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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 18190/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 18944/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), q u a l e e s e r c e n t e l a Parte_1 C.F._1
r e s p o n s a b i l i t à g e n i t o r i a l e s u l f i g l i o m i n o r e G i a n f i c o
A n t o n i o , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti Sergio
Russo (C.F. ) e Francesco Russo (C.F. C.F._2
), presso lo studio dei quali domicilia elettivamente in C.F._3
Pozzuoli, via A. Artiaco n. 77, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi p.e.c.: Email_1
Email_2
ricorrente contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti C.F._4
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: Accertare e dichiarare, sulla scorta della documentazione allegata in giudizio e previa disposizione della rinnovazione della C.T.U. medico-legale la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento, in
1 favore del minore , dell'indennità di accompagnamento, con Persona_1
decorrenza dalla domanda amministrativa del 05/05/2023, oltre che di soggetto portatore di handicap, in condizioni di gravità (art. 3, co. 3, L. 104/92). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, nell'indicata qualità, esponeva di aver richiesto all' con CP_1
domanda del 5.5.23 l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità in favore del figlio minore;
che quest'ultimo era stato sottoposto a visita medica, all'esito della quale gli era stata riconosciuta l'indennità di frequenza e la condizione di portatore di handicap senza connotazione di gravità; di avere, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ottenere l'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento della connotazione di gravità dello stato di handicap, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento, mentre aveva riconosciuto lo stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92; pertanto, tempestivamente formulava atto di dissenso parziale avverso le conclusioni dell'ausiliare e proponeva opposizione.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_1
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione
2 all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003)
e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario 3 il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio- economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi
1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 4 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè
l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
5 2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario
(giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme
(totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per
ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative
6 prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
*
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente ha contestato le valutazioni e le conclusioni del CTU dott. in relazione al mancato riconoscimento Per_2
dell'indennità di accompagnamento in favore del minore.
In particolare, parte ricorrente sostiene che la “motivazione, di sostanziale rigetto dell'indennità di accompagnamento, oltre che non rispondere al quesito, risulta in effetti anche in contrasto con gli esiti dell'accertamento stesso: essendo non solo evidente ed attestata la totale e permanente inabilità del minore, quanto altresì l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (n.b. stante il rischio di continue e rovinose cadute, determinate dalla zoppia conseguente alla grave ipometria dell'arto inferiore destro, più corto di quello sinistro di 1,5 cm), od anche la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Nel caso in esame l'ausiliare nominato, dott. all'esito dell'esame Persona_3
clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha accertato che il minore, cui la Commissione medica aveva già riconosciuto l'indennità di frequenza, è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto (indennità di accompagnamento), ma solo della condizione di handicap grave.
In particolare, l'ausiliare a seguito dell'esame clinico, nella sua dettagliata esposizione ha affermato:
“D I A G N O S I: Recurvatum congenito di tibia destra con piede talo/valgo in fase di buona correzione primaria. DISCUSSIONE-
ANALISI della PATOLOGIA.
La tibia recurvata congenita (o tibia recurvata valga congenita - TRVC) è una rara condizione che si manifesta alla nascita con una deformità delle ossa della gamba in recurvazione e valgismo.
In altri termini, nella TRVC tibia e perone presentano una curvatura, di solito al passaggio tra la metà e il terzo inferiore della diafisi, il cui apice è posteriore e mediale (Postero-medial bowing).
Alla nascita questi piccoli Pazienti spesso si presentano anche con un piede talo-valgo, cioè il piedino si presenta molto dorsalizzato Il piede talo-valgo è in generale piuttosto frequente e di semplice risoluzione nella popolazione “sana”, ma è importante in ogni caso avere in mente
7 questa possibile associazione e controllare se in caso di associazione con tibia recurvata, è opportuno procedere con trattamenti conservativi (manipolazioni, docce, gessi, tutori, ecc) per normalizzare la posizione del piede. L'accorciamento nella tibia recurvata congenita è di lieve/media entità alla nascita, ma nel tempo la differenza di lunghezza si comporta come nei casi di ipometria congenita secondo Shapiro, e cioè con gli anni tende ad aumentare linearmente
e proporzionalmente. Questo deve essere chiarito ai genitori fin dalle prime visite;
e cioè che
l'ipometria generalmente non rimane costante: quel che rimane costante è la percentuale di accorciamento rispetto alla gamba sana, e quindi tenderà ad aumentare negli anni la differenza di lunghezza. Spesso nella tibia recurvata congenita tale differenza di lunghezza si attesta su valori superiori ai 3-4 cm (a volte anche 7-8 cm) e necessita di interventi chirurgici di allungamento per recuperare un'uguale lunghezza tra i 2 arti;
ma tale essenziale valutazione non può essere effettuata quando il MB è troppo piccolo in quanto bisogna attendere alcuni anni per valutare l'accrescimento dei nuclei di ossificazione femorale, la crescita delle ossa lunghe tra i due arti, l'assestamento evolutivo del bacino e dell'apparato muscolare. Per tali motivi, a meno di casi gravissimi che - ad esempio all'età del Ricorrente – superino i 4 – 5 cm di dismetria tra i due arti, la valutazione per la correzione definitiva chirurgica – SE NECESSARIA – va effettuata almeno dopo i 4, 5 anni di età. All'uopo esiste il cd. “sistema Multiplier” che consente (non sempre) di effettuare un calcolo del prognostico di dismetria a termine di crescita, in modo da stabilire un programma terapeutico almeno di massima.
Quanto sopra esposto è perfettamente trasferibile al caso di specie PREMESSA
GIURIDICA: La finalità del Legislatore in merito alla cura sociale dei minori portatori di deficit in senso lato, è di fornire un sostegno alle famiglie, sostegno non solo economico ma, più estensivamente, “SOCIALE” ed “EDUCATIVO”, oltre che, ovviamente, terapeutico. Le forme, varie, di assistenza previste dalla Legge Italiana, ivi incluse l'indennità di frequenza,
l'accompagnamento per minore e la L. 104/92 sull'Handikap, spettano ai soggetti minori di anni 18 che siano stati riconosciuti, in sede di visita medica presso la competente Commissione
Sanitaria e/o negli eventuali step successivi, affetti da una difficoltà persistente a svolgere i compiti
e le funzioni della propria età. La concessione di tutte le indennità citate è anche, giustamente, subordinata alla frequenza di Centri ambulatoriali o di Centri Diurni anche di tipo semi- residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità infantile.
8 DISCUSSIONE E
CONCLUSIONI.
Dalle premesse – diagnostica e giuridica - che abbiamo qui sopra illustrato, emerge con chiarezza che le domande cui il sottoscritto è chiamato a rispondere sono, in buona sintesi, le seguenti:
- La malattia o il disturbo accertato ha gravità tale da creare nel giovanissimo Ricorrente una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età? “SI”
- Detto disturbo rappresenta, allo stato, una condizione predittivamente suscettibile di aggravamento? “da valutare in seguito”
- Vi sono gravi condizionamenti nella vita quotidiana del piccolo bambino? “Solo in parte ma soprattutto nell'ambiente scolastico” presenta una forma di danno fisico di competenza ortofisiatrica che lo Parte_2
rende bisognevole di assistenza e controllo in ambiente scolastico, in quanto diamo per scontato che in ambiente casalingo la funzione della madre sia – come è – la migliore possibile. Il bimbo,
a latere del difetto qui descritto ed esaminato, appare di normale sviluppo psicofisico, vivace, sereno. Ovviamente quindi, per quanto detto sulle difficoltà che possono presentarsi nell'ambiente scolastico (asilo o quant'altro simile) Egli necessita di assistenza per le attività essenziali e quindi ha diritto alla indennità di frequenza ex L.289/90, così come espresso dalla Commissione.
Per quanto attiene la richiesta della indennità di accompagamento ex L. 18/80, come abbiamo ampiamente spiegato, detta valutazione va rinviata a dopo che la condizione di ossificazione e di sviluppo osseo del piccolo Paziente consentirà agli Specialisti Ortopedici e Fisiatri di effettuare una valutazione motivata ed un conseguente quadro prognostico e terapeutico. Per quanto attiene la richiesta ex L. 104/92, ricordiamo che il Legislatore ha inteso connotare detta legge con un risvolto – se mi si passa il termine – maggiormente “sociale” rispetto ad esempio alla 18/80; ci riferiamo alla interazione del Paziente con l'ambiente esterno, l'accesso a visite di controllo, vaccinazioni e quant'altro, insomma a tutte quelle situazioni che richiedano – nel caso di specie da parte dell'UNICO GENITORE presente – un impegno che può negativamente incidere sulla vita lavorativa della Madre. Pertanto riteniamo che la Sig/ra nella qualità di Pt_1
madre del piccolo abbia diritto alla definizione ex Comma 3 Art 3 della citata legge”. Per_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico (a cui si rimanda) per cui meritano di essere condivise.
9 Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si sostanziano in semplici difformità rispetto alla valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav.,
09/01/2019 n.276)”.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente e dettagliatamente valutate, sia a seguito dell'esame obiettivo (vivace, corre in giro per lo studio anche se con zoppia di appoggio a destra;
indossa calzature ortopediche con supporto a destra….. Il bimbo, a latere del difetto qui descritto ed esaminato, appare di normale sviluppo psicofisico, vivace, sereno) che della disamina della documentazione prodotta agli atti, sono tali da escludere che il minore possa essere ritenuto bisognevole della prestazione richiesta. Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che:
“L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della
10 concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”.
(Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
In considerazione della soccombenza reciproca, avuto riguardo alle fasi dell'intero procedimento (atp e opposizione), in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc, le spese di lite vanno interamente compensate. Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso e accerta il requisito sanitario utile al riconoscimento, in favore del minore , dello stato di handicap con connotazione di gravità, Persona_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.5.23;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, così deciso in data 05/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
11
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 05/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 18190/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 18944/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), q u a l e e s e r c e n t e l a Parte_1 C.F._1
r e s p o n s a b i l i t à g e n i t o r i a l e s u l f i g l i o m i n o r e G i a n f i c o
A n t o n i o , rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti Sergio
Russo (C.F. ) e Francesco Russo (C.F. C.F._2
), presso lo studio dei quali domicilia elettivamente in C.F._3
Pozzuoli, via A. Artiaco n. 77, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi p.e.c.: Email_1
Email_2
ricorrente contro in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti C.F._4
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: Accertare e dichiarare, sulla scorta della documentazione allegata in giudizio e previa disposizione della rinnovazione della C.T.U. medico-legale la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento, in
1 favore del minore , dell'indennità di accompagnamento, con Persona_1
decorrenza dalla domanda amministrativa del 05/05/2023, oltre che di soggetto portatore di handicap, in condizioni di gravità (art. 3, co. 3, L. 104/92). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, nell'indicata qualità, esponeva di aver richiesto all' con CP_1
domanda del 5.5.23 l'indennità di accompagnamento nonché il riconoscimento dello stato di handicap con connotazione di gravità in favore del figlio minore;
che quest'ultimo era stato sottoposto a visita medica, all'esito della quale gli era stata riconosciuta l'indennità di frequenza e la condizione di portatore di handicap senza connotazione di gravità; di avere, quindi, proposto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ottenere l'indennità di accompagnamento oltre al riconoscimento della connotazione di gravità dello stato di handicap, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione dell'indennità di accompagnamento, mentre aveva riconosciuto lo stato di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92; pertanto, tempestivamente formulava atto di dissenso parziale avverso le conclusioni dell'ausiliare e proponeva opposizione.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_1
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione
2 all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003)
e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario 3 il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Va poi rilevato che, in presenza di contestazioni formulate dalle parti alle conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso limitato "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (cfr. Cass. 6084/2014; 6085/2014).
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma 1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit., la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Come si evince dal tenore dell'art 445 bis cpc e riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la legge prevede oggi due distinti giudizi.
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio- economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi
1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto esclusivamente la verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 4 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo.
Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto il solo accertamento sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
Ora, dalla scelta del legislatore si evince che non è possibile dare corso al giudizio per l'accertamento del diritto (finale) alla prestazione, finché l'accertamento sanitario non è divenuto definitivo o per essere stato omologato l'accertamento o per essere stato deciso, con sentenza inappellabile, il giudizio di contestazione della perizia. In altre parole, l'improcedibilità del giudizio per il conseguimento della prestazione opera finché l'accertamento tecnico non può ritenersi completato e sfociato in un accertamento sanitario a carattere definitivo. Se, dunque, depositata la c.t.u., viene proposto il dissenso e presentato il successivo ricorso per la contestazione delle conclusioni del consulente, il perfezionamento della condizione di procedibilità deve ritenersi impedito, con la conseguente impossibilità di proporre la domanda per il riconoscimento del diritto alla prestazione, anche se contestualmente, nel medesimo giudizio avente ad oggetto la contestazione della c.t.u.
In tal senso militano diversi ordini di considerazioni:
1) In primo luogo, la legge chiarisce che l'improcedibilità del ricorso ordinario per il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione si determina anche se l'accertamento tecnico, pur iniziato, non sia stato concluso, e richiede, nel caso di rilevata improcedibilità, la proposizione dell'istanza di accertamento, ovvero di completamento dello stesso. E la sola “conclusione” giuridicamente rilevante non può che essere il fine ultimo dello speciale procedimento per ATP, e cioè
l'omologa dell'accertamento sanitario. Altrimenti, se si consentisse di impedire l'improcedibilità del ricorso ordinario una volta effettuata la perizia, anche se quella perizia non è stata omologata e non è dunque utilizzabile ai fini del pagamento della prestazione, significherebbe sostanzialmente vanificare quella finalità deflattiva del contenzioso che ha ispirato il legislatore;
5 2) In secondo luogo, la netta distinzione tra i due tipi di giudizio ordinario
(giudizio per il riconoscimento del diritto, di cui al comma 1, e giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6) emerge:
2.a) dai due distinti riferimenti testuali, al comma 2, alla «domanda di cui al primo comma», ed al comma 7, al «giudizio previsto dal comma precedente» (sesto comma): diversità di riferimenti che non avrebbe alcun senso ove i due giudizi fossero sovrapponibili;
2.b) dal regime di inappellabilità della sola sentenza che definisce il giudizio di cui al comma 6, che, stante il carattere eccezionale rispetto alla regola generale di cui all'art. 339 comma 1 c.p.c., non può ritenersi esteso al giudizio introdotto con la distinta domanda di cui al comma 1, giudizio che pertanto non può che sfociare in una sentenza appellabile;
2.c) dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario ha un carattere impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme
(totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3) Infine, ai sensi del comma 5 secondo alinea, una volta che il procedimento per
ATP sia iniziato, gli enti competenti non possono dare corso al riconoscimento della prestazione sino a che non gli sia stato notificato il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo. Solo a partire da tale momento, infatti, e nel termine di 120 giorni, la legge autorizza detti enti al «pagamento delle relative
6 prestazioni», «subordinatamente alla verifica di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente».
*
Tanto premesso, nella specie, la parte opponente ha contestato le valutazioni e le conclusioni del CTU dott. in relazione al mancato riconoscimento Per_2
dell'indennità di accompagnamento in favore del minore.
In particolare, parte ricorrente sostiene che la “motivazione, di sostanziale rigetto dell'indennità di accompagnamento, oltre che non rispondere al quesito, risulta in effetti anche in contrasto con gli esiti dell'accertamento stesso: essendo non solo evidente ed attestata la totale e permanente inabilità del minore, quanto altresì l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (n.b. stante il rischio di continue e rovinose cadute, determinate dalla zoppia conseguente alla grave ipometria dell'arto inferiore destro, più corto di quello sinistro di 1,5 cm), od anche la possibilità di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Nel caso in esame l'ausiliare nominato, dott. all'esito dell'esame Persona_3
clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha accertato che il minore, cui la Commissione medica aveva già riconosciuto l'indennità di frequenza, è affetto dalle patologie analiticamente descritte nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto (indennità di accompagnamento), ma solo della condizione di handicap grave.
In particolare, l'ausiliare a seguito dell'esame clinico, nella sua dettagliata esposizione ha affermato:
“D I A G N O S I: Recurvatum congenito di tibia destra con piede talo/valgo in fase di buona correzione primaria. DISCUSSIONE-
ANALISI della PATOLOGIA.
La tibia recurvata congenita (o tibia recurvata valga congenita - TRVC) è una rara condizione che si manifesta alla nascita con una deformità delle ossa della gamba in recurvazione e valgismo.
In altri termini, nella TRVC tibia e perone presentano una curvatura, di solito al passaggio tra la metà e il terzo inferiore della diafisi, il cui apice è posteriore e mediale (Postero-medial bowing).
Alla nascita questi piccoli Pazienti spesso si presentano anche con un piede talo-valgo, cioè il piedino si presenta molto dorsalizzato Il piede talo-valgo è in generale piuttosto frequente e di semplice risoluzione nella popolazione “sana”, ma è importante in ogni caso avere in mente
7 questa possibile associazione e controllare se in caso di associazione con tibia recurvata, è opportuno procedere con trattamenti conservativi (manipolazioni, docce, gessi, tutori, ecc) per normalizzare la posizione del piede. L'accorciamento nella tibia recurvata congenita è di lieve/media entità alla nascita, ma nel tempo la differenza di lunghezza si comporta come nei casi di ipometria congenita secondo Shapiro, e cioè con gli anni tende ad aumentare linearmente
e proporzionalmente. Questo deve essere chiarito ai genitori fin dalle prime visite;
e cioè che
l'ipometria generalmente non rimane costante: quel che rimane costante è la percentuale di accorciamento rispetto alla gamba sana, e quindi tenderà ad aumentare negli anni la differenza di lunghezza. Spesso nella tibia recurvata congenita tale differenza di lunghezza si attesta su valori superiori ai 3-4 cm (a volte anche 7-8 cm) e necessita di interventi chirurgici di allungamento per recuperare un'uguale lunghezza tra i 2 arti;
ma tale essenziale valutazione non può essere effettuata quando il MB è troppo piccolo in quanto bisogna attendere alcuni anni per valutare l'accrescimento dei nuclei di ossificazione femorale, la crescita delle ossa lunghe tra i due arti, l'assestamento evolutivo del bacino e dell'apparato muscolare. Per tali motivi, a meno di casi gravissimi che - ad esempio all'età del Ricorrente – superino i 4 – 5 cm di dismetria tra i due arti, la valutazione per la correzione definitiva chirurgica – SE NECESSARIA – va effettuata almeno dopo i 4, 5 anni di età. All'uopo esiste il cd. “sistema Multiplier” che consente (non sempre) di effettuare un calcolo del prognostico di dismetria a termine di crescita, in modo da stabilire un programma terapeutico almeno di massima.
Quanto sopra esposto è perfettamente trasferibile al caso di specie PREMESSA
GIURIDICA: La finalità del Legislatore in merito alla cura sociale dei minori portatori di deficit in senso lato, è di fornire un sostegno alle famiglie, sostegno non solo economico ma, più estensivamente, “SOCIALE” ed “EDUCATIVO”, oltre che, ovviamente, terapeutico. Le forme, varie, di assistenza previste dalla Legge Italiana, ivi incluse l'indennità di frequenza,
l'accompagnamento per minore e la L. 104/92 sull'Handikap, spettano ai soggetti minori di anni 18 che siano stati riconosciuti, in sede di visita medica presso la competente Commissione
Sanitaria e/o negli eventuali step successivi, affetti da una difficoltà persistente a svolgere i compiti
e le funzioni della propria età. La concessione di tutte le indennità citate è anche, giustamente, subordinata alla frequenza di Centri ambulatoriali o di Centri Diurni anche di tipo semi- residenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone con disabilità infantile.
8 DISCUSSIONE E
CONCLUSIONI.
Dalle premesse – diagnostica e giuridica - che abbiamo qui sopra illustrato, emerge con chiarezza che le domande cui il sottoscritto è chiamato a rispondere sono, in buona sintesi, le seguenti:
- La malattia o il disturbo accertato ha gravità tale da creare nel giovanissimo Ricorrente una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età? “SI”
- Detto disturbo rappresenta, allo stato, una condizione predittivamente suscettibile di aggravamento? “da valutare in seguito”
- Vi sono gravi condizionamenti nella vita quotidiana del piccolo bambino? “Solo in parte ma soprattutto nell'ambiente scolastico” presenta una forma di danno fisico di competenza ortofisiatrica che lo Parte_2
rende bisognevole di assistenza e controllo in ambiente scolastico, in quanto diamo per scontato che in ambiente casalingo la funzione della madre sia – come è – la migliore possibile. Il bimbo,
a latere del difetto qui descritto ed esaminato, appare di normale sviluppo psicofisico, vivace, sereno. Ovviamente quindi, per quanto detto sulle difficoltà che possono presentarsi nell'ambiente scolastico (asilo o quant'altro simile) Egli necessita di assistenza per le attività essenziali e quindi ha diritto alla indennità di frequenza ex L.289/90, così come espresso dalla Commissione.
Per quanto attiene la richiesta della indennità di accompagamento ex L. 18/80, come abbiamo ampiamente spiegato, detta valutazione va rinviata a dopo che la condizione di ossificazione e di sviluppo osseo del piccolo Paziente consentirà agli Specialisti Ortopedici e Fisiatri di effettuare una valutazione motivata ed un conseguente quadro prognostico e terapeutico. Per quanto attiene la richiesta ex L. 104/92, ricordiamo che il Legislatore ha inteso connotare detta legge con un risvolto – se mi si passa il termine – maggiormente “sociale” rispetto ad esempio alla 18/80; ci riferiamo alla interazione del Paziente con l'ambiente esterno, l'accesso a visite di controllo, vaccinazioni e quant'altro, insomma a tutte quelle situazioni che richiedano – nel caso di specie da parte dell'UNICO GENITORE presente – un impegno che può negativamente incidere sulla vita lavorativa della Madre. Pertanto riteniamo che la Sig/ra nella qualità di Pt_1
madre del piccolo abbia diritto alla definizione ex Comma 3 Art 3 della citata legge”. Per_1
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico (a cui si rimanda) per cui meritano di essere condivise.
9 Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma si sostanziano in semplici difformità rispetto alla valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass.
20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico- legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav.,
09/01/2019 n.276)”.
Il consulente tecnico ha, in definitiva, concluso nel senso che le patologie riscontrate, tutte ampiamente e dettagliatamente valutate, sia a seguito dell'esame obiettivo (vivace, corre in giro per lo studio anche se con zoppia di appoggio a destra;
indossa calzature ortopediche con supporto a destra….. Il bimbo, a latere del difetto qui descritto ed esaminato, appare di normale sviluppo psicofisico, vivace, sereno) che della disamina della documentazione prodotta agli atti, sono tali da escludere che il minore possa essere ritenuto bisognevole della prestazione richiesta. Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Va inoltre ricordato, in tema di indennità di accompagnamento, che:
“L'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della
10 concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà”.
(Cassazione civile sez. lav., 06/04/2018, n.8557).
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
In considerazione della soccombenza reciproca, avuto riguardo alle fasi dell'intero procedimento (atp e opposizione), in mancanza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. Cpc, le spese di lite vanno interamente compensate. Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso e accerta il requisito sanitario utile al riconoscimento, in favore del minore , dello stato di handicap con connotazione di gravità, Persona_1
con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.5.23;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, così deciso in data 05/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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