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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6786/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6786/2018 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1309/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 06/05/18, depositato l'08/05/18
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Margherita Simonetta Parte_1 Parte_2
Verlingieri, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Benevento, alla via Traiano n. 45, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
tramite la procuratrice speciale in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 29/09/15, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Per_1
F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno
OPPOSTA
E
tramite la procuratrice speciale in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 29/09/15, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Per_1
F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20/07/18, e, in qualità di fideiussore, Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1309/18, notificato il 15/06/18,
[...]
con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in solido, il pagamento, in favore della
[...] quale cessionaria, della somma di € 43.639,19, oltre interessi moratori convenzionali e CP_1 spese processuali, a titolo di saldo del rapporto di prestito finalizzato all'acquisto rateale n.
40002083, stipulato il 07/02/08 con la Findomestic Banca s.p.a. per l'importo di € 28.586,00.
Gli opponenti eccepivano: 1) la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, non essendovi prova delle plurime cessioni con le quali la si era asseritamente resa cessionaria del Controparte_1
credito; 2) che il contratto di prestito prodotto in giudizio era nullo in quanto privo della clausola inerente al diritto di ripensamento;
3) che il credito vantato da controparte si era comunque prescritto, in quanto le lettere dell'01/08/15 e del 03/02/17, contenenti intimazioni di pagamento, non erano mai pervenute al destinatario ed i relativi avvisi di ricevimento contenevano firme false e, pertanto, disconosciute;
4) che non risultava né richiedente né beneficiario del Parte_2
preteso finanziamento, e la lettera di fideiussione in atti non era stata invocata dalla società opposta, sicchè della stessa non poteva tenersi conto;
5) che la fideiussione era comunque nulla in ragione della mancata indicazione della somma garantita e delle condizioni economiche del credito garantito.
Gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/01/20, si costituiva la la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
All'udienza del 16/07/20 il G.I. concedeva, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con comparsa depositata il 12/02/24, interveniva volontariamente in giudizio la la Controparte_3
quale, nella veste di cessionaria del credito oggetto di causa in virtù di contratto del 03/03/2022, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17/03/2022, concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza parte opposta e la terza interventrice discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
pagina 2 di 6 Preliminarmente occorre verificare la sussistenza della titolarità, in capo alla parte opposta, del credito oggetto di causa.
Invero, la ha dichiarato, fin dal ricorso monitorio, che il credito derivante dal Controparte_1
contratto di finanziamento stipulato, in data 07/02/08, da e con la Parte_1 Parte_2
Findomestic Banca s.p.a., era stato ceduto da quest'ultima alla Locam s.p.a., la quale, a sua volta,
l'aveva alienato alla come da pubblicazione in G.U., Parte Seconda, n. 140 Controparte_4
del 28/11/13; successivamente, in data 01/08/15, la avrebbe ceduto il Controparte_4 medesimo credito alla la quale, in data 13/12/16, a seguito di un'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione, avrebbe ceduto il credito “de quo” alla come da avviso pubblicato Controparte_1
in G.U., Parte Seconda, n. 150 del 22/12/16.
Ebbene, la documentazione prodotta da parte opposta - a fronte della contestazione sollevata fin dall'atto di opposizione in ordine all'inesistenza dell'intervenuta cessione iniziale e di quelle intermedie - non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria opposta e, quindi, in capo all'ultima cessionaria intervenuta in giudizio, ossia la Controparte_6
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10200/21), alla quale il
Tribunale intende aderire, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall'art. 58
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), sono individuabili tre distinti profili, ossia: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (ex multis, Cass. n. 4713/19). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130/99, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dal predetto art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione di tale cessione in blocco di rapporti giuridici.
Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione (rectius: titolarità) ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se risulti prova della cessione e del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
Non bisogna, però, confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione pagina 3 di 6 del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se anche individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (Cass. n. 22151/19, n. 5997/06).
In definitiva, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in proposito, si veda Cass. n. 4277/23).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del “thema probandum”): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute pagina 4 di 6 nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo: cfr., sul punto, Cass. n. 9412/23).
Diverso è, però, il caso (ricorrente nella specie) in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante su parte opposta e sulla terza interventrice non è stato assolto, in quanto non è stata fornita alcuna prova della prima cessione del credito asseritamente intervenuta tra la Findomestic Banca s.p.a. e la Locam s.p.a.
Invero, dall'estratto della G.U. del 28/11/13 non è dato evincere alcun riferimento al contratto di finanziamento del 2008 sottoscritto da parte opponente, posto che si richiama unicamente una cessione in blocco delle posizioni relative ai contratti di credito al consumo della Findomestic, senza la specificazione del periodo di riferimento degli stessi. Non è stata, invero, neppure mai indicata da parte opposta, nei propri scritti difensivi, la data della asserita cessione di crediti intervenuta tra la Findomestic Banca s.p.a. e la Locam s.p.a.
Medesima situazione si palesa anche con riferimento alla proposta di contratto di cessione di crediti del 31/07/15, in cui non si riscontra alcun elemento riconducibile alla posizione contrattuale dell'odierna parte opponente. E nessun elemento utile a tal fine può ricavarsi dal successivo pagina 5 di 6 “contratto di cessione di credito” del 13/12/16 e dalla G.U. del 22/12/2016: nel primo, per la individuazione dei crediti si rinvia ad un elenco non allegato, mentre nella seconda viene riportata, genericamente, la dizione “crediti che derivano da contratti di credito”. In ordine all'ultima pagina del documento allegato n. 7 di parte opposta, infine, non vi è prova che lo stesso sia riferibile al contratto del 13/12/16.
Stante una così evidente carenza allegatoria e probatoria, posto che in caso di cessione multiple la prova va assolta in relazione a tutte le cessioni intermedie (App. Milano n. 3674/2022, in expartecreditoris.it; Trib. Salerno 3 gennaio 2024, in ilcaso.it), non può che essere rilevato il difetto di titolarità del credito “de quo” in capo sia alla che, di conseguenza, Controparte_1 all'ultima cessionaria Controparte_3
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e rigettata la domanda proposta dalla Controparte_3
Per quanto attiene alle spese giudiziali, le stesse possono essere compensate tra tutte le parti, attesa la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e l'evoluzione giurisprudenziale, non sempre uniforme, che si è registrata nelle more del presente giudizio in relazione al tema della prova della cessione del credito cartolarizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6786/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1309/18, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 06/05/18, depositato l'08/05/18;
2) rigetta la domanda proposta dalla Controparte_3
3) compensa le spese giudiziali tra tutte le parti.
Salerno, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 6786/2018 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1309/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 06/05/18, depositato l'08/05/18
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Margherita Simonetta Parte_1 Parte_2
Verlingieri, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Benevento, alla via Traiano n. 45, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
tramite la procuratrice speciale in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 29/09/15, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Per_1
F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno
OPPOSTA
E
tramite la procuratrice speciale in persona del Controparte_3 Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena Frascino, in virtù di procura generale alle liti per notaio del 29/09/15, con la quale è elett.te dom.ta in Salerno, alla via Per_1
F. Crispi n. 1/30, presso lo studio dell'avv. Fabio Moliterno
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
pagina 1 di 6 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20/07/18, e, in qualità di fideiussore, Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1309/18, notificato il 15/06/18,
[...]
con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in solido, il pagamento, in favore della
[...] quale cessionaria, della somma di € 43.639,19, oltre interessi moratori convenzionali e CP_1 spese processuali, a titolo di saldo del rapporto di prestito finalizzato all'acquisto rateale n.
40002083, stipulato il 07/02/08 con la Findomestic Banca s.p.a. per l'importo di € 28.586,00.
Gli opponenti eccepivano: 1) la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta, non essendovi prova delle plurime cessioni con le quali la si era asseritamente resa cessionaria del Controparte_1
credito; 2) che il contratto di prestito prodotto in giudizio era nullo in quanto privo della clausola inerente al diritto di ripensamento;
3) che il credito vantato da controparte si era comunque prescritto, in quanto le lettere dell'01/08/15 e del 03/02/17, contenenti intimazioni di pagamento, non erano mai pervenute al destinatario ed i relativi avvisi di ricevimento contenevano firme false e, pertanto, disconosciute;
4) che non risultava né richiedente né beneficiario del Parte_2
preteso finanziamento, e la lettera di fideiussione in atti non era stata invocata dalla società opposta, sicchè della stessa non poteva tenersi conto;
5) che la fideiussione era comunque nulla in ragione della mancata indicazione della somma garantita e delle condizioni economiche del credito garantito.
Gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 21/01/20, si costituiva la la quale chiedeva il Controparte_1 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese giudiziali.
All'udienza del 16/07/20 il G.I. concedeva, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con comparsa depositata il 12/02/24, interveniva volontariamente in giudizio la la Controparte_3
quale, nella veste di cessionaria del credito oggetto di causa in virtù di contratto del 03/03/2022, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 17/03/2022, concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza parte opposta e la terza interventrice discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
pagina 2 di 6 Preliminarmente occorre verificare la sussistenza della titolarità, in capo alla parte opposta, del credito oggetto di causa.
Invero, la ha dichiarato, fin dal ricorso monitorio, che il credito derivante dal Controparte_1
contratto di finanziamento stipulato, in data 07/02/08, da e con la Parte_1 Parte_2
Findomestic Banca s.p.a., era stato ceduto da quest'ultima alla Locam s.p.a., la quale, a sua volta,
l'aveva alienato alla come da pubblicazione in G.U., Parte Seconda, n. 140 Controparte_4
del 28/11/13; successivamente, in data 01/08/15, la avrebbe ceduto il Controparte_4 medesimo credito alla la quale, in data 13/12/16, a seguito di un'operazione di Controparte_5 cartolarizzazione, avrebbe ceduto il credito “de quo” alla come da avviso pubblicato Controparte_1
in G.U., Parte Seconda, n. 150 del 22/12/16.
Ebbene, la documentazione prodotta da parte opposta - a fronte della contestazione sollevata fin dall'atto di opposizione in ordine all'inesistenza dell'intervenuta cessione iniziale e di quelle intermedie - non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria opposta e, quindi, in capo all'ultima cessionaria intervenuta in giudizio, ossia la Controparte_6
Invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10200/21), alla quale il
Tribunale intende aderire, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall'art. 58
T.U.B. (d.lgs. n. 385/93), sono individuabili tre distinti profili, ossia: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità della cessione al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (ex multis, Cass. n. 4713/19). Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 l. n. 130/99, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dal predetto art. 58, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. e, dunque, di agevolare la realizzazione di tale cessione in blocco di rapporti giuridici.
Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione (rectius: titolarità) ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se risulti prova della cessione e del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
Non bisogna, però, confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione pagina 3 di 6 del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.
Infatti, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se anche individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima (Cass. n. 22151/19, n. 5997/06).
In definitiva, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (in proposito, si veda Cass. n. 4277/23).
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del “thema probandum”): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, dalla esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute pagina 4 di 6 nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo: cfr., sul punto, Cass. n. 9412/23).
Diverso è, però, il caso (ricorrente nella specie) in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'onere probatorio gravante su parte opposta e sulla terza interventrice non è stato assolto, in quanto non è stata fornita alcuna prova della prima cessione del credito asseritamente intervenuta tra la Findomestic Banca s.p.a. e la Locam s.p.a.
Invero, dall'estratto della G.U. del 28/11/13 non è dato evincere alcun riferimento al contratto di finanziamento del 2008 sottoscritto da parte opponente, posto che si richiama unicamente una cessione in blocco delle posizioni relative ai contratti di credito al consumo della Findomestic, senza la specificazione del periodo di riferimento degli stessi. Non è stata, invero, neppure mai indicata da parte opposta, nei propri scritti difensivi, la data della asserita cessione di crediti intervenuta tra la Findomestic Banca s.p.a. e la Locam s.p.a.
Medesima situazione si palesa anche con riferimento alla proposta di contratto di cessione di crediti del 31/07/15, in cui non si riscontra alcun elemento riconducibile alla posizione contrattuale dell'odierna parte opponente. E nessun elemento utile a tal fine può ricavarsi dal successivo pagina 5 di 6 “contratto di cessione di credito” del 13/12/16 e dalla G.U. del 22/12/2016: nel primo, per la individuazione dei crediti si rinvia ad un elenco non allegato, mentre nella seconda viene riportata, genericamente, la dizione “crediti che derivano da contratti di credito”. In ordine all'ultima pagina del documento allegato n. 7 di parte opposta, infine, non vi è prova che lo stesso sia riferibile al contratto del 13/12/16.
Stante una così evidente carenza allegatoria e probatoria, posto che in caso di cessione multiple la prova va assolta in relazione a tutte le cessioni intermedie (App. Milano n. 3674/2022, in expartecreditoris.it; Trib. Salerno 3 gennaio 2024, in ilcaso.it), non può che essere rilevato il difetto di titolarità del credito “de quo” in capo sia alla che, di conseguenza, Controparte_1 all'ultima cessionaria Controparte_3
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il decreto ingiuntivo e rigettata la domanda proposta dalla Controparte_3
Per quanto attiene alle spese giudiziali, le stesse possono essere compensate tra tutte le parti, attesa la controvertibilità in fatto delle questioni esaminate e l'evoluzione giurisprudenziale, non sempre uniforme, che si è registrata nelle more del presente giudizio in relazione al tema della prova della cessione del credito cartolarizzato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 6786/2018 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1309/18, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 06/05/18, depositato l'08/05/18;
2) rigetta la domanda proposta dalla Controparte_3
3) compensa le spese giudiziali tra tutte le parti.
Salerno, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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