TAR
Sentenza 20 marzo 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02061/2020 REG.RIC.
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00734 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02061/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2020, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Galante, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l'annullamento: N. 02061/2020 REG.RIC.
dell'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile del Settore 4
“Sviluppo del Territorio e Cura della Città” del Comune di Partinico ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 25.680,00 a titolo di saldo degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-; dell'ingiunzione n. -OMISSIS-, richiamata nella premessa dell'ordinanza impugnata e mai notificata ai ricorrenti; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
e per l'accertamento: dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune di Partinico avente ad oggetto gli oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -
OMISSIS-, per decorso del termine quinquennale ovvero, in ogni caso, del termine ordinario decennale di prescrizione; che nulla è dovuto dai ricorrenti a titolo di oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Partinico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 2 dicembre 2020, i sigg. -OMISSIS--
OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-, notificata il 3 novembre 2020, con la quale il
Comune di Partinico ha intimato loro il pagamento della somma di € 25.680,00 a titolo di saldo degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -
OMISSIS-, nonché la precedente ingiunzione n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento impugnato e asseritamente mai notificata. I ricorrenti hanno inoltre N. 02061/2020 REG.RIC.
chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito e la declaratoria che nulla è dovuto a tale titolo.
A fondamento del ricorso i ricorrenti espongono, in punto di fatto, di essere comproprietari di alcune unità immobiliari site nel Comune di Partinico, per le quali avevano presentato nel 1995 domande di concessione edilizia in sanatoria. All'esito dell'istruttoria il Comune rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-
, determinando gli oneri concessori complessivi in € 30.813,53, dei quali veniva versata la prima rata di € 5.153,53, mentre il residuo era rateizzato in cinque rate semestrali con scadenza tra il 17 gennaio 2009 e il 17 gennaio 2011. A distanza di oltre dieci anni dal rilascio del titolo edilizio, l'Amministrazione adottava l'ordinanza- ingiunzione impugnata per il recupero del credito residuo.
In diritto essi deducono, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 della legge n.
241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, sostengono l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge n.
689/1981 e dell'art. 2948 c.c.; in via subordinata, deducono comunque la prescrizione decennale, non essendo stato notificato alcun atto interruttivo entro il termine decorrente dal rilascio della concessione edilizia.
2 – In data 4 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Partinico, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Amministrazione ha sostenuto che il credito relativo agli oneri concessori è soggetto al termine di prescrizione decennale e che il relativo decorso sarebbe stato interrotto mediante la nota prot. n. 11985 del 12 luglio 2018, con la quale era stato richiesto il pagamento delle somme dovute. L'ente resistente ha inoltre richiamato la successiva nota prot. n. 166 del 7 gennaio 2020, trasmessa ai ricorrenti, ritenuta idonea a confermare l'attivazione del procedimento di recupero del credito e a sollecitare il pagamento degli oneri concessori. N. 02061/2020 REG.RIC.
3 – Co nota del 10 gennaio 2021 i ricorrenti hanno contestato l'autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della nota prot. n. 11985 del 12 luglio
2018, dichiarando di voler proporre querela di falso innanzi al Giudice ordinario.
4 – Con ordinanza del 12 novembre 2021 il giudizio amministrativo è stato sospeso in attesa della definizione del relativo giudizio civile. All'esito di tale procedimento, il
Tribunale civile di Palermo, con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, ha dichiarato falsa la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, escludendo che la raccomandata fosse stata ricevuta dal destinatario.
5 – In data 25 agosto 2025 i ricorrenti hanno depositato nel presente giudizio la sentenza resa nel giudizio di falso, sostenendo che, alla luce dei relativi esiti,
l'ingiunzione del 2018 non sarebbe stata validamente notificata e non potrebbe quindi considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
6 – Con memoria conclusiva depositata il 6 febbraio 2026 i ricorrenti, nel richiamare le precedenti difese, hanno altresì evidenziato che la nota prot. n. 166 del 7 gennaio
2020, prodotta dal Comune, costituirebbe una mera convocazione presso gli uffici comunali e non un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione.
7 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
8 – Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
8.1 – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-, impugnata nel presente giudizio.
La censura non può essere condivisa.
Va infatti osservato che la controversia in esame ha ad oggetto la pretesa patrimoniale dell'amministrazione relativa al pagamento degli oneri concessori connessi ad una concessione edilizia in sanatoria, vale a dire l'adempimento di una obbligazione pecuniaria derivante dal rilascio del titolo edilizio. In tale ambito l'amministrazione N. 02061/2020 REG.RIC.
non esercita un potere autoritativo discrezionale, ma agisce per la riscossione di un credito di natura patrimoniale, riconducibile alla sfera dei rapporti obbligatori tra pubblica amministrazione e privato.
In presenza di controversie come quella in oggetto aventi ad oggetto diritti soggettivi e obblighi patrimoniali, la giurisprudenza (Cons.St., AP, 30 agosto 2018, n. 12) è costante nel ritenere che non trovino applicazione le garanzie partecipative previste dall'art. 7 e seguenti della della legge n. 241 del 1990, le quali presuppongono l'esercizio di potestà amministrative incidenti su posizioni di interesse legittimo.
Diversamente, quando l'amministrazione si limita ad esercitare una pretesa creditoria già determinata nella sua consistenza, il contraddittorio procedimentale non assume carattere necessario, potendo il privato far valere le proprie ragioni nella sede contenziosa. Ne consegue che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina, nel caso di specie, alcuna illegittimità dell'atto impugnato.
8.2 – Con il secondo motivo di ricorso i sig.ri -OMISSIS- eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune, invocando in via principale il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, in via alternativa, quello previsto dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche.
L'esame del profilo della prescrizione richiede, in via preliminare, alcune considerazioni sulla natura giuridica del credito azionato dall'amministrazione resistente.
Al riguardo, deve rilevarsi che gli oneri concessori non hanno natura sanzionatoria, ma costituiscono una obbligazione patrimoniale di diritto pubblico connessa al rilascio del titolo edilizio. Essi rappresentano, infatti, la quota di partecipazione del privato ai costi delle opere di urbanizzazione e trovano il proprio fondamento nel rapporto sinallagmatico che si instaura tra amministrazione e titolare del titolo abilitativo quale effetto del beneficio derivante dall'attività edificatoria assentita. N. 02061/2020 REG.RIC.
Ne consegue che non è applicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, disposizione riferita esclusivamente alla riscossione delle sanzioni amministrative; né può trovare applicazione l'art. 2948 c.c., relativo alle obbligazioni periodiche che si rinnovano nel tempo, mentre nel caso di specie si verte in tema di obbligazione unica, sia pure rateizzata.
La giurisprudenza amministrativa (v. ancora: Cons. St., A.P., 30 agosto 2018, n. 12;
Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 21 novembre 2014, n. 2978; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 agosto 2015, n. 1887)
è ormai consolidata nel ritenere che il credito dell'amministrazione relativo agli oneri di urbanizzazione e costruzione sia soggetto, per la sua peculiare natura, al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
Quanto al dies a quo di decorrenza del detto termine prescrizionale, si osserva che, nel caso di specie, la concessione edilizia in sanatoria n. 135 è stata rilasciata dal Comune di Partinico in data 24 luglio 2008. A seguito del versamento dell'acconto di €
6.954,97, il titolare del titolo era tenuto a corrispondere l'importo residuo complessivo di € 25.767,65, da versare in cinque rate semestrali così scaglionate: € 5.153,53 entro il 17/01/2009; € 5.153,53 entro il 17/07/2009; € 5.153,53 entro il 17/01/2010; €
5.153,53 entro il 17/07/2010; € 5.153,53 entro il 17/01/2011.
Considerato che la prescrizione decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e che, nei casi di obbligazioni rateizzate, la relativa esigibilità deve essere individuata con riferimento alla scadenza delle singole rate (T.A.R. Sicilia,
Catania, Sez. III, 14 giugno 2021, n. 1940), il dies a quo del termine prescrizionale deve allora essere individuato, con riferimento a ciascuna rata, nella data della relativa scadenza.
Ciò posto, occorre a questo punto verificare se, in relazione a ciascuna di tali rate, prima del decorso del termine prescrizionale decennale, sia intervenuto (o meno) un valido atto idoneo ad interrompere la prescrizione. N. 02061/2020 REG.RIC.
L'amministrazione resistente ha individuato tale atto anzitutto nella nota prot. n.
11985 del 12 luglio 2018 (ingiunzione n. 64/2018), che assume essere stata notificata ai ricorrenti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al sig. -OMISSIS- -
OMISSIS-.
Nel corso del giudizio è stato quindi promosso, ai sensi dell'art. 77 c.p.a., procedimento di querela di falso dinanzi al Tribunale civile di Palermo in relazione alla sottoscrizione apposta sul predetto avviso di ricevimento.
In proposito è bene osservare che, nella fattispecie, la proposizione della querela di falso è stata autorizzata dal TAR per ragioni di maggiore certezza giuridica. Ciò nondimeno, tale strumento non risultava, in realtà, strettamente necessario. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, al di fuori delle notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982, l'agente postale non attesta l'identità del soggetto che riceve il plico, limitandosi a curarne la consegna presso il domicilio del destinatario e a raccoglierne la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento; ne consegue che la riferibilità della firma al destinatario non è assistita da fede privilegiata e può essere contestata anche senza la proposizione della querela di falso
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 19 gennaio 2023, n. 1686; Trib. Roma, sez. II civ., 1° luglio
2024, n. 11222; Trib. Palermo, 27 febbraio 2024, n. 1194).
Ciò detto, nel caso di specie, con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, il
Tribunale civile ha accertato che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non è riconducibile al destinatario -OMISSIS- -OMISSIS-, dichiarandone la falsità.
Ne consegue che non risulta possibile stabilire chi abbia in concreto ricevuto il piego postale, né se tale soggetto fosse effettivamente legittimato a riceverlo per conto del destinatario secondo le modalità previste dalla normativa postale e dalla disciplina delle notificazioni a mezzo posta.
In tale contesto, la mancanza di certezza circa l'identità del soggetto che avrebbe ricevuto l'atto impedisce di ritenere validamente perfezionata la notifica nei confronti N. 02061/2020 REG.RIC.
del destinatario dell'atto di costituzione in mora e, conseguentemente, la produzione del relativo effetto interruttivo della prescrizione.
Né, ai fini dell'interruzione della prescrizione, può assumere alcun rilievo la nota prot.
n. 166 del 7 gennaio 2020, richiamata e prodotta dal Comune resistente.
Come osservato anche dalla parte ricorrente con memoria del 6 febbraio 2026, dalla stessa lettura della nota emerge, infatti, che essa si limita a convocare il sig. -
OMISSIS- -OMISSIS-presso gli uffici comunali al fine di discutere della questione relativa agli oneri concessori, senza contenere alcuna richiesta di pagamento né una formale intimazione ad adempiere. Come noto, la costituzione in mora presuppone una chiara ed esplicita richiesta di adempimento rivolta al debitore, idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto; elementi che, nel caso di specie, risultano del tutto assenti, trattandosi – come detto – di una mera comunicazione di convocazione.
Considerato, allora, che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione deve individuarsi nell'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-, notificata in data 3 novembre
2020, risulta evidente come debbano ritenersi prescritte tutte le rate, ad eccezione di quella dell'importo di € 5.153,53 con scadenza al 17 gennaio 2011. Solo per tale ultima rata, infatti, il termine prescrizionale decennale non era ancora decorso alla data della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
8.3 – Per le considerazioni che precedono, e in parziale accoglimento del ricorso,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata va dunque annullata, dovendosi accertare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal Comune resistente in relazione a tutte le rate, ad eccezione di quella dell'importo di € 5.153,53 con scadenza al 17 gennaio 2011.
9 – Alla luce degli esisti del giudizio, le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.100,00, vanno compensate tra le parti nella misura di un N. 02061/2020 REG.RIC.
terzo, mentre i restanti due terzi, pari ad € 1.400,00, sono posti a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata, accertando l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal Comune resistente in relazione a tutte le rate, ad eccezione di quella dell'importo di € 5.153,53 con scadenza al 17 gennaio 2011.
Le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.100,00, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste per i restanti due terzi, pari ad € 1.400,00, a carico dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA IL, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA IL AN EN N. 02061/2020 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/03/2026
N. 00734 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02061/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2020, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Scalia, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Partinico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Galante, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l'annullamento: N. 02061/2020 REG.RIC.
dell'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile del Settore 4
“Sviluppo del Territorio e Cura della Città” del Comune di Partinico ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 25.680,00 a titolo di saldo degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-; dell'ingiunzione n. -OMISSIS-, richiamata nella premessa dell'ordinanza impugnata e mai notificata ai ricorrenti; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
e per l'accertamento: dell'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune di Partinico avente ad oggetto gli oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -
OMISSIS-, per decorso del termine quinquennale ovvero, in ogni caso, del termine ordinario decennale di prescrizione; che nulla è dovuto dai ricorrenti a titolo di oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Partinico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il dott. EA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
1 – Con ricorso ritualmente depositato in data 2 dicembre 2020, i sigg. -OMISSIS--
OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS- hanno impugnato l'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-, notificata il 3 novembre 2020, con la quale il
Comune di Partinico ha intimato loro il pagamento della somma di € 25.680,00 a titolo di saldo degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia in sanatoria n. -
OMISSIS-, nonché la precedente ingiunzione n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento impugnato e asseritamente mai notificata. I ricorrenti hanno inoltre N. 02061/2020 REG.RIC.
chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito e la declaratoria che nulla è dovuto a tale titolo.
A fondamento del ricorso i ricorrenti espongono, in punto di fatto, di essere comproprietari di alcune unità immobiliari site nel Comune di Partinico, per le quali avevano presentato nel 1995 domande di concessione edilizia in sanatoria. All'esito dell'istruttoria il Comune rilasciava la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-
, determinando gli oneri concessori complessivi in € 30.813,53, dei quali veniva versata la prima rata di € 5.153,53, mentre il residuo era rateizzato in cinque rate semestrali con scadenza tra il 17 gennaio 2009 e il 17 gennaio 2011. A distanza di oltre dieci anni dal rilascio del titolo edilizio, l'Amministrazione adottava l'ordinanza- ingiunzione impugnata per il recupero del credito residuo.
In diritto essi deducono, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 della legge n.
241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, sostengono l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge n.
689/1981 e dell'art. 2948 c.c.; in via subordinata, deducono comunque la prescrizione decennale, non essendo stato notificato alcun atto interruttivo entro il termine decorrente dal rilascio della concessione edilizia.
2 – In data 4 gennaio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Partinico, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Amministrazione ha sostenuto che il credito relativo agli oneri concessori è soggetto al termine di prescrizione decennale e che il relativo decorso sarebbe stato interrotto mediante la nota prot. n. 11985 del 12 luglio 2018, con la quale era stato richiesto il pagamento delle somme dovute. L'ente resistente ha inoltre richiamato la successiva nota prot. n. 166 del 7 gennaio 2020, trasmessa ai ricorrenti, ritenuta idonea a confermare l'attivazione del procedimento di recupero del credito e a sollecitare il pagamento degli oneri concessori. N. 02061/2020 REG.RIC.
3 – Co nota del 10 gennaio 2021 i ricorrenti hanno contestato l'autenticità della firma apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della nota prot. n. 11985 del 12 luglio
2018, dichiarando di voler proporre querela di falso innanzi al Giudice ordinario.
4 – Con ordinanza del 12 novembre 2021 il giudizio amministrativo è stato sospeso in attesa della definizione del relativo giudizio civile. All'esito di tale procedimento, il
Tribunale civile di Palermo, con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, ha dichiarato falsa la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, escludendo che la raccomandata fosse stata ricevuta dal destinatario.
5 – In data 25 agosto 2025 i ricorrenti hanno depositato nel presente giudizio la sentenza resa nel giudizio di falso, sostenendo che, alla luce dei relativi esiti,
l'ingiunzione del 2018 non sarebbe stata validamente notificata e non potrebbe quindi considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
6 – Con memoria conclusiva depositata il 6 febbraio 2026 i ricorrenti, nel richiamare le precedenti difese, hanno altresì evidenziato che la nota prot. n. 166 del 7 gennaio
2020, prodotta dal Comune, costituirebbe una mera convocazione presso gli uffici comunali e non un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione.
7 – All'udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
8 – Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
8.1 – Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione dell'ordinanza ingiunzione n. -OMISSIS-, impugnata nel presente giudizio.
La censura non può essere condivisa.
Va infatti osservato che la controversia in esame ha ad oggetto la pretesa patrimoniale dell'amministrazione relativa al pagamento degli oneri concessori connessi ad una concessione edilizia in sanatoria, vale a dire l'adempimento di una obbligazione pecuniaria derivante dal rilascio del titolo edilizio. In tale ambito l'amministrazione N. 02061/2020 REG.RIC.
non esercita un potere autoritativo discrezionale, ma agisce per la riscossione di un credito di natura patrimoniale, riconducibile alla sfera dei rapporti obbligatori tra pubblica amministrazione e privato.
In presenza di controversie come quella in oggetto aventi ad oggetto diritti soggettivi e obblighi patrimoniali, la giurisprudenza (Cons.St., AP, 30 agosto 2018, n. 12) è costante nel ritenere che non trovino applicazione le garanzie partecipative previste dall'art. 7 e seguenti della della legge n. 241 del 1990, le quali presuppongono l'esercizio di potestà amministrative incidenti su posizioni di interesse legittimo.
Diversamente, quando l'amministrazione si limita ad esercitare una pretesa creditoria già determinata nella sua consistenza, il contraddittorio procedimentale non assume carattere necessario, potendo il privato far valere le proprie ragioni nella sede contenziosa. Ne consegue che la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina, nel caso di specie, alcuna illegittimità dell'atto impugnato.
8.2 – Con il secondo motivo di ricorso i sig.ri -OMISSIS- eccepiscono l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune, invocando in via principale il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e, in via alternativa, quello previsto dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche.
L'esame del profilo della prescrizione richiede, in via preliminare, alcune considerazioni sulla natura giuridica del credito azionato dall'amministrazione resistente.
Al riguardo, deve rilevarsi che gli oneri concessori non hanno natura sanzionatoria, ma costituiscono una obbligazione patrimoniale di diritto pubblico connessa al rilascio del titolo edilizio. Essi rappresentano, infatti, la quota di partecipazione del privato ai costi delle opere di urbanizzazione e trovano il proprio fondamento nel rapporto sinallagmatico che si instaura tra amministrazione e titolare del titolo abilitativo quale effetto del beneficio derivante dall'attività edificatoria assentita. N. 02061/2020 REG.RIC.
Ne consegue che non è applicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, disposizione riferita esclusivamente alla riscossione delle sanzioni amministrative; né può trovare applicazione l'art. 2948 c.c., relativo alle obbligazioni periodiche che si rinnovano nel tempo, mentre nel caso di specie si verte in tema di obbligazione unica, sia pure rateizzata.
La giurisprudenza amministrativa (v. ancora: Cons. St., A.P., 30 agosto 2018, n. 12;
Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2003, n. 3332; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 21 novembre 2014, n. 2978; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 agosto 2015, n. 1887)
è ormai consolidata nel ritenere che il credito dell'amministrazione relativo agli oneri di urbanizzazione e costruzione sia soggetto, per la sua peculiare natura, al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c..
Quanto al dies a quo di decorrenza del detto termine prescrizionale, si osserva che, nel caso di specie, la concessione edilizia in sanatoria n. 135 è stata rilasciata dal Comune di Partinico in data 24 luglio 2008. A seguito del versamento dell'acconto di €
6.954,97, il titolare del titolo era tenuto a corrispondere l'importo residuo complessivo di € 25.767,65, da versare in cinque rate semestrali così scaglionate: € 5.153,53 entro il 17/01/2009; € 5.153,53 entro il 17/07/2009; € 5.153,53 entro il 17/01/2010; €
5.153,53 entro il 17/07/2010; € 5.153,53 entro il 17/01/2011.
Considerato che la prescrizione decorre dal momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e che, nei casi di obbligazioni rateizzate, la relativa esigibilità deve essere individuata con riferimento alla scadenza delle singole rate (T.A.R. Sicilia,
Catania, Sez. III, 14 giugno 2021, n. 1940), il dies a quo del termine prescrizionale deve allora essere individuato, con riferimento a ciascuna rata, nella data della relativa scadenza.
Ciò posto, occorre a questo punto verificare se, in relazione a ciascuna di tali rate, prima del decorso del termine prescrizionale decennale, sia intervenuto (o meno) un valido atto idoneo ad interrompere la prescrizione. N. 02061/2020 REG.RIC.
L'amministrazione resistente ha individuato tale atto anzitutto nella nota prot. n.
11985 del 12 luglio 2018 (ingiunzione n. 64/2018), che assume essere stata notificata ai ricorrenti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al sig. -OMISSIS- -
OMISSIS-.
Nel corso del giudizio è stato quindi promosso, ai sensi dell'art. 77 c.p.a., procedimento di querela di falso dinanzi al Tribunale civile di Palermo in relazione alla sottoscrizione apposta sul predetto avviso di ricevimento.
In proposito è bene osservare che, nella fattispecie, la proposizione della querela di falso è stata autorizzata dal TAR per ragioni di maggiore certezza giuridica. Ciò nondimeno, tale strumento non risultava, in realtà, strettamente necessario. La giurisprudenza ha infatti chiarito che, al di fuori delle notificazioni effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890 del 1982, l'agente postale non attesta l'identità del soggetto che riceve il plico, limitandosi a curarne la consegna presso il domicilio del destinatario e a raccoglierne la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento; ne consegue che la riferibilità della firma al destinatario non è assistita da fede privilegiata e può essere contestata anche senza la proposizione della querela di falso
(cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 19 gennaio 2023, n. 1686; Trib. Roma, sez. II civ., 1° luglio
2024, n. 11222; Trib. Palermo, 27 febbraio 2024, n. 1194).
Ciò detto, nel caso di specie, con sentenza n. -OMISSIS-, passata in giudicato, il
Tribunale civile ha accertato che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento non è riconducibile al destinatario -OMISSIS- -OMISSIS-, dichiarandone la falsità.
Ne consegue che non risulta possibile stabilire chi abbia in concreto ricevuto il piego postale, né se tale soggetto fosse effettivamente legittimato a riceverlo per conto del destinatario secondo le modalità previste dalla normativa postale e dalla disciplina delle notificazioni a mezzo posta.
In tale contesto, la mancanza di certezza circa l'identità del soggetto che avrebbe ricevuto l'atto impedisce di ritenere validamente perfezionata la notifica nei confronti N. 02061/2020 REG.RIC.
del destinatario dell'atto di costituzione in mora e, conseguentemente, la produzione del relativo effetto interruttivo della prescrizione.
Né, ai fini dell'interruzione della prescrizione, può assumere alcun rilievo la nota prot.
n. 166 del 7 gennaio 2020, richiamata e prodotta dal Comune resistente.
Come osservato anche dalla parte ricorrente con memoria del 6 febbraio 2026, dalla stessa lettura della nota emerge, infatti, che essa si limita a convocare il sig. -
OMISSIS- -OMISSIS-presso gli uffici comunali al fine di discutere della questione relativa agli oneri concessori, senza contenere alcuna richiesta di pagamento né una formale intimazione ad adempiere. Come noto, la costituzione in mora presuppone una chiara ed esplicita richiesta di adempimento rivolta al debitore, idonea a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto; elementi che, nel caso di specie, risultano del tutto assenti, trattandosi – come detto – di una mera comunicazione di convocazione.
Considerato, allora, che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione deve individuarsi nell'ordinanza-ingiunzione n. -OMISSIS-, notificata in data 3 novembre
2020, risulta evidente come debbano ritenersi prescritte tutte le rate, ad eccezione di quella dell'importo di € 5.153,53 con scadenza al 17 gennaio 2011. Solo per tale ultima rata, infatti, il termine prescrizionale decennale non era ancora decorso alla data della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
8.3 – Per le considerazioni che precedono, e in parziale accoglimento del ricorso,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata va dunque annullata, dovendosi accertare l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal Comune resistente in relazione a tutte le rate, ad eccezione di quella dell'importo di € 5.153,53 con scadenza al 17 gennaio 2011.
9 – Alla luce degli esisti del giudizio, le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.100,00, vanno compensate tra le parti nella misura di un N. 02061/2020 REG.RIC.
terzo, mentre i restanti due terzi, pari ad € 1.400,00, sono posti a carico dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione impugnata, accertando l'intervenuta prescrizione del credito azionato dal Comune resistente in relazione a tutte le rate, ad eccezione di quella dell'importo di € 5.153,53 con scadenza al 17 gennaio 2011.
Le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.100,00, sono compensate tra le parti nella misura di un terzo e poste per i restanti due terzi, pari ad € 1.400,00, a carico dell'Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA IL, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
EA IL AN EN N. 02061/2020 REG.RIC.
IL SEGRETARIO