CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOTTA DOMENICA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4585/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via G. Puccini N 39 95031 Adrano CT
contro
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61606 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva ricorso , contro il Comune di Adrano, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 29.2.2024, relativo a TARSU 2018 e avente l' importo di euro 172,00 oltre sanzioni e interessi .
Eccepiva l'intervenuta decadenza e/o prescrizione , posto che l'atto in oggetto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023, laddove l'atto de quo gli era stato notificato in data 29.2.2.2024. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio i Comune di Adrano, eccependo la totale infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All'uopo rilevava che l'atto de quo era stato consegnato per la notifica all'Agente Postale in data
18.12.2023 e che pertanto la notifica era avvenuta prima del termine decadenziale indicato dallo stesso ricorrente.
Agli atti introduttivi del giudizio non seguivano scritti difensivi delle parti.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In particolare, è infondata l'eccezione di decadenza e di prescrizione che unicamente lo sorregge .
E' infatti agli atti provato che l'atto impugnato è stato consegnato dall'ente impositore all'Agente postale per la notifica in data 18.12.2023 ed è questa la data nella quale deve intendersi perfezionata la notifica per il notificante alla luce del più che noto principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente, che liquida in euro 120,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Catania , 15.12.2025
Il Giudice estensore
Domenica Motta
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MOTTA DOMENICA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4585/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via G. Puccini N 39 95031 Adrano CT
contro
Comune di Adrano - Casa Comunale 95031 Adrano CT
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61606 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 proponeva ricorso , contro il Comune di Adrano, avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 29.2.2024, relativo a TARSU 2018 e avente l' importo di euro 172,00 oltre sanzioni e interessi .
Eccepiva l'intervenuta decadenza e/o prescrizione , posto che l'atto in oggetto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023, laddove l'atto de quo gli era stato notificato in data 29.2.2.2024. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio i Comune di Adrano, eccependo la totale infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. All'uopo rilevava che l'atto de quo era stato consegnato per la notifica all'Agente Postale in data
18.12.2023 e che pertanto la notifica era avvenuta prima del termine decadenziale indicato dallo stesso ricorrente.
Agli atti introduttivi del giudizio non seguivano scritti difensivi delle parti.
All' udienza camerale del 15.12.2025 la Corte, in composizione monocratica, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In particolare, è infondata l'eccezione di decadenza e di prescrizione che unicamente lo sorregge .
E' infatti agli atti provato che l'atto impugnato è stato consegnato dall'ente impositore all'Agente postale per la notifica in data 18.12.2023 ed è questa la data nella quale deve intendersi perfezionata la notifica per il notificante alla luce del più che noto principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla natura e al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'ente resistente, che liquida in euro 120,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Catania , 15.12.2025
Il Giudice estensore
Domenica Motta