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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/12/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott.ssa Stefania Izzi Giudice
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 975/2021 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: SEPARAZIONE PERSONALE TRA CONIUGI
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. TASCIONE ARNALDO, presso il cui studio, con sede in VA, alla
P.zza L.V. Pudente n. 9, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(c.f. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti BIASONE EDY e PELLICCIA PLACIDO, presso il cui studio,
con sede in VA (CH), alla Via I. Silone n. 4, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
1 INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/02/2025 le parti private hanno precisato le conclusioni,
chiedendo la pronuncia di una sentenza di separazione sulla base delle condizioni di seguito trascritte.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a
vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) stabilire che la casa familiare, sita in VA alla Via Fonte Grugnale
n.23/A, già formalmente di proprietà della sig.ra sia Parte_1
assegnata alla medesima;
stabilire inoltre che eventuali rendite da locazione
dell'immobile di VA Marina siano divise in tre parti uguali tra il padre ed
i due figli congiuntamente e che le quote spettanti ai figli siano depositate su
libretto di c/c e vincolate a favore dei medesimi;
c) disporre che i figli minori e siano affidati Persona_1 Persona_2
ai genitori e collocati dalla madre presso la casa coniugale;
d) porre a titolo di mantenimento per i figli ed a carico del padre un assegno
mensile di €.300,00 cadauno, rivalutabili annualmente secondo gli indici
Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, sul seguente Iban
[...], intestato a;
stabilire che Parte_1
gli assegni familiari percepiti dal padre siano corrisposti direttamente alla
madre tramite l'Inps, con impegno di quest'ultimo ad effettuare le formalità
necessarie. E che i proventi della locazione stagionale delle unità immobiliari
del padre siano ripartiti per 1/3 a favore del padre e per 1/3 ciascuno a
2 favore dei figli su libretto di deposito vincolato;
e) disporre che il padre possa vedere i figli, previo accordo con la madre e
compatibilmente con le condizioni e le esigenze dei minori, e comunque
tenerli con sé, ogni fine settimana dal sabato alle ore 16,00, alla domenica
alle ore 20,00, a settimane alterne;
f) durante le festività natalizie i minori trascorreranno le giornate del 23 e
del 24 dicembre con un genitore e quelle del 25 e 26 dicembre con l'altro
genitore, seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
analogamente
disporre che i minori trascorrano, con lo stesso criterio, le giornate di San
VE e di Capodanno con un genitore e quelle del 5 e del 6 gennaio con
l'altro genitore, fatta comunque salva la possibilità di diverso accordo
stabilito concordemente da entrambi i genitori;
che durante le festività
pasquali i minori trascorrano, sempre con il criterio dell'alternanza annuale
e salvo diverso accordo comune di essi genitori, il giorno di Pasqua con un
genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore;
che ciascun genitore
abbia comunque diritto di trascorrere, durante le vacanze estive, un periodo
continuativo di quindici giorni con i propri figli da concordarsi con preavviso
di almeno dieci giorni;
e porre, a carico di entrambi i genitori nella misura
del 50% cadauno le spese straordinarie indispensabili per la salute ed il loro
benessere, quali:
1. Libri di scuola;
2. Spese universitarie;
3. Attività sportive;
4. Corsi di discipline socio culturali ed educative;
5. Lezioni di ausilio CP_2
allo studio;
6. Spese mediche e dentistiche;
7. Acquisto motorino, e
quant'altro rientrante per legge e per usi nella sfera delle spese straordinarie
e/o comunque regolare le medesime come da protocollo del Tribunale;
g) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario;
3 h) porre il pagamento del mutuo a carico del marito;
i) condannare, in caso di opposizione, la parte resistente al pagamento delle
spese e competenze di giudizio.”
Per il resistente:
“Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis:
- preliminarmente si ribadisce l'adesione alla proposta conciliativa
formulata dal Giudice alla udienza del 22.10.2022 e ribadita all'udienza del
15.02.2023;
- dichiarare la separazione dei coniugi;
- disporre l'affido condiviso, come per legge, dei figli minori con residenza
e collocamento degli stessi presso la madre nella casa familiare di proprietà
esclusiva, in VA alla Via Fonte Grugnale n. 23/A;
- il sig. abiterà presso l'abitazione di esclusiva Controparte_1
proprietà in VA alla Via Dalmazia n. 80;
- i coniugi provvederanno, ognuno contribuendo per la metà, al pagamento
delle rate mensili di mutuo cointestato ai coniugi e che grava sugli immobili
di proprietà esclusiva degli stessi;
- in merito al diritto di visita del padre disporre quanto segue: a-durante la
settimana il padre, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi (turni) e
con quelli di studio, sociali e sportivi dei minori, potrà vedere e tenere con sé
i figli, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15,00 alla ore 19,00,
ed a settimane alterne nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9,00 di
sabato alle ore 20,00 di domenica;
b-i figli trascorreranno ad anni alterni
con il padre o la madre i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua così come il
giorno del loro compleanno;
c-durante le vacanze estive il padre, infine, avrà
4 facoltà di tenere con sé i figli per un periodo di 7 giorni da concordare con il
coniuge collocatario di anno in anno;
- porre a carico del sig. , quale contributo per il Controparte_1
mantenimento della prole, un assegno mensile dell'importo di euro 200,00
per ogni figlio e quindi complessivamente € 400,00, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, nonché il 50% delle
spese straordinarie - comprese quelle mediche ed odontoiatriche non coperte
dal SSN - necessarie per i figli. In via subordinata, qualora il giudicante
ritenga di rimettere in istruttoria la causa, si torna a chiedere l'ammissione
dei mezzi istruttori così come richiesti in corso di causa e nelle memorie ex
art. 183 c.p.c. qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte.”.
In data 03/03/2025 il P.M. ha concluso esprimendo parere favorevole alla separazione dei coniugi “alle condizioni della proposta conciliativa del
Giudice resa all'udienza del 18.10.2022”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente precisato che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale, richiesta da entrambe le parti.
Dalle stesse allegazioni delle parti, si evince che ormai si è verificata una completa dissoluzione del consorzio familiare e che non vi è, allo stato,
alcuna possibilità di riprendere una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra le parti e della creazione di vite affettive autonome. Infatti, il tempo ormai trascorso dalla cessazione di fatto della convivenza, il permanere della separazione quanto meno dal 16/12/2021
(data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale) fino
5 ad oggi, la conduzione di vite autonome e lo stesso contegno processuale mostrato dai coniugi (ambedue sostanzialmente concordi sin dall'inizio sulla domanda principale di separazione), rivelatore della ferma volontà di entrambi di addivenire alla separazione, sono di per sé evidenti manifestazioni dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
dell'irrevocabile intenzione delle parti di sciogliere il vincolo matrimoniale e, pertanto, dell'impossibilità di ricostruire il nucleo familiare.
Accertata, quindi, la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 151 c.c.,
va senz'altro dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
- .
[...] Controparte_1
2. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, in ordine al
Per_ regime di affidamento dei figli minorenni , questo Collegio Per_1
prende atto favorevolmente della concorde volontà delle parti di affidare gli stessi ad entrambi i genitori, conformemente alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori. D'altra parte, non essendo emersi motivi contrari alla opportunità
Per_ di affidare e congiuntamente ad entrambi i genitori, non Per_1
ricorrono i presupposti di legge per l'affidamento esclusivo, che, nel caso di specie, sarebbe contrario all'interesse dei minori a coltivare un equilibrato rapporto bigenitoriale. Al contrario, si reputa opportuno disporre un regime di affidamento condiviso dei figli minorenni, onde evitare l'innescarsi di processi di marginalizzazione della figura paterna,
che potrebbero condurre il padre a deleterie condotte abdicative.
Per_ Tuttavia, è preferibile che convivano prevalentemente con Per_1
6 la madre, salva la facoltà del padre di vedere i figli ogni volta che vorrà,
secondo le richieste dei minori e compatibilmente con le loro (future)
esigenze di studio, in base alle modalità di volta in volta concordate dai genitori o comunque, in caso di disaccordo tra gli stessi, secondo il programma minimo di realizzazione del rapporto tra il padre e i figli stabilito in dispositivo, riservando, in ogni caso, ai genitori di concordare,
volta per volta, più specifica regolamentazione e rimanendo in facoltà degli stessi di stabilire un generale ampliamento del programma.
2.1. In ogni caso, entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli in maniera armonica,
attraverso un costante rilascio reciproco di informazioni ed un assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in generale, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento di un equilibrato rapporto con ambedue i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente, con la precisazione che - qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate - detto comportamento potrà essere valutato anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
3. Da quanto innanzi esposto consegue che la casa familiare, sita in VA
alla Via Fonte Grugnale n. 23/A – di proprietà esclusiva della ricorrente e già rilasciata dal resistente in esecuzione dei provvedimenti temporanei
7 ed urgenti – essa dovrà rimanere assegnata a in quanto Parte_1
genitore collocatario dei figli minorenni.
4. Per quanto riguarda le condizioni della separazione, con specifico riferimento alle questioni economiche, è appena il caso di evidenziare che la ricorrente non ha avanzato alcuna richiesta di contribuzione del marito al proprio mantenimento, di talché nulla deve essere disposto al riguardo.
5. Deve, per converso, statuirsi in merito al contributo dovuto in favore della prole, posto che nell'odierno procedimento è risultato incontestato tra le parti che i figli minorenni non sono autosufficienti dal punto di vista economico. Pertanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità,
permane l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, fino a quando questi non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex
plurimis, Cass., n. 17183/20).
Al riguardo, , pur non contestando l'obbligo di Controparte_1
provvedere economicamente al sostentamento dei figli, ha chiesto che detta contribuzione sia determinata, conformemente a quanto previsto nella proposta conciliativa formulata dal giudice all'udienza del
26/10/2022, nell'importo di € 200,00 per ciascun figlio, vale a dire in misura inferiore rispetto a quella domandata dalla pari ad € Pt_1
300,00. Invero, detta ultima istanza appare immeritevole di favorevole scrutinio, in quanto non sono stati dedotti, né sono emersi fatti sopravvenuti circa l'eventuale incremento delle esigenze economiche dei
8 figli tali da far ritenere necessaria la corresponsione del contributo in detto ammontare.
Tenuto conto delle circostanze poc'anzi evidenziate, e, nello specifico,
dell'entità del reddito percepito da (quale si evince Controparte_1
sia dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti, sia dalle deduzioni di parte avversa incontestate dal resistente), nonché delle attuali esigenze dei figli,
dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore e delle risorse economiche di entrambi i genitori, come pure dell'impegno finanziario della madre nella crescita dei figli e della rilevanza economica dell'impegno quotidiano delle cure materne, questo Collegio reputa equo porre a carico di l'obbligo di corresponsione, in favore Controparte_1
della di un assegno mensile pari ad € 400,00 (€ 200,00 per Pt_1
ciascun figlio) fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente – a decorrere dall'anno successivo alla pronuncia della presente sentenza – secondo gli indici
ISTAT di riferimento e dovrà essere versata alla entro il giorno Pt_1
5 di ciascun mese, in contanti ovvero a mezzo bonifico bancario o vaglia postale o altre modalità che la stessa avrà cura di indicare. In
considerazione del fatto che l'ammontare dell'assegno in questione viene determinato tenendo conto delle complessive risultanze istruttorie, la decorrenza dell'obbligo di mantenimento, come sopra specificato, va fissata nella data di pronunzia della presente decisione, dovendo continuare a trovare applicazione, per il periodo antecedente, i
9 provvedimenti temporanei ed urgenti pronunziati dal Presidenza del
Tribunale all'esito del tentativo di conciliazione.
A tale somma deve aggiungersi il contributo, che Controparte_1
dovrà assicurare, al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, nella misura del 50%.
In ogni caso, ciascun genitore provvederà alle esigenze ordinarie e quotidiane dei figli nel periodo di frequentazione con lo stesso.
6. Quanto alla richiesta della ricorrente di attribuzione degli assegni familiari (rectius, dell'assegno unico universale) a proprio esclusivo favore, la stessa è meritevole di favorevole vaglio.
L'art. 6, co. 4, D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce:
"l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a
richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta,
in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2, co. 1,
del medesimo D.Lgs., l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli,
mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a)
per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli
separati o divorziati o comunque non conviventi".
Stante il tenore letterale della suddetta norma, occorre prendere le mosse dalla Circolare dell'I.N.P.S. n. 23/22, la quale specifica che "qualora il
giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del
minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli, si può
optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario [...] lo stesso
giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico
10 debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno
di mantenimento".
Questo collegio ritiene di condividere la suddetta interpretazione - che proviene dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione - in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa.
Al riguardo, va osservato che la norma in esame, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, contempla una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'immediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli eventuali contrasti tra i genitori, non affidatari,
che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone però
una preclusione riguardante il giudice del divorzio che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso.
Giova, al riguardo, rilevare che l'assegno in questione - che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita - è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e,
contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, come si evince anche dalle informative rese in proposito dall'I.N.P.S.
Ne consegue che, conformemente a quanto sostenuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sez. I, 22/02/2025, n. 4672), deve ritenersi legittima la decisione di attribuire l'assegno unico universale per
11 intero al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Tale scelta risponde del tutto alle citate finalità
dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege,
seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Sotto tale ultimo profilo, il ricorrente non avrebbe, in realtà, un attuale interesse a contestare la statuizione in questione, dato il vincolo di utilizzazione della somma versata con l'assegno unico, salvo il diritto a chiederne conto, in maniera però non dissimile da ogni altra spesa sostenuta nell'interesse della prole, e sotto il controllo giudiziale.
7. Quanto alle opposte richieste delle parti di disciplinare i criteri di ripartizione delle spese connesse alla erogazione del mutuo congiuntamente contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare,
premesso che si tratta di debiti contratti per esigenze della famiglia e che -
per pacifica allegazione delle parti – l'immobile in questione risulta essere intestato esclusivamente alla sebbene sia stato acquistato e Pt_1
arredato con il contributo del ricorrente, che ha provveduto all'integrale
Co pagamento delle rate del mutuo all'uopo acceso con la dal CP_4
2012 al 2019 (anno in cui è stato estinto con la stipula del nuovo mutuo
Cont con la , deve ritenersi che non ricorre alcun giustificato motivo per porre l'obbligo di pagamento dei ratei mensili a carico esclusivo di
. Controparte_1
12 Gli oneri relativi al pagamento del mutuo, pertanto, nei rapporti interni ai due contraenti condebitori, devono rimanere ripartiti nella misura del
50% ciascuno.
8. In merito alle ulteriori domande di natura economica formulate dalla e, in particolare, a quelle relative alla divisione dei redditi da Pt_1
locazione derivanti dall'immobile sito in VA Marina tra il padre ed i due figli, deve evidenziarsi che esse sono inammissibili, involgendo rapporti di natura estranea all'oggetto della domanda principale ed in quanto tali non deducibili nel procedimento di separazione personale.
9. Quanto al regime delle spese processuali, considerata la natura della causa e gli esiti decisori delle rispettive domande, si possono dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
10. Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VA (CH) per le incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di VA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M. in sede, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
VA (CH) il 10/01/1983 e , nato a [...] Controparte_1
il 13/10/1984;
STABILISCE, per l'effetto, le seguenti condizioni della separazione:
13 a) autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto,
libertà di risiedere ove riterranno più opportuno e facoltà di espatrio,
senza necessità del previo consenso altrui per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti ovvero per l'inserimento del nominativo dei minori in ciascuno di essi;
b) affida i figli minorenni congiuntamente ad entrambi i genitori,
prevedendo che gli stessi vivranno prevalentemente con la madre e stabilendo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni volta che vorrà, secondo le volontà dei minori e compatibilmente con le loro esigenze di studio, in base alle modalità di volta in volta concordate dai genitori o comunque, in caso di disaccordo tra gli stessi, secondo un programma minimo di realizzazione del rapporto tra il padre ed i figli, che preveda almeno tre pomeriggi a settimana per tre ore consecutive;
due fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con facoltà di pernottamento;
sette giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre ed una volta dal 31 dicembre al 6
gennaio; tre giorni durante le festività pasquali, ad anni alterni, una volta dal lunedì al mercoledì in Albis ed una volta dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua;
trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, alternativamente nel mese di luglio ed agosto, fatta sempre salva la facoltà per i genitori di concordare, volta per volta, più specifica regolamentazione ovvero di stabilire un generale ampliamento del programma;
c) dispone che entrambi i genitori contribuiscano alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli in maniera armonica, attraverso un costante
14 rilascio reciproco di informazioni ed un assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in generale, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento di un equilibrato rapporto con ambedue i genitori;
d) dispone, altresì, che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese dai genitori anche separatamente,
con la precisazione che - qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate - detto comportamento potrà essere valutato anche al fine della modifica delle modalità di affidamento;
e) assegna la casa coniugale, sita in VA alla Via Fonte Grugnale n. 23/A
– di proprietà esclusiva della ricorrente e già rilasciata dal resistente in esecuzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti – a Parte_1
quale genitore collocatario dei figli minorenni;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, con decorrenza dalla data della presente sentenza Parte_1
(confermandosi sino alla predetta data i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente), la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (€ 200,00 ciascuno); gli importi andranno annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT di riferimento, a partire dal mese di dicembre 2026 e dovranno essere versati entro il giorno 5 di ciascun mese in contanti ovvero a mezzo bonifico
15 bancario o vaglia postale o altre modalità che la beneficiaria avrà cura di indicare;
g) pone, altresì, a carico di l'obbligo di Controparte_1
contribuire al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo le indicazioni del Protocollo
di Intesa del Tribunale di VA;
AUTORIZZA a percepire, nella misura del 100%, i Parte_1
benefici previsti dallo Stato a sostegno della famiglia e dei figli (assegno unico universale ex art. 6, co. 4, D.Lgs. 230/2021), erogati dall'INPS ovvero da qualunque altro ente;
DISPONE che le spese relative al rimborso dei ratei mensili del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare siano ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuna;
DICHIARA inammissibile ogni ulteriore domanda avanzata dalle parti;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria,
in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VA (CH)
per l'annotazione, ai sensi dell'art. 69, 1°comma, lett. d), D.P.R. 3-11-2000
n. 396, della presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (n. 45, parte
II, serie A, anno 2010), al momento del suo passaggio in giudicato;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in VA, nella camera di consiglio del Tribunale dai suindicati magistrati componenti il Collegio giudicante, il 28/11/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
16 dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott. Fabrizio Pasquale
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