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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 13/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 152/25
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 13.05.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Carmela
Napoli per parte ricorrente, presente di persona, e la dott.ssa Silvia Tacus in sostituzione della dott.ssa
Cont Sonia Zanello per .
L'avv. Carmela Napoli contesta l'eccezione di giurisdizione, richiama Cons. Stato 003367/25 e insiste per l'accoglimento del ricorso con riconoscimento retroattivo del punteggio.
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 152/2025
Promossa da:
(c.f.: ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Napoli Carmela
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Sonia Zanello e la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e incarico del Direttore Generale dell' ; Parte_2
, in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
, in persona del Dirigente pro tempore; Controparte_4
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore Controparte_5
-resistenti-
oggetto: riconoscimento servizio di leva.
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1 Nel merito: - condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024- 2027 e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad Parte_1
essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio
2024- 2027.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo la giurisdizione devoluta al
Giudice Amministrativo in siffatta materia;
Nel merito: respingere la pretesa attorea siccome infondata in fatto e in diritto con il favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.25 deduceva di aver presentato domanda Parte_1
di conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024-2027 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per l'ambito territoriale di allegando di essere CP_4
in possesso di idoneo titolo di studio e di aver svolto servizio militare di leva dal 30.10.96 al 30.01.97, lamentando che l'Amministrazione scolastica aveva a lui attribuito soltanto 8,20 punti per il profilo di assistente amministrativo e 9,70 punti per il profilo di collaboratore scolastico, senza, quindi, il riconoscimento di 6 punti per il servizio militare da egli svolto, poiché prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
La difesa attorea evidenziava, infatti, che il D.M. n. 89/2024 opera un discrimine tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello svolto non in costanza di rapporto di lavoro, attribuendo al primo un punteggio di 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) e, viceversa, solo 0,60 punti per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese (o frazione superiore a
15 giorni) per il secondo.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità della suddetta disciplina, per contrasto con gli artt. 485, comma
7, del D.Lgs. n. 297/1994, richiamando il disposto dell'art. 2050 cod. ord. mil. e l'art. 52 Cost. e concludendo, quindi, come in epigrafe. Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_2
di giurisdizione del Giudice adito, posto che oggetto di contestazione nel presente giudizio non è la lesione di diritti soggettivi, bensì la corretta applicazione della norma in vigore e, quindi, la lesione di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il insisteva, altresì, per il rigetto nel merito del ricorso, in quanto l'Istituzione scolastica di CP_2
competenza aveva correttamente valutato il servizio di leva svolto dal ricorrente non in costanza di rapporto di lavoro, richiamando il disposto del D.M. n. 89/2024, che impone di valutare in misura diversa il servizio militare di leva a seconda che lo stesso sia prestato in costanza di nomina o meno, trattando in maniera diversa situazioni difformi come il principio di uguaglianza impone.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13.05.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente non sia fondata e non possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Part riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_2
rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Deve, poi, evidenziarsi, sempre in via preliminare, l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Si osserva in proposito che, proprio al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie relative al diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito che “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, (come nella presente controversia-n.d.r.) la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Sez. Un., ordinanza n. 9330 del
4.04.2023).
Passando al merito, è opportuno, anzitutto, richiamare la normativa rilevante in causa.
Infatti, il ricorrente lamenta la illegittimità della disciplina contenuta nel D.M. n. 89/2024, identica a quella presente nel precedente D.M. 50/2021, che in particolare nell'allegato A contiene una “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.”, che specifica nelle avvertenze che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Si osserva che, ai sensi della disciplina ora richiamata, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Secondo la tesi attorea, la distinzione introdotta dal D.M. sopra citato nella valutazione del servizio di leva, cui viene attribuito un differente punteggio a seconda che sia stato prestato o meno in costanza di rapporto di impiego, si pone in contrasto con diverse norme primarie, nonché con la Costituzione che, viceversa, imporrebbero la medesima considerazione del servizio di leva svolto dopo il conseguimento del titolo richiesto per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia.
La tesi di parte ricorrente, tuttavia, non appare fondata.
Infatti, gli artt. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale ATA, specularmente a quanto disposto dall'art. 485 c. 7 del medesimo D.Lgs. per i docenti, citato da parte ricorrente, dispone che
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostituivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, ai fini della ricostruzione di carriera e, pertanto, tale disposizione riguarda il servizio di leva svolto in costanza di impiego. Anche l'art. 2050 cod. ord. militare, nel disciplinare la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, impone di considerare lo stesso con il medesimo punteggio attribuito per gli impieghi civili presso gli enti pubblici e, solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro, prevede che venga considerato “a tutti gli effetti” e, quindi, sia ai fini dell'ammissibilità che ai fini della valutazione.
Sulla interpretazione di tale norma si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione, chiarendo che la suddetta disposizione deve trovare applicazione anche per le graduatorie ad esaurimento e non condividendo la ricostruzione del che, in un primo momento, riteneva che la norma Controparte_2
affermasse la valutabilità del solo servizio di leva svolto in costanza di nomina, come poi affermato nei D.M. 42/2009 e 44/2011.
Tale orientamento della Corte di Cassazione – richiamato poi anche dalla recente ed, invero, stringata pronuncia del Consiglio di Stato n. 266/2023 e dall'ordinanza n. 15965 del 7.06.24 della Corte di
Cassazione, citata anche da parte ricorrente – non appare confacente al caso oggetto del presente giudizio, poiché è stata affermata l'illegittimità solo della mancata valutazione tout court del servizio di leva, ma non è stata dichiarata la necessità dell'attribuzione sempre dello stesso punteggio, a prescindere dal momento in cui tale servizio è stato svolto.
Ebbene, a parere del Giudicante, con il D.M. 89/2024 e, già in precedenza con il D.M. 50/2021,
l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato
A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali e si allinea a quanto stabilito dalle fonti di rango superiore.
Si ritiene, quindi ed in proposito, di aderire alla tesi secondo cui a situazioni difformi deve corrispondere un trattamento differenziato, condivisa da una parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale di Udine n. 99/23 dd. 11.04.23, Tribunale di Frosinone n. 287/23 dd. 15.03.23, Tribunale di Gorizia n. 56/23 dd. 15.03.23) e anche da una parte del Consiglio di Stato (si veda la sentenza n.
11602/2022, pronunciata rispetto alle medesime contestazioni in ordine alla violazione di norme primarie e costituzionali sollevate nel giudizio per cui è processo, successiva alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 266/2023 - infatti, la camera di consiglio della sentenza n. 266/23 è di data
18.10.22, mentre la camera di consiglio della sentenza n. 11602/22 è di data 29.11.22 - sebbene sia stata poi richiamata dalle recenti ma stringate sentenze n. 9864/2024 e n. 3367/2025).
Tale interpretazione è supportata in primis dal dato normativo, in quanto l'art. 2050 cod. ord. mil. distingue nei suoi primi due commi tra il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego (comma 1), che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, e quello prestato in costanza di rapporto di impiego (comma 2), da considerarsi come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
Inoltre, tale conclusione trova conferma proprio dalla norma costituzionale di cui la ricorrente lamenta la violazione.
Infatti, come affermato dal Consiglio di Stato, “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n.
4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione” (Consiglio di Stato, sentenza n. 11602/2022).
Appare, in conclusione, ragionevole che il servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione, dovendosi evitare in tal caso che si verifichi una discriminazione tra il cittadino impegnato a svolgere il servizio militare obbligatorio e quello che, avuto prima ingresso in una P.A., possa godere del riconoscimento di benefici derivanti da tale impiego.
Pertanto, si deve ritenere che il D.M. n. 89/2024 (così come, in precedenza, anche il D.M. 50/2021) non sia in contrasto con la nostra Costituzione e, in particolare, con gli artt. 52 e 3 Cost., né con altre norme primarie, posto che tali norme non impongono una valutazione uniforme del servizio militare obbligatorio, dovendo concludersi anzi, per le ragioni sopra esposte, per la ragionevolezza del distinguo di cui si tratta.
Di conseguenza, la domanda del ricorrente deve essere respinta, ma l'esistenza di precedenti di merito difformi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Udine, 13.05.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 13.05.25, avanti al Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, è presente l'avv. Carmela
Napoli per parte ricorrente, presente di persona, e la dott.ssa Silvia Tacus in sostituzione della dott.ssa
Cont Sonia Zanello per .
L'avv. Carmela Napoli contesta l'eccezione di giurisdizione, richiama Cons. Stato 003367/25 e insiste per l'accoglimento del ricorso con riconoscimento retroattivo del punteggio.
La dott.ssa Silvia Tacus si richiama alla memoria di costituzione.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 152/2025
Promossa da:
(c.f.: ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Napoli Carmela
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, con Controparte_2
la dott.ssa Sonia Zanello e la dott.ssa Silvia Tacus, giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato e incarico del Direttore Generale dell' ; Parte_2
, in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore;
, in persona del Dirigente pro tempore; Controparte_4
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore Controparte_5
-resistenti-
oggetto: riconoscimento servizio di leva.
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1 Nel merito: - condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2024- 2027 e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il Sig. se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad Parte_1
essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio
2024- 2027.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
In via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, essendo la giurisdizione devoluta al
Giudice Amministrativo in siffatta materia;
Nel merito: respingere la pretesa attorea siccome infondata in fatto e in diritto con il favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.02.25 deduceva di aver presentato domanda Parte_1
di conferma-aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2024-2027 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per l'ambito territoriale di allegando di essere CP_4
in possesso di idoneo titolo di studio e di aver svolto servizio militare di leva dal 30.10.96 al 30.01.97, lamentando che l'Amministrazione scolastica aveva a lui attribuito soltanto 8,20 punti per il profilo di assistente amministrativo e 9,70 punti per il profilo di collaboratore scolastico, senza, quindi, il riconoscimento di 6 punti per il servizio militare da egli svolto, poiché prestato non in costanza di rapporto di lavoro.
La difesa attorea evidenziava, infatti, che il D.M. n. 89/2024 opera un discrimine tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello svolto non in costanza di rapporto di lavoro, attribuendo al primo un punteggio di 6 punti per ogni anno e 0,50 punti per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) e, viceversa, solo 0,60 punti per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese (o frazione superiore a
15 giorni) per il secondo.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità della suddetta disciplina, per contrasto con gli artt. 485, comma
7, del D.Lgs. n. 297/1994, richiamando il disposto dell'art. 2050 cod. ord. mil. e l'art. 52 Cost. e concludendo, quindi, come in epigrafe. Si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente il difetto Controparte_2
di giurisdizione del Giudice adito, posto che oggetto di contestazione nel presente giudizio non è la lesione di diritti soggettivi, bensì la corretta applicazione della norma in vigore e, quindi, la lesione di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il insisteva, altresì, per il rigetto nel merito del ricorso, in quanto l'Istituzione scolastica di CP_2
competenza aveva correttamente valutato il servizio di leva svolto dal ricorrente non in costanza di rapporto di lavoro, richiamando il disposto del D.M. n. 89/2024, che impone di valutare in misura diversa il servizio militare di leva a seconda che lo stesso sia prestato in costanza di nomina o meno, trattando in maniera diversa situazioni difformi come il principio di uguaglianza impone.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 13.05.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente non sia fondata e non possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, ai fini della corretta individuazione delle parti del processo, va qui affermato “… il Part riconoscimento all ed al suo dirigente della veste di organi del , muniti di poteri di CP_2
rappresentanza di esso verso l'esterno, ma non di un'autonoma soggettività …”, sicché il summenzionato Ufficio “… non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., e ciò anche in forza dei CP_2
regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di «legittimazione passiva» …”, mentre “… nessuna capacità processuale, neanche di rappresentanza, può invece riconoscersi ai c.d. Ambiti, quali mere articolazioni territoriali, non destinatarie di attribuzioni di poteri rispetto alle liti (ora art. 7, co. 3, d.p.c.m. 166/2020) …” (v., così, in motivazione, Cass civ. -
Sez. L, Sentenza n. 32938 del 09/11/2021).
Deve, poi, evidenziarsi, sempre in via preliminare, l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Si osserva in proposito che, proprio al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie relative al diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ribadito che “se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, (come nella presente controversia-n.d.r.) la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario” (Sez. Un., ordinanza n. 9330 del
4.04.2023).
Passando al merito, è opportuno, anzitutto, richiamare la normativa rilevante in causa.
Infatti, il ricorrente lamenta la illegittimità della disciplina contenuta nel D.M. n. 89/2024, identica a quella presente nel precedente D.M. 50/2021, che in particolare nell'allegato A contiene una “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.”, che specifica nelle avvertenze che: “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Si osserva che, ai sensi della disciplina ora richiamata, per il servizio militare obbligatorio reso in costanza di rapporto di impiego è attribuito il punteggio di 6 punti per anno / 0,5 punti per mese;
per il servizio militare obbligatorio reso non in costanza di rapporto di impiego, invece, è attribuito il minor punteggio di 0,60 punti per anno / 0,05 punti per mese.
Secondo la tesi attorea, la distinzione introdotta dal D.M. sopra citato nella valutazione del servizio di leva, cui viene attribuito un differente punteggio a seconda che sia stato prestato o meno in costanza di rapporto di impiego, si pone in contrasto con diverse norme primarie, nonché con la Costituzione che, viceversa, imporrebbero la medesima considerazione del servizio di leva svolto dopo il conseguimento del titolo richiesto per l'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia.
La tesi di parte ricorrente, tuttavia, non appare fondata.
Infatti, gli artt. 569 comma 3 del D.Lgs. n. 297/1994 per il personale ATA, specularmente a quanto disposto dall'art. 485 c. 7 del medesimo D.Lgs. per i docenti, citato da parte ricorrente, dispone che
“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostituivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”, ai fini della ricostruzione di carriera e, pertanto, tale disposizione riguarda il servizio di leva svolto in costanza di impiego. Anche l'art. 2050 cod. ord. militare, nel disciplinare la valutabilità del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, impone di considerare lo stesso con il medesimo punteggio attribuito per gli impieghi civili presso gli enti pubblici e, solo se prestato in pendenza di rapporto di lavoro, prevede che venga considerato “a tutti gli effetti” e, quindi, sia ai fini dell'ammissibilità che ai fini della valutazione.
Sulla interpretazione di tale norma si è pronunciata a più riprese la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione, chiarendo che la suddetta disposizione deve trovare applicazione anche per le graduatorie ad esaurimento e non condividendo la ricostruzione del che, in un primo momento, riteneva che la norma Controparte_2
affermasse la valutabilità del solo servizio di leva svolto in costanza di nomina, come poi affermato nei D.M. 42/2009 e 44/2011.
Tale orientamento della Corte di Cassazione – richiamato poi anche dalla recente ed, invero, stringata pronuncia del Consiglio di Stato n. 266/2023 e dall'ordinanza n. 15965 del 7.06.24 della Corte di
Cassazione, citata anche da parte ricorrente – non appare confacente al caso oggetto del presente giudizio, poiché è stata affermata l'illegittimità solo della mancata valutazione tout court del servizio di leva, ma non è stata dichiarata la necessità dell'attribuzione sempre dello stesso punteggio, a prescindere dal momento in cui tale servizio è stato svolto.
Ebbene, a parere del Giudicante, con il D.M. 89/2024 e, già in precedenza con il D.M. 50/2021,
l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e, nell'allegato
A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali e si allinea a quanto stabilito dalle fonti di rango superiore.
Si ritiene, quindi ed in proposito, di aderire alla tesi secondo cui a situazioni difformi deve corrispondere un trattamento differenziato, condivisa da una parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Tribunale di Udine n. 99/23 dd. 11.04.23, Tribunale di Frosinone n. 287/23 dd. 15.03.23, Tribunale di Gorizia n. 56/23 dd. 15.03.23) e anche da una parte del Consiglio di Stato (si veda la sentenza n.
11602/2022, pronunciata rispetto alle medesime contestazioni in ordine alla violazione di norme primarie e costituzionali sollevate nel giudizio per cui è processo, successiva alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 266/2023 - infatti, la camera di consiglio della sentenza n. 266/23 è di data
18.10.22, mentre la camera di consiglio della sentenza n. 11602/22 è di data 29.11.22 - sebbene sia stata poi richiamata dalle recenti ma stringate sentenze n. 9864/2024 e n. 3367/2025).
Tale interpretazione è supportata in primis dal dato normativo, in quanto l'art. 2050 cod. ord. mil. distingue nei suoi primi due commi tra il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego (comma 1), che dà diritto allo stesso punteggio previsto per il servizio prestato presso gli enti pubblici, e quello prestato in costanza di rapporto di impiego (comma 2), da considerarsi come effettivo servizio reso alle dipendenze della medesima amministrazione.
Inoltre, tale conclusione trova conferma proprio dalla norma costituzionale di cui la ricorrente lamenta la violazione.
Infatti, come affermato dal Consiglio di Stato, “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n.
4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione” (Consiglio di Stato, sentenza n. 11602/2022).
Appare, in conclusione, ragionevole che il servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego sia equiparato a qualsiasi altro impiego presso la pubblica amministrazione, dovendosi evitare in tal caso che si verifichi una discriminazione tra il cittadino impegnato a svolgere il servizio militare obbligatorio e quello che, avuto prima ingresso in una P.A., possa godere del riconoscimento di benefici derivanti da tale impiego.
Pertanto, si deve ritenere che il D.M. n. 89/2024 (così come, in precedenza, anche il D.M. 50/2021) non sia in contrasto con la nostra Costituzione e, in particolare, con gli artt. 52 e 3 Cost., né con altre norme primarie, posto che tali norme non impongono una valutazione uniforme del servizio militare obbligatorio, dovendo concludersi anzi, per le ragioni sopra esposte, per la ragionevolezza del distinguo di cui si tratta.
Di conseguenza, la domanda del ricorrente deve essere respinta, ma l'esistenza di precedenti di merito difformi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Udine, 13.05.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia