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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 695/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2837/2020 depositato il 29/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 21/01/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M300447- IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2014 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva che l'atto fosse illegittimo, in quanto notificato a soggetti che, benché chiamati all'eredità rispettivamente quali moglie e figlio del de cuius, risultavano avervi rinunciato in data 24/02/2017 pochi giorni dopo la morte del congiunto (avvenuta il 15/02/2017) e ben prima della notificazione dell'atto impugnato (avvenuta il 16/05/2019). Non accoglieva l'argomento dell'Ufficio finanziario, secondo il quale la rinuncia all'eredità non poteva escludere la legittimazione del chiamato all'eredità, in quanto suscettibile di revoca nel termine ordinario di prescrizione ex art. 525 c.c., ritenendo che, in caso di successiva revoca della rinuncia, non decorrano i termini decadenziali dell'azione di accertamento e di prescrizione del tributo.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo sulla validità dell'atto emesso, dovendo restare sospeso in attesa dell'accettazione dell'eredità da parte di qualche altro chiamato ovvero dell'eventuale revoca della rinuncia, fino alla definitiva estinzione di tale possibilità per intervenuta prescrizione.
Si costituivano i contribuenti, che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rilevando che la situazione di incertezza avrebbe dovuto essere risolta dall'Ufficio finanziario mediante la nomina di un curatore per l'eredità giacente o l'esercizio dell'interpello previsto dall'art. 481 c.
c., illustrando con successiva memoria e documenti depositati in vista dell'odierna udienza la propria tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
La Corte di Nomofilachia è costante nel ritenere che il chiamato all'eredità che abbia rinunciato alla stessa non possa mai essere considerato legittimato passivo rispetto ai tributi dovuti dal de cuius (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590). Ha pure precisato che la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, di tal ché il chiamato non risulta mai legittimato passivo rispetto all'azione di accertamento tributario, anche se ha presentato la dichiarazione di successione (Cass. Sez. 5,
12/04/2022, n. 11832, Rv. 664493) e pure se non ha impugnato l'avviso che gli è stato notificato (Cass.
Sez. 5, 30/05/2018, n. 13639, Rv. 649084 - 01). In ogni caso l'onere della prova della legittimazione passiva (e, quindi, dell'accettazione dell'eredità espressa o tacita) spetta all'Amministrazione finanziaria
(cfr. Cass. Sez. 5, 29/03/2017, n. 8053, Rv. 643603, Cass. Sez. 5, 11/02/2005, n. 2820, Rv. 579823).
La pur legittima preoccupazione dell'Ufficio finanziario non può essere risolta mediante l'esercizio dell'azione di accertamento nei confronti di un soggetto che pacificamente non è legittimato passivo, ma attraverso gli istituti di diritto successorio opportunamente richiamati dal difensore dei contribuenti.
Al riguardo va pure citata Cass. n. 21006/21 citata dal difensore dei contribuenti, che confuta in modo molto argomentato la tesi dell'Ufficio finanziario, aggiungendo ai possibili rimedi civilistici anche l'impugnazione della rinuncia.
Né risulta applicabile al caso di specie la facilitazione per l'Ufficio finanziario nella notificazione agli eredi prevista dall'art. 65, u.c., o l'onere di comunicazione in capo agli stessi previsto dal comma 2 dello stesso articolo del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che tali istituti riguardano appunto gli eredi e non i chiamati all'eredità, i quali avevano assolto ogni onere mediante la rinuncia formale all'eredità del de cuius (sul punto v. Cass. ult. cit.).
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Resistente_1 e Resistente_2, in solido fra loro e complessivamente intesi, della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore vicino al minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Resistente_1 e Resistente_2, in solido fra loro e complessivamente intesi, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.000,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU PE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2837/2020 depositato il 29/04/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 350/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 21/01/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M300447- IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF, IRAP, IVA dell'anno 2014 e condannava la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva che l'atto fosse illegittimo, in quanto notificato a soggetti che, benché chiamati all'eredità rispettivamente quali moglie e figlio del de cuius, risultavano avervi rinunciato in data 24/02/2017 pochi giorni dopo la morte del congiunto (avvenuta il 15/02/2017) e ben prima della notificazione dell'atto impugnato (avvenuta il 16/05/2019). Non accoglieva l'argomento dell'Ufficio finanziario, secondo il quale la rinuncia all'eredità non poteva escludere la legittimazione del chiamato all'eredità, in quanto suscettibile di revoca nel termine ordinario di prescrizione ex art. 525 c.c., ritenendo che, in caso di successiva revoca della rinuncia, non decorrano i termini decadenziali dell'azione di accertamento e di prescrizione del tributo.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, insistendo sulla validità dell'atto emesso, dovendo restare sospeso in attesa dell'accettazione dell'eredità da parte di qualche altro chiamato ovvero dell'eventuale revoca della rinuncia, fino alla definitiva estinzione di tale possibilità per intervenuta prescrizione.
Si costituivano i contribuenti, che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, rilevando che la situazione di incertezza avrebbe dovuto essere risolta dall'Ufficio finanziario mediante la nomina di un curatore per l'eredità giacente o l'esercizio dell'interpello previsto dall'art. 481 c.
c., illustrando con successiva memoria e documenti depositati in vista dell'odierna udienza la propria tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
La Corte di Nomofilachia è costante nel ritenere che il chiamato all'eredità che abbia rinunciato alla stessa non possa mai essere considerato legittimato passivo rispetto ai tributi dovuti dal de cuius (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5, 19/12/2022, n. 37064, Rv. 666590). Ha pure precisato che la rinuncia all'eredità ha effetto retroattivo, di tal ché il chiamato non risulta mai legittimato passivo rispetto all'azione di accertamento tributario, anche se ha presentato la dichiarazione di successione (Cass. Sez. 5,
12/04/2022, n. 11832, Rv. 664493) e pure se non ha impugnato l'avviso che gli è stato notificato (Cass.
Sez. 5, 30/05/2018, n. 13639, Rv. 649084 - 01). In ogni caso l'onere della prova della legittimazione passiva (e, quindi, dell'accettazione dell'eredità espressa o tacita) spetta all'Amministrazione finanziaria
(cfr. Cass. Sez. 5, 29/03/2017, n. 8053, Rv. 643603, Cass. Sez. 5, 11/02/2005, n. 2820, Rv. 579823).
La pur legittima preoccupazione dell'Ufficio finanziario non può essere risolta mediante l'esercizio dell'azione di accertamento nei confronti di un soggetto che pacificamente non è legittimato passivo, ma attraverso gli istituti di diritto successorio opportunamente richiamati dal difensore dei contribuenti.
Al riguardo va pure citata Cass. n. 21006/21 citata dal difensore dei contribuenti, che confuta in modo molto argomentato la tesi dell'Ufficio finanziario, aggiungendo ai possibili rimedi civilistici anche l'impugnazione della rinuncia.
Né risulta applicabile al caso di specie la facilitazione per l'Ufficio finanziario nella notificazione agli eredi prevista dall'art. 65, u.c., o l'onere di comunicazione in capo agli stessi previsto dal comma 2 dello stesso articolo del d.P.R. n. 600 del 1973, dal momento che tali istituti riguardano appunto gli eredi e non i chiamati all'eredità, i quali avevano assolto ogni onere mediante la rinuncia formale all'eredità del de cuius (sul punto v. Cass. ult. cit.).
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Resistente_1 e Resistente_2, in solido fra loro e complessivamente intesi, della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore vicino al minimo previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento in favore di Resistente_1 e Resistente_2, in solido fra loro e complessivamente intesi, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.000,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU PE