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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/10/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1242/2019, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Simone Labonia, presso il cui studio, sito in Salerrno alla via Francesco Gaeta n. 7, elettivamente domicilia;
- PARTE ATTRICE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t., in nome e per conto della Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta, dall'Avv. Eugenio Moschiato, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Depretis n. 102, elettivamente domicilia;
- PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del 12/6/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. ha Parte_2
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza convenuto in giudizio la Controparte_2
deducendo: che egli, già socio della cooperativa edilizia “San EO”, è pieno ed esclusivo proprietario dell'unità immobiliare sita nel Comune di
LL (SA), alla frazione CA (loc. Chiuiano), via
BR (oggi via A. De RI), in C.F. al fol. 13, mappale 726, sub 33, con pertinenziale locale autorimessa (in C.F. al fol. 13, mappale 726, sub. 42), ciò in virtù di atto di assegnazione di immobili da cooperativa edilizia per
Notaio in Salerno del 30/12/2013 - Rep. n. 40942; che il Persona_1
valore complessivo degli immobili a lui assegnati veniva pattuita in euro €
322.520,70 oltre I.V.A. al 4%, per un totale di € 335.421,53 e l'assegnatario, come previsto all'art. 3 del rogito di assegnazione, dichiarava di accollarsi soltanto una corrispondente quota, pari ad € 146.000,00, del mutuo edilizio erogato dalla con rogito del Controparte_2
13/6/2007, Rep. n. 48605, di originari € 2.400.000,00 e successivo atto di erogazione e quietanza finale del 09/5/2012, garantito da ipoteca del
22/6/2007 iscritta al n. 8763 di formalità; che con nota a/r del 12/6/2015, ricevuta dalla Banca mutuante in data 17/ 6/2015, egli avanzava formale richiesta di suddivisione del finanziamento e correlativo frazionamento dell'ipoteca concessa a garanzia, senonchè, la Banca, sebbene espressamente e formalmente compulsata, non provvedeva a dare corso agli adempimenti di cui all'articolo 39, co. 6, T.U.B., limitandosi a predisporre una bozza di frazionamento;
che, dunque, egli depositava ricorso camerale ex art. 39, comma 6 ter, T.U.B., N.R.G. 41/2017, finalizzato ad ottenere l'intervento sostitutivo di un Notaio nominato dal Tribunale;
che il Tribunale adito, con provvedimento camerale del 26/2/2017 accoglieva il proposto ricorso, all'uopo nominando il Notaio Dott. il quale, Persona_2
conseguentemente, predisponeva l'atto di frazionamento di ipoteca, giusta rogito del 22/4/2017, Rep. n. 19.951, notificato alla Banca in data
20/10/2017; che in virtù di tale atto del 22/4/2017 l'ipoteca iscritta a
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza Salerno in data 22/6/2007 ai nn. 33.860/8.763, a favore della
[...]
contro la Cooperativa edilizia San Controparte_2
EO, a garanzia del mutuo edilizio fondiario per Atto del 13/6/2007 registrato in Salerno il 22/6/2007 al n. 4652, veniva frazionata per €
292.000,00 (di cui € 146.000,00 per capitale), sulle unità immobiliari assegnate al sig. e per € 4.508.000,00 (di cui € Parte_1
2.254.000,00 per capitale), sulle restanti unità immobiliari, così come indicato e descritto nel rogito medesimo;
che nell'atto di frazionamento di ipoteca, veniva, inoltre, precisato che la durata dell'ammortamento di cui al correlato mutuo fondiario sarebbe rimasta di anni 30, a mezzo il pagamento di 60 rate semestrali, con decorrenza dal 01/7/2012, e che il tasso d'interesse veniva stabilito, in via definitiva, nella misura di 1,60 punti, oltre una componente variabile correlata all'Euribor a 6 mesi;
che faceva seguito nota PEC del 02/3/2018, con la quale egli , nel richiamare ed allegare l'atto di frazionamento di ipoteca redatto dal Notaio nominato dal Tribunale, invitava e diffidava la Banca mutuante a dare concreta ed effettiva attuazione ed esecuzione al disposto frazionamento notarile e, pertanto, a procedere, senza indugio alcuno, al correlativo frazionamento del mutuo fondiario, determinando la quota residua in capo al mutuatario sig.
, con la predisposizione del relativo piano di ammortamento, Pt_1
fatta salva la decurtazione dei versamenti già effettuati dal mutuatario, pari a complessivi € 9.233,51, giusta attestazione del Commissario Governativo della Cooperativa del 14/12/2016; che ciononostante la Banca mutuante non si attivava al fine di dare corso al frazionamento del mutuo ipotecario;
che con ricorso cautelare “ante causam” ex art 700 c.p.c., depositato in data
17/5/2018 ed iscritto al N.R.G. 4567/2018 presso il Tribunale di Salerno, egli richiedeva un provvedimento d'urgenza che ordinasse alla
[...]
di procedere al frazionamento del Controparte_2
mutuo fondiario in atti indicato, determinando la quota di spettanza del
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza mutuatario ricorrente con il relativo piano di ammortamento;
che con provvedimento di accoglimento del ricorso del 25/7/2018 il Giudice designato Dott. Iannicelli, ordinava alla Controparte_2
l'immediata esecuzione al frazionamento del mutuo fondiario,
[...]
secondo quanto previsto nell'atto pubblico del 22/4/2017, mediante la formazione del piano di ammortamento per la quota di spettanza dell'assegnatario sig. ; che il Giudice della cautela, a sostegno Pt_1
del provvedimento, così motivava: - la resistente non ha mai CP_2
contestato il diritto al frazionamento del mutuo e dell'ipoteca, invocato dal ricorrente, frazionamento che risulta già avvenuto con atto pubblico del
22/4/2017, ai sensi dell'art. 39, comma 6 ter, del D.Lgs. n. 385/1993; - il
“fumus” dell'esperita azione cautelare è certamente sussistente, in quanto direttamente discendente dall'art. 39 T.U.B., nonché, già consacrato nel provvedimento camerale del 26/2/2017 del Tribunale, con il quale veniva disposto l'intervento sostitutivo del Notaio allo scopo di predisporre l'atto di frazionamento di ipoteca;
-l'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo edilizio erogato alla è stata frazionata per € 292.000,00 (di cui € CP_3
146.000,00 per capitale) sulle unità immobiliari assegnate al ricorrente e la durata dell'ammortamento è rimasta stabilita in anni 30, a mezzo 60 rate semestrali, con decorrenza 01/7/2012 e con tasso d'interesse nella misura di 1,60 punti oltre una componente variabile;
- frazionata l'ipoteca e suddiviso il finanziamento per l'unità immobiliare assegnata al ricorrente, occorre, dunque, procedere, a cura della Banca e senza indugio alcuno, alla concreta rideterminazione e formazione del piano di ammortamento relativo alla quota del mutuo spettante al ricorrente assegnatario;
- sussiste, altresì, il “periculum in mora”, vista e considerata l'irreparabilità per equivalente del pregiudizio arrecato, da un lato, dai maggiori oneri per il ritardo nel rimborso della quota parte del mutuo (mora)
e, dall'altro lato, dall'impossibilità di procedere al regolare ammortamento
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza della quota di mutuo ed alla consequenziale estinzione del medesimo e della correlata garanzia ipotecaria, entro il termine previsto, con la ulteriore pregiudizievole conseguenza di procrastinare la liberazione dell'immobile durante il tempo occorrente per la definizione della causa di merito e la possibilità di disporne a titolo oneroso;
che avverso tale provvedimento la proponeva reclamo ai sensi dell'art. 660-terdecies c.p.c., che veniva CP_2
rigettato; che egli provvedeva a notificare alla in data CP_2
05/11/2018, l'ordinanza cautelare del 25/7/2018 e, quindi, in data
29/11/2018, l'ordinanza collegiale del 30/8/2018; che con missiva del
26/11/2018 la contestava Controparte_2
apoditticamente il titolo giudiziale, seppur confermato anche in sede di reclamo, subordinando la disponibilità a dare esecuzione al frazionamento di cui all'atto del 22/4/2017 Rep. 19951, all'immediato pagamento, da parte del sig. , del “saldo della complessiva somma di € Pt_1
34.254.19 relativa alle rate scadute dal 01.01.2013 e fino al 01.07.2018 inclusa … come da allegato conteggio”; che il credito asseritamente vantato dalla come indicato nella nota del 26/11/2018 è insussistente;
che, CP_2
infatti, la somma indicata dalla come si evince dal conteggio dalla CP_2
stessa allegato, include non solo la quota capitale - che, in ogni caso, occorre decurtare alla luce dei versamenti già effettuati, giusta attestazione del
14/12/2016 e correlate contabili di pagamento - ma anche ulteriori somme a titolo di interessi di mora e/o corrispettivi, applicati, a detta della CP_2
in ragione della dilazione nel rimborso del capitale di riferimento;
che, peraltro, lo stesso importo in linea capitale merita di essere attentamente verificato, in quanto il piano di ammortamento allegato dalla CP_2
contiene valori difformi ed incoerenti rispetto al piano di ammortamento allegato all'originario contratto di mutuo edilizio del 13/6/2007, nonché, accluso al successivo atto di erogazione e quietanza del 09/5/2012; che, in
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza ogni caso, il ritardo lamentato dalla è imputabile esclusivamente a CP_2
fatto, colpa e responsabilità della medesima, tutt'ora inadempiente CP_2
rispetto all'obbligo di dare concreta esecuzione al frazionamento del mutuo fondiario, con la predisposizione del correlato piano di ammortamento per la quota di spettanza dell'assegnatario, di talchè qualsivoglia addebito, a carico di quest'ultimo, a titolo di mora è assolutamente arbitrario ed illegittimo;
che ne deriva, pertanto, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa pretesa economica, siccome erronea e non dovuta, occorrendo rideterminare, anche a mezzo C.T.U. da nominarsi, l'esatto ammontare dei ratei di mutuo di competenza dell'assegnatario, in coerenza con l'atto di frazionamento di ipoteca del 22/4/2017, detratti i pagamenti già effettuati e con esclusione di ogni addebito di mora;
che la convenuta ha tenuto CP_2
un comortamento contrario a buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375
c.c.), nonché alla legge (art. 39 T.U.B.); che, in particolare, fatto salvo ogni ulteriore addebito e con riserva di attivare ogni ulteriore azione, si contestala pervicace e prolungata condotta ostativa o, quanto meno, non collaborativa, rispetto ai provvedimenti giudiziali esecutivi, anche di natura cautelare, emessi dall'Autorità Giudiziaria in sede cautelare e di reclamo;
che a fronte di ciò, il soggetto obbligato, ossia la Banca, da ultimo con la missiva del 26/11/2018, non solo continua a contestare i dedotti titoli giudiziali, seppur esecutivi e definitivi, ma, fatto ancor più grave, rifiuta ogni forma di collaborazione, così impedendo l'effettiva esecuzione, sul piano amministrativo e contabile, dell'operazione di frazionamento del mutuo fondiario e, in pratica, eludendo l'esecuzione dei resi provvedimenti giudiziali;
che, infatti, come già evidenziato dal Giudice della cautela, nella misura in cui l'impedimento a procedere al regolare ammortamento della quota di mutuo ed alla conseguenziale estinzione del medesimo e della correlata garanzia ipotecaria, già di per sé fonte di danno, comporta la ulteriore pregiudizievole conseguenza di procrastinare la liberazione
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza dell'immobile, limitandone fortemente la commerciabilità; che l'ammontare dei pregiudizi, patrimoniali e non, da lui patiti, in termini di danno emergente, perdite subite, perdita di chanche, danno esistenziale, ecc., è assolutamente rilevante;
che basti considerare cheil mancato frazionamento non consente il regolare ammortamento della quota di mutuo ela conseguenziale estinzione del finanziamento medesimo e della correlata garanzia ipotecaria, così impedendo la libera commerciabilità dell'immobile; che ciò tanto più considerato che egli, non solo ora, ma da tempo, è intenzionato a vendere l'appartamento in oggetto, ubicato in CA di
LL, anche al fine di avvicinarsi alla propria sede di lavoro, ossia la filiale di Caserta, ove, all'attualità, Controparte_4
svolge le mansioni di Coordinatore Operativo di Capogruppo;
che l'impossibilità o, quanto meno, l'estrema difficoltà a vendere l'immobile ed il conseguente soggiorno forzato in quel di CA ha comportato un aggravio di spese a carico dell'odierno attore, in termini personali e familiari, con ogni derivante e conseguente disagio anche esistenziale, come in prosieguo meglio indicato e specificato;
che i danni patrimoniali subiti da lui e dal suo nucleo familiare, in dipendenza delle dedotte causali, sono pregiudizialmente e prudenzialmente quantificabili in almeno € 292.104,89
(perdite di valore dell'immobile, costi e spese logistiche), oltre il danno non patrimoniale (esistenziale ed alla vita di relazione), ovvero, nella diversa misura (maggiore o minore) che sarà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria, anche a mezzo di C.T.U. da nominarsi, ossia ritenuta equa e di giustizia ex artt. 1226 e 2056 c.c.; che in ordine alla perdita di valore dell'immobile, come si evince dall'atto di assegnazione del
Notaio del 30/12/2013, il costo delle unità immobiliari Persona_3
è stato pari ad € 322.520,70 oltre I.V.A. al 4%, per un totale di €
335.421,53; che una parte di tale importo, pari ad € 146.000,00, è costituita da accollo di mutuo con la Controparte_2
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza S.P.A., per il quale egli ha già pagato regolarmente tutti gli importi richiesti dalla cooperativa in relazione alla propria quota di mutuo, per complessivi €
9.364,95; che era sua intenzione, per le mutate esigenze dovute al trasferimento lavorativo presso la Filiale di Nola, di vendere quanto prima le dedotte unità immobiliari, il cui valore di mercato, in tale periodo (Dicembre
2013), corrispondeva a circa €450.000,00, ben superiore al minor costo sostenuto, grazie al risparmio insito nella costruzione delle unità immobiliari attraverso la cooperativa edilizia;
che, tuttavia, egli non ha potuto vendere l'immobile, per esclusiva responsabilità della la quale, CP_2 Controparte_2
come sopra lamentato e dedotto, si è rifiutata di frazionare il mutuo e la relativa ipoteca, nonostante a ciò fosse tenuta per legge;
che il prezzo attuale di mercato della consistenza immobiliare in argomento, come evidenziato dalla perizia dell'architetto , redatta il 04/12/2018 Persona_4
è intanto sceso ad € 230.547,00, con conseguente perdita di valore pari ad
€ 104.874,53; che, in realtà, la perdita è addirittura superiore, ove raffrontata ai prezzi di mercato vigenti nel periodo in cui l'esponente intendeva venderee trasferire il cespite, ma si è utilizzata una stima prudenziale basata su dati reali ed attuali, a dimostrazione (ulteriore) della buona fede dell'attore; che egli era ben deciso a vendere le unità immobiliari in quanto, con decorrenza dal 01/11/2013, era stato trasferito dal suo datore di lavoro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.P.A., presso la
Filiale di Nola, come attestato dall'allegato B-1; che, successivamente, per avvicinarsi alla residenza, egli ha rinunciato a possibilità di sviluppo della propria carriera lavorativa, richiedendo ed ottenendo il trasferimento presso la Filiale di Battipaglia (allegato B-2), invero molto meno prestigiosa di quella di Nola, con decorrenza dal 14/12/2015; che, successivamente, in data 24/4/2017, egli all'epoca Responsabile di Filiale, è stato demansionato nel proprio ruolo, essendo stato trasferito presso la Filiale di Caserta, con il
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza ruolo di Coordinatore Operativo e contestuale revoca dei poteri di rappresentanza in precedenza posseduti, come si evince dall'allegato B-3; che in conseguenza dell'impossibilità di poter vendere l'immobile, stante, si ripete, il mancato frazionamento di ipoteca e quota mutuo, il deducente è stato costretto a sostenere le spese di viaggio che vengono di seguito riepilogate;
che il tragitto dall'ubicazione dell'immobile, sito in LL Via AL de
RI n. 66, alla sede lavorativa ubicata in Nola, Via Mario de Sena n.
104, è pari a Km 51,2 per tratta (fonte VIAMICHELIN): per tale motivo egli, per recarsi al lavoro, ha dovuto percorrere in auto un totale di Km 102,40, cui bisogna aggiungere il costo del casello autostradale pari ad € 2,70 a tratta (totale € 5,40); RI n. 66 alla sede lavorativa ubicatain
Battipaglia, Via Paolo Baratta n. 105, è pari a Km 25,6 per tratta (fonte
VIAMICHELIN): per tale motivo egli, per recarsi al lavoro, ha dovuto percorrere in auto un totale di Km 51,2; che il tragitto dall'ubicazione dell'immobile, sito in LL alla via AL de RI n. 66, alla sede lavorativa ubicata in Caserta, corso Pietro Giannone n. 36, è pari a Km 77,6 per tratta (fonte VIAMICHELIN): per tale motivo egli, per recarsi al lavoro, ha dovuto percorrere in auto un totale di Km 155,2, cui bisogna aggiungere il costo del casello autostradale pari ad € 4,50 a tratta (totale € 9,00); che per il calcolo dei costi di viaggio si sono utilizzate le tabelle ACI dei costi kilometric così come pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale, in base al modello di auto posseduto, tempo per tempo, dal sig.
, per un totale di esborsi peri il periodo 2013-2018 di Pt_1
complessivi € 96.167,25; che anche la di lui moglie, sir.gra Parte_3
, ha dovuto affrontare gli stessi disagi per gli stessi motivi del marito, e
[...]
quindi sostenere degli oneri per recarsi al lavoro;
che questa, infatti, ha esercitato la propria attività di insegnante per gli anni scolastici 2013-2014,
2014-2015 e 2015-2016 in Solofra (AV), presso la Direzione Didattica in via
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza Fratta;
che la distanza tra le unità immobiliari poste in LL, via
AL De RI 66 e la scuola è pari a 23,8 Km (fonte VIAMICHELIN) e quindi, tra andata e ritorno, 47,6 km (non è previsto pagamento di casello); che la sig.ra ha sempre posseduto, come unica automobile, un Pt_3
modello TOYOTA Urban Cruiser 1,4 D AWD, targata DX247TK; che questa ha sostenuto per il periodo 2014-2016 esborsi per complessivi € 16.063,11; che egli ha altresì subito danno non patrimoniale.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato Parte_1
le seguenti conclusioni: 1) accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la banca convenuta è gravemente inadempiente rispetto all'obbligo di dare esecuzione al frazionamento del mutuo fondiario, con la predisposizione, sul piano amministrativo e contabile, del correlato piano di ammortamento per la quota di spettanza dell'assegnatario Parte_1
; 2) accertare e dichiarare che la condotta e l'operato posto in essere
[...]
dalla banca convenuta, così come descritto in narrativa e per le causali innanzi dedotte, viola, quanto meno, i canoni fondamentali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., la diligenza specifica gravante sul banchiere e la normativa bancaria di settore (art. 39 TUB), nonché, i precetti che impongono al soggetto obbligato di dare attuazione ai provvedimenti giudiziali di natura esecutiva, con ogni derivante e conseguente responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale;
3) per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dalla parte attrice, nella misura in premessa pregiudizialmente indicata e prospettata, ovvero nella diversa misura (maggiore o minore) che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletandaistruttoria, ovvero ritenuta equa e di giustizia ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione;
4) accertare, per i fatti e le ragioni innanzi esposte, la totale inammissibilità ed infondatezza dell'avversa richiesta di pagamento,
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza siccome erronea e non dovuta;
5) in ogni caso, rideterminare, anche a mezzo di CTU a designarsi, l'esatto ammontare dei ratei di mutuo di competenza dell'assegnatario, in coerenza con l'Atto di frazionamento di ipoteca del 22.04.2017, detratti i pagamenti già effettuati e con esclusione di ogni addebito di mora;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato SIMONE LABONIA, dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la in nome e per conto della CP_1
deducendo: che il mutuo Controparte_2
concesso inizialmente alla Coop. San EO non fu subito frazionato per una serie di problematiche legate alle modifiche intervenute nella consistenza immobiliare;
che, inoltre, in seguito la Società Cooperativa San
EO si è resa inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo, tanto da essere oggetto di procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 481/2016) innanzi al Tribunale di Salerno, poi dichiarata improcedibile su istanza del
Commissario Liquidatore della Cooperativa;
che, infine, dal 27/4/2017, la società è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa;
che, dunque, essa ha subito un serio ed evidente danno dagli eventi dedotti in giudizio in quanto, a fronte del mutuo concesso di € 2.400.000,00, non si è vista restituire alcunchè; che giammai è stata fatta alcuna segnalazione nei confronti del sig. , né alcuna intimazione di pagamento gli è Pt_1
stata notificata;
che tutte le doglianze attoree relative al frazionamento del mutuo, peraltro ha già ottenuto mediante ricorso alla procedura ex art. 39
T.U.B., non impediscono né escludono che lo stesso sig. fosse Pt_1
comunque, così come lo è a tutt'oggi, obbligato al pagamento delle rate del mutuo;
che, del resto, ancora oggi il sig. non ha pagato Pt_1
nemmeno in minima parte il debito derivante dal mutuo, nonostante la notifica della citazione per danni, sicchè questi chiede in questa sede il ristoro dei danni derivanti dal suo stesso inadempimento;
che in ordine al
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza “quantum”, ossia alla somma richiesta, non risulta dal tenore della stessa missiva che siano stati conteggiati interessi di mora, così come sostiene l'attore, bensì solo di interessi corrispettivi, come si evince dallo stesso piano di ammortamento allegato;
che i danni di cui l'attore chiede il risarcimento non sono dovuti;
che per quanto riguarda il danno da perdita del valore dell'immobile, il sig. deposita soltanto una Pt_1
consulenza di parte redatta da un architetto, con la quale viene individuato il valore economico attuale ai fini della possibile commercializzazione dell'immobile; che, orbene, l'attore ritiene che la mancata (solo potenziale) vendita dell'immobile nel corso di questi anni (ossia dal 2013 ad oggi) sia imputabile esclusivamente al comportamento della Banca la quale sarebbe, di fatto,
l'unica responsabile dapprima della perdita di valore dell'immobile e successivamente del mancato acquisto da parte di terzi del suddetto immobile;
che, in primo luogo, la perdita di valore dell'immobile rispetto al prezzo di acquisto non è dovuta in alcun modo all'esistenza sullo stesso bene di un'ipoteca iscritta per tale importo: l'immobile, come noto, è infatti liberamente commerciabile anche se gravato da un'ipoteca, contraddistinta da un diritto di seguito anche in caso di trasferimento del bene;
che un potenziale (ma sconosciuto in questo caso) acquirente ben poteva acquistare al prezzo di valore di mercato l'immobile allo stesso prezzo attuale di mercato, destinando al creditore ipotecario la quota parte del prezzo necessario al soddisfacimento del proprio credito (e dunque alla cancellazione dell'ipoteca) e la restante quota parte al venditore (sul quale, si ripete, non vi sia dubbio esista un debito pari alla somma mutuata); che,
a prescindere da ogni discorso di tipo potenziale, si sottolinea come nel caso in oggetto non sia stata fornita da parte dell'attore la prova specifica che quest'ultimo non abbia potuto vendere l'immobile, ossia che uno specifico
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza acquirente abbia rifiutato l'acquisto nel corso di questi anni in ragione della situazione di fatto esistente;
che la questione viene presumibilmente posta da controparte in termini di chance (seppur con poche e generiche giustificazioni in punto di diritto) ma allo stato manca l'effettiva individuazione di quel danno che secondo la giurisprudenza consolidata
“interviene ad interrompere la catena ipotetica di eventi che avrebbe (quasi) sicuramente portato al conseguimento, da parte del soggetto danneggiato, di un proprio vantaggio personale.”; che nel caso di specie, infatti, non sembra esservi alcun evento che sembri essere stato compromesso dalla situazione venutasi a creare e oggetto del procedimento cautelare già promosso dallo stesso sig. ; che il bene, infatti, era perfettamente vendibile a Pt_1
terzi e, soprattutto, la presunta perdita valore non è in alcun modo imputabile alla che, peraltro, Controparte_2
il deprezzamento dell'immobile acquistato dal sig. è dovuto alla Pt_1
riduzione dei valori immobiliari di mercato;
che la data in cui il sig.
ha richiesto il frazionamento risale al 12/6/2015, allorquando i Pt_1
valori di mercato dei beni immobili erano pressochè identici a quelli oggi esistenti;
che ci si domanda, dunque in ragione di quale principio il sig.
ritenga di essere portatore di un danno risarcibile pari al valore Pt_1
della fisiologica perdita economica di mercato del suo immobile;
che, a prescindere da tale circostanza, a supporto della propria richiesta di danni non vi è in atti la minima prova relativa al fatto che la vendita sia stata impedita dai fatti rappresentati: non vi è un contratto preliminare o quanto meno una proposta di acquisto o, ancora più genericamente, non vi
è nemmeno la prova che l'immobile sia stato posto in vendita senza esito da parte del sig. ; che per tali ragioni la lamentata perdita di valore Pt_1
economico dell'immobile è una circostanza da non tenere in alcun modo in considerazione ai fini della domanda di risarcimento danni avanzata da controparte;
che, del resto, si aggiunga che si discute di una ipoteca
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza assolutamente legittima, in quanto collegata all'esistenza di un mutuo fondiario, rispetto al quale mai il debitore ha manifestato attraverso atti formali l'intenzione di voler estinguere interamente ed anticipatamente l'intera esposizione debitoria;
che, pertanto, non vi è dubbio che anche nel momento in cui il mutuo e l'ipoteca fossero stati immediatamente frazionati,
l'ipoteca avrebbe comunque insistito su quel bene in maniera assolutamente legittima;
che la domanda relativa ai danni asseritamente subiti dalla moglie del sig. , sig.ra è inammissibile, non Pt_1 Pt_3
essendo questa parte del giudizio;
che il sig. secondo la sua Pt_1
prospettazione avrebbe speso la media annua di € 19.233,50 per raggiungere il posto di lavoro, ossia circa € 1.601,95 mensili (sempre festivi esclusi), somma di certo ben superiore ad uno stipendio medio di un dipendente bancario o ad un prezzo medio di una locazione di un immobile presso i comuni di Nola e Caserta;
che i costi sono assolutamente fantasiosi, del tutto inesistenti e sproporzionati i quali, senza nessuna intenzione di voler dubitare delle valutazioni di parte attrice, lascerebbero qualsiasi soggetto ad interrogarsi sulla convenienza economica di un posto di lavoro;
che tralasciando però il discorso puramente numerico di tale spropositata richiesta economica si fa presente, ancora una volta, niente e nessuno abbia mai impedito né che l'immobile fosse messo in vendita né che un eventuale terzo acquirente potesse acquistarlo;
che, in sostanza il ragionamento effettuato in precedenza relativo alla potenziale commerciabilità del bene, che nel caso in oggetto è indiscussa, rende del tutto superflua la valutazione rispetto a queste presunte voci di costo affrontate che quand'anche fossero veritiere (e nel caso in oggetto non si comprende davvero come) non sarebbero in ogni caso meritevoli di qualsiasi tipo di restituzione;
che anche i danni non patrimoniali asseritamente subiti dal sig. non sono stati dimostrati;
che, in ogni caso, in via Pt_1
subordinata, per il caso di accoglimento anche solo parziale della domanda
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza attorea, essa formula eccezione di compensazione in senso atecnico di ogni somma che dovesse essere riconosciuta all'esito del presente giudizio con il saldo debitore del mutuo fondiario intestato al sig. . Parte_1
In virtù di quanto innanzi esposto la in nome e per conto CP_1
della ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, effettuare la compensazione in forma atecnica tra l'eventuale somma riconosciuta a parte attrice a titolo di risarcimento danni ed il saldo debitore del contratto di mutuo fondiario n.
741624749.94 intestato al sig. ; con vittoria delle spese Parte_1
di lite ed accessori di legge.
In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio contabile.
All'udienza del 12/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA ATTOREA
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda attorea è procedibile, avendo il sig. provveduto ad espletare il tentativo di Pt_1
mediazione obbligatoria (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte attrice il 18/4/2019).
2. – Fermo quanto innanzi esposto, parte attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia che, previo accertamento della responsabilità contrattuale della Controparte_2
per non avere dato esecuzione al frazionamento del mutuo fondiario
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza come da essa richiesto e disposto altresì dal Tribunale di Salerno in sede cautelare, condanni la al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, CP_2
da essa subiti.
2.1. – Va innanzitutto dichiarata inammissibile la domanda attorea di condanna della convenuta al ristoro dei danni subiti dalla di lei CP_2
moglie, sig.ra poiché questa non è parte del presente Parte_3
giudizio, di talché il sig. è privo della condizione Parte_1
dell'azione della legittimazione attiva per far valere il diritto al risarcimento dei pregiudizi asseritamente subiti, spettante solo ed esclusivamente alla moglie.
2.2. – La domanda attorea è invece infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza ormai consolidata (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., nn. 26242 e 26243 del 2014; Cass. Civ., n.
11458/2018; Cass. Civ., n. 363/2019; Trib. Reggio Emilia n. 1327/2017)
“Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”.
Nel caso di specie, dunque, la domanda del sig. può essere Pt_1
rigettata sulla base dell'assenza di prova da questi lamentati, nonché della mancanza di prova del nesso causale tra la condotta asseritamente illegittima tenuta dalla Banca convenuta ed i pregiudizi che avrebbe subito,
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza ancorché questioni subordinati logicamente e giuridicamente rispetto all'accertamento della responsabilità della Controparte_2
[...]
Invero, per ciò che concerne i danni patrimoniali che il sig. Pt_1
lamenta di avere subito a cagione del comportamento inadempiente agli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva da parte dell'Istituto di credito convenuto, essi consisterebbero secondo la prospettazione attorea: nella riduzione del valore della consistenza immobiliare del bene rispetto al quale non ha ottenuto il frazionamento del mutuo fondiario, che gli avrebbe impedito di estinguere l'ipoteca di cui era gravato e, dunque, di venderlo a terzi;
nei maggiori costi di viaggio e vitto da lui sostenuti per recarsi a lavoro lontano da dove era sito l'immobile di proprietà; nella rinuncia da parte sua alla possibilità di carriera;
nel depauperamento del valore dell'autovettura di sua proprietà.
Orbene, in ordine a tali danni che l'attore avrebbe subito quali conseguenze del mancato frazionamento del mutuo fondiario che si era accollato a seguito dell'assegnazione in suo favore, da parte della edilizia CP_3
“San EO” dell'immobile sito in LL (SA) alla frazione CA
(località Chiuiano) via BR (ora via De RI) identificato al fol. 13, mappale 726, sub 33, da parte della Controparte_2
deve osservarsi come il sig. non abbia fornito alcuna
[...] Pt_1
prova documentale né che intendeva vendere l'immobile gravato da ipoteca concessa nell'ambito del mutuo fondiario non frazionato dalla convenuta, né che lo avrebbe venduto ad un determinato, né tanto meno che ha effettivamente sostenuto i costi di viaggio e di vitto per recarsi al lavoro, né tanto meno di avere effettivamente rinunciato a possibilità di carriera a causa della mancata vendita del suddetto cespite immobiliare.
Invero, avuto riguardo alla perdita di valore dell'immobile a lui assegnato, per non averlo potuto vendere in quanto gravato da garanzia reale
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza ipotecaria che non aveva potuto estinguere a causa del mancato frazionamento del mutuo fondiario imputabile alla Banca mutuante convenuta, deve osservarsi che, come eccepito anche dalla
[...]
da un lato i beni ipotecati ben possono Controparte_2
circolare ed essere venduti e, dall'altro lato, che nulla impediva al sig.
di provvedere ad estinguere integralmente il mutuo così come Pt_1
accollato, laddove avesse voluto vendere il cespite immobiliare libero da gravami.
Né tanto meno può ritenersi che la prova della volontà dell'attore di vendere l'immobile in oggetto possa essere fornita mediante prova testimoniale (cfr. atto di citazione), atteso che risulta del tutto irrilevante l'eventuale dimostrazione di tale volontà, poiché il volere vendere un immobile non equivale a venderlo, né tanto meno a venderlo alle condizioni economiche ritenute congrue dal venditore. Peraltro, occorre considerare che l'attore, laddove avesse voluto dimostrare che la mancata vendita dell'immobile gravato da ipoteca fosse dovuta proprio all'esistenza di tale garanzia reale sul bene stesso, avrebbe dovuto fornire prova documentale dell'esistenza di trattative per la vendita del bene a terzi, nonché che esse non sono andate a buon fine proprio in ragione dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria. Inoltre, in termini di causalità, non può in alcun modo ritenersi che la diminuzione di valore dell'immobile assegnato al sig. sia imputabile alla Pt_1
Banca convenuta per avere omesso il frazionamento del mutuo fondiario, atteso che essa è dovuta all'andamento del mercato immobiliare.
Analoghe considerazioni si impongono in relazione alle spese di viaggio e di vitto che l'attore avrebbe sostenuto per recarsi a lavoro presso la filiale di
Nola e poi di Caserta, lontane dal luogo ove è sito l'immobile che non avrebbe potuto vendere a causa della condotta inadempiente dell'Istituto di credito: infatti, da una parte l'attore non ha fornito alcuna dimostrazione di avere effettivamente sostenuto tali costi e, dall'altra parte, sotto il profilo
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza eziologico, non può in alcun modo ritenersi che essi sono stati sostenuti quale conseguenza della mancata vendita del cespite di sua proprietà, atteso che il sig. ben avrebbe potuto vendere tale immobile per Pt_1
le ragioni di cui sopra, così come acquisire la disponibilità di un immobile più vicino al luogo di lavoro.
Per ciò che riguarda, poi, il danno consistente nella rinuncia alla possibilità di sviluppo della propria carriera lavorativa, secondo la tesi attorea riconducibile all'impossibilità di vendere l'immobile sito in LL (SA), non vi è alcuna prova della stessa e, in ogni caso, anche secondo l'”id quod plerumque accidit”, appare del tutto inverosimile che un soggetto rinunci a migliorare la propria condizione professionale per non poter vendere un immobile e spostarsi in altro luogo dove può rinvenire migliori condizioni e prospettive di carriera.
Parimenti nessuna prova è stata fornita neppure della diminuzione di valore dell'automobile di sua proprietà, né che essa sia ricollegabile in alcun modo alla mancata vendita del cespite immobiliare sito in LL (SA), specialmente considerato che la riduzione del valore delle autovetture costituisce una situazione del tutto fisiologica per qualsiasi automobile, collegata normalmente al passare del tempo rispetto al momento dell'acquisto.
In ordine al danno non patrimoniale, poi, l'attore non ha fornito alcuna prova, neppure presuntiva, della loro esistenza, sicchè anche tale domanda va rigettata.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che le domande proposte dal sig. sono infondate, in fatto ed in diritto, e vanno Parte_1
rigettate.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3. - Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante il rigetto delle domande attoree,
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza sono poste a carico di e, considerate la natura, il Parte_1
valore (indeterminabile) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 3.809,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4. – Per le medesime ragioni anche le spese di C.T.U., così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di Parte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta da parte attrice per conto della sig.ra Parte_3
2) Rigetta la domanda di parte attrice;
3) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
in nome e per conto della CP_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di Parte_1
.
[...]
Così deciso in Salerno il 12/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 1242/2019 - Sentenza