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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 294 del Ruolo Generale dell'anno 2023, passata in decisione all'udienza del 06.06.2025, tra in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli CP_1
Avvocati Daniele Iorio, Francesco Socrate Maria Ferroni e Francesco Campochiaro in virtù di mandato alle liti in atti, opponente contro
in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_2
Legittimo A. Mangione, in virtù di mandato alle liti in atti, opposta oggetto: opposizione al d.i. del Tribunale di Lecce n. ing. 2569/2022 (RG n. 8820/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti nella causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. In via preliminare, in rito, deve essere affrontata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente di questo Tribunale in favore del competente il Tribunale di Milano ovvero, in via alternativa, dei Tribunali di Napoli e Napoli nord. L' eccezione è infondata, vertendosi, nel caso di specie, di obbligazioni pecuniarie e quindi liquide (“portables”), da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3 ed ai sensi dell'art. 20 c.p.c.. che coincide con il luogo in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio (pagamento del prezzo) vale a dire sede della società opposta, in Casarano (Le). Passando all' esame del merito, in termini generali, deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso;
in tale giudizio, secondo i principi operanti in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale,
l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano delle eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 22 aprile 2003 n.6421). Quindi l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ved. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Ciò posto, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale è emerso quanto segue: - tra le parti è intercorso un rapporto commerciale in forza del quale l'opposta ha fornito alla opponente la merce descritta nelle fatture n. 449 del 31.05.2022, dell'importo di Euro 1160,06, n. 510 del 30.06.2022 dell'importo di Euro 4666,85, n. 547 del 31.07.2022 dell'importo di Euro 3630,43, n. 450 del 31.05.2022 dell'importo di Euro 3511,84, n. 503 del 30.06.2022 dell'importo di Euro 1539,64, n. 548 del 31.07.2022 dell'importo di Euro 2533,05, n. 625 del 31.08.2022 dell'importo di Euro 144,28, rimanendo creditrice della somma complessiva di
€. 17.186,15; - con comunicazione del 25/09/2017, la società opposta ha comunicato la risoluzione unilaterale del contratto di agenzia a decorrere dal 9/10/2017, ai sensi dell'art.
7.2 del regolamento negoziale. All' esito dello scrutinio dei documenti allegati dalle parti, appare provato che l'opposta ha adempiuto al proprio obbligo di fornitura della merce, come risulta dai documenti di trasporto in atti;
appare altresì documentato che l' opponente non ha contestato le fatture elettroniche ricevute con il sistema di interscambio (SDI), ragion per cui il credito deve ritenersi provato, ai sensi dell' art. 2709 e seguenti c.c. Sul punto, la Suprema Corte (seconda sezione II civile, sentenza 3581/2024) ha recentemente affermato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti i entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza
n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 с.с. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022;
Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2,
Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005).” A corroborare il già chiaro quadro probatorio, vi è la ricognizione del debito contenuta nel ricorso ex art. 19, C.C.I.I. innanzi al Tribunale Civile di Napoli Nord, contraddistinto con numero di R.G.V.G 1025/2023 nel quale l'opponente fa espresso riferimento al proprio debito nei confronti della per un importo di Euro 17.186,15, nonché il contenuto della trascrizione CP_2 dei messaggi “wattup” (non contestata dall' opponente), da cui appare chiaro il riconoscimento della sussistenza del credito. Non accoglibile, infine, è la domanda di condanna per cd. lite temeraria come formulata da parte opposta nei confronti di parte opponente, la quale ha esercitato il proprio diritto di difesa, senza mai travalicare in condotte scorrette e/o connotate da mala fede processuale;
peraltro, per costante giurisprudenza, grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato e a tanto non ha ovviato la parte istante. Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Lecce n. ing. 2569/2022 (RG n. 8820/2022);
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli artt.
1-11 D.M. 55/2014 (scaglione da Euro 26.000,00 a Euro 52.000,00), in euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge
Lecce, 06.06.2025 Il Giudice Onorario