Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 576/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 576/2025 R.G. promossa da:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso congiunto, C.F._2 dall'Avv. Luigi Moscarino, presso il cui studio in Siena, Strada Massetana Romana n. 54, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 07.05.2025, per e l'Avv. Luigi Moscarino concludeva chiedendo: Parte_1 Parte_2
RS
“disciplinare i rapporti tra i genitori e le figlie minori e ed il loro mantenimento, alle Per_1
seguenti, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
RS 1) e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
presso la residenza della madre;
2) I genitori - che congiuntamente, ed in maniera condivisa, eserciteranno la potestà genitoriale, con esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione e comunque “routinarie” - si
impegnano a garantire il diritto delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Questi ultimi si impegnano altresì ad adottare, di comune accordo, le decisioni più importanti per l'istruzione, l'educazione e la salute delle figlie minori, avendo come riferimento preminente l'interesse - morale e materiale - di queste ultime in una ottica di reciproca fattiva e costante collaborazione e responsabilità;
3) In ragione del predetto affidamento condiviso, i genitori convengono di adoperarsi e collaborare fra loro, al fine di favorire la frequentazione delle minori con entrambi i genitori avendo altresì cura che le stesse conservino rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'ottemperamento al presente impegno di collaborazione da parte dei genitori dovrà tenere conto, contemporaneamente, anche delle loro rispettive e reciproche esigenze lavorative e personali, avendo comunque, a principio ispiratore, i desideri e le necessità delle figlie minori;
4) I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni notizia che sia ritenuta utile per l'educazione, RS la formazione e la salute delle figlie e e dovranno sempre e comunque, consultarsi Per_1
preventivamente prima di prendere qualunque decisione che coinvolga la serenità delle stesse;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle inclinazioni e delle aspirazioni delle figlie;
5) I rapporti tra le figlie ed i genitori saranno dunque così disciplinati: RS
-5a) Il padre avrà diritto di tenere con sé e nei fine settimana - alternandosi con la madre - Per_1 dal sabato mattina fino alla domenica sera quando provvederà ad accompagnarle presso l'abitazione della madre e ciò con decorrenza dal decreto di presa d'atto, da parte dell'intestato Tribunale, del presente accordo. In ogni caso ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché delle volontà di entrambe;
- 5b) Durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno diritto di tenere presso di se, anche in RS luoghi di villeggiatura, e per un periodo di tre settimane, anche non consecutive e ripetibili, Per_1
da individuare di comune accordo tra i genitori, anche in funzione delle reciproche esigenze lavorative e personali da comunicare all'altro genitore in tempo utile e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni. Qualora il predetto periodo venga trascorso fuori dalla residenza del genitore, quest'ultimo dovrà comunicare all'altro il luogo o i luoghi ove si trova con le minori. RS
-5c) Le festività Natalizie e Pasquali, saranno trascorse da e secondo il criterio Per_1 dell'alternanza, una volta con il padre ed una volta con la madre. 3 / 6
Nell'anno 2025 quindi le minori trascorreranno il Natale con il padre e quindi la Pasqua con la madre. Viceversa per l'anno 2026, e così a seguire per gli anni successivi fino alla maggiore età di RS e Per_1
Entrambi i genitori si riservano, comunque, di modificare la presente statuizione sempre tenendo presente i desideri e l'interesse prevalente delle figlie. RS
- 5d) e pur essendo auspicabile che trascorrano il giorno del loro compleanno con entrambi Per_1
i genitori, in mancanza di accordo tra gli stessi, lo trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
RS
-5e) e trascorreranno altresì i compleanni dei genitori e dei nonni con i festeggiati;
Per_1
RS 6) Qualora o si ammalino ed il medico consigli di non uscire, i genitori si impegnano a non Per_1 spostarle dall'abitazione presso la quale le stesse si trovino in quel momento, nonché a collaborare fattivamente per tutto il periodo della malattia;
7) In caso di malattia di uno dei genitori gli stessi si impegnano a collaborare al fine di gestire nel miglior modo la frequentazione delle figlie durante il periodo di malattia, escludendola qualora il tipo di affezione non lo renda consigliabile. In tali ultime ipotesi i genitori collaboreranno affinchè e Per_1
RS rimangano comunque in contatto con il genitore malato anche con l'ausilio delle attuali tecnologie che consentono il contatto visivo anche a distanza;
8) Il padre, attualmente coniugato, ha avuto cura, nel tempo, di introdurre, progressivamente, le figlie nel suo nuovo rapporto affettivo allorchè lo stesso ha assunto un definitivo stato di stabilità poi sfociato nelle nozze.
La madre a sua volta avrà cura di introdurre, altrettanto gradualmente, le figlie nell'ambito di un nuovo rapporto affettivo allorchè lo stesso avrà raggiunto un apprezzabile grado di stabilità.
9) Rapporti economici contributo al mantenimento –
RS
-9a) Fino a che e non saranno maggiorenni ed economicamente autosufficiente e saranno Per_1
conviventi con la madre, il padre, per il mantenimento delle figlie, si impegna a corrispondere mensilmente entro il primo di ogni mese alla madre la somma di € 300,00. Tale somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- 9b) Gli assegni nucleo familiare verranno percepiti dalla madre così come pure le detrazioni fiscali;
- 9c) Per quanto riguarda le spese straordinarie - cioè quelle che hanno carattere di occasionalità e/o sporadicità, gravosità, voluttuarietà, imprevedibilità e, tra queste, quelle scolastiche, extrascolastiche, mediche, - ciascun genitore ne sosterrà il 50% e ciò sia per quelle che per loro natura non richiedono il preventivo loro accordo perché necessarie o urgenti, sia per quelle che, tra loro, sono state 4 / 6
preventivamente concordate.
Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha sostenute dietro semplice invio dei giustificativi di spesa entro 15 giorni dalla richiesta;
-9d) Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet
/ pc) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
g) mensa scolastica, il cui costo è da ricomprendersi tra le spese straordinarie solo laddove l'importo della stessa superi mensilmente il
23% dell'importo di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento;
h) costi dell'asilo nido, se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) al1'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad esempio: oratorio, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali), se necessitati da esigenze lavorative del genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati (o di uno dei genitori, laddove vi fosse collocazione paritaria) ed in mancanza di disponibilità dell'altro genitore o di altre alternative gratuite;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica;
e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra i genitori per essere utilizzati dalla prole;
Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/pediatra/specialista ed erogati dal S.S.N.; e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base/pediatra/specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta. 5 / 6
9 e) Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) spese di custodia (baby sitter), se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di disponibilità dell'altro genitore, di parenti o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) soggiorni estivi di studio e sportivi;
e) spese per 1 acquisto di mezzi di locomozione che verranno utilizzati dai figli;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od “intra moenia”; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
- 10) In ogni caso per quanto riguarda la gestione delle spese per le figlie i genitori si impegnano a rispettare le linee guida indicate nell'all.to A) al protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale di
Siena ed il Presidente del COA di Siena che viene allegato al presente atto (doc.13) e che i genitori dichiarano di conoscere;
11) Ciascun genitore, in ipotesi di trasferimento, dovrà comunicare all'altro, fino al raggiungimento RS della maggiore età di e la propria residenza ed il recapito telefonico, e dovrà essere sempre Per_1
reperibile nel periodo in cui le figlie sono allo stesso affidate;
12) I genitori manifestano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per le figlie;
13) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizione che accettano e sottoscrivono;
14) Spese del presente giudizio integralmente compensate;
”
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 20.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 6 / 6
Con ricorso depositato il 19.3.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena, e Parte_1
sponevano di avere intrattenuto una relazione di convivenza more uxorio, da cui Parte_2
erano nate le figlie a Poggibonsi il 17 aprile 2012 e a Poggibonsi il 7 RSona_3 RSona_4 maggio 2014, relazione cessata nell'anno 2015; chiedevano di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale, nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio, alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 7.5.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con le figlie alle condizioni concordate;
il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione Pt_1 Pt_2 dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti delle figlie nate fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento delle figlie minorenni, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse delle figlie medesime.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini