Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/06/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6846/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
. IVA in persona del legale rapp.te p.t. con sede alla Parte_1 P.IVA_1 via Urbulana s.n.c. rapp.ta e dif.sa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Emilia Morrone, presso quest'ultima elettivamente domicilia in Nocera Inferiore alla via N. Rossi n. 7 OPPONENTE E
, divisione operativa e commerciale di con sede P_ CP_2 CP_3 in alla via Nuova delle Brecce n.205, c.f. .iva , in CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3 persona dell'amministratore delegato dott. elettivamente domiciliata in CP_4 alla via Vito Fornari n.4, presso e nello studio degli avv.ti Mario Panebianco CP_3
(c.f. ) ed Antonio Giuseppe Esposito (c.f. C.F._1
,) che la rappresentano e difendono congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente giusta procura in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2041/2019, del 10/11/2019 e notificato il 21/11/2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di P_
, della somma di € 58.543,39, oltre interessi e spese, per un presunto mancato
[...] pagamento di fatture ad oggetto fornitura carburante. Parte opponente eccepiva l'inesistenza e l'illegittimità della pretesa creditoria premettendo avendo la società negli anni precedenti, sempre onorato, Parte_1 con puntualità, i pagamenti ad oggetto la fornitura del carburante erogato e che, in relazione alle forniture per la quali era stato emesso il monitorio, la stessa aveva ricevuto un quantitativo di carburante notevolmente inferiore rispetto a quello
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condannare, l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. In data 20/3/2020, si costituiva evidenziando di aver assolto il P_ proprio onere probatorio producendo fatture, documenti di trasporto e copie autentiche delle scritture contabili. Evidenziava, altresì, che la fornitura oggetto di causa era stata pagata salvo buon fine mediante sei assegni bancari risultati poi tutti insoluti. In data 15/3/2021, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà.
Istruita la causa, escusso il teste di parte opposta, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015).
N.R.G6846/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). In ossequio all'onere probatorio sulla stessa gravante, deve ritenersi che parte opposta abbia provato il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria, attraverso l'escussione del teste, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, avendo lo stesso reso dichiarazioni logiche e credibili, che ha confermato la fornitura di carburante, il prezzo indicato nelle fatture e la consegna degli assegni poi rimasti insoluti, circostanze che risultano suffragate dalla documentazione depositata. Parte opposta ha prodotto le fatture, i documenti di trasporto e le copie autentiche delle scritture contabili, nonché n. 6 assegni, dell'importo complessivo corrispondente alla somma richiesta, assegni che la stessa parte opponente, nella mail del 24/4/2019, riferisce in maniera specifica alle singole fatture di cui al decreto ingiuntivo. Con riguardo alla circostanza che gli assegni siano rimasti impagati in quanto ritirati, la stessa risulta provata dalla stessa mail del 24/4/2019, nella quale parte opponente, rappresentando difficoltà economiche, richiedeva di poter ritirare gli assegni emessi ed emetterne altri, circostanza confermata dalla stessa parte opposta. In tal modo, a fronte dell'inadempimento allegato ex art. 1460 c.c., il creditore ha provato l'esatta esecuzione della prestazione, mentre il debitore, in relazione al proprio inadempimento, non ha assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto che va dichiarato esecutivo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6846/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, Q 8 , ogni contraria istanza disattesa così provvede: Parte_1 P_
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e
N.R.G6846/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. n. 2041/2019, del 10/11/2019, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna , al pagamento, in favore di Q 8 Parte_1 P_ delle spese di giudizio che si liquidano in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 20/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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