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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 207 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n.3002/2020(RG 7290/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di malattia professionale, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. E. SPADA
- Appellante - contro
, in persona del Controparte_1
Direttore pro tempore,
rappr. e difeso dall'avv. D. ROTUNNO
-Appellata-
OGGETTO: “Malattia professionale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 16/6/2021 ha impugnato la sentenza Parte_1 con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha accolto la sua domanda di concessione di un indennizzo in capitale o di una rendita per la malattia professionale limitatamente alla spondilo discopatia, rigettandola invece per le altre patologie denunciate con distinte domande(sindrome da conflitto subacromiale con lesione di cuffia spalla destra, ernie discali multiple cervicali, periartrite scapolo omerale sinistra, gonartrosi bilaterale), nonostante tali patologie fossero dipendenti dalla sua attività di bracciante agricola. Ha domandato pertanto la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda proposta in I grado, previo rinnovo della ctu. L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendo il rigetto.
L'appello è fondato.
In grado di appello è stato rinnovato l'accertamento peritale e il ctu incaricato ha rilevato che anche le altre patologie, a carico di altri distretti, sono comunque eziologicamente ricollegabili all'attività di bracciante agricola, che la esponeva a piegamenti, posture incongrue, distensione delle braccia e sforzi ripetuti della colonna, circostanze non contestate in primo grado. Pertanto anche tali patologie sono di natura professionale. Le stesse unitariamente considerate, ossia anche insieme con la patologia già riconosciuta in primo grado, giustificano l'attribuzione del 14% di danno biologico e la liquidazione della differenza sull'indennizzo già riconosciuto con riferimento ad una patologia denunciata successivamente(la spondilodiscoartrosi che ha ricevuto il 6% di danno biologico è stata denunciata nell'aprile 2018), mentre le patologie a carico della spalla che hanno ricevuto l'8% sono state denunciate nel settembre 2015. Dunque, al ricorrente spetta la differenza di danno biologico, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del settembre 2015.
Pertanto l'appello deve essere accolto e deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento di un indennizzo per malattia professionale, ai sensi dell'art 13, comma 2 lett. A) e b) D.lvo 38/2000 come modificato dal D.lvo 202/2001 e DM12/7/2000, in relazione a tutte le patologie denunciate unitariamente considerate, parametrata ad una percentuale del 14%. . Deve condannarsi l' alla CP_2 corresponsione del suddetto indennizzo, oltre accessori come per legge. Le spese del doppio grado di giudizio, oltre alle spese delle ctu, liquidate con separato decreto, gravano sull'istituto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di Parte_1 al riconoscimento di un indennizzo per malattia professionale, ai sensi dell'art 13, comma 2 lett. A)
e b) D.lvo 38/2000 come modificato dal D.lvo 202/2001 e DM12/7/2000, parametrato ad un danno biologico del 14%. Per l'effetto condanna l' alla corresponsione delle differenze maturate CP_2 rispetto all'indennizzo già liquidato, oltre accessori di legge dalla relativa domanda amministrativa(settembre 2015). Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio, che CP_2 liquida per il primo grado in € 1500,00 per compensi professionali oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipante e per il secondo grado in € 2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione. Pone le spese di ctu di questo grado di giudizio a carico dell' CP_2 Taranto, 8/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella