CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Terni, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Terni |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ARIOLLI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Baschi - Via Del Municipio, 1 05023 Baschi TR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. Difensore_1 eccepisce la tardività del deposito dei documenti di controparte rilevandone l'inammissibilità conseguente ed in subordine l'irrilevanza; insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. del Comune eccepisce l'inammissibilità della documentazione allegata dalla parte ricorrente ex art. 25-bis D.lgs. n. 546/92 e pertanto l'inutilizzabilità dei documenti ed insiste per il rigetto del ricorso.
La difesa replica che la natura dei documenti esclude la necessità dell'autentica digitale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 8 del 2.9.2025, notificato il 21.9.2025, relativo ad IMU anno 2023 (Comune di Baschi), per complessivi €.2.703,00 di cui €.
1.998 per imposta, €.599,40 per sanzioni, €.125,32 per interessi ed €.59,94 per oneri di riscossione. Lamenta l'illegittimità della pretesa impositiva perché priva di fondamento, adducendo che, nell'anno in questione, dimorava ancora in Baschi, pur frequentando assiduamente la propria famiglia che alloggiava a pochi chilometri di distanza per esigenze lavorative della moglie e scolastiche dei figli, i quali frequentavano scuole site a pochissima distanza.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
2. Con atto di controdeduzioni del 4 febbraio 2026, si è costituito il comune di Baschi, il quale ha ribadito la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa impositiva.
3. Con memoria del 26 gennaio 2026, la difesa del ricorrente, anche con allegati volti a comprovare l'effettivo utilizzo dell'immobile de quo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 16 febbraio 2026, sulle conclusioni delle parti il G.M. tratteneva la causa in decisione, decidendo come da dispositivo comunicato alle parti nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente va rilevata la tardività della censura di parte ricorrente, introdotte per la prima volta con la memoria, con cui lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato sul rilievo del vizio di motivazione. La censura risulta, peraltro, infondata alla luce del contenuto dell'avviso di accertamento che è corredato di tutti i requisiti fondanti la pretesa impositiva, sia in fatto che in diritto, essendo ben individuato l'immobile, le sue caratteristiche e ubicazione, indicati i criteri di determinazione e calcolo dell'imposta, le facoltà difensive conseguenti e gli ulteriori accessori correlativi all'atto impositivo. Attiene, invece, al merito la sussistenza dei presupposti impositivi fatti valere con l'atto.
3. Parimenti tardivo è il deposito di documenti da parte del comune (accompagnati da rituale attestazione di conformità) in quanto avvenuto in mancanza del rispetto dei venti giorni liberi prima dell'udienza.
4. Parzialmente fondata è l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dal comune all'udienza di discussione della causa della documentazione allegata dalla difesa del ricorrente alla memoria, stante la mancata attestazione di conformità da parte del difensore. Con l'entrata in vigore, dal 13.06.2025, delle modifiche apportate all'art. 25-bis, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992 ad opera dell'art. 16 D.lgs. n. 81/2025, cambia in modo significativo la disciplina relativa all'attestazione di conformità dei documenti cartacei digitalizzati nel processo tributario.
In particolare, la nuova formulazione stabilisce che gli atti e i documenti cartacei, una volta depositati in formato PDF nel fascicolo telematico, non devono essere nuovamente presentati nelle fasi successive o nei diversi gradi di giudizio, purché siano corredati da un'attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. Si abbandona, quindi, la vecchia impostazione che richiedeva la conformità all'
"originale", concetto che aveva creato difficoltà interpretative e operative tra i professionisti, generando il rischio di inutilizzabilità probatoria dei documenti in assenza del documento originario. Con la riformulazione, il legislatore chiarisce che l'attestazione riguarda semplicemente la corrispondenza tra il documento cartaceo consegnato al difensore (ad esempio, dal cliente) e la sua riproduzione in PDF, prescindendo dal possesso dell'originale. L'attestazione deve essere redatta in un file separato, firmato digitalmente, e depositato contestualmente all'atto processuale cui si riferisce (costituzione in giudizio, memoria, produzione documentale, ecc.). Il mancato rispetto di questo adempimento formale comporta l'inutilizzabilità del documento ai fini del giudizio tributario. Va ribadito che questo obbligo riguarda esclusivamente i documenti di origine cartacea, e non si applica ai documenti nativi digitali (come dichiarazioni fiscali scaricate da Entratel, corrispondenza PEC o contratti sottoscritti digitalmente). Questa evoluzione normativa, che si inserisce nel solco della progressiva digitalizzazione della giustizia tributaria e in coerenza con quanto previsto anche all'art. 72, comma 6, D.lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della giustizia tributaria, non ancora in vigore), mira a garantire maggiore chiarezza, efficienza e certezza nel trattamento probatorio dei documenti digitalizzati.
Tuttavia, la semplificazione sostanziale dell'obbligo di conformità comporta una maggiore responsabilità in capo ai professionisti, in quanto chiamati a prestare attenzione scrupolosa alla corretta formazione e deposito dell'attestazione, pena la perdita di efficacia probatoria degli atti difensivi. L'espressa previsione che il giudice non tiene conto di tale documentazione richiama la sanzione dell'inutilizzabilità, non soggetta a termini di decadenza e rilevabile ex officio anche dal giudice.
5. Tanto premesso e così delimitato il panorama documentale di cui il GM deve tenere conto ai fini della decisione, ne consegue che a fondamento del ricorso può considerarsi soltanto il certificato di residenza in quanto atto nativo digitale che attesta lo status di residente del contribuente all'interno dell'abitazione nel periodo in contestazione. Si tratta di un elemento di prova che, a fronte della decadenza del comune in ordine alla produzione documentale (in tal senso, v. Cass., ord. n. 5585/2023) ex art. 32 d.lgs. n. 564/1992, risulta sufficiente a dimostrare la fondatezza del fatto costitutivo oppositivo alla pretesa fatto valere dal ricorrente.
6. In conclusione, il ricorso va accolto. Possono compensarsi le spese tra le parti in ragione degli esiti interpretativi che hanno condotto all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Terni, 16 febbraio 2026 Il giudice monocratico Giovanni Ariolli
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERNI Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ARIOLLI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Baschi - Via Del Municipio, 1 05023 Baschi TR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
L'Avv. Difensore_1 eccepisce la tardività del deposito dei documenti di controparte rilevandone l'inammissibilità conseguente ed in subordine l'irrilevanza; insiste per l'accoglimento del ricorso. L'Avv. del Comune eccepisce l'inammissibilità della documentazione allegata dalla parte ricorrente ex art. 25-bis D.lgs. n. 546/92 e pertanto l'inutilizzabilità dei documenti ed insiste per il rigetto del ricorso.
La difesa replica che la natura dei documenti esclude la necessità dell'autentica digitale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ricorre avverso l'avviso di accertamento n. 8 del 2.9.2025, notificato il 21.9.2025, relativo ad IMU anno 2023 (Comune di Baschi), per complessivi €.2.703,00 di cui €.
1.998 per imposta, €.599,40 per sanzioni, €.125,32 per interessi ed €.59,94 per oneri di riscossione. Lamenta l'illegittimità della pretesa impositiva perché priva di fondamento, adducendo che, nell'anno in questione, dimorava ancora in Baschi, pur frequentando assiduamente la propria famiglia che alloggiava a pochi chilometri di distanza per esigenze lavorative della moglie e scolastiche dei figli, i quali frequentavano scuole site a pochissima distanza.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
2. Con atto di controdeduzioni del 4 febbraio 2026, si è costituito il comune di Baschi, il quale ha ribadito la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa impositiva.
3. Con memoria del 26 gennaio 2026, la difesa del ricorrente, anche con allegati volti a comprovare l'effettivo utilizzo dell'immobile de quo, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 16 febbraio 2026, sulle conclusioni delle parti il G.M. tratteneva la causa in decisione, decidendo come da dispositivo comunicato alle parti nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Preliminarmente va rilevata la tardività della censura di parte ricorrente, introdotte per la prima volta con la memoria, con cui lamenta l'illegittimità dell'atto impugnato sul rilievo del vizio di motivazione. La censura risulta, peraltro, infondata alla luce del contenuto dell'avviso di accertamento che è corredato di tutti i requisiti fondanti la pretesa impositiva, sia in fatto che in diritto, essendo ben individuato l'immobile, le sue caratteristiche e ubicazione, indicati i criteri di determinazione e calcolo dell'imposta, le facoltà difensive conseguenti e gli ulteriori accessori correlativi all'atto impositivo. Attiene, invece, al merito la sussistenza dei presupposti impositivi fatti valere con l'atto.
3. Parimenti tardivo è il deposito di documenti da parte del comune (accompagnati da rituale attestazione di conformità) in quanto avvenuto in mancanza del rispetto dei venti giorni liberi prima dell'udienza.
4. Parzialmente fondata è l'eccezione di inutilizzabilità sollevata dal comune all'udienza di discussione della causa della documentazione allegata dalla difesa del ricorrente alla memoria, stante la mancata attestazione di conformità da parte del difensore. Con l'entrata in vigore, dal 13.06.2025, delle modifiche apportate all'art. 25-bis, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992 ad opera dell'art. 16 D.lgs. n. 81/2025, cambia in modo significativo la disciplina relativa all'attestazione di conformità dei documenti cartacei digitalizzati nel processo tributario.
In particolare, la nuova formulazione stabilisce che gli atti e i documenti cartacei, una volta depositati in formato PDF nel fascicolo telematico, non devono essere nuovamente presentati nelle fasi successive o nei diversi gradi di giudizio, purché siano corredati da un'attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. Si abbandona, quindi, la vecchia impostazione che richiedeva la conformità all'
"originale", concetto che aveva creato difficoltà interpretative e operative tra i professionisti, generando il rischio di inutilizzabilità probatoria dei documenti in assenza del documento originario. Con la riformulazione, il legislatore chiarisce che l'attestazione riguarda semplicemente la corrispondenza tra il documento cartaceo consegnato al difensore (ad esempio, dal cliente) e la sua riproduzione in PDF, prescindendo dal possesso dell'originale. L'attestazione deve essere redatta in un file separato, firmato digitalmente, e depositato contestualmente all'atto processuale cui si riferisce (costituzione in giudizio, memoria, produzione documentale, ecc.). Il mancato rispetto di questo adempimento formale comporta l'inutilizzabilità del documento ai fini del giudizio tributario. Va ribadito che questo obbligo riguarda esclusivamente i documenti di origine cartacea, e non si applica ai documenti nativi digitali (come dichiarazioni fiscali scaricate da Entratel, corrispondenza PEC o contratti sottoscritti digitalmente). Questa evoluzione normativa, che si inserisce nel solco della progressiva digitalizzazione della giustizia tributaria e in coerenza con quanto previsto anche all'art. 72, comma 6, D.lgs. n. 175/2024 (Testo Unico della giustizia tributaria, non ancora in vigore), mira a garantire maggiore chiarezza, efficienza e certezza nel trattamento probatorio dei documenti digitalizzati.
Tuttavia, la semplificazione sostanziale dell'obbligo di conformità comporta una maggiore responsabilità in capo ai professionisti, in quanto chiamati a prestare attenzione scrupolosa alla corretta formazione e deposito dell'attestazione, pena la perdita di efficacia probatoria degli atti difensivi. L'espressa previsione che il giudice non tiene conto di tale documentazione richiama la sanzione dell'inutilizzabilità, non soggetta a termini di decadenza e rilevabile ex officio anche dal giudice.
5. Tanto premesso e così delimitato il panorama documentale di cui il GM deve tenere conto ai fini della decisione, ne consegue che a fondamento del ricorso può considerarsi soltanto il certificato di residenza in quanto atto nativo digitale che attesta lo status di residente del contribuente all'interno dell'abitazione nel periodo in contestazione. Si tratta di un elemento di prova che, a fronte della decadenza del comune in ordine alla produzione documentale (in tal senso, v. Cass., ord. n. 5585/2023) ex art. 32 d.lgs. n. 564/1992, risulta sufficiente a dimostrare la fondatezza del fatto costitutivo oppositivo alla pretesa fatto valere dal ricorrente.
6. In conclusione, il ricorso va accolto. Possono compensarsi le spese tra le parti in ragione degli esiti interpretativi che hanno condotto all'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate. Terni, 16 febbraio 2026 Il giudice monocratico Giovanni Ariolli