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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5683/2022 R. Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 25.6.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5683 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (7.3.1966 - c.f.: - Parte_1 C.F._1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura allegata al ricorso dall'avv. Margherita Accardo e dall'avv. Francesca Accardo del Foro di Reggio
Calabria) e l in persona del l.r.p.t Controparte_1
(domiciliato come in atti - rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso, la predetta ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“(…) accertare e dichiarare il diritto alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno
2021 per 151 giornate o per il numero maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
in
1 conseguenza condannare l' in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante al pagamento dell'indennizzo corrispondente nella misura di € 4.878,13 o in quella che risulterà dovuta, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo effettivo (…)”.
Ai fini dell'accoglimento di queste ultime, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di aver lavorato in agricoltura come operaia a tempo determinato per 151 gg. nel 2020 e per
151 gg. nel 2021;
- che, trovandosi nel pieno possesso di tutti i requisiti di legge, in data 21.1.22 ha presentato all' domanda di indennità di disoccupazione agricola per lo stesso anno 2021; CP_1
- che con nota del 2.7.2022 l'istituto previdenziale le ha però comunicato il rigetto della domanda con la motivazione “non rimangono giornate da indennizzare”;
- che tale motivazione deve però considerarsi illegittima, atteso che nell'anno 2021 non ha svolto alcuna altra attività lavorativa né ha avuto giornate indennizzate ad altro titolo, come si documentalmente comprovato a mezzo di produzione dell'estratto conto assicurativo, della
Certificazione Unica 2022 e dal mod. PF 2022 (da cui risultava che nel 2021 ha percepito solo la retribuzione da lavoro dipendente in agricoltura e l'indennità di disoccupazione relativa all'anno precedente);
- di avere diritto all'indennizzo corrispondente a 151 giornate di lavoro per l'anno 2021;
- che la retribuzione media giornaliera per gli OTD del settore agricolo, determinata per l'anno 2021 con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.6.2021, é pari per la Provincia di Reggio Calabria ad € 88,72;
- di avere pertanto diritto all'importo di € 4.878,13 complessivi (€ 88,72 x 40% x151 - 9%);
- che il ricorso al Comitato Provinciale I.N.P.S. non è stato deciso.
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
L' costituendosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito la decadenza dall'azione CP_1
tesa al conseguimento della prestazione ex art. 4 D.L. 384/1992.
Nel merito, ha osservato che la domanda amministrativa di disoccupazione anno 2021 della ricorrente era stata respinta in quanto la stessa ricorrente era risultata essere titolare Pt_1
di partita IVA a partire dall'1.1.2021 ( - codice attività 011110 - coltivazione di P.IVA_1
cereali), ancora attiva.
A detta dell' inoltre, atteso che secondo i principi di carattere generale gravava sulla CP_1 parte ricorrente l'onere – non soddisfatto - di provare la sussistenza dei requisiti per fruire della prestazione de qua, la pretesa di controparte doveva considerarsi infondata.
2 La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti, senza necessità di procedere ad attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Non sussiste l'eccepita decadenza ex art.4 D.L. 384/1992, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438 (“per le controversie in materia di trattamenti pensionistici
l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”).
Il provvedimento di rigetto della domanda proposta dalla è del 2.7.2022, mentre il Pt_1
ricorso giudiziario è stato depositato in data 22.12.2022 risultando quindi tempestivo.
2.2. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
L' nel motivare la reiezione della domanda volta alla corresponsione dell'indennità di CP_1
disoccupazione agricola per il 2021, ha sostanzialmente – e motivatamente - disconosciuto l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa in agricoltura da parte della ricorrente nei termini necessari per il riconoscimento di tale prestazione.
Sarebbe stato quindi onere della lavoratrice, a fronte di tale contestazione, fornire prova quanto a tale circostanza (in tali termini, sebbene con riferimento alla diversa questione dell'indebito previdenziale, Cass., 18046/2010; Cass., 15550/2019; Cass., 5984/2022).
Tale prova non può però dirsi utilmente fornita attraverso la semplice produzione di documentazione priva di valore costitutivo come quella offerta dalla ricorrente (sul punto,
Cass., 12001/2018: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1
controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
3 Tanto basta a giustificare la reiezione del ricorso.
3. Nulla per le spese ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' in persona del l.r.p.t. ogni altra Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ex art.152 disp.att. c.p.c.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 25.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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