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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5028 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1402/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1402/2020, riservata in decisione all'udienza del 07.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Nunzio Mazzocchi (C.F. ) e Anna Daria Provitera (C.F. CodiceFiscale_2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Caserta, alla CodiceFiscale_3
Via Pollio n. 18
Pec: - Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._4 avv.ti Ida De Angelis (C.F ) e Francesca De Angelis (C.F.: C.F._5
), C.F._6
Pec: e Email_3 Email_4
APPELLATO CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art 702 bis, emessa in data 03-05/03/2020, il Tribunale di Napoli
Nord, ha così provveduto: a) ha rigettato ed ha assorbito qualsiasi ulteriore eccezione, domanda e difesa;
b) ha accolto la domanda e per l'effetto ha condannato l'avv.
[...] all'immediato rilascio dell'immobile sito nel Comune di Frattaminore (NA), alla Pt_1 via S. Nicola n. 31 (già 13), composto da tre vani al piano primo e tre vani al piano secondo, identificato al NCEU alla partita 558, fol. 4, part. 116, sub 10 (derivante dalla fusione del sub. 6 e 7), int. 2, p. 1° - 2°, cat A/4, cl. 5°, vani 6, R.C. 350,50 a favore di
; Controparte_1
c) ha condannato altresì l'avv. a risarcire il danno nella misura di euro Parte_1
346,98 mensili a far data dalla proposizione della domanda alla data della sentenza per un totale di euro 4857,73; d) ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale ordinanza, con atto di citazione notificato il 12.05.2020, Parte_1 ha proposto, con contestuale domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza, appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 L'appellante deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per impedimento assoluto a partecipare alle udienze, atteso che, in data 1/03/2019, è stato sottoposto alla misura cautelare degli , con conseguente sospensione dall'albo degli Avvocati. Nel CP_2 merito, ribadisce la nullità della sentenza, riportandosi a quanto dedotto in primo grado nella comparsa di costituzione.
3. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza veniva comunicata in data 05.03.2020; l'atto di appello è stato notificato in data 12.05.2020.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c. è stato osservato.
6. Analisi dei motivi di appello.
6.1.Con il primo motivo di appello, ha eccepito la nullità dell'ordinanza Parte_1 impugnata stante l'impedimento assoluto a partecipare alle udienze. In particolare, lo stesso ha evidenziato che, in data 01/03/2019, veniva sottoposto alla misura cautelare degli AA. DD., pertanto giusta circolare del CDD di Napoli, che recepisce una analoga del CNF, i COA hanno l'obbligo di comunicare agli uffici giudiziari dell'impedimento assoluto dell'avvocato (parte resistente) che si trova in una situazione del genere, sicché
l'ordinanza impugnata, a parere dell'appellante, sarebbe nulla.
6.2 Con il secondo motivo di appello, si è così espresso: “Tutte le Parte_1 argomentazioni dedotte dal GOP a giustificazione dell'ordinanza debbono ritenersi superate dalla sola lettura della comparsa di costituzione mai recepita. Ordinanza pag. 3, 9 rigo “si costituiva tardivamente il convenuto”, tale frase la dice lunga sulla procedura di sommaria giustizia usata dal GOP in questo processo e rappresenta senza alcun dubbio una abominevole negazione dei principi cardini che sorreggono il processo civile e il nostro ordinamento giuridico ed è in re ipsa “blasfema”. Pag. 5, rigo 15 “Ciò precisato si osserva che la domanda proposta …deve essere intesa come rivendica..” Indi pur condividendo le motivazioni dell'appellante sulla inammissibilità dell'azione ex art. 702 il GOP si veste poi da avvocato del diavolo giustificando una azione non ammissibile ex lege, e sulla scorta di questa sua personale interpretazione costruisce tutto l'impianto della ordinanza. Inutile ed offensivo, soprattutto per
l'intelligenza, attardarsi sulle altre affermazioni del GOP che sono il frutto di questa citata interpretazione. Ebbene, l'ordinanza è nulla e stravolge la realtà degli accadimenti, di cui alla comparsa dell'appellante del 15/04/2019 che debba qui ritenersi per intero riportata e trascritta e che da sola è sufficiente a far ritenere l'ordinanza nulla ed inefficace, irrazionale ed immotivata e pertanto da riformare integralmente. Per dare bene l'idea, si è giocata una partita ove alla fine era presente solo una squadra, perchè l'arbitro ha espulso la squadra avversaria e ove durante l'incontro (?) con la sola squadra ammessa invece di contestare i falli che comunque faceva li andava a giustificare;
a tal punto poteva benissimo dare la vittoria a tavolino evitando la farsa del match!”.
7. Tali motivi di appello sono inammissibili sulla scorta dei seguenti motivi.
7.1 Occorre premettere che, in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ovvero come novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134., l'appello deve contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 c.p.c. e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini, l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione doveva essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice
(Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, di recente nello stesso senso si veda
Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle
Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
8. Ebbene, seguendo le coordinate appena tracciate, ritiene la Corte che l'appello proposto da sia inammissibile in quanto carente dei requisiti di specificità Parte_1 prescritti dall'art. 342 c.p.c., non consentendo l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
Ed invero, con ordinanza depositata in data 5.3.2020, il Tribunale di Napoli Nord, dopo aver qualificato la domanda proposta da come rivendica ai sensi dell'art. Controparte_1
948 c.c. e ritenuta la stessa provata sulla scorta delle difese della parte convenuta la quale non ha contestato i titoli di provenienza prodotti dal ricorrente, ha condannato l'avv. all'immediato rilascio dell'immobile sito nel Comune di Frattaminore Parte_1
(NA), alla via S. Nicola n. 31 (già 13).
Ebbene, a fronte tale motivazione, l'appellante non ha specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni sviluppate nella decisione gravata che non sono in alcun modo evidenziate, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Né ha spiegato per quale motivo la sottoposizione della parte alla misura degli arresti domiciliari in data 01/03/2019, peraltro in epoca antecedente rispetto alla costituzione in giudizio, avvenuta in data 25/09/2019 a ministero degli avv.ti Raffaele Alghiri e Carlo
Angelini, avrebbe comportato la nullità dell'ordinanza impugnata.
La formulazione dell'atto di appello, dunque, obbligherebbe la Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori
– i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
Per tutte le su esposte motivazioni la Corte ritiene che l'atto di appello vada dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza
n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, a una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
9. Va a questo punto esaminata la domanda proposta dall'appellato di condanna del al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo Parte_1 comma, c.p.c.
Al riguardo va premesso che l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (cfr. Cassazione civile, sez. III,
03/03/2010, n. 50699).
Va inoltre evidenziato che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la stessa controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno risarcibile in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile "ex officio", richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'"an" che del "quantum" o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa, sicché in mancanza della relativa prova, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583; conforme Cass. 30 maggio 2007, n. 12686; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1140). Ed ancora: "la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27383/2005, Cass. n. 21393/2005, Cass. n. 18169/2004,
Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n. 3941/2002, Cass. n. 1200/1998, Cass.
n. 3274/1994, Cass. n. 6637/1992, Cass. n. 5524/1983), potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno".
Orbene, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la sussistenza di mala fede processuale ovvero di una colpa grave a carico dell'appellante, nel caso di specie, manca qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata, circa il danno ulteriore subito, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Consegue da quanto innanzi che la domanda in questione non può trovare accoglimento.
10. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella misura minima, tenuto conto della semplicità della controversia (valore indeterminabile, complessità bassa, eccetto fase istruttoria, non concretamente svolta).
10.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord del 05/03/2020, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la ordinanza del Tribunale di
Napoli Nord del 05/03/2020;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado che si Parte_1 liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire ai procuratori della parte appellata dichiaratisi anticipatari;
c) dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
Seconda Sezione CIVILE
La Corte di Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile – in persona dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1402/2020, riservata in decisione all'udienza del 07.05.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito degli scritti conclusionali, avente ad
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Nunzio Mazzocchi (C.F. ) e Anna Daria Provitera (C.F. CodiceFiscale_2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Caserta, alla CodiceFiscale_3
Via Pollio n. 18
Pec: - Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._4 avv.ti Ida De Angelis (C.F ) e Francesca De Angelis (C.F.: C.F._5
), C.F._6
Pec: e Email_3 Email_4
APPELLATO CONCLUSIONI:
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza ex art 702 bis, emessa in data 03-05/03/2020, il Tribunale di Napoli
Nord, ha così provveduto: a) ha rigettato ed ha assorbito qualsiasi ulteriore eccezione, domanda e difesa;
b) ha accolto la domanda e per l'effetto ha condannato l'avv.
[...] all'immediato rilascio dell'immobile sito nel Comune di Frattaminore (NA), alla Pt_1 via S. Nicola n. 31 (già 13), composto da tre vani al piano primo e tre vani al piano secondo, identificato al NCEU alla partita 558, fol. 4, part. 116, sub 10 (derivante dalla fusione del sub. 6 e 7), int. 2, p. 1° - 2°, cat A/4, cl. 5°, vani 6, R.C. 350,50 a favore di
; Controparte_1
c) ha condannato altresì l'avv. a risarcire il danno nella misura di euro Parte_1
346,98 mensili a far data dalla proposizione della domanda alla data della sentenza per un totale di euro 4857,73; d) ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso tale ordinanza, con atto di citazione notificato il 12.05.2020, Parte_1 ha proposto, con contestuale domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza, appello, deducendo a sostegno i seguenti motivi.
2.1 L'appellante deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per impedimento assoluto a partecipare alle udienze, atteso che, in data 1/03/2019, è stato sottoposto alla misura cautelare degli , con conseguente sospensione dall'albo degli Avvocati. Nel CP_2 merito, ribadisce la nullità della sentenza, riportandosi a quanto dedotto in primo grado nella comparsa di costituzione.
3. si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
4. La Corte di Appello di Napoli – II sezione ha rigettato l'istanza promossa dall'appellante ritenendo insussistenti le condizioni.
5. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello. Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza veniva comunicata in data 05.03.2020; l'atto di appello è stato notificato in data 12.05.2020.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 702 quater c.p.c. è stato osservato.
6. Analisi dei motivi di appello.
6.1.Con il primo motivo di appello, ha eccepito la nullità dell'ordinanza Parte_1 impugnata stante l'impedimento assoluto a partecipare alle udienze. In particolare, lo stesso ha evidenziato che, in data 01/03/2019, veniva sottoposto alla misura cautelare degli AA. DD., pertanto giusta circolare del CDD di Napoli, che recepisce una analoga del CNF, i COA hanno l'obbligo di comunicare agli uffici giudiziari dell'impedimento assoluto dell'avvocato (parte resistente) che si trova in una situazione del genere, sicché
l'ordinanza impugnata, a parere dell'appellante, sarebbe nulla.
6.2 Con il secondo motivo di appello, si è così espresso: “Tutte le Parte_1 argomentazioni dedotte dal GOP a giustificazione dell'ordinanza debbono ritenersi superate dalla sola lettura della comparsa di costituzione mai recepita. Ordinanza pag. 3, 9 rigo “si costituiva tardivamente il convenuto”, tale frase la dice lunga sulla procedura di sommaria giustizia usata dal GOP in questo processo e rappresenta senza alcun dubbio una abominevole negazione dei principi cardini che sorreggono il processo civile e il nostro ordinamento giuridico ed è in re ipsa “blasfema”. Pag. 5, rigo 15 “Ciò precisato si osserva che la domanda proposta …deve essere intesa come rivendica..” Indi pur condividendo le motivazioni dell'appellante sulla inammissibilità dell'azione ex art. 702 il GOP si veste poi da avvocato del diavolo giustificando una azione non ammissibile ex lege, e sulla scorta di questa sua personale interpretazione costruisce tutto l'impianto della ordinanza. Inutile ed offensivo, soprattutto per
l'intelligenza, attardarsi sulle altre affermazioni del GOP che sono il frutto di questa citata interpretazione. Ebbene, l'ordinanza è nulla e stravolge la realtà degli accadimenti, di cui alla comparsa dell'appellante del 15/04/2019 che debba qui ritenersi per intero riportata e trascritta e che da sola è sufficiente a far ritenere l'ordinanza nulla ed inefficace, irrazionale ed immotivata e pertanto da riformare integralmente. Per dare bene l'idea, si è giocata una partita ove alla fine era presente solo una squadra, perchè l'arbitro ha espulso la squadra avversaria e ove durante l'incontro (?) con la sola squadra ammessa invece di contestare i falli che comunque faceva li andava a giustificare;
a tal punto poteva benissimo dare la vittoria a tavolino evitando la farsa del match!”.
7. Tali motivi di appello sono inammissibili sulla scorta dei seguenti motivi.
7.1 Occorre premettere che, in base alla formulazione dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, ovvero come novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134., l'appello deve contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 c.p.c. e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appellante, quindi, ha l'onere di motivare l'atto di impugnazione e di proporre critiche conferenti alla pronuncia impugnata – la quale costituisce, evidentemente,
l'imprescindibile punto di partenza nella costruzione dei motivi di appello – esponendo gli elementi di giudizio che giustifichino le modifiche richieste al giudice del gravame, ai fini della diversa soluzione da dare alla controversia, rispetto alla decisione assunta dal primo giudice.
In altri termini, l'atto di appello deve possedere il necessario e coerente collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata, tanto che da taluno in dottrina era stato persino sostenuto che l'impugnazione doveva essere costruita sul modello di un progetto alternativo di sentenza, opzione interpretativa che, sebbene, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta nella sua assolutezza 'formale', è da condividere almeno in relazione all'organicità dell'impugnazione e, soprattutto, alla coerenza tra obiettivi e risultato richiesto.
Non è superfluo ricordare la ratio della modifica dell'art. 342 c.p.c., che, nelle chiare intenzioni del legislatore, si poneva in diretta correlazione con l'art. 348 bis c.p.c., in modo da mettere immediatamente il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare, per così dire, la 'consistenza' delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
Soprattutto, a tali considerazioni non è affatto estranea l'ulteriore osservazione che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Suprema Corte,
l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, giacché egli è assimilabile all'attore nella invocata “revisio” e deve, pertanto, dimostrare il fondamento della propria domanda, deducendo l'ingiustizia o invalidità della decisione assunta dal primo giudice
(Cass. sez. un. nn. 28498 del 2005; 3033 del 2013, di recente nello stesso senso si veda
Cass. n. 40606/2021), affermazioni che, a seguito del recente intervento sempre delle
Sezioni Unite (Cass. n.4835 del 2023), sebbene queste abbiano 'rivisto' il loro pensiero in merito alle acquisizioni probatorie documentali avvenute in primo grado, agli oneri incombenti sulle parti e ai poteri del giudice in modo da assicurarne il riesame, restano, comunque, ferme in relazione ai doveri di specificità e argomentativi gravanti su chi sollecita la revisione della sentenza di primo grado.
Il che comporta che l'appellante ha anche il dovere di illustrare la diversa interpretazione, rispetto a quella data dal tribunale, della fattispecie oggetto della decisione o degli elementi di giudizio e di prova che dovrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia, nonché di indicare la documentazione eventualmente necessaria per supportare le proprie difese e per 'vestire' di specificità i singoli motivi di appello, provvedendo ad illustrare, con altrettanta compiutezza, i risultati di prova che quella documentazione è in grado di offrire, ai fini della riforma della sentenza di primo grado.
8. Ebbene, seguendo le coordinate appena tracciate, ritiene la Corte che l'appello proposto da sia inammissibile in quanto carente dei requisiti di specificità Parte_1 prescritti dall'art. 342 c.p.c., non consentendo l'individuazione delle statuizioni censurate, dei motivi di censura e delle decisioni invocate nei termini che saranno appena successivamente indicati.
Ed invero, con ordinanza depositata in data 5.3.2020, il Tribunale di Napoli Nord, dopo aver qualificato la domanda proposta da come rivendica ai sensi dell'art. Controparte_1
948 c.c. e ritenuta la stessa provata sulla scorta delle difese della parte convenuta la quale non ha contestato i titoli di provenienza prodotti dal ricorrente, ha condannato l'avv. all'immediato rilascio dell'immobile sito nel Comune di Frattaminore Parte_1
(NA), alla via S. Nicola n. 31 (già 13).
Ebbene, a fronte tale motivazione, l'appellante non ha specificatamente preso in esame gli elementi e le argomentazioni sviluppate nella decisione gravata che non sono in alcun modo evidenziate, né ha indicato per quale ragione esse non potessero condurre alle conclusioni che ne ha tratto il primo giudice, non affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Né ha spiegato per quale motivo la sottoposizione della parte alla misura degli arresti domiciliari in data 01/03/2019, peraltro in epoca antecedente rispetto alla costituzione in giudizio, avvenuta in data 25/09/2019 a ministero degli avv.ti Raffaele Alghiri e Carlo
Angelini, avrebbe comportato la nullità dell'ordinanza impugnata.
La formulazione dell'atto di appello, dunque, obbligherebbe la Corte, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunziarsi, a un'opera di interpretazione e di supposizione che la legge processuale non le affida e che si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacché, per l'inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine la corte impiegherebbe, le parti appellate sarebbero poste nell'incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque a posteriori
– i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era chiamata a contraddire (cfr. Cass. 12140/06; Cass. 21816/06).
Per tutte le su esposte motivazioni la Corte ritiene che l'atto di appello vada dichiarato inammissibile perché non “dialoga” con la motivazione impugnata (cfr. Cass. Ordinanza
n. 21824 del 29 agosto 2019 n. 21824 laddove ha ravvisato l'inammissibilità nel caso in cui le doglianze proposte dall'appellante non "dialoghino" con la pronuncia di primo grado e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice) e la critica conduce, pertanto, a una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni del giudice di prime cure e che non si fa carico di struttura e contenuti propri dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che impugna deve dedurre sulla decisione impugnata nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
9. Va a questo punto esaminata la domanda proposta dall'appellato di condanna del al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, primo Parte_1 comma, c.p.c.
Al riguardo va premesso che l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (cfr. Cassazione civile, sez. III,
03/03/2010, n. 50699).
Va inoltre evidenziato che la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chieda la condanna, ma anche che la stessa controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno risarcibile in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile "ex officio", richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'"an" che del "quantum" o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa, sicché in mancanza della relativa prova, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004, n. 7583; conforme Cass. 30 maggio 2007, n. 12686; Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2007, n. 1140). Ed ancora: "la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave, ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27383/2005, Cass. n. 21393/2005, Cass. n. 18169/2004,
Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n. 3941/2002, Cass. n. 1200/1998, Cass.
n. 3274/1994, Cass. n. 6637/1992, Cass. n. 5524/1983), potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno".
Orbene, a prescindere da qualsivoglia valutazione circa la sussistenza di mala fede processuale ovvero di una colpa grave a carico dell'appellante, nel caso di specie, manca qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto formulare e fornire la parte appellata, circa il danno ulteriore subito, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Consegue da quanto innanzi che la domanda in questione non può trovare accoglimento.
10. La totale soccombenza dell'appellante comporta la sua condanna al pagamento delle spese del presente grado;
la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo alla luce dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif., nella misura minima, tenuto conto della semplicità della controversia (valore indeterminabile, complessità bassa, eccetto fase istruttoria, non concretamente svolta).
10.1. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013,
l'appellante principale, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del
Tribunale di Napoli Nord del 05/03/2020, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la ordinanza del Tribunale di
Napoli Nord del 05/03/2020;
b) condanna al pagamento delle spese del presente grado che si Parte_1 liquidano in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da attribuire ai procuratori della parte appellata dichiaratisi anticipatari;
c) dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012
n. 228).
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Mariacristina Carpinelli dr.ssa Alessandra Piscitiello