TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/12/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 1781/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1781/2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace – responsabilità extracontrattuale
TRA
(P.IVA.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti ANNARITA DE SIENA e SAVERIO MOLICA, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del suddetto Comune in , Via Parte_1
Iannoni
- APPELLANTE – contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv.
[...]
, presso il cui studio sito in Catanzaro (CZ), alla Via San Parte_2
pagina 1 di 12 Giorgio, n. 9, elettivamente domicilia
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Parte appellante: «Voglia il Tribunale civile di Catanzaro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta previo accoglimento della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, riformare totalmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 132/2024 resa nel giudizio rg n. 2128/2021 e per l'effetto rigettare la domanda proposta da nei confronti Parte_3 del per i motivi di cui in narrativa che precede e Parte_1 comunque perché non sussiste responsabilità del In Parte_1 ogni caso accogliere le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva e di risposta che di seguito si trascrivono: in via preliminare riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto riconoscere e dichiarare che i fatti non sono addebitabili al convenuto Parte_1
; nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità salvo
[...] gravame, riconoscere e dichiarare il concorso di colpa con la condotta dell'attore per i motivi di cui alla narrativa che precede. Con vittoria di spese
e competenze. Con ogni statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio»;
Parte appellata: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n.
132/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 02.03.2024, in Parte_1 quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni rappresentate in seno al presente atto, con ogni ulteriore conseguente statuizione, confermando in toto le statuizioni del Giudice di prime cure. Con condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. »;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_4
proprietaria dell'autovettura Toyota Rav4, targata
[...]
EH489KJ, esponeva che il giorno 8.12.2020, alle ore 10.00 circa, Pt_5
nel recarsi a prendere il veicolo parcheggiato alla via Pascali n. 40
[...] in , si avvedeva della presenza di rami spezzati sul tetto dell'auto Parte_1
e, nel rimuoverli, constatava che gli stessi, cadendo, avevano provocato danni alla carrozzeria della vettura, così come riportati nel preventivo allegato;
che l'evento dannoso era conseguenza dell'incuria dell'Ente proprietario della strada ove era parcheggiata l'autovettura, inottemperante all'obbligo di custodia e vigilanza delle strade aperte al pubblico transito e delle loro pertinenze;
che, con ordinanza del 7.12.2020, il Comandante della
Polizia Municipale del aveva disposto il divieto di Parte_1 sosta su via Pascali dal giorno 14.12.2020 al 19.12.2020 , al fine di procedere ai lavori di potatura;
che medesima ordinanza era stata adottata il 2.02.2021 per effettuare i lavori di potatura lungo il perimetro della Parte_6 disponendo il divieto di sosta dal giorno 8.02.2021 al giorno 9.02.2021; che, con raccomandata datata 15.12.2020, la società aveva diffidato il Parte_1
, il quale aveva riscontrato la predetta missiva declinando ogni
[...] responsabilità e dichiarando che l'area in oggetto non era di proprietà comunale;
che anche il Comando Militare Esercito Calabria negava la propria responsabilità, allegando che dalla mappa catastale si evince va che gli alberi in questione non si trova ssero nel sedime dell'infrastruttura della caserma;
che, dopo aver appurato la proprietà comunale dell'area, la aveva invitato nuovamente l'Amministrazione comunale a risarcire CP_1
i danni riportati dall'autovettura; che, pertanto, in quanto custode della strada, il sarebbe responsabile dei danni provocati Parte_1 all'autovettura; che, anche ritenendo che l'albero sia di proprietà aliena, sussisterebbe la responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi degli artt. 1176
e 2043 c.p.c., essendo questo tenuto a segnalare al proprietario la situazione di pericolo o ad adottare i provvedimenti cautelativi idonei.
L'istante concludeva chiedendo di accertare la responsabilità del Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei
[...]
pagina 3 di 12 danni patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro, per l'importo di €
708,90 o della somma maggiore o minore determinata in corso di causa , nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Il nel costituirsi, eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, asserendo che gli alberi fossero interrati su area – particella n. 91, foglio 40 – di pertinenza esclusiva della Parte_7
e dunque non di proprietà comunale, a differenza della particella
[...]
22, ovvero la;
che la potatura era stata effettuata in Controparte_2 data successiva al sinistro e aveva riguardato il lato della Via Pascali opposto rispetto a quello in cui sarebbero avvenuti i fatti;
che, pertanto, non poteva attribuirsi una responsabilità da cose in custodia al Parte_1
; che, in ogni caso, i fatti rientravano nel caso fortuito,
[...] considerato il comportamento gravemente colposo dell'attrice che aveva parcheggiato il veicolo sotto gli alberi.
Il convenuto domandava, dunque, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e contestava il quantum della pretesa attorea, rilevando che la documentazione prodotta era priva di nesso di causalità con i fatti di causa e priva di valenza fiscale.
Con sentenza n. 132/2024, il Giudice di Pace di - ritenendo Parte_1 accertata la responsabilità del convenuto per omessa custodia del tratto di strada teatro del sinistro - accoglieva la domanda attorea, e per l'effetto, condannava il al pagamento, in favore dell'attrice, di € Parte_1
580,77 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva appello contro la predetta decisione , instando per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva che la sentenza sarebbe viziata da “Violazione di legge. Nullità insanabile della sentenza per violazione delle norme sul procedimento civile. Mancanza di prova in ordine alla responsabilità. Travisamento dei fatti. Motivazione insufficiente e comunque illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”, in quanto, nonostante le evidenze istruttorie, il Giudice
pagina 4 di 12 di prime cure aveva erroneamente ritenuto la legittimazione passiva del sull'assunto che la proprietà del luogo ove erano Parte_1 collocati gli alberi fosse dell'Ente convenuto;
sulla base di una scorretta lettura dell'art. 2051 c.c., aveva onerato il convenuto di provare Pt_1
l'esclusione della responsabilità per caso fortuito, quando la controparte non aveva provato il fatto storico ed il nesso causale tra gli asseriti danni e la caduta dei rami;
aveva omesso di considerare che il comportamento colposo del danneggiato - che aveva parcheggiato sotto gli alberi, in divieto di sosta, in pieno inverno quando imperversava il brutto tempo – aveva determinato l'interruzione del nesso causale tra cosa e danno , integrando l'esimente del c.d. caso fortuito;
aveva ritenuto provato il danno sulla base del solo preventivo allegato dalla controparte e in presenza di contestazione da parte del convenuto;
nel liquidare le spese di lite, aveva considerato anche la fase istruttoria, che non era stata espletata.
Si costituiva in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 06.03.2025, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13/11/2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. senza considerare che gli alberi i cui rami, spezzandosi, hanno provocato il danno alla vettura di parte attrice non sono di proprietà dell'appellante, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente convenuto.
La doglianza è infondata.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità del custode della res
pagina 5 di 12 per i danni da questa cagionati. Per giurisprudenza ormai costante, l'art. 2051 c.c. onera il danneggiato di allegare e provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, senza che rilevi l'eventuale intrinseca pericolosità o meno della res. Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità del custode prescinde dal comportamento colposo del danneggiante, il quale, per liberarsi dalla responsabilità, è onerato di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. Civ., S.U., ord. n. 20943/2022; Cass. civ., n.
2480/2018).
Ebbene, nel caso di specie, va evidenziato che non vi è prova che gli alberi in questione fossero radicati nella proprietà del convenuto: ed infatti, Pt_1 sebbene l'appellante abbia eccepito di non essere proprietario della particella n. 91, foglio 40, di proprietà invece della , Parte_7 in cui asserisce che fossero collocati gli alberi di cui trattasi, tale circostanza non emerge dalla documentazione di causa, atteso che nelle planimetrie allegate non è possibile individuare la particella n. 91 (cfr. all.ti 8 e 10 del fascicolo di primo grado di parte attorea e all. 4 della produzione di primo grado del convenuto) . Non è inoltre stata fornita prova dell'effettiva collocazione degli alberi oggetto di causa.
La considerazione per cui non è stata fornita prova della proprietà del terreno sui cui sorgevano gli alberi in capo all convenuto induce ad CP_4 escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.: il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone la disponibilità materiale della res custodita, tale da rendere effettivo il potere di governo del custode, che, nel caso di specie, non risulta provata.
La carenza di prova circa il rapporto di custodia, tuttavia, non esclude , invece, la configurabilità della responsabilità del ai Parte_1
pagina 6 di 12 sensi dell'art. 2043 c.c.
Ed invero, a prescindere dal luogo in cui si trovavano gli alberi di cui trattasi, è emerso in maniera incontestata che i rami degli stessi fossero prospicienti la via pubblica, tanto che l'appellante ne curava la manutenzione (come emerge dalle ordinanze comunali prodotte da parte appellata in primo grado – cfr. all.ti 3 e 4).
Orbene, è pacifico che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché ove, invece, esse si verifichino quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. 6141/2018).
Ed infatti, l'ente proprietario della strada o colui che è tenuto alla gestione della stessa viene meno all'obbligo di garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (cfr. Cass. 11/11/2011, n. 23362;
Cass. 07/02/2017, n. 3216).
Dunque, la responsabilità del va affermata non già Parte_1 valutando se abbia provveduto o meno alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato idonee cautele per prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: l'inerzia del proprietario nell'eliminare eventuali pericoli che possono derivare dal suo fondo a terzi non elimina la responsabilità del proprietario della strada sulla quale l'albero altrui è destinato a cadere, atteso che uno dei compiti primari dell'Ente pu bblico proprietario della strada aperta al pubblico transito è quello di attivarsi per pagina 7 di 12 rimuovere o far rimuovere eventuali situazioni di pericolo per gli utenti della strada, anche provenienti dai fondi finitimi di proprietà aliena.
Ne discende che, pertanto, sussiste la legittimazione passiva del Parte_1
e che la doglianza mossa è infondata.
[...]
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto storico e il nesso eziologico tra danni asseritamente riportati dall'autoveicolo e la caduta dei rami, senza che parte attrice avesse fornito alcuna prova di quanto allegato, gravando il di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Pt_1
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato l'an debeatur sulla base della documentazione fotografica allegata da parte attrice e non ha ammesso la prova testimoniale articolata dalla stessa, ritenendola superflua ai fini della decisione.
Ebbene, non può non evidenziarsi che l'odierno appellante non ha assolutamente contestato nel giudizio di primo grado i fatti allegati da controparte, rendendo tali fatti pacifici, espungendoli dal novero di quelli bisognevoli di prova: infatti, nell'ipotesi di non contestazione, l'attore viene esonerato dall'onere della prova e il giudice deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356).
Ne consegue che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto i fatti allegati dalla controparte provati, rigettando le richieste istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione.
Si osserva inoltre che non possono ritenersi ammissibili in secondo grado contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, in forza del divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità .
Con il terzo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il caso pagina 8 di 12 fortuito derivante dal comportamento colposo del la danneggiata che aveva parcheggiato l'autovettura sotto gli alberi, in divieto di sosta, in pieno inverno e mentre imperversava il brutto tempo.
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al concorso di colpa del danneggiato, ha affermato che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto laddove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al caso concreto, così da determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile al fatto illecito.
Nel caso di specie, non può di certo sostenersi che l'aver parcheggiato l'autovettura sotto gli alberi integri una condotta imprevedibile ed eccezionale, avendo l'appellata parcheggiato l'autovettura in area all'uopo destinata e in maniera regolare: la circostanza che il veicolo fosse stato parcheggiato in divieto di sosta, allegata per la prima volta dal Parte_1
solo nel presente giudizio di appello, non solo è rimasta priva di
[...] riscontro probatorio, ma è sconfessata dall'ordinanza del Comando di
Polizia Municipale del del 2.02.2021 (cfr. all. n. 4 Parte_1 fascicolo di primo grado di parte attorea), con la quale era stato istituito il divieto di sosta in via Pascali, lungo il perimetro della Pt_6
(luogo del sinistro), dalle ore 6 del giorno 8 febbraio 2021 alle ore
[...]
24.00 del 9 febbraio 2021, al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori di potatura e messa in sicurezza, e dalla quale pertanto si desume che su quell'area era possibile parcheggiare in assenza di divieto di sosta.
Inoltre, pur avendo il prodotto i dati pluviometrici Parte_1 rilevati dall'ARPACAL, dai quali si evince che durante la notte del 7 dicembre 2020 la città di era stata interessata da precipitazioni Parte_1 intense, tale circostanza rimane non conducente al fine del decidere, considerata la non eccezionalità dell'evento meteorologico e che non vi è prova che fosse stato diramato un avviso di allerta dalla Protezione civile che avrebbe potuto indurre ad adottare maggiori cautele.
Con il quarto motivo di appello, il ha censurato la Parte_1
pagina 9 di 12 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il danno all'autovettura sulla base del solo preventivo allegato dalla controparte e in presenza di contestazione da parte del convenuto .
Detto motivo di doglianza è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa può assumere valore di argomento di prova, in presenza di ulteriori elementi a sostegno (i.e. listino prezzi dei pezzi di ricambio, fotografie, fattura emessa a seguito della prestazione, cfr. Cass. civ., sent. 26693/2013), potendo assumere anche valore di prova dell'importo in esso indicato nell'ipotesi in cui non sia specificamente contestato (Cass. civ., ord. 27624/2020) .
Orbene, nel caso in esame, il preventivo prodotto dall'appellata risulta idoneo, unitamente alla documentazione fotografica in atti, a dimostrare il nesso di causalità tra i danni ivi descritti e il sinistro oggetto di causa, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra il fatto (8.12.2020) e la data di emissione del preventivo (10.12.2020), nonché la tipologia di danni in esso riportati (tetto) compatibili con la dinamica del sinistro e riscontrabili dalle fotografie in atti.
Il predetto preventivo è stato inoltre contestato in maniera del tutto generica dalla parte appellante, la quale si è limitata ad evidenziare la mancanza di valenza fiscale del documento e a dichiarare: “si contesta la documentazione prodotta priva di nesso di causalità con i fatti per cui è causa.”
Con l'ultimo motivo di gravame, il ha censurato infine Parte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite considerando la fase istruttoria, pur non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria nel giudizio di primo grado.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25664 del 2025, ha ribadito che il D.M. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, sicché il compenso per tale fase è sempre dovuto a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto (“In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per
pagina 10 di 12 la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del
D.M. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass. n. 4698/2019). Ben si comprende, dunque, la consolidata affermazione per cui “nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento" (Cass. n. 8561/2023).”).
Nel caso in esame, nel primo grado di giudizio sono state espletate le attività riconducibili alla fase istruttoria/di trattazione, avendo parte attrice peraltro articolato richieste istruttorie.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale ultimo motivo di appello.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, considerato che l'appello è stato rigettato sono poste a carico del e, tenuto conto della natura Parte_1 della controversia, del valore , che non si è svolta la fase istruttoria (€
580,77, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e della complessità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 462,00 a titolo di compensi professionali (di cui
€ 131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ., da distrarsi in favore dell'Avv. Pt_2
, dichiaratasi antistataria .
[...]
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13 co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, legge n.
228/2012 che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2023 (cfr. Cass Civ. SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 06/07/2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contrib uto Parte_1
pagina 11 di 12 unificato, mandando alla cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 132/2024 del Giudice di Pace di;
Parte_1
2) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Pt_2
, dichiaratasi antistataria;
[...]
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte del;
Parte_1
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, lì 7.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 1781/2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa dal Giudice di Pace – responsabilità extracontrattuale
TRA
(P.IVA.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti ANNARITA DE SIENA e SAVERIO MOLICA, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del suddetto Comune in , Via Parte_1
Iannoni
- APPELLANTE – contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv.
[...]
, presso il cui studio sito in Catanzaro (CZ), alla Via San Parte_2
pagina 1 di 12 Giorgio, n. 9, elettivamente domicilia
- APPELLATA -
CONCLUSIONI
Parte appellante: «Voglia il Tribunale civile di Catanzaro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta previo accoglimento della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, riformare totalmente l'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 132/2024 resa nel giudizio rg n. 2128/2021 e per l'effetto rigettare la domanda proposta da nei confronti Parte_3 del per i motivi di cui in narrativa che precede e Parte_1 comunque perché non sussiste responsabilità del In Parte_1 ogni caso accogliere le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva e di risposta che di seguito si trascrivono: in via preliminare riconoscere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva;
nel merito: rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto riconoscere e dichiarare che i fatti non sono addebitabili al convenuto Parte_1
; nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità salvo
[...] gravame, riconoscere e dichiarare il concorso di colpa con la condotta dell'attore per i motivi di cui alla narrativa che precede. Con vittoria di spese
e competenze. Con ogni statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio»;
Parte appellata: «Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare in toto l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n.
132/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 02.03.2024, in Parte_1 quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni rappresentate in seno al presente atto, con ogni ulteriore conseguente statuizione, confermando in toto le statuizioni del Giudice di prime cure. Con condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. »;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 12 Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_4
proprietaria dell'autovettura Toyota Rav4, targata
[...]
EH489KJ, esponeva che il giorno 8.12.2020, alle ore 10.00 circa, Pt_5
nel recarsi a prendere il veicolo parcheggiato alla via Pascali n. 40
[...] in , si avvedeva della presenza di rami spezzati sul tetto dell'auto Parte_1
e, nel rimuoverli, constatava che gli stessi, cadendo, avevano provocato danni alla carrozzeria della vettura, così come riportati nel preventivo allegato;
che l'evento dannoso era conseguenza dell'incuria dell'Ente proprietario della strada ove era parcheggiata l'autovettura, inottemperante all'obbligo di custodia e vigilanza delle strade aperte al pubblico transito e delle loro pertinenze;
che, con ordinanza del 7.12.2020, il Comandante della
Polizia Municipale del aveva disposto il divieto di Parte_1 sosta su via Pascali dal giorno 14.12.2020 al 19.12.2020 , al fine di procedere ai lavori di potatura;
che medesima ordinanza era stata adottata il 2.02.2021 per effettuare i lavori di potatura lungo il perimetro della Parte_6 disponendo il divieto di sosta dal giorno 8.02.2021 al giorno 9.02.2021; che, con raccomandata datata 15.12.2020, la società aveva diffidato il Parte_1
, il quale aveva riscontrato la predetta missiva declinando ogni
[...] responsabilità e dichiarando che l'area in oggetto non era di proprietà comunale;
che anche il Comando Militare Esercito Calabria negava la propria responsabilità, allegando che dalla mappa catastale si evince va che gli alberi in questione non si trova ssero nel sedime dell'infrastruttura della caserma;
che, dopo aver appurato la proprietà comunale dell'area, la aveva invitato nuovamente l'Amministrazione comunale a risarcire CP_1
i danni riportati dall'autovettura; che, pertanto, in quanto custode della strada, il sarebbe responsabile dei danni provocati Parte_1 all'autovettura; che, anche ritenendo che l'albero sia di proprietà aliena, sussisterebbe la responsabilità dell'Ente convenuto, ai sensi degli artt. 1176
e 2043 c.p.c., essendo questo tenuto a segnalare al proprietario la situazione di pericolo o ad adottare i provvedimenti cautelativi idonei.
L'istante concludeva chiedendo di accertare la responsabilità del Parte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e di condannarlo al risarcimento dei
[...]
pagina 3 di 12 danni patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro, per l'importo di €
708,90 o della somma maggiore o minore determinata in corso di causa , nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Il nel costituirsi, eccepiva il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, asserendo che gli alberi fossero interrati su area – particella n. 91, foglio 40 – di pertinenza esclusiva della Parte_7
e dunque non di proprietà comunale, a differenza della particella
[...]
22, ovvero la;
che la potatura era stata effettuata in Controparte_2 data successiva al sinistro e aveva riguardato il lato della Via Pascali opposto rispetto a quello in cui sarebbero avvenuti i fatti;
che, pertanto, non poteva attribuirsi una responsabilità da cose in custodia al Parte_1
; che, in ogni caso, i fatti rientravano nel caso fortuito,
[...] considerato il comportamento gravemente colposo dell'attrice che aveva parcheggiato il veicolo sotto gli alberi.
Il convenuto domandava, dunque, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e contestava il quantum della pretesa attorea, rilevando che la documentazione prodotta era priva di nesso di causalità con i fatti di causa e priva di valenza fiscale.
Con sentenza n. 132/2024, il Giudice di Pace di - ritenendo Parte_1 accertata la responsabilità del convenuto per omessa custodia del tratto di strada teatro del sinistro - accoglieva la domanda attorea, e per l'effetto, condannava il al pagamento, in favore dell'attrice, di € Parte_1
580,77 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1
proponeva appello contro la predetta decisione , instando per
[...]
l'accoglimento delle conclusioni indicate in premessa.
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva che la sentenza sarebbe viziata da “Violazione di legge. Nullità insanabile della sentenza per violazione delle norme sul procedimento civile. Mancanza di prova in ordine alla responsabilità. Travisamento dei fatti. Motivazione insufficiente e comunque illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia”, in quanto, nonostante le evidenze istruttorie, il Giudice
pagina 4 di 12 di prime cure aveva erroneamente ritenuto la legittimazione passiva del sull'assunto che la proprietà del luogo ove erano Parte_1 collocati gli alberi fosse dell'Ente convenuto;
sulla base di una scorretta lettura dell'art. 2051 c.c., aveva onerato il convenuto di provare Pt_1
l'esclusione della responsabilità per caso fortuito, quando la controparte non aveva provato il fatto storico ed il nesso causale tra gli asseriti danni e la caduta dei rami;
aveva omesso di considerare che il comportamento colposo del danneggiato - che aveva parcheggiato sotto gli alberi, in divieto di sosta, in pieno inverno quando imperversava il brutto tempo – aveva determinato l'interruzione del nesso causale tra cosa e danno , integrando l'esimente del c.d. caso fortuito;
aveva ritenuto provato il danno sulla base del solo preventivo allegato dalla controparte e in presenza di contestazione da parte del convenuto;
nel liquidare le spese di lite, aveva considerato anche la fase istruttoria, che non era stata espletata.
Si costituiva in giudizio la resistendo al gravame e Controparte_3 chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 06.03.2025, veniva rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13/11/2025.
Si precisa che la presente sentenza viene depositata nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., ratione temporis applicabile.
***
Con il primo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. senza considerare che gli alberi i cui rami, spezzandosi, hanno provocato il danno alla vettura di parte attrice non sono di proprietà dell'appellante, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ente convenuto.
La doglianza è infondata.
Com'è noto, l'art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità del custode della res
pagina 5 di 12 per i danni da questa cagionati. Per giurisprudenza ormai costante, l'art. 2051 c.c. onera il danneggiato di allegare e provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, senza che rilevi l'eventuale intrinseca pericolosità o meno della res. Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità del custode prescinde dal comportamento colposo del danneggiante, il quale, per liberarsi dalla responsabilità, è onerato di provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr., ex multis, Cass. Civ., 4.2.2004, n. 2062). E la ratio è da ravvisarsi nel voler allocare sul custode i danni prodotti dalla res che non dipendano dal caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. Civ., S.U., ord. n. 20943/2022; Cass. civ., n.
2480/2018).
Ebbene, nel caso di specie, va evidenziato che non vi è prova che gli alberi in questione fossero radicati nella proprietà del convenuto: ed infatti, Pt_1 sebbene l'appellante abbia eccepito di non essere proprietario della particella n. 91, foglio 40, di proprietà invece della , Parte_7 in cui asserisce che fossero collocati gli alberi di cui trattasi, tale circostanza non emerge dalla documentazione di causa, atteso che nelle planimetrie allegate non è possibile individuare la particella n. 91 (cfr. all.ti 8 e 10 del fascicolo di primo grado di parte attorea e all. 4 della produzione di primo grado del convenuto) . Non è inoltre stata fornita prova dell'effettiva collocazione degli alberi oggetto di causa.
La considerazione per cui non è stata fornita prova della proprietà del terreno sui cui sorgevano gli alberi in capo all convenuto induce ad CP_4 escludere la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.: il rapporto di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone la disponibilità materiale della res custodita, tale da rendere effettivo il potere di governo del custode, che, nel caso di specie, non risulta provata.
La carenza di prova circa il rapporto di custodia, tuttavia, non esclude , invece, la configurabilità della responsabilità del ai Parte_1
pagina 6 di 12 sensi dell'art. 2043 c.c.
Ed invero, a prescindere dal luogo in cui si trovavano gli alberi di cui trattasi, è emerso in maniera incontestata che i rami degli stessi fossero prospicienti la via pubblica, tanto che l'appellante ne curava la manutenzione (come emerge dalle ordinanze comunali prodotte da parte appellata in primo grado – cfr. all.ti 3 e 4).
Orbene, è pacifico che “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché ove, invece, esse si verifichino quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. 6141/2018).
Ed infatti, l'ente proprietario della strada o colui che è tenuto alla gestione della stessa viene meno all'obbligo di garantire la circolazione dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza anche quando il danno sia derivato dal difetto di manutenzione di aree limitrofe alla strada, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza (cfr. Cass. 11/11/2011, n. 23362;
Cass. 07/02/2017, n. 3216).
Dunque, la responsabilità del va affermata non già Parte_1 valutando se abbia provveduto o meno alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato idonee cautele per prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata: l'inerzia del proprietario nell'eliminare eventuali pericoli che possono derivare dal suo fondo a terzi non elimina la responsabilità del proprietario della strada sulla quale l'albero altrui è destinato a cadere, atteso che uno dei compiti primari dell'Ente pu bblico proprietario della strada aperta al pubblico transito è quello di attivarsi per pagina 7 di 12 rimuovere o far rimuovere eventuali situazioni di pericolo per gli utenti della strada, anche provenienti dai fondi finitimi di proprietà aliena.
Ne discende che, pertanto, sussiste la legittimazione passiva del Parte_1
e che la doglianza mossa è infondata.
[...]
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il fatto storico e il nesso eziologico tra danni asseritamente riportati dall'autoveicolo e la caduta dei rami, senza che parte attrice avesse fornito alcuna prova di quanto allegato, gravando il di fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Pt_1
Il motivo di appello è infondato.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto provato l'an debeatur sulla base della documentazione fotografica allegata da parte attrice e non ha ammesso la prova testimoniale articolata dalla stessa, ritenendola superflua ai fini della decisione.
Ebbene, non può non evidenziarsi che l'odierno appellante non ha assolutamente contestato nel giudizio di primo grado i fatti allegati da controparte, rendendo tali fatti pacifici, espungendoli dal novero di quelli bisognevoli di prova: infatti, nell'ipotesi di non contestazione, l'attore viene esonerato dall'onere della prova e il giudice deve “astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (v Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356).
Ne consegue che correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto i fatti allegati dalla controparte provati, rigettando le richieste istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione.
Si osserva inoltre che non possono ritenersi ammissibili in secondo grado contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, in forza del divieto di nova in appello, sancito dall'art. 345 c.p.c., così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità .
Con il terzo motivo di appello, il ha censurato la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il caso pagina 8 di 12 fortuito derivante dal comportamento colposo del la danneggiata che aveva parcheggiato l'autovettura sotto gli alberi, in divieto di sosta, in pieno inverno e mentre imperversava il brutto tempo.
La doglianza è infondata.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione al concorso di colpa del danneggiato, ha affermato che la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto laddove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al caso concreto, così da determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile al fatto illecito.
Nel caso di specie, non può di certo sostenersi che l'aver parcheggiato l'autovettura sotto gli alberi integri una condotta imprevedibile ed eccezionale, avendo l'appellata parcheggiato l'autovettura in area all'uopo destinata e in maniera regolare: la circostanza che il veicolo fosse stato parcheggiato in divieto di sosta, allegata per la prima volta dal Parte_1
solo nel presente giudizio di appello, non solo è rimasta priva di
[...] riscontro probatorio, ma è sconfessata dall'ordinanza del Comando di
Polizia Municipale del del 2.02.2021 (cfr. all. n. 4 Parte_1 fascicolo di primo grado di parte attorea), con la quale era stato istituito il divieto di sosta in via Pascali, lungo il perimetro della Pt_6
(luogo del sinistro), dalle ore 6 del giorno 8 febbraio 2021 alle ore
[...]
24.00 del 9 febbraio 2021, al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori di potatura e messa in sicurezza, e dalla quale pertanto si desume che su quell'area era possibile parcheggiare in assenza di divieto di sosta.
Inoltre, pur avendo il prodotto i dati pluviometrici Parte_1 rilevati dall'ARPACAL, dai quali si evince che durante la notte del 7 dicembre 2020 la città di era stata interessata da precipitazioni Parte_1 intense, tale circostanza rimane non conducente al fine del decidere, considerata la non eccezionalità dell'evento meteorologico e che non vi è prova che fosse stato diramato un avviso di allerta dalla Protezione civile che avrebbe potuto indurre ad adottare maggiori cautele.
Con il quarto motivo di appello, il ha censurato la Parte_1
pagina 9 di 12 sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto provato il danno all'autovettura sulla base del solo preventivo allegato dalla controparte e in presenza di contestazione da parte del convenuto .
Detto motivo di doglianza è infondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il preventivo di spesa può assumere valore di argomento di prova, in presenza di ulteriori elementi a sostegno (i.e. listino prezzi dei pezzi di ricambio, fotografie, fattura emessa a seguito della prestazione, cfr. Cass. civ., sent. 26693/2013), potendo assumere anche valore di prova dell'importo in esso indicato nell'ipotesi in cui non sia specificamente contestato (Cass. civ., ord. 27624/2020) .
Orbene, nel caso in esame, il preventivo prodotto dall'appellata risulta idoneo, unitamente alla documentazione fotografica in atti, a dimostrare il nesso di causalità tra i danni ivi descritti e il sinistro oggetto di causa, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra il fatto (8.12.2020) e la data di emissione del preventivo (10.12.2020), nonché la tipologia di danni in esso riportati (tetto) compatibili con la dinamica del sinistro e riscontrabili dalle fotografie in atti.
Il predetto preventivo è stato inoltre contestato in maniera del tutto generica dalla parte appellante, la quale si è limitata ad evidenziare la mancanza di valenza fiscale del documento e a dichiarare: “si contesta la documentazione prodotta priva di nesso di causalità con i fatti per cui è causa.”
Con l'ultimo motivo di gravame, il ha censurato infine Parte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese di lite considerando la fase istruttoria, pur non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria nel giudizio di primo grado.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 25664 del 2025, ha ribadito che il D.M. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria complessivamente considerata, sicché il compenso per tale fase è sempre dovuto a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto (“In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per
pagina 10 di 12 la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del
D.M. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass. n. 4698/2019). Ben si comprende, dunque, la consolidata affermazione per cui “nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento" (Cass. n. 8561/2023).”).
Nel caso in esame, nel primo grado di giudizio sono state espletate le attività riconducibili alla fase istruttoria/di trattazione, avendo parte attrice peraltro articolato richieste istruttorie.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale ultimo motivo di appello.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, pertanto, considerato che l'appello è stato rigettato sono poste a carico del e, tenuto conto della natura Parte_1 della controversia, del valore , che non si è svolta la fase istruttoria (€
580,77, in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e della complessità delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), in complessivi € 462,00 a titolo di compensi professionali (di cui
€ 131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A ., da distrarsi in favore dell'Avv. Pt_2
, dichiaratasi antistataria .
[...]
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13 co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, legge n.
228/2012 che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del gravame – come nel caso di specie -, previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2023 (cfr. Cass Civ. SS.UU. n. 9938/2014 e
Circolare del Ministero della Giustizia del 06/07/2015), l'appellante
è tenuto alla refusione del doppio del contrib uto Parte_1
pagina 11 di 12 unificato, mandando alla cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 132/2024 del Giudice di Pace di;
Parte_1
2) Condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. Pt_2
, dichiaratasi antistataria;
[...]
3) Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte del;
Parte_1
4) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, lì 7.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 12 di 12