TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 3928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3928 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Palermo
Sezione quinta civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA TT, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2672 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale di Palermo
APPELLANTE
E
, (c.f. ), nata il [...] a [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Maria Silvia Alaimo
Email_1
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2023, espose al Giudice di Pace di Agrigento CP_1 di aver erroneamente eseguito, in data 22.6.04, un versamento di euro 799,00 sul numero di conto corrente postale n. 255000, con beneficiario il Comune di Naro (AG), quale pagamento di oblazione ai sensi della legge 326/03, di aver accertato che trattavasi di pagamento non dovuto e di aver quindi presentato istanza di rimborso al
[...]
in data 1.4.2009, di averla inutilmente reiterata nel tempo, Parte_1 di aver quindi convenuto in giudizio, con atto notificato il 14.6.2022, l'amministrazione finanziaria che aveva quindi provveduto al pagamento della somma di € 799,00 il successivo 8.8.2022.
Sostenendo di aver diritto, sia ai sensi dell'art. 2033 c.c. che in ragione della responsabilità della PA, per l'ingiustificato ritardo di oltre 13 anni nella restituzione della somma indebitamente ricevuta, al pagamento degli interessi moratori e degli interessi legali
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile maturati, ex artt. 1284, 1219 e 1224 c.c. dalla data di decorrenza del termine (180 g.g.) prescritto per la definizione del procedimento e l'evasione della richiesta di refusione delle Contro somme da parte della richiedente, chiese condannarsi il al pagamento delle seguenti somme: € 1.546,15 per interessi di mora dal 6.11.09 (termine per la conclusione della procedura di rimborso ) all'8.8.2022; € 892,27 per interessi legali dalla data della mora sino all'avvenuta restituzione, nonché al rimborso della spesa sostenuta per assistenza stragiudiziale, costituente danno emergente pari ad € 413,82. Contro Costituendosi in giudizio il dopo aver dato conto delle laboriose interlocuzioni intercorse dal luglio 2019 tra la , la Banca Parte_2
d'Italia e la al fine di individuare l'Ente tenuto Controparte_3 ad evadere l'istanza della aver evidenziato che il mandato di pagamento ewra tato CP_1 emesso il 22.7.2022 e riscosso l'8.8.2022 ed aver evidenziato il quadro normativo disciplinante i rimborsi di somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario, ha difeso l'operato dell'Amministrazione e contestato la debenza degli interessi e del risarcimento del danno sull'assunto che, poiché l'oblazione versata è una semplice sanzione ammnistrativa che estingue tutte le conseguenze di carattere penale dell'illecito, non sarebbe stato configurabile un indebito oggettivo né un ingiustificato arricchimento.
Con sentenza n. 54/2024 il Giudice di Pace, applicando i tassi stabiliti dalla legge, ha condannato il a pagare alla ricorrente gli interessi legali, liquidati in € 93,27 e Parte_1 degli interessi moratori, quantificati in € 864,18, relativi al periodo compreso tra il 6 novembre 2009 (data coincidente con la scadenza dei 180 giorni previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, decorrenti dalla richiesta di rimborso del
1° aprile 2009) e l'8 agosto 2022 (data del rimborso), a rifonderle le spese di assistenza legale stragiudiziale, liquidate in € 413,82, e al pagamento della metà delle di lite, quantificate in € 379,00, comprensive di € 62,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, compensando la parte residua. Contro Il ha proposto appello con atto di citazione notificato il 26.2.2024, affidato a due motivi: col primo, infatti, ha denunciato la violazione degli artt. 2033, 1282 e 1224 c.c nell'avere il primo giudice riconosciuto cumulativamente gli interessi legali e quelli moratori, in assenza peraltro di una domanda intesa ad ottenere il ristoro del “maggior danno”; col secondo ha censurato l'errata applicazione degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, non essendo la fattispecie sussumibile nella nozione di transazione commerciale;
ha chiesto, inoltre, la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Palermo ai sensi dell'art. 341 c.p.c., e ha chiesto nel merito la conferma della sentenza impugnata, con condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
***
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, contestata dall'appellante.
L'art. 25 c.p.c. disciplina i casi in cui un'amministrazione dello Stato è parte in giudizio, sia come attrice, convenuta o chiamata, stabilendo che la competenza territoriale spetti al
Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice competente secondo le regole ordinarie.
Tale previsione trova fondamento nel fatto che la Pubblica Amministrazione è rappresentata e difesa, ai sensi del R.D. n. 1611/1933, da un proprio organo –
l'Avvocatura dello Stato – con uffici presso ciascuna sede di Corte d'appello.
Si tratta di una competenza inderogabile, che prevale su qualsiasi altra competenza, pur essa inderogabile, con la conseguenza che la sua violazione può essere rilevata d'ufficio anche nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Siffatta deroga riguarda esclusivamente la competenza del Tribunale, mentre per i giudizi innanzi al Giudice di Pace permangono le norme ordinarie sulla competenza. Infatti, l'art. 7, comma 1, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, regolamento dell'Avvocatura dello Stato, stabilisce che nei procedimenti davanti al Giudice di Pace restano applicabili le regole ordinarie in materia di competenza territoriale.
Nel caso di specie, la competenza territoriale del Giudice di Pace di Agrigento è stata correttamente individuata secondo le norme codicistiche;
parimenti corretta è la proposizione dell'appello dinanzi al Tribunale di Palermo, atteso che la regola del foro erariale, applicabile nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 25
c.p.c., ha natura derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 341 c.p.c.
(argomenta a contrario da Cass. 15.7.2024 n. 19470).
Nel merito, l'appello va parzialmente accolto.
La pretesa azionata in primo grado da ha ad oggetto gli interessi che ella CP_1 assume dovuti in ragione del pagamento indebito eseguito 22.06.2004 sul numero di conto corrente postale 255000 con beneficiario il Comune di Naro (AG) a titolo di pagamento di oblazione ai sensi della L.326/2003.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Occorre allora prendere le mosse dalla disciplina della ripetizione di indebito prevista dall'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di quanto versato, nonché ai frutti e agli interessi decorrenti dal giorno del pagamento, se il beneficiario era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Dunque, colui che riceve il pagamento indebitamente è tenuto all'obbligazione principale di restituzione della somma (capitale) e all'obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi maturati su di essa con diversa decorrenza a secondo che al momento dell'acceptio versasse in buona o in mala fede.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale e derogatoria rispetto a quella generale dettata dall'art. 1282 cc, per la quale, salvo diversa disposizione di legge o del titolo, i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, interessi, cioè, che in ragione della loro fonte sono detti legali.
Dal punto di vista funzionale, invece, gli interessi ex art. 1282, comma 1, c.c. sono qualificabili come corrispettivi, dal momento che rappresentano una sorta di
“corrispettivo” per il godimento del denaro altrui da parte del debitore (v. Cass. n.
26286/2019).
Diversa è la funzione degli interessi moratori, disciplinati dall'art. 1224, comma 1, c.c., che sono dovuti dal debitore in mora a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento, indipendentemente dal fatto che la somma dovuta sia liquida o meno (v. Cass. sez. un.
19597/2020).
Salvo diversa pattuizione, il tasso applicabile per il calcolo degli interessi corrispettivi e moratori è quello legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., a prescindere dalla natura – legale o convenzionale – e dalla funzione dell'obbligazione di interessi.
Il legislatore, con il d.lgs. n. 231/2002, ha previsto un tasso legale maggiorato per i ritardi nei pagamenti a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali. Successivamente, il d.lgs. n. 132/2014 ha esteso l'applicazione di tale tasso maggiorato anche agli interessi dovuti dal momento della proposizione della domanda giudiziale, in assenza di diversa determinazione convenzionale (art. 1284, comma 4, c.c.).
Alla luce di tale quadro normativo, deve ritenersi che l'obbligazione degli interessi, essendo accessoria rispetto a quella principale di restituzione del capitale, assolve a funzione specifica in rapporto al periodo considerato, e non può essere duplicata.
Dunque, considerata la differente funzione di interessi corrispettivi e moratori, non è ammissibile il cumulo materiale degli importi dovuti a titolo di entrambe le categorie sul medesimo capitale e per il medesimo periodo, dovendo ritenersi tali voci alternative e incompatibili tra loro.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile E' dunque fondato il primo motivo di appello, avendo il Giudice di Pace erroneamente cumulato, in relazione al medesimo periodo, interessi corrispettivi ed interessi moratori.
Quanto, poi, alla relativa decorrenza, non essendo contestata la buona fede dell'accipiens, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il dies a quo individuato nella sentenza impugnata va condiviso, poiché non è stato investito da censure in appello, più favorevole per l'accipiens e coerente col più recente indirizzo giurisprudenziale, recepito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SU 15895/2019
Il primo giudice, infatti, ha ritenuto infatti di tener conto dell'istanza di rimborso inviata dalla al Comune di Naro l'1° aprile 2009 e di computare al contempo i 180 giorni CP_1 successivi in considerazione del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo secondo l'art. 2, co. 4 della Legge 241/1990, individuato così nel 6 novembre 2009.
Quanto, invece, al saggio degli interessi, in ragione delle superiori considerazioni, occorre fare applicazione del saggio legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 6.11.2009 al 14.6.2022, ossia fino alla data del precedente atto di citazione, e applicare il saggio legale ex art. 1284 co. 4
c.c. esclusivamente dal 15.6.2022 all'8.8.2022, data del rimborso della somma indebitamente ricevuta, in assenza di deduzione e prova del maggior danno di cui all'art. 1224 ultimo comma c.c.
Come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che si è posta in continuità con i più attuali approdi (vds. Cass. Su. 12449/2024, Cass. ord. 7677/2025) , lo scopo del richiamato dettato normativo (se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali )
è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio soo dopo aver operato un'attenta valutazione di rischi, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Partendo da queste condivisibili premesse circa i presupposti applicativi della previsione normativa, la Corte è pervenuta alla conclusione che la norma appare pienamente applicabile all'obbligazione da ripetizione di indebito, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell'indebito medesimo e presenta – soprattutto - i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio (Cass. Sez. I, 21806/2025).
La sentenza deve quindi essere riformata, riducendo ad € 101,39 il debito dell'appellante per interessi e, considerato dunque l'ulteriore credito dell'appellata (€ 413,82), ormai Contro coperto dal giudicato, rideterminando l'importo complessivamente dovuto dal nella somma di € 515,21.
In considerazione dell'esito del giudizio di appello, non essendo stato formulato specifico motivo di gravame circa le spese del primo grado, l'appellata soccombente va condannata al pagamento delle spese del solo gravame, liquidate applicando il massimo coefficiente riduttivo agli importi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad 1.100,00, stante la semplicità delle questioni decisorie e la natura documentale del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta;
accoglie l'appello proposto dal con l'atto di Parte_1 citazione notificato il 26.2.2024 e, in riforma del capo primo della sentenza n. 54/2024 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento il 21.1.2024, condanna l'odierno appellante a pagare a la somma di € 515,21; CP_1 condanna l'appellata a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello e le liquida in € 331,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA e ed oltre spese prenotate a debito.
Così deciso a Palermo, l'11 ottobre 2025
Il Giudice
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile NA TT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa NA TT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale di Palermo
Sezione quinta civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NA TT, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2672 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale di Palermo
APPELLANTE
E
, (c.f. ), nata il [...] a [...], CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Maria Silvia Alaimo
Email_1
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.5.2023, espose al Giudice di Pace di Agrigento CP_1 di aver erroneamente eseguito, in data 22.6.04, un versamento di euro 799,00 sul numero di conto corrente postale n. 255000, con beneficiario il Comune di Naro (AG), quale pagamento di oblazione ai sensi della legge 326/03, di aver accertato che trattavasi di pagamento non dovuto e di aver quindi presentato istanza di rimborso al
[...]
in data 1.4.2009, di averla inutilmente reiterata nel tempo, Parte_1 di aver quindi convenuto in giudizio, con atto notificato il 14.6.2022, l'amministrazione finanziaria che aveva quindi provveduto al pagamento della somma di € 799,00 il successivo 8.8.2022.
Sostenendo di aver diritto, sia ai sensi dell'art. 2033 c.c. che in ragione della responsabilità della PA, per l'ingiustificato ritardo di oltre 13 anni nella restituzione della somma indebitamente ricevuta, al pagamento degli interessi moratori e degli interessi legali
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile maturati, ex artt. 1284, 1219 e 1224 c.c. dalla data di decorrenza del termine (180 g.g.) prescritto per la definizione del procedimento e l'evasione della richiesta di refusione delle Contro somme da parte della richiedente, chiese condannarsi il al pagamento delle seguenti somme: € 1.546,15 per interessi di mora dal 6.11.09 (termine per la conclusione della procedura di rimborso ) all'8.8.2022; € 892,27 per interessi legali dalla data della mora sino all'avvenuta restituzione, nonché al rimborso della spesa sostenuta per assistenza stragiudiziale, costituente danno emergente pari ad € 413,82. Contro Costituendosi in giudizio il dopo aver dato conto delle laboriose interlocuzioni intercorse dal luglio 2019 tra la , la Banca Parte_2
d'Italia e la al fine di individuare l'Ente tenuto Controparte_3 ad evadere l'istanza della aver evidenziato che il mandato di pagamento ewra tato CP_1 emesso il 22.7.2022 e riscosso l'8.8.2022 ed aver evidenziato il quadro normativo disciplinante i rimborsi di somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario, ha difeso l'operato dell'Amministrazione e contestato la debenza degli interessi e del risarcimento del danno sull'assunto che, poiché l'oblazione versata è una semplice sanzione ammnistrativa che estingue tutte le conseguenze di carattere penale dell'illecito, non sarebbe stato configurabile un indebito oggettivo né un ingiustificato arricchimento.
Con sentenza n. 54/2024 il Giudice di Pace, applicando i tassi stabiliti dalla legge, ha condannato il a pagare alla ricorrente gli interessi legali, liquidati in € 93,27 e Parte_1 degli interessi moratori, quantificati in € 864,18, relativi al periodo compreso tra il 6 novembre 2009 (data coincidente con la scadenza dei 180 giorni previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, decorrenti dalla richiesta di rimborso del
1° aprile 2009) e l'8 agosto 2022 (data del rimborso), a rifonderle le spese di assistenza legale stragiudiziale, liquidate in € 413,82, e al pagamento della metà delle di lite, quantificate in € 379,00, comprensive di € 62,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, compensando la parte residua. Contro Il ha proposto appello con atto di citazione notificato il 26.2.2024, affidato a due motivi: col primo, infatti, ha denunciato la violazione degli artt. 2033, 1282 e 1224 c.c nell'avere il primo giudice riconosciuto cumulativamente gli interessi legali e quelli moratori, in assenza peraltro di una domanda intesa ad ottenere il ristoro del “maggior danno”; col secondo ha censurato l'errata applicazione degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 231/2002, non essendo la fattispecie sussumibile nella nozione di transazione commerciale;
ha chiesto, inoltre, la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile ha eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di CP_1
Palermo ai sensi dell'art. 341 c.p.c., e ha chiesto nel merito la conferma della sentenza impugnata, con condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
***
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, contestata dall'appellante.
L'art. 25 c.p.c. disciplina i casi in cui un'amministrazione dello Stato è parte in giudizio, sia come attrice, convenuta o chiamata, stabilendo che la competenza territoriale spetti al
Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede il giudice competente secondo le regole ordinarie.
Tale previsione trova fondamento nel fatto che la Pubblica Amministrazione è rappresentata e difesa, ai sensi del R.D. n. 1611/1933, da un proprio organo –
l'Avvocatura dello Stato – con uffici presso ciascuna sede di Corte d'appello.
Si tratta di una competenza inderogabile, che prevale su qualsiasi altra competenza, pur essa inderogabile, con la conseguenza che la sua violazione può essere rilevata d'ufficio anche nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Siffatta deroga riguarda esclusivamente la competenza del Tribunale, mentre per i giudizi innanzi al Giudice di Pace permangono le norme ordinarie sulla competenza. Infatti, l'art. 7, comma 1, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, regolamento dell'Avvocatura dello Stato, stabilisce che nei procedimenti davanti al Giudice di Pace restano applicabili le regole ordinarie in materia di competenza territoriale.
Nel caso di specie, la competenza territoriale del Giudice di Pace di Agrigento è stata correttamente individuata secondo le norme codicistiche;
parimenti corretta è la proposizione dell'appello dinanzi al Tribunale di Palermo, atteso che la regola del foro erariale, applicabile nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 25
c.p.c., ha natura derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all'art. 341 c.p.c.
(argomenta a contrario da Cass. 15.7.2024 n. 19470).
Nel merito, l'appello va parzialmente accolto.
La pretesa azionata in primo grado da ha ad oggetto gli interessi che ella CP_1 assume dovuti in ragione del pagamento indebito eseguito 22.06.2004 sul numero di conto corrente postale 255000 con beneficiario il Comune di Naro (AG) a titolo di pagamento di oblazione ai sensi della L.326/2003.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Occorre allora prendere le mosse dalla disciplina della ripetizione di indebito prevista dall'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di quanto versato, nonché ai frutti e agli interessi decorrenti dal giorno del pagamento, se il beneficiario era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Dunque, colui che riceve il pagamento indebitamente è tenuto all'obbligazione principale di restituzione della somma (capitale) e all'obbligazione accessoria di corresponsione degli interessi maturati su di essa con diversa decorrenza a secondo che al momento dell'acceptio versasse in buona o in mala fede.
Si tratta evidentemente di una disposizione speciale e derogatoria rispetto a quella generale dettata dall'art. 1282 cc, per la quale, salvo diversa disposizione di legge o del titolo, i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, interessi, cioè, che in ragione della loro fonte sono detti legali.
Dal punto di vista funzionale, invece, gli interessi ex art. 1282, comma 1, c.c. sono qualificabili come corrispettivi, dal momento che rappresentano una sorta di
“corrispettivo” per il godimento del denaro altrui da parte del debitore (v. Cass. n.
26286/2019).
Diversa è la funzione degli interessi moratori, disciplinati dall'art. 1224, comma 1, c.c., che sono dovuti dal debitore in mora a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento, indipendentemente dal fatto che la somma dovuta sia liquida o meno (v. Cass. sez. un.
19597/2020).
Salvo diversa pattuizione, il tasso applicabile per il calcolo degli interessi corrispettivi e moratori è quello legale previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., a prescindere dalla natura – legale o convenzionale – e dalla funzione dell'obbligazione di interessi.
Il legislatore, con il d.lgs. n. 231/2002, ha previsto un tasso legale maggiorato per i ritardi nei pagamenti a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali. Successivamente, il d.lgs. n. 132/2014 ha esteso l'applicazione di tale tasso maggiorato anche agli interessi dovuti dal momento della proposizione della domanda giudiziale, in assenza di diversa determinazione convenzionale (art. 1284, comma 4, c.c.).
Alla luce di tale quadro normativo, deve ritenersi che l'obbligazione degli interessi, essendo accessoria rispetto a quella principale di restituzione del capitale, assolve a funzione specifica in rapporto al periodo considerato, e non può essere duplicata.
Dunque, considerata la differente funzione di interessi corrispettivi e moratori, non è ammissibile il cumulo materiale degli importi dovuti a titolo di entrambe le categorie sul medesimo capitale e per il medesimo periodo, dovendo ritenersi tali voci alternative e incompatibili tra loro.
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile E' dunque fondato il primo motivo di appello, avendo il Giudice di Pace erroneamente cumulato, in relazione al medesimo periodo, interessi corrispettivi ed interessi moratori.
Quanto, poi, alla relativa decorrenza, non essendo contestata la buona fede dell'accipiens, ai sensi dell'art. 2033 c.c., il dies a quo individuato nella sentenza impugnata va condiviso, poiché non è stato investito da censure in appello, più favorevole per l'accipiens e coerente col più recente indirizzo giurisprudenziale, recepito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte, secondo cui In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (Cass. SU 15895/2019
Il primo giudice, infatti, ha ritenuto infatti di tener conto dell'istanza di rimborso inviata dalla al Comune di Naro l'1° aprile 2009 e di computare al contempo i 180 giorni CP_1 successivi in considerazione del termine massimo di conclusione del procedimento amministrativo secondo l'art. 2, co. 4 della Legge 241/1990, individuato così nel 6 novembre 2009.
Quanto, invece, al saggio degli interessi, in ragione delle superiori considerazioni, occorre fare applicazione del saggio legale ex art. 1284 co. 1 c.c. dal 6.11.2009 al 14.6.2022, ossia fino alla data del precedente atto di citazione, e applicare il saggio legale ex art. 1284 co. 4
c.c. esclusivamente dal 15.6.2022 all'8.8.2022, data del rimborso della somma indebitamente ricevuta, in assenza di deduzione e prova del maggior danno di cui all'art. 1224 ultimo comma c.c.
Come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che si è posta in continuità con i più attuali approdi (vds. Cass. Su. 12449/2024, Cass. ord. 7677/2025) , lo scopo del richiamato dettato normativo (se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali )
è essenzialmente deflattivo e di accelerazione del contenzioso, incentivando il soggetto convenuto come debitore ad operare un'adeguata valutazione preliminare dei rischi di causa in considerazione di un meccanismo – è cioè l'applicazione dei super-interessi – che viene a costituire un vero e proprio costo transattivo straordinario e che viene quindi indirettamente ad incrementare nel soggetto medesimo l'elemento di avversione al rischio, inducendolo a resistere e proseguire nel giudizio soo dopo aver operato un'attenta valutazione di rischi, ed essere quindi pervenuto ad una prognosi marcatamente favorevole, in tal modo disincentivando condotte, peraltro diffuse, di azzardo morale.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile Se tale è la ratio dell'art. 1284, quarto comma, c.c., allora, è giocoforza concludere che la sua applicazione risulta condizionata dalla presenza o meno (non di un rapporto contrattuale, bensì) di uno specifico profilo, costituito dal carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto è in presenza di tale elemento che il debitore – rectius il soggetto convenuto in giudizio come tale – non solo può operare la necessaria valutazione economica sui rischi di causa ma anche può determinarsi ad adempiere sua sponte, versando una somma che, appunto, risulta ab initio determinata o determinabile e non necessita quindi di quella quantificazione che può scaturire solo all'esito di un giudizio.
Partendo da queste condivisibili premesse circa i presupposti applicativi della previsione normativa, la Corte è pervenuta alla conclusione che la norma appare pienamente applicabile all'obbligazione da ripetizione di indebito, dal momento che tale obbligazione sorge sin dal momento dell'indebito medesimo e presenta – soprattutto - i caratteri della piena liquidità, trattandosi di un obbligo a carattere meramente restitutorio (Cass. Sez. I, 21806/2025).
La sentenza deve quindi essere riformata, riducendo ad € 101,39 il debito dell'appellante per interessi e, considerato dunque l'ulteriore credito dell'appellata (€ 413,82), ormai Contro coperto dal giudicato, rideterminando l'importo complessivamente dovuto dal nella somma di € 515,21.
In considerazione dell'esito del giudizio di appello, non essendo stato formulato specifico motivo di gravame circa le spese del primo grado, l'appellata soccombente va condannata al pagamento delle spese del solo gravame, liquidate applicando il massimo coefficiente riduttivo agli importi medi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022 per le cause di valore fino ad 1.100,00, stante la semplicità delle questioni decisorie e la natura documentale del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta;
accoglie l'appello proposto dal con l'atto di Parte_1 citazione notificato il 26.2.2024 e, in riforma del capo primo della sentenza n. 54/2024 emessa dal Giudice di Pace di Agrigento il 21.1.2024, condanna l'odierno appellante a pagare a la somma di € 515,21; CP_1 condanna l'appellata a rifondere alla controparte le spese del giudizio di appello e le liquida in € 331,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed oltre IVA e CPA e ed oltre spese prenotate a debito.
Così deciso a Palermo, l'11 ottobre 2025
Il Giudice
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile NA TT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa NA TT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile