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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/01/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1018/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10211/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9026975281000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale relativa a tasse auto indicata in epigrafe eccependo l'omessa notifica;
l'Agenzia della Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In difetto di prova dell'avvenuta notifica della cartella il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condananndo l'Agenzia della Riscossione al pagamento di €120,00 a titolo di spese di difesa, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv.Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GENTILI UMBERTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10211/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9026975281000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato la cartella esattoriale relativa a tasse auto indicata in epigrafe eccependo l'omessa notifica;
l'Agenzia della Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In difetto di prova dell'avvenuta notifica della cartella il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condananndo l'Agenzia della Riscossione al pagamento di €120,00 a titolo di spese di difesa, oltre al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv.Difensore_1 dichiaratasi antistatario.