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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 15/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3633/2024 depositato il 21/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 225/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- INVITO PAG n. 112201440615 112201440615 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3943/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del documento di pagamento n. 112201440615 notificato in data 5/11/2022 a mezzo PEC e relativo alla Tassa sui rifiuti (Ta.Ri) anno 2022 per € 20.094,91 rivendicando la sua totale erroneità ed illegittimità.
In particolare la contribuente contestava: 1) inesistenza dell'avviso di pagamento per violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 149 bis c.p.c., 16-ter DL 18.10.12 n. 179 introdotto dalla Legge di conversione n. 221 del 17.12.12 e successive modificazioni, poiché la notifica dell'avviso era avvenuta con indirizzo PEC non contenuto nei pubblici registri;
2) erronea determinazione delle superfici.
Omessa considerazione dei provvedimenti sub concessori e dell'attività commerciale esercitata da terzi sull'area in concessione della istante. Omessa previsione della riduzione della Tariffa per le attività a carattere stagionale;
3) mancata applicabilità delle esenzioni. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27.4.1999 n.
158 per avere il Comune di Roma erroneamente incluso fra le aree assoggettabili a tariffa quelle nelle quali si “effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso”; 4) Violazione del Principio comunitario “Chi inquina paga” - Violazione Principio di Ragionevolezza - Violazione Principio Uguaglianza ex art 3 della Costituzione.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva il ricorso.
Propone appello la contribuente censurando l'impugnata sentenza per: 1) omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla dedotta erroneità dell'avviso di pagamento con riferimento alle superfici effettive riconducibili alla Ricorrente_1 per effetto dell'intervenuto rilascio dei provvedimenti sub concessori da parte del Comune di Roma Capitale e per l'effetto dell'attività commerciale esercitata da terzi sull'area in concessione della istante;
2) erronea motivazione con riferimento alla valutazione della documentazione probatoria prodotta e alla necessarietà della denuncia di variazione. I giudici di prime cure avrebbero omesso di valutare la documentazione offerta dal ricorrente e, soprattutto, senza aver verificato che la stessa consisteva in provvedimenti pubblici emanati dallo stesso ente locale impositore, ha ritenuto che non risulta che l'odierna ricorrente abbia denunciato tempestivamente le riduzioni delle superfici in questa sede dedotte;
3) Omessa motivazione circa l'applicabilità della riduzione della Tariffa per le attività a carattere stagionale e le esenzioni per le attività sportive o ginniche e alla dedotta in violazione del D.P.R. 27.4.1999 n. 158; 4)
Violazione del Principio comunitario “Chi inquina paga” - Violazione Principio di Ragionevolezza - Violazione
Principio Uguaglianza ex art 3 della Costituzione.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto allegato e dedotto da controparte, con richiesta di rigetto dell'impugnazione.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero la giurisprudenza, innanzitutto, insegna che in materia di imposta sui rifiuti (TARI e TARSU), i
Comuni, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, possono prevedere esenzioni dal pagamento di imposta che vanno indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza su cui si fonda l'esenzione può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (vds. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16645 del 23/05/2022, Rv. 664858 - 01).
Più specificatamente, in tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del
1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8595 del 01/04/2025, Rv. 674412 - 01).
Dal tenore dell'appello si comprende che, in ordine alle plurime circostanze allegate da parte contribuente dirette a ridimensionare la pretesa tributaria dell'Ente, la stessa assumere che comunque il Comune di
MP sarebbe stato a conoscenza delle stesse in quanto trattasi di fattispecie per le quali detto Ente avrebbe rilasciato atti amministrativi di natura autorizzativa o concessoria (es.: autorizzazione ad attività commerciale da parte di terzi sull'area oggetto di concessione demaniale in favore della parte contribuente appellante).
In realtà le situazioni asseritamente modificative del presupposto d'imposta non possono essere ritenute
"conosciute" dall'Ente solo perché le stesse potrebbero inerire ad attività oggetto di autorizzazione amministrativa in favore di terzi, essendo onere di chi intende beneficiare dell'esenzione o della fattispecie modificativa denunciare la stessa.
Chiaramente in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, avendo, con la sentenza n. 8296 del 15/03/2022, in materia di TARSU, ribadito che “nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico”.
La giurisprudenza afferma la centralità dell'obbligo di denuncia, da parte del soggetto passivo del tributo, per l'annualità in cui avviene la cessazione o la modifica del presupposto del tributo stesso, per cui, se non denunciata, il tributo resta interamente dovuto dal soggetto che ha omesso la comunicazione. La prova della fattispecie estintiva o modificativa non è opponibile all'amministrazione finanziaria se non viene veicolata attraverso gli strumenti previsti dalla legge, ovvero la denuncia.
Esplicita ulteriormente la Suprema Corte (Cass. Sez. 5 Num. 15582 Anno 2025) che In base all'art. 64 d. lvo 507/93: "Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. (…).
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio". La disposizione è già stata varie volte vagliata dalla Suprema Corte di legittimità, la quale ha stabilito (Cass.
n. 13296/13) che: "In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;
b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico".
Si osservava in motivazione che: "(…) In sostanza, nel rispetto del presupposto impositivo della tassa, è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell'anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore. In un caso e nell'altro, come già detto e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'esonero dal tributo, come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della disciplina, ha effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma rimanendo la debenza della tassa per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l'applicabilità del sopra citato art. 64, comma 3, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva,
l'”abbuono” del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa".
Circa la sostanziale continuità normativa di TARSU e TARI, la stessa è stabilita pacificamente dai giudici della nomofilachia (Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 21490 del 7/7/2022).
In assenza, nel caso in esame, di denuncia tardiva ovvero pagamento del tributo da parte di terzi, l'appello non merita accoglimento.
La particolare complessità della materia, di difficile lettura fattuale coinvolgendo la rilevanza e conoscibilità delle competenze amministrative comunali in favore di terzi e la conciliabilità normativa al principio "chi inquina paga", costituisce grave motivo giustificativo della compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
TOCCI STEFANO, Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3633/2024 depositato il 21/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 225/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 05/01/2024
Atti impositivi:
- INVITO PAG n. 112201440615 112201440615 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3943/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento del documento di pagamento n. 112201440615 notificato in data 5/11/2022 a mezzo PEC e relativo alla Tassa sui rifiuti (Ta.Ri) anno 2022 per € 20.094,91 rivendicando la sua totale erroneità ed illegittimità.
In particolare la contribuente contestava: 1) inesistenza dell'avviso di pagamento per violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 149 bis c.p.c., 16-ter DL 18.10.12 n. 179 introdotto dalla Legge di conversione n. 221 del 17.12.12 e successive modificazioni, poiché la notifica dell'avviso era avvenuta con indirizzo PEC non contenuto nei pubblici registri;
2) erronea determinazione delle superfici.
Omessa considerazione dei provvedimenti sub concessori e dell'attività commerciale esercitata da terzi sull'area in concessione della istante. Omessa previsione della riduzione della Tariffa per le attività a carattere stagionale;
3) mancata applicabilità delle esenzioni. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 27.4.1999 n.
158 per avere il Comune di Roma erroneamente incluso fra le aree assoggettabili a tariffa quelle nelle quali si “effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso”; 4) Violazione del Principio comunitario “Chi inquina paga” - Violazione Principio di Ragionevolezza - Violazione Principio Uguaglianza ex art 3 della Costituzione.
Costituito il contraddittorio, la Corte di prime cure respingeva il ricorso.
Propone appello la contribuente censurando l'impugnata sentenza per: 1) omessa o insufficiente motivazione con riferimento alla dedotta erroneità dell'avviso di pagamento con riferimento alle superfici effettive riconducibili alla Ricorrente_1 per effetto dell'intervenuto rilascio dei provvedimenti sub concessori da parte del Comune di Roma Capitale e per l'effetto dell'attività commerciale esercitata da terzi sull'area in concessione della istante;
2) erronea motivazione con riferimento alla valutazione della documentazione probatoria prodotta e alla necessarietà della denuncia di variazione. I giudici di prime cure avrebbero omesso di valutare la documentazione offerta dal ricorrente e, soprattutto, senza aver verificato che la stessa consisteva in provvedimenti pubblici emanati dallo stesso ente locale impositore, ha ritenuto che non risulta che l'odierna ricorrente abbia denunciato tempestivamente le riduzioni delle superfici in questa sede dedotte;
3) Omessa motivazione circa l'applicabilità della riduzione della Tariffa per le attività a carattere stagionale e le esenzioni per le attività sportive o ginniche e alla dedotta in violazione del D.P.R. 27.4.1999 n. 158; 4)
Violazione del Principio comunitario “Chi inquina paga” - Violazione Principio di Ragionevolezza - Violazione
Principio Uguaglianza ex art 3 della Costituzione.
Si costituisce l'Ufficio contestando tutto quanto allegato e dedotto da controparte, con richiesta di rigetto dell'impugnazione.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado del Lazio, ascoltate le parti comparse in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio delibera come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Ed invero la giurisprudenza, innanzitutto, insegna che in materia di imposta sui rifiuti (TARI e TARSU), i
Comuni, in armonia con il principio comunitario "chi inquina paga" e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, possono prevedere esenzioni dal pagamento di imposta che vanno indicati nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza su cui si fonda l'esenzione può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo (vds. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16645 del 23/05/2022, Rv. 664858 - 01).
Più specificatamente, in tema di TARI, le esclusioni dall'imposizione previste dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del
1993, in difetto di una regolamentazione specifica a livello locale, non sono applicabili in maniera automatica, ma postulano che il contribuente dia indicazione dei relativi presupposti nella denuncia originaria o in quella di variazione in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, non essendo all'uopo sufficiente la sola dimostrazione successiva della sussistenza di un'ipotesi di esenzione connessa alla tipologia di rifiuto prodotto (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8595 del 01/04/2025, Rv. 674412 - 01).
Dal tenore dell'appello si comprende che, in ordine alle plurime circostanze allegate da parte contribuente dirette a ridimensionare la pretesa tributaria dell'Ente, la stessa assumere che comunque il Comune di
MP sarebbe stato a conoscenza delle stesse in quanto trattasi di fattispecie per le quali detto Ente avrebbe rilasciato atti amministrativi di natura autorizzativa o concessoria (es.: autorizzazione ad attività commerciale da parte di terzi sull'area oggetto di concessione demaniale in favore della parte contribuente appellante).
In realtà le situazioni asseritamente modificative del presupposto d'imposta non possono essere ritenute
"conosciute" dall'Ente solo perché le stesse potrebbero inerire ad attività oggetto di autorizzazione amministrativa in favore di terzi, essendo onere di chi intende beneficiare dell'esenzione o della fattispecie modificativa denunciare la stessa.
Chiaramente in tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, avendo, con la sentenza n. 8296 del 15/03/2022, in materia di TARSU, ribadito che “nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi del D. Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico”.
La giurisprudenza afferma la centralità dell'obbligo di denuncia, da parte del soggetto passivo del tributo, per l'annualità in cui avviene la cessazione o la modifica del presupposto del tributo stesso, per cui, se non denunciata, il tributo resta interamente dovuto dal soggetto che ha omesso la comunicazione. La prova della fattispecie estintiva o modificativa non è opponibile all'amministrazione finanziaria se non viene veicolata attraverso gli strumenti previsti dalla legge, ovvero la denuncia.
Esplicita ulteriormente la Suprema Corte (Cass. Sez. 5 Num. 15582 Anno 2025) che In base all'art. 64 d. lvo 507/93: "Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. (…).
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio". La disposizione è già stata varie volte vagliata dalla Suprema Corte di legittimità, la quale ha stabilito (Cass.
n. 13296/13) che: "In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 64, quarto comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell'immobile nell'anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora: a) l'utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, secondo comma, del d.lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l'occupazione o la detenzione del bene;
b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d'ufficio a suo carico".
Si osservava in motivazione che: "(…) In sostanza, nel rispetto del presupposto impositivo della tassa, è consentito al soggetto che ha omesso di presentare la denuncia di cessazione tempestivamente (cioè nell'anno stesso in cui essa si è verificata) di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell'iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall'effettivo nuovo occupante o detentore. In un caso e nell'altro, come già detto e contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'esonero dal tributo, come si evince chiaramente dalla lettera e dalla ratio della disciplina, ha effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione (e non già dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva), ferma rimanendo la debenza della tassa per l'intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l'applicabilità del sopra citato art. 64, comma 3, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva,
l'”abbuono” del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa".
Circa la sostanziale continuità normativa di TARSU e TARI, la stessa è stabilita pacificamente dai giudici della nomofilachia (Cassazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 21490 del 7/7/2022).
In assenza, nel caso in esame, di denuncia tardiva ovvero pagamento del tributo da parte di terzi, l'appello non merita accoglimento.
La particolare complessità della materia, di difficile lettura fattuale coinvolgendo la rilevanza e conoscibilità delle competenze amministrative comunali in favore di terzi e la conciliabilità normativa al principio "chi inquina paga", costituisce grave motivo giustificativo della compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e compensa le spese del grado. Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025