin dall'introduzione del giudizio di primo grado l'elenco dei crediti azionati, contenenti l'analitica indicazione delle fatture azionate per sorte capitale (doc. 3). In tale elenco sono indicati: il nominativo delle società che hanno effettuato le
Part forniture/prestazioni ed hanno emesso le fatture (poi cedute a , il numero della fattura, l'importo,
la data di emissione e di scadenza. Il medesimo elenco, inoltre, è stato depositato con la prima memoria (nonché con nota conclusiva), con l'indicazione “residuo zero” nelle fatture non più dovute.
Attraverso l'atto di citazione (pagg. 4-5-6) è stato specificato, per ciascuna società fornitrice cedente,
Part la tipologia di prestazione/fornitura posta a fondamento dell'emissione di ciascuna fattura.
inoltre, ha specificato che i crediti – sia quelli azionati con la citazione e non più dovuti a fronte dei pagamenti dell' sia quelli ancora insoluti - sono stati ceduti dalle società fornitrici indicate in CP_1
Part elenco a mediante atti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all' Anche gli atti di cessione sono stati prodotti mediante cartelle zippate, CP_1
all'interno di ciascuna delle quali sono contenute delle sottocartelle, appositamente denominate con il nome della società fornitrice cedente. Unitamente agli atti di cessione, sono state prodotte le pec di
Part accettazione e consegna della relativa notifica. ha altresì prodotto i documenti volti a dimostrare l'esistenza, liquidità ed esigibilità dei crediti, vale a dire fatture, contratti, delibere di aggiudicazione della gara, ordinativi con i quali l' ha richiesto alle società fornitrici le forniture/prestazioni. CP_1
Gli ordinativi sono stati firmati dal dirigente responsabile dell' riportano l'indicazione delle CP_1
determina/delibera con la quale l' aveva aggiudicato la gara a ciascuna società fornitrice CP_1
nonché l'indicazione del sottostante contratto o i documenti di trasporto sottoscritti e/o i rapporti di
Part intervento sottoscritti. Le cartelle prodotte da infine, contengono o fatture recanti l'indicazione pagina 11 di 23 del CIG (Codice Identificativo Gara – il quale conferma l'esistenza del sottostante contratto) o SDI o
“screenshot”, i quali sono volti a dimostrare l'invio delle fatture sul Sistema di Interscambio (SDI o
“screenshot”), o, ancora, contratti/ordini/aggiudicazioni (“GA” oppure “NEGO”), volti a dimostrare il rapporto contrattuale sottostante. La predetta modalità di allegazione degli elementi costitutivi della domanda nonché di deposito della documentazione è assolutamente intelligibile. D'altronde, proprio
Part le allegazioni dell' in particolare le eccezioni di difetto di legittimazione di al CP_1
pagamento dei crediti nonché di pagamento, dimostrano come la stessa controparte abbia pacificamente compreso i crediti oggetto della domanda e i relativi elementi costitutivi.
Part 5.2- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda di sul presupposto
dell'omesso assolvimento dell'onere probatorio.
5.3- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che i sottostanti contratti tra le
società fornitrici cedenti i crediti e l' avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad CP_1
substantiam per contrasto con la normativa comunitaria
La sentenza è censurabile in quanto si pone in contrasto e violazione delle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 231/02, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC nonché delle disposizioni di cui alla novella rappresentata dal D. Lgs. n. 192/12, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, in ogni caso, con le disposizioni in ambito comunitario, che non richiedono che, ai fini della validità, i contratti conclusi tra imprese (quale sono nella specie le cedenti) ed enti della P.A. (quale è nella specie l' debbano rivestire la forma scritta. Il CP_1
contratto stipulato tra l' e le proprie fornitrici, previa aggiudicazione, costituisce una CP_1
transazione commerciale ai sensi del D. Lgs. n. 231/02, con cui l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/35/EC, nonché dalla novella rappresentata dal D. Lgs. n. 192/12, con cui l'Italia
ha recepito la direttiva comunitaria n. 2011/7/EU e, pertanto, non deve rivestire la forma scritta. Le
fornitrici hanno erogato le forniture e hanno, dunque, emesso le fatture oggetto del giudizio, a titolo di pagina 12 di 23 corrispettivo. L ha pagato una consistente parte dei crediti. Il Tribunale, inoltre, ha omesso di CP_1
Part considerare che ha prodotto gli ordinativi con i quali l' ha richiesto la vendita dei CP_1
prodotti e l'esecuzione delle prestazioni di servizi, i quali sono stati firmati dal dirigente responsabile dell' e riportano, oltre all'indicazione delle determina/delibera con la quale l' aveva CP_1 CP_1
aggiudicato la gara a ciascuna società fornitrice, l'indicazione del sottostante contratto firmato tra e ciascuna società fornitrice. Le fatture prodotte recano l'indicazione del CIG, ossia il Codice CP_1
Identificativo Gara. È possibile affermare che, in relazione alle fatture per cui è presente il CIG, un contratto, stipulato nella forma richiesta dalla legge, esiste (poiché, altrimenti, non sarebbe stato rilasciato il codice CIG dall'ANAC o, comunque, è lecito supporre che vi sarebbero stati interventi della predetta autorità a presidio dei medesimi interessi che sottendono la previsione della forma scritta ad substantiam), anche se non è processualmente acquisito. Attraverso il d.lgs. 502/92, inoltre,
la si è trasformata in “Azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia Pt_4
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”. Le Parte_5
sono, dunque, pacificamente assoggettate alle regole civilistiche. I contratti tra le società
[...]
fornitrici e l' avrebbero potuto essere conclusi iure privatorum e, rispetto ad essi, non sarebbe CP_1
neppure stata necessaria la forma scritta ad substantiam. Più in particolare, i contratti sarebbero stati validi anche ai sensi del 1326 c.c., ossia attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale tra le società fornitrici e l' Posto che negli ordinativi sono indicati il nome, il quantitativo, il prezzo CP_1
del medicinale, gli stessi costituiscono un'accettazione da parte dell'Azienda rispetto alla precedente proposta inviata dai fornitori. Inoltre, gli ordinativi sono stati sottoscritti dal dirigente responsabile e le società fornitrici hanno effettuato le forniture. Tale comportamento dell' sarebbe stato idoneo CP_1
a ingenerare un incolpevole affidamento in capo alle società fornitrici. Pertanto, devono ritenersi esistenti validi contratti. Sempre in punto contratti, il Tribunale ha omesso di considerare il comportamento dell' il quale costituisce una ratifica dei contratti per fatti concludenti. CP_1 pagina 13 di 23 L difatti, non ha contestato né l'erogazione delle forniture/prestazioni per il cui pagamento CP_1
sono state emesse le fatture, né i prezzi e le attività analiticamente indicati nelle fatture, né le fatture inoltrate per il pagamento: e ciò neppure a seguito della notifica degli atti di cessione e neppure a seguito del ricevimento delle intimazioni di pagamento. L inoltre, ha continuato a richiedere CP_1
alle fornitrici l'esecuzione delle forniture/prestazioni, non ha rifiutato le forniture/prestazioni. La
disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può
procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal falsus procurator, per la quale è richiesta la forma scritta. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa pure desumersi implicitamente da altro comportamento che,
formato per fini consequenziali alla stipula del contratto ratificato, esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere.
5.4- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che la prova del contratto tra le
società fornitrici cedenti i crediti e l' avrebbe dovuto essere fornita esclusivamente mediante CP_1
la relativa produzione in giudizio e non anche con equipollenti e non potrebbe essere ritenuta
raggiunta neppure mediante il riconoscimento operato dalla controparte rispetto alla relativa
Part esistenza né mediante comportamenti concludenti e che non avrebbe fornito la prova del
contratto munito della forma scritta mediante la relativa produzione in giudizio.
5.5- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto inesistente un valido rapporto tra le
società fornitrici cedenti in crediti e l'azienda nonostante il comportamento dell'azienda abbia
costituito una ratifica per fatti concludenti.
Part 5.6- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avvrebbe allegato e
provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda e, per l'effetto, rigettato la domanda
Part di . pagina 14 di 23 Part Il Tribunale ha omesso di considerare che è cessionaria tanto della sorte capitale quanto degli interessi di mora maturati (“frutti scaduti”) e maturandi. Parte attrice in primo grado ha espressamente indicato, sin dal monitorio, la data di scadenza del termine di pagamento delle fatture azionate per
Part sorte capitale (data di inizio calcolo degli interessi). Le date di scadenza, come indicate da non sono mai state oggetto di contestazione. In ciascun atto di cessione, redatto mediante scrittura privata autenticata da Notaio, sono indicate le fatture oggetto di cessione. Al momento della cessione, i termini di pagamento delle fatture erano già scaduti. Anche le intimazioni di pagamento sono state
Part inviate da all' quando erano già scaduti i termini di pagamento delle fatture costituenti la CP_1
sorte capitale. L' non ha dimostrato di aver pagato le fatture nel rispetto del termine di CP_1
scadenza, sebbene fosse suo onere. Il ritardo trova conferma anche dal raffronto tra le date di
Part scadenza indicate e provate da e i mandati di pagamento dell' successivi rispetto alla CP_1
scadenza dei termini.
Part 5.7- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe allegato e
provato in modo specifico gli elementi costitutivi della domanda e, per l'effetto, rigettato la domanda
Part di .
Il Tribunale ha omesso di considerare che a ciascuna Nota di Debito è allegato un dettaglio di calcolo nel quale è indicata la fattura (per sorte capitale) il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora. In relazione alla fattura tardivamente pagata sono indicati: il nominativo delle società che avevano emesso le fatture per sorte capitale (il cui tardivo pagamento he generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito), la data di scadenza della fattura, la quale ha costituito la data di inizio calcolo
Part degli interessi (“data inizio”), la data in cui l'importo di tale fattura è stato accreditato a la quale ha costituito la data di interruzione del calcolo degli interessi di mora (“data fine”), il numero di giorni di ritardo, l'importo maturato a titolo di interessi di mora. Le fatture sottostanti le Note Debito recano il numero di CIG relativo al sottostante rapporto contrattuale tra le società fornitrici e l' Nelle CP_1 pagina 15 di 23 Note Debito è stato indicato che la sottostante fattura era stata emessa in forza di una transazione commerciale ex D. Lgs n. 231/02. Ciò emerge, in modo inequivocabile, dal tasso di interesse di mora indicato nella Nota Debito. L nel giudizio di primo grado, non ha sollevato alcuna CP_11
contestazione in ordine alla quantificazione ai crediti azionati a titolo di interessi di mora, né in ordine alla fattura sottostante la Nota Debito e al relativo contenuto e, dunque, neppure in ordine al CIG
Part indicato. Anzi, l'eccezione formulata dall' relativa al difetto di legittimazione di al CP_11
pagamento dei crediti sul presupposto dell'omessa accettazione della cessione, ha carattere confessorio in ordine all'esistenza del sottostante contratto tra essa e la società fornitrici. Nessuna
contestazione è stata sollevata dall' in ordine alle date di inizio e fine calcolo interessi come CP_14
Part indicate da L nulla ha allegato, né tantomeno dimostrato, in ordine al tempestivo CP_11
pagamento delle fatture sottostanti.
5.8- Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda nonostante le
Part allegazioni e produzioni documentali di e l'assenza di specifiche contestazioni dell' . CP_1
Part ha richiesto la condanna dell' al pagamento di € 2.320 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del CP_11
Part D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù dalle due fatture emesse da
Part (elenco sub doc. 2). Nel dettaglio allegato alle due fatture emesse da sub doc. 2, sono analiticamente indicate ulteriori fatture, il cui termine di pagamento non è stato rispettato. L'importo di € 2.320 si è ottenuto moltiplicando € 40 per ciascuna delle fatture di cui al dettaglio pocanzi menzionato. Si tratta di fatture in parte ulteriori rispetto a quelle il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito.
Part 5.9- Censurabilità del motivo di appello relativo alla condanna di al pagamento delle spese di
lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza deve essere riformata anche con riferimento al capo con
Part il quale è stata disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite. pagina 16 di 23 6-Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'appello perché CP_1 Controparte_1
inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
7-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 23.06.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta) previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
8- L'appello proposto è complessivamente infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
8.1-Preliminarmente, giova rammentare che è inammissibile il gravame soltanto quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialogano” con la pronuncia di I Grado, perché le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e poiché non sono pertinenti alle soluzioni accolte dal primo
Giudice.
Non è questa la situazione che ci interessa, in quanto le censure mosse sono Parte_1
“ancorate” al contenuto della decisione impugnata.
8.2-La stretta correlazione tra i motivi di appello ne impone una trattazione unitaria.
Innanzitutto, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'
[...]
rientri nella pubblica amministrazione in senso lato;
l' in particolare, dopo aver CP_15 CP_1
perso il legame strutturale che ne determinava la natura di organo della Regione, ha acquisito, ai sensi dell'art. 3, co. l bis del d.lgs. n. 502/92 (introdotto dal d.lgs. 19.6.99 n. 229), una propria soggettività
giuridica con un'autonomia che ha oramai assunto carattere imprenditoriale ("in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale"). Quanto precede, però, non implica
Parte affatto che i contratti dell' siano esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto. Infatti, come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa (v. Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638), l' è comunque Controparte_15
"organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n. 157 (poi trasfuso pagina 17 di 23 nell'art. 3, lett. d, d.lgs. 18.4.2016, n. 50): tale quell'organismo a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che
è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Parte Pertanto, non può che derivarne che i contratti dell' quale "amministrazione aggiudicatrice"
restino assoggettati alla disciplina del citato codice dei contratti pubblici.
Gli artt. 16, 17 e 18 della legge generale di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440),
nonché l'art. 11, co. 13. d.lgs. 163/2006 (oggi, art. 32, co. 14, d.lgs. 50/2016), stabiliscono che tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche nel caso in cui questa agisca iure
privatorum, devono essere inderogabilmente stipulati in forma scritta (forma prevista ad substantiam)
Trattasi di forma che “non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti” (Cass. ord. n.
27910 del 31/10/2018) e neppure dall'esecuzione spontanea del contratto (Cass. n. 8993 del
05/06/2003). Di talché, deve ritenersi escluso che l'accordo possa dirsi perfezionato mediante una manifestazione di volontà implicita, ovvero tramite comportamenti concludenti o meramente attuativi o, in particolare, con l'inizio dell'esecuzione prima della risposta dell'accettante, ai sensi dell'art. 1327
c.c. (Cass., sent. n. 20690/2016; Cass. 9 sent. n. 22994/2015; Cass., sent. n. 12323/2005).
I negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam sono nulli, e quindi giuridicamente irrilevanti, se non rivestono tale forma.
Ne consegue che la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri pagina 18 di 23 mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (Cass.
1249/1995; conf. Cass. 7149/1995; Cass.26174/2009; Cass. n. 27057 del 21/09/2023).
8.3- È bene rilevare che parte appellante, nel presente grado di giudizio, ha ulteriormente ridotto la propria domanda, chiedendo che l'accertamento del proprio credito nei confronti dell'Azienda fosse limitato alle fatture per sorte capitale emesse da CO (invariate le altre richieste in CP_16
punto di interessi moratori e anatocistici).
Orbene, quanto agli asseriti crediti correlati alle fatture azionate per sorte capitale, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata correttamente abbia considerato che la fattispecie non poteva giustificare alcuna libertà delle forme, proprio perché l' , in quanto ente pubblico economico, Controparte_15
nell'approvvigionamento di beni e servizi opera come "organismo di diritto pubblico" e come
"amministrazione aggiudicatrice", secondo la previsione del codice dei contratti pubblici, ed è
soggetta alla relativa disciplina (Cass. civ. n. 24640/2016).
Ne consegue che, l'odierna appellante, a riprova dei crediti azionati, avrebbe dovuto necessariamente produrre i contratti conclusi dai cedenti con la ceduta.
Part Diversamente, per provare il credito correlato alle fatture emesse da Siemens, ha dimesso,
attraverso il doc. 18 (denominato FT- Contratti capitale):
- l'offerta economica n. 20091899 dell'8 luglio 2015 di Siemens rivolta all'
[...]
; Parte_7
- la deliberazione n. 671 del 19 agosto 2016 del direttore generale dell' Parte_8
che aggiudica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il lotto 2 della gara
[...]
mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici e dei reattivi necessari, con strumentazione a noleggio, per l'esecuzione del PH ematico, alla ditta Siemens
pagina 19 di 23 Healthcare Diagnostics s.r.l., per la durata di 36 mesi (con ulteriori 24 mesi per eventuale rinnovo), per un importo complessivo di euro 132.192,00 i.v.a.
È bene precisare, fin da ora, che la mera delibera di affidamento dell'incarico non può concretizzare la forma scritta ad substantiam del contratto (cfr. Cass. n. 5234 del 15/03/2004 “Tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione - anche quando essa agisca iure privatorum - richiedono la forma scritta ad substantiam, non potendo a tal fine venire in rilievo la deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura
(costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere.
La predetta deliberazione, peraltro, al punto 7) dà atto che si sarebbe provveduto “alla stipulazione di
apposito contratto, mediante scrittura privata, nelle forme previste dall'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.”
- L'aggiudicazione definitiva;
- La deliberazione del direttore generale 976 del 28-9-2020, che dispone il rinnovo contrattuale per 24 mesi
- La Nota prot. n. P405-2020 attraverso cui la ditta ha dato Controparte_17
la propria disponibilità al rinnovo contrattuale per la fornitura in oggetto, per un periodo di 24
mesi, dal 1°ottobre 2020 al 30 settembre 2022, alle medesime condizioni contrattuali
- La comunicazione nei confronti di Siemens del rinnovo contrattuale lotto n.2 fornitura di sistemi diagnostici per l'esecuzione del “ph ematico, Prot. n. 52938 del 06/10/2020.
Part Poiché tra gli atti prodotti da non è riscontrabile un contratto stipulato tra Siemens e l' CP_11
con la forma scritta ad substantiam richiesta dalla legge, non può considerarsi meritevole di censura pagina 20 di 23 alcuna la sentenza oggi impugnata. Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha rigettato le domande attoree per mancato adempimento dell'onere probatorio.
Part Consegue, logicamente, il rigetto integrale dei motivi di appello sollevati da e correlati alle fatture originariamente emesse da nei confronti dell' Controparte_8 CP_11
Le medesime considerazioni conducono il Collegio a rigettare integralmente i motivi d'appello proposti da parte appellante rispetto al credito azionato in primo grado e correlato alla fattura emessa da nei confronti dell' CP_9 CP_11
Part A fondamento del proprio diritto di credito, difatti, produce la fattura n. 68405003068, emessa in data 30.04.2022 e scaduta in data 30.06.2022, dell'importo di € 166.690,62 e il doc. 22, contenente una schermata - cd. screenshot - (peraltro inidonea a comprovare l'intervenuta consegna e
Parte accettazione della fattura ad opera dello , ma non un contratto rispettoso della forma scritta richiesta dalla legge ad substantiam.
A cascata, non possono ritenersi dovuti né gli interessi di mora né gli interessi anatocistici per le fatture costituenti la sorte capitale.
8.4- Parte attrice in primo grado, inoltre, chiedeva al giudice di prime cure di accertare e dichiarare il diritto di credito di nei confronti della convenuta e, per l'effetto, condannarla al Parte_1
pagamento di € 894,04, a titolo di interessi di mora maturati in ragione del tardivo pagamento di diversi e ulteriori crediti, oltre interessi anatocistici. I predetti interessi di mora sono stati fatturati da
Part mediante la “Nota Debito Interessi” prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4.
Anche in questa ipotesi, l'odierna appellante si è limitata a dimettere la “Nota Debito Interessi”
prodotta sub doc. 3 e riepilogata sub doc. 4, le fatture, alcuni file xml e alcuni screenshot. La mancata produzione dei contratti dai quali originerebbero i diversi e ulteriori crediti, alla luce del principio di diritto finora applicato, conduce il Collegio a ritenere corretta la decisione del giudice di prime cure,
Part per mancato assolvimento da parte di dell'onere probatorio sulla stessa incombente. pagina 21 di 23 8.5- In considerazione del mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attrice, deve considerarsi corretta la sentenza di primo grado anche rispetto agli ulteriori importi richiesti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12.
Part 8.6- Infine, per le medesime ragioni, non può essere riconosciuto in capo a alcun importo a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione in primo grado e non più demandata nel presente giudizio, in quanto pagata (in ritardo) dall' CP_11
9- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo,
secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. La liquidazione va fatta secondo il valore della causa, nei compensi medi nello scaglione tra € 52.001,00 e €
260.000,00 con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 2074/2024, pubblicata in data
13.06.2024 del Tribunale di Venezia;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 7 luglio 2025
La Presidente Estensora
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