Articolo 215 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 214Articolo 216
Versione
12 maggio 1963
Art. 215. Le spese dell'Istituto predetto, accertate
nell'esercizio finanziario 1943-44, per la
competenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite quali risultano dalla deli-
berazione della Corte dei conti, in lire
1.254.485,41 piu l'avanzo di gestione in lire
166.643,10, pari complessivamente a........... L. 1.421.131,51 delle quali furono pagate .................... " 1.245.381,86
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 175.749,65
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963