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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 5296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5296 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36716/2019 R.G. proposto da: OB, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI 3, presso gli avvocati RANDISI GIANFRANCO ([...]) e IE ET ([...]), che la rappresentano e difendono;
-ricorrente- contro ER DO, OS IE LU, LO LU, SI LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO ([...]), rappresentati e difesi dagli avvocati IC ET ([...]), ON PO ([...]); -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5296 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 28/02/2025 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1866/2019, depositata il 25/07/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2/07/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale SA RI DELL’ERBA, che ha chiesto alla Corte di accogliere i motivi dal terzo al settimo, con assorbimento dei primi due motivi di ricorso. FATTI DI CAUSA 1. DO BE, UI OS, UC TA e NZ SI, già membri del consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell’TR e del Lazio s.c.a.r.l. (BPEL) hanno proposto opposizione alla sanzione amministrativa loro irrogata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (OB) con atto n. 20069/2017, adottato in data 12 luglio 2017, per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 94, commi 2 e 7, 97, comma 1, e 115, comma 1, lett. a) del d.lgs. 58/1998 (TUF), chiedendone l’annullamento. La condotta contestata, relativa all’anno 2013, riguardava la mancata, adeguata indicazione della situazione della Banca nella documentazione di offerta agli investitori in relazione a un aumento di capitale, con omissione di comunicazione anche della nota inviata dalla Banca d’Italia il 24 luglio 2012. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1866/2019, ha accolto l’opposizione e ha annullato la delibera della OB. La Corte ha ritenuto che il ritardo da parte di OB, per l’entità (circa due anni) e per la tipologia (caratterizzata dall’assenza di indagini che richiedessero, aldilà dell’esame di documentazione, tempi particolarmente lunghi) “superi ogni forma di obiezione“, dovendosi ritenere che fossero noti alla OB entro il finire dell’anno 2013 non solo i fatti nella loro pura materialità, ma “la necessità di iniziare immediatamente gli approfondimenti degli ulteriori dettagli e le conseguenze che dovevano trarsi”. 3 di 10 2. Avverso la sentenza OB ricorre per cassazione. Resistono con controricorso DO BE, UI OS, UC TA e NZ SI. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in sette motivi. 1. Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c.”: la sentenza oggetto di impugnazione “ricopia integralmente le motivazioni di altre decisioni stilate dal medesimo relatore, aggiungendo oltre ad alcune piccole integrazioni talune inedite argomentazioni a confutazione delle considerazioni aggiuntive della difesa OB”; la decisione impugnata è priva di riferimenti documentali e probatori ed è inficiata da macroscopici errori di percezione e non consente di individuare il vero e proprio percorso logico- argomentativo in grado di sorreggere la decisione. b) Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c.”: il più grave errore di percezione della Corte di merito attiene al fatto illecito contestato;
dalle argomentazioni della pronuncia emerge come la Corte non abbia realmente compreso quale sia l’oggetto della contestazione e della sanzione irrogata dalla OB, non abbia cioè capito che le omissioni informative del prospetto equity del 7 giugno 2013, sanzionate con la delibera n. 2069/2017, riguardavano solo i rilievi della lettera d’intervento del 24 luglio 2012 e non quelli successivi di dicembre 2013; una cosa è l’apprensione a dicembre 2013 da parte di OB della sussistenza di una grave situazione aziendale della Banca nei termini comunicati da Banca d’Italia, altra cosa è l’apprensione solo 4 di 10 a maggio 2016 dell’esistenza e del contenuto integrale di una pregressa lettera di situazione aziendale del luglio 2012, che già fotografava a quella data carenze strutturali, organizzative e operative della Banca. I motivi non possono essere accolti. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al del sindacato di legittimità sulla motivazione;
pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella <mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico>, nella, nel <contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di della motivazione”. La motivazione della sentenza impugnata – a prescindere dagli errori e omissioni in essa presenti (v. infra) – non è nel senso precisato dalle sezioni unite, trattandosi di motivazione sintetica, chiaramente comprensibile e priva di contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili. 2. Il terzo, il quinto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi. a) Il terzo motivo denuncia “falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, del d.lgs. 58/1998”: la Corte d’appello finisce col retrodatare alcuni passaggi dell’attività acquisitiva ritenuta 5 di 10 rilevante addirittura ad una data anteriore alla materiale realizzazione degli illeciti, ossia l’omissione di informazioni nel prospetto equity di giugno 2013 e le carenza informative della nota del 27 maggio 2013 trasmessa a OB;
la Corte d’appello, dando rilievo alla nota del maggio 2013 con la quale la Banca aveva dato riscontro a una richiesta d’integrazione della documentazione necessaria per l’approvazione del prospetto equity, ha confuso il piano procedurale dei tempi dell’accertamento degli illeciti con l’accertamento del merito delle violazioni. b) Il quinto motivo lamenta “falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2 del d.lgs. 58/1998”: la Corte d’appello, in spregio del citato art. 195, comma 1, e alla consolidata interpretazione di legittimità in materia, invece di valutare la ragionevolezza del tempo occorso per l’accertamento, ha affermato che sin dall’ispezione della Banca d’Italia del 2013 o al più tardi nel febbraio/marzo del 2014 si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e veridicità dell’offerta al pubblico delle azioni di aumento del capitale, dando così una lettura non corretta della giurisprudenza della Corte di cassazione sull’apprezzamento rimesso al giudice di merito relativo alla ragionevolezza del lasso temporale occorso per il completamento dell’istruttoria; il giudice dell’opposizione può sindacare la ragionevolezza del tempo trascorso per la conclusione dell’indagine e le valutazioni conseguenti, ma non può sindacare la scelta dell’amministrazione sui tempi d’avvio dell’attività d’indagine, non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio dell’attività acquisitiva, salvo il solo termine di prescrizione dell’illecito entro cinque anni dalla sua commissione. c) Il settimo motivo lamenta “falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, in relazione agli artt. 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, e alla parte 6 di 10 quarta del d.lgs. 58/1998”: la Corte d’appello ha del tutto trascurato la rilevanza ai fini dell’accertamento dell’illecito dell’attività acquisitiva e conoscitiva posta in essere dalla OB dopo la risoluzione della Banca, concretizzatasi nella formulazione di apposite richieste di informazioni alla nuova Banca TR e alla trasmissione il 12 maggio 2016 da parte della nuova Banca della nota di Banca d’Italia del 24 luglio 2012, oltre che nella richiesta di collaborazione a Banca d’Italia del 15 dicembre 2015; la decisione della Corte d’appello ha del tutto frainteso i compiti assegnati alla OB dalla disciplina sugli emittenti e in particolare in materia d’appello al pubblico risparmio;
la richiamata disciplina impone alla OB il rispetto di una specifica tempistica per l’approvazione di un prospetto di offerta e non impone, per contro, alcuna tempistica per una verifica ex post dell’accertamento di eventuali carenze o lacune nelle informazioni pubblicate dagli emittenti quotati nella documentazione d’offerta. I motivi sono fondati. Vengono denunciati sotto vari profili violazioni di legge e omissioni di fatti decisivi relativi alla questione della tempestività dell’attività di accertamento compiuta dalla OB a carico dei controricorrenti e del correlato atto di contestazione a seguito del procedimento istruttorio eseguito dalla Commissione, tempestività ritenuta insussistente dalla sentenza oggetto del ricorso, con il conseguente annullamento della delibera sanzionatoria adottata. La sentenza impugnata ha reputato che, in base all’acquisizione della documentazione che la Banca aveva inviato alla OB nel maggio 2013, documentazione arricchita con la risposta inviata dalla Banca in data 3 febbraio 2014, la OB era nella condizione di pervenire a un accertamento definitivo al quale avrebbe dovuto fare seguito l’istaurazione della procedura sanzionatoria invece intervenuta solo due anni dopo. La Corte di merito ha così obliterato l’esame della circostanza decisiva già dedotta nel giudizio di opposizione, ossia che OB aveva 7 di 10 acquisito copia dei “rilievi ispettivi” riferiti alle verifiche condotte dalla Banca d’Italia nel periodo marzo-settembre 2013 e alle note di Banca d’Italia sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016, ovvero quando detti documenti erano stati effettivamente trasmessi alla OB, nell’ambito delle indagini avviate per verificare la correttezza dei comportamenti nella distribuzione degli strumenti finanziari emessi dalla Banca, a non ha poi considerato che OB aveva proceduto a una propria attività di indagine ulteriore nel dicembre 2015. Pertanto, solo all’esito dell’acquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte della OB, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione della contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma dell’art. 195. Va precisato che l’argomentazione della Corte di merito secondo cui la OB era già in condizione di conoscere le irregolarità conseguenti alle attività ispettive anche in virtù dell’acquisizione nel marzo 2014 di una relazione da parte della Banca si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è consentito in sede di giudicato giurisdizionale entrare nel merito dell’opportunità dello svolgimento di atti di indagine. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 195 valutando ex post la congruità delle emergenze istruttorie pervenute nella sfera conoscitiva della ricorrente, concludendo con prognosi ex post che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto. Così facendo, la Corte d’appello ha posto in essere essa stessa valutazioni di esclusiva pertinenza della OB e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione della sanzione, valutazione che l’organo di vigilanza aveva ritenuto di possedere solo a seguito 8 di 10 della trasmissione dei documenti in precedenza richiamati (v. al riguardo Cass. n. 34695/2023 e Cass. n. 8362/2018). 3. L’accoglimento del terzo, del quinto e del settimo motivo comporta l’assorbimento del quarto motivo (che contesta “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.”, in quanto la OB, a differenza da quanto affermato dalla Corte d’appello, non ha svolto alcuna verifica ispettiva presso la Banca nel 2016, ma a dicembre 2015 ha iniziato un’attività di indagine per la verifica del rispetto della disciplina in materia di servizi di investimento e di offerta al pubblico nella distribuzione di strumenti finanziari emessi dalla Banca mediante richieste documentali alla nuova Banca e alla Banca d’Italia) e del sesto motivo (che denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, del d.lgs. 58/1998”, contestando per tuziorismo difensivo che la Corte d’appello, parlando di relazione di marzo 2014, potesse riferirsi “alla relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e dell’attività d’investimento, dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche” del 21 marzo del 2014 che OB ha prodotto nel giudizio di opposizione instaurato dagli stessi controricorrenti contro la delibera n. 20067/2017, documento che non è quindi stato acquisito nel presente giudizio e che attiene a una materia non attinente al caso esaminato). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Il giudice di merito al quale va rinviata la causa (e che provvederà anche a prendere in considerazione i fatti dedotti e da considerarsi come decisivi nei sensi in precedenza evidenziati) dovrà attenersi ai 9 di 10 seguenti principi di diritto, già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide: - in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della OB, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni;
- in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla OB per violazioni del TUF, il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio;
- la valutazione, in relazione alle suddette violazioni, della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, il quinto e il settimo motivo, rigettati il primo e il secondo motivo, assorbiti il quarto e il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia 10 di 10 la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica
-ricorrente- contro ER DO, OS IE LU, LO LU, SI LORENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato TURCO ALESSANDRO ([...]), rappresentati e difesi dagli avvocati IC ET ([...]), ON PO ([...]); -controricorrenti- Civile Sent. Sez. 2 Num. 5296 Anno 2025 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA Data pubblicazione: 28/02/2025 2 di 10 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1866/2019, depositata il 25/07/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2/07/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentito il Pubblico Ministero, la sostituta procuratrice generale SA RI DELL’ERBA, che ha chiesto alla Corte di accogliere i motivi dal terzo al settimo, con assorbimento dei primi due motivi di ricorso. FATTI DI CAUSA 1. DO BE, UI OS, UC TA e NZ SI, già membri del consiglio di amministrazione di Banca Popolare dell’TR e del Lazio s.c.a.r.l. (BPEL) hanno proposto opposizione alla sanzione amministrativa loro irrogata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (OB) con atto n. 20069/2017, adottato in data 12 luglio 2017, per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 94, commi 2 e 7, 97, comma 1, e 115, comma 1, lett. a) del d.lgs. 58/1998 (TUF), chiedendone l’annullamento. La condotta contestata, relativa all’anno 2013, riguardava la mancata, adeguata indicazione della situazione della Banca nella documentazione di offerta agli investitori in relazione a un aumento di capitale, con omissione di comunicazione anche della nota inviata dalla Banca d’Italia il 24 luglio 2012. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1866/2019, ha accolto l’opposizione e ha annullato la delibera della OB. La Corte ha ritenuto che il ritardo da parte di OB, per l’entità (circa due anni) e per la tipologia (caratterizzata dall’assenza di indagini che richiedessero, aldilà dell’esame di documentazione, tempi particolarmente lunghi) “superi ogni forma di obiezione“, dovendosi ritenere che fossero noti alla OB entro il finire dell’anno 2013 non solo i fatti nella loro pura materialità, ma “la necessità di iniziare immediatamente gli approfondimenti degli ulteriori dettagli e le conseguenze che dovevano trarsi”. 3 di 10 2. Avverso la sentenza OB ricorre per cassazione. Resistono con controricorso DO BE, UI OS, UC TA e NZ SI. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in sette motivi. 1. Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c.”: la sentenza oggetto di impugnazione “ricopia integralmente le motivazioni di altre decisioni stilate dal medesimo relatore, aggiungendo oltre ad alcune piccole integrazioni talune inedite argomentazioni a confutazione delle considerazioni aggiuntive della difesa OB”; la decisione impugnata è priva di riferimenti documentali e probatori ed è inficiata da macroscopici errori di percezione e non consente di individuare il vero e proprio percorso logico- argomentativo in grado di sorreggere la decisione. b) Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c.”: il più grave errore di percezione della Corte di merito attiene al fatto illecito contestato;
dalle argomentazioni della pronuncia emerge come la Corte non abbia realmente compreso quale sia l’oggetto della contestazione e della sanzione irrogata dalla OB, non abbia cioè capito che le omissioni informative del prospetto equity del 7 giugno 2013, sanzionate con la delibera n. 2069/2017, riguardavano solo i rilievi della lettera d’intervento del 24 luglio 2012 e non quelli successivi di dicembre 2013; una cosa è l’apprensione a dicembre 2013 da parte di OB della sussistenza di una grave situazione aziendale della Banca nei termini comunicati da Banca d’Italia, altra cosa è l’apprensione solo 4 di 10 a maggio 2016 dell’esistenza e del contenuto integrale di una pregressa lettera di situazione aziendale del luglio 2012, che già fotografava a quella data carenze strutturali, organizzative e operative della Banca. I motivi non possono essere accolti. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al
pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
tale anomalia si esaurisce nella <mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico>, nella
la Corte d’appello, dando rilievo alla nota del maggio 2013 con la quale la Banca aveva dato riscontro a una richiesta d’integrazione della documentazione necessaria per l’approvazione del prospetto equity, ha confuso il piano procedurale dei tempi dell’accertamento degli illeciti con l’accertamento del merito delle violazioni. b) Il quinto motivo lamenta “falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2 del d.lgs. 58/1998”: la Corte d’appello, in spregio del citato art. 195, comma 1, e alla consolidata interpretazione di legittimità in materia, invece di valutare la ragionevolezza del tempo occorso per l’accertamento, ha affermato che sin dall’ispezione della Banca d’Italia del 2013 o al più tardi nel febbraio/marzo del 2014 si doveva iniziare un’indagine sulla trasparenza e veridicità dell’offerta al pubblico delle azioni di aumento del capitale, dando così una lettura non corretta della giurisprudenza della Corte di cassazione sull’apprezzamento rimesso al giudice di merito relativo alla ragionevolezza del lasso temporale occorso per il completamento dell’istruttoria; il giudice dell’opposizione può sindacare la ragionevolezza del tempo trascorso per la conclusione dell’indagine e le valutazioni conseguenti, ma non può sindacare la scelta dell’amministrazione sui tempi d’avvio dell’attività d’indagine, non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio dell’attività acquisitiva, salvo il solo termine di prescrizione dell’illecito entro cinque anni dalla sua commissione. c) Il settimo motivo lamenta “falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, in relazione agli artt. 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, e alla parte 6 di 10 quarta del d.lgs. 58/1998”: la Corte d’appello ha del tutto trascurato la rilevanza ai fini dell’accertamento dell’illecito dell’attività acquisitiva e conoscitiva posta in essere dalla OB dopo la risoluzione della Banca, concretizzatasi nella formulazione di apposite richieste di informazioni alla nuova Banca TR e alla trasmissione il 12 maggio 2016 da parte della nuova Banca della nota di Banca d’Italia del 24 luglio 2012, oltre che nella richiesta di collaborazione a Banca d’Italia del 15 dicembre 2015; la decisione della Corte d’appello ha del tutto frainteso i compiti assegnati alla OB dalla disciplina sugli emittenti e in particolare in materia d’appello al pubblico risparmio;
la richiamata disciplina impone alla OB il rispetto di una specifica tempistica per l’approvazione di un prospetto di offerta e non impone, per contro, alcuna tempistica per una verifica ex post dell’accertamento di eventuali carenze o lacune nelle informazioni pubblicate dagli emittenti quotati nella documentazione d’offerta. I motivi sono fondati. Vengono denunciati sotto vari profili violazioni di legge e omissioni di fatti decisivi relativi alla questione della tempestività dell’attività di accertamento compiuta dalla OB a carico dei controricorrenti e del correlato atto di contestazione a seguito del procedimento istruttorio eseguito dalla Commissione, tempestività ritenuta insussistente dalla sentenza oggetto del ricorso, con il conseguente annullamento della delibera sanzionatoria adottata. La sentenza impugnata ha reputato che, in base all’acquisizione della documentazione che la Banca aveva inviato alla OB nel maggio 2013, documentazione arricchita con la risposta inviata dalla Banca in data 3 febbraio 2014, la OB era nella condizione di pervenire a un accertamento definitivo al quale avrebbe dovuto fare seguito l’istaurazione della procedura sanzionatoria invece intervenuta solo due anni dopo. La Corte di merito ha così obliterato l’esame della circostanza decisiva già dedotta nel giudizio di opposizione, ossia che OB aveva 7 di 10 acquisito copia dei “rilievi ispettivi” riferiti alle verifiche condotte dalla Banca d’Italia nel periodo marzo-settembre 2013 e alle note di Banca d’Italia sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016, ovvero quando detti documenti erano stati effettivamente trasmessi alla OB, nell’ambito delle indagini avviate per verificare la correttezza dei comportamenti nella distribuzione degli strumenti finanziari emessi dalla Banca, a non ha poi considerato che OB aveva proceduto a una propria attività di indagine ulteriore nel dicembre 2015. Pertanto, solo all’esito dell’acquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralità l’attività di indagine e controllo da parte della OB, alla quale doveva, come poi è avvenuto, fare seguito la notificazione della contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma dell’art. 195. Va precisato che l’argomentazione della Corte di merito secondo cui la OB era già in condizione di conoscere le irregolarità conseguenti alle attività ispettive anche in virtù dell’acquisizione nel marzo 2014 di una relazione da parte della Banca si pone in contrasto con i principi affermati da questa Corte, secondo cui non è consentito in sede di giudicato giurisdizionale entrare nel merito dell’opportunità dello svolgimento di atti di indagine. La Corte d’appello ha quindi interpretato l’art. 195 valutando ex post la congruità delle emergenze istruttorie pervenute nella sfera conoscitiva della ricorrente, concludendo con prognosi ex post che la stessa fosse già in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenuto. Così facendo, la Corte d’appello ha posto in essere essa stessa valutazioni di esclusiva pertinenza della OB e si è di fatto sostituita alla medesima nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione della sanzione, valutazione che l’organo di vigilanza aveva ritenuto di possedere solo a seguito 8 di 10 della trasmissione dei documenti in precedenza richiamati (v. al riguardo Cass. n. 34695/2023 e Cass. n. 8362/2018). 3. L’accoglimento del terzo, del quinto e del settimo motivo comporta l’assorbimento del quarto motivo (che contesta “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c.”, in quanto la OB, a differenza da quanto affermato dalla Corte d’appello, non ha svolto alcuna verifica ispettiva presso la Banca nel 2016, ma a dicembre 2015 ha iniziato un’attività di indagine per la verifica del rispetto della disciplina in materia di servizi di investimento e di offerta al pubblico nella distribuzione di strumenti finanziari emessi dalla Banca mediante richieste documentali alla nuova Banca e alla Banca d’Italia) e del sesto motivo (che denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., nonché per violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4 c.p.c., falsa applicazione degli artt. 195 del d.lgs. 58/1998, 14, commi 2 e 6, della legge 689/1981, 94, commi 2 e 7, 191, comma 2, del d.lgs. 58/1998”, contestando per tuziorismo difensivo che la Corte d’appello, parlando di relazione di marzo 2014, potesse riferirsi “alla relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e dell’attività d’investimento, dei servizi accessori e dell’attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e da banche” del 21 marzo del 2014 che OB ha prodotto nel giudizio di opposizione instaurato dagli stessi controricorrenti contro la delibera n. 20067/2017, documento che non è quindi stato acquisito nel presente giudizio e che attiene a una materia non attinente al caso esaminato). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Il giudice di merito al quale va rinviata la causa (e che provvederà anche a prendere in considerazione i fatti dedotti e da considerarsi come decisivi nei sensi in precedenza evidenziati) dovrà attenersi ai 9 di 10 seguenti principi di diritto, già affermati da questa Corte, che il Collegio condivide: - in tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della OB, va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni;
- in materia di sanzioni amministrative irrogate dalla OB per violazioni del TUF, il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni già risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorio;
- la valutazione, in relazione alle suddette violazioni, della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare l'evidente superfluità, per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, il quinto e il settimo motivo, rigettati il primo e il secondo motivo, assorbiti il quarto e il sesto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia 10 di 10 la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio seguita alla pubblica