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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3263/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20761/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2500/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ricorre
contro
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., quale concessionario della riscossione dei tributi del Comune di Napoli nonché Comune di Napoli, avverso avviso di accertamento esecutivo TARI n. 177405/145 relativo alle annualità 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024.
In particolare, il ricorrente eccepisce:
-l'erronea determinazione della TARI per l'annualità 2024, avendo il concessionario applicato la tariffa corrispondente a n. 4 occupanti anziché quella corretta per n. 3 occupanti, come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli in data 25 gennaio 2025;
-ulteriori vizi di nullità dell'atto relativi alla pretesa tardività/decadenza ed alla carenza di motivazione in ordine al calcolo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente evidenziava altresì di aver presentato istanza di autotutela, corredata da documentazione anagrafica, rimasta priva di riscontro.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività di accertamento e riscossione TARI risulta affidata in concessione alla società Napoli
Obiettivo Valore s.r.l.
La società concessionaria, pur ritualmente evocata in giudizio, non risulta aver depositato autonome controdeduzioni idonee a contestare nel merito la specifica doglianza relativa al numero degli occupanti per l'annualità 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
Sulla legittimazione passiva del Comune di Napoli, in base all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l'ente locale affidi a soggetti esterni l'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie tributarie spetta al concessionario.
Ne consegue che il Comune di Napoli deve essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Relativamente alla erronea determinazione della TARI per l'annualità 2024, la doglianza di parte ricorrente è fondata considerato che dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli in data 25 gennaio 2025, risulta che il nucleo familiare residente presso l'immobile assoggettato al tributo era composto da n. 3 persone.
La TARI per le utenze domestiche è composta da una quota fissa, parametrata alla superficie dell'immobile, e da una quota variabile, determinata anche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 1, commi 641 e ss., L. n. 147/2013 e del Regolamento TARI del
Comune di Napoli. L'applicazione della tariffa corrispondente a n. 4 occupanti, in luogo di quella dovuta per n. 3 occupanti, comporta una indebita maggiorazione della quota variabile del tributo e, conseguentemente, delle sanzioni, degli interessi e del tributo provinciale TEFA.
Il concessionario avrebbe dovuto attenersi ai dati anagrafici ufficiali, non risultando in atti elementi idonei a giustificare l'applicazione di uno scaglione superiore.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo limitatamente all'annualità 2024 e deve essere annullato in parte qua, con obbligo di rideterminazione del tributo dovuto sulla base di n. 3 occupanti.
Gli ulteriori motivi di ricorso, relativi a decadenza e carenza di motivazione sul calcolo di sanzioni ed interessi, restano assorbiti dall'accoglimento del motivo principale, nei limiti dell'annualità 2024, non incidendo sulle restanti annualità correttamente accertate.
Pertanto, accoglie parzialmente il ricorso. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo TARI n.177405/145 limitatamente all'annualità 2024; rigetta il ricoso per le restanti annualità.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20761/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 177405-145 TARI 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2500/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ricorre
contro
Napoli Obiettivo Valore s.r.l., quale concessionario della riscossione dei tributi del Comune di Napoli nonché Comune di Napoli, avverso avviso di accertamento esecutivo TARI n. 177405/145 relativo alle annualità 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024.
In particolare, il ricorrente eccepisce:
-l'erronea determinazione della TARI per l'annualità 2024, avendo il concessionario applicato la tariffa corrispondente a n. 4 occupanti anziché quella corretta per n. 3 occupanti, come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli in data 25 gennaio 2025;
-ulteriori vizi di nullità dell'atto relativi alla pretesa tardività/decadenza ed alla carenza di motivazione in ordine al calcolo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente evidenziava altresì di aver presentato istanza di autotutela, corredata da documentazione anagrafica, rimasta priva di riscontro.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività di accertamento e riscossione TARI risulta affidata in concessione alla società Napoli
Obiettivo Valore s.r.l.
La società concessionaria, pur ritualmente evocata in giudizio, non risulta aver depositato autonome controdeduzioni idonee a contestare nel merito la specifica doglianza relativa al numero degli occupanti per l'annualità 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
Sulla legittimazione passiva del Comune di Napoli, in base all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 ed alla consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora l'ente locale affidi a soggetti esterni l'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la legittimazione sostanziale e processuale nelle controversie tributarie spetta al concessionario.
Ne consegue che il Comune di Napoli deve essere estromesso dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Relativamente alla erronea determinazione della TARI per l'annualità 2024, la doglianza di parte ricorrente è fondata considerato che dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Napoli in data 25 gennaio 2025, risulta che il nucleo familiare residente presso l'immobile assoggettato al tributo era composto da n. 3 persone.
La TARI per le utenze domestiche è composta da una quota fissa, parametrata alla superficie dell'immobile, e da una quota variabile, determinata anche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 1, commi 641 e ss., L. n. 147/2013 e del Regolamento TARI del
Comune di Napoli. L'applicazione della tariffa corrispondente a n. 4 occupanti, in luogo di quella dovuta per n. 3 occupanti, comporta una indebita maggiorazione della quota variabile del tributo e, conseguentemente, delle sanzioni, degli interessi e del tributo provinciale TEFA.
Il concessionario avrebbe dovuto attenersi ai dati anagrafici ufficiali, non risultando in atti elementi idonei a giustificare l'applicazione di uno scaglione superiore.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo limitatamente all'annualità 2024 e deve essere annullato in parte qua, con obbligo di rideterminazione del tributo dovuto sulla base di n. 3 occupanti.
Gli ulteriori motivi di ricorso, relativi a decadenza e carenza di motivazione sul calcolo di sanzioni ed interessi, restano assorbiti dall'accoglimento del motivo principale, nei limiti dell'annualità 2024, non incidendo sulle restanti annualità correttamente accertate.
Pertanto, accoglie parzialmente il ricorso. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento esecutivo TARI n.177405/145 limitatamente all'annualità 2024; rigetta il ricoso per le restanti annualità.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.