Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1082
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 e vizio della motivazione in relazione al dolo specifico

    La Corte ha ritenuto che l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto al reddito di cittadinanza, in difetto dei requisiti richiesti, costituisce un errore su legge penale che non esclude il dolo. L'utilizzazione di un intermediario non esclude la responsabilità della richiedente, la cui responsabilità emerge dalla falsa rappresentazione di un dato a lei noto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 1082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1082
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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