TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/09/2025, n. 3804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3804 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
9404/2018 R.G.
TRA
(P.I. e C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Asmara n. 38, presso lo studio dell'avv. Valentina
Riccio, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- parte opponente -
E
P.I. e C.F. ) e in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Eboli, alla via Umberto Nobile 14, presso lo studio dell'avv. Mariangela Casiello, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente procedimento ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione proposta dalla società on ricorso depositato innanzi all'ufficio esecuzioni Parte_1 dell'intestato Tribunale per contestare la legittimità dell'atto di pignoramento mobiliare di cui alla procedura esecutiva RG. 1198/2018 avente ad oggetto i seguenti beni:
1) impianto completo di calcestruzzi di marca Ime per matricola 1925 tipo 5 anno 1983; 2) autocarro betoniera per trasporto calcestruzzo di cemento TG. EA627H anno costruzione
1990 di marca Astra BM 64.63;
3) pala meccanica caterpillar a30sk2464V 4 matricola n. serie 79j6494;
4) betoniera MAN 331 turbo TG EJ870GE anno 1987;
5) tappeto bilancia per pesa autocarri bullonata funzionante.
In particolare, riassunto tempestivamente il giudizio a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione formulata in sede cautelare, l'opponente ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'esecuzione eseguita nelle forme del pignoramento mobiliare diretto avuto riguardo: in primo luogo, alla riconducibilità dei beni di cui al punto 1), 2) e 5) alla categoria dei beni immobili, da espropriarsi – ferma restando la l'impignorabilità dell'impianto e delle sue pertinenze ex artt. 514 - 515 c.p.c. e 62 DPR 602/1973 – mediante pignoramento immobiliare;
in secondo luogo, alla pignorabilità dell'autocarro betoniera di cui al punto 2) nelle forme del pignoramento mobiliare presso terzi ex art. 543 c.p.c. in considerazione della cessione in locazione del bene a terzi (contratto di nolo a freddo di automezzi del 16.10.2017).
Si è costituita nel giudizio la convenuta la quale, Parte_2 postulata la regolarità della procedura esecutiva e la conseguenziale infondatezza dell'opposizione, ha chiesto il rigetto della stessa con vittoria di spese e condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa ed espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 19/3/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. L'opposizione è infondata.
Anzitutto, non meritevole di accoglimento risulta la doglianza relativa alla qualificazione dell'impianto di lavorazione del calcestruzzo quale bene immobile da pignorarsi mediante notifica dell'atto di pignoramento (e trascrizione del relativo atto) ex art. 555 c.p.c.
Ed invero, l'art. 812 c.c. distingue due categorie di beni immobili: a) beni immobili per natura
– si pensi al suolo, alle sorgenti, ai corsi d'acqua - intesi come quei beni che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro struttura e destinazione, in quanto naturalmente o artificialmente incorporati al suolo (art. 812, co. 1 c.c.);
b) beni immobili per determinazione di legge – si pensi ai mulini, ai bagni, agli edifici galleggianti - da intendersi come quei beni che, pur non ontologicamente "immobili", tali sono classificati in quanto saldamente assicurati alla riva o all'alveo e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (art. 812, co. 2 c.c.). Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti e dall'esame testimoniale condotto sul teste di parte opponente non è emersa prova certa della riconducibilità del bene di cui al punto
1) all'alveo della sopra descritta categoria.
Intanto, non vi è traccia di alcuna trascrizione dell'atto di acquisto, da parte della , Pt_1 dell'impianto di calcestruzzo pignorato.
Di poi, anche tenendo conto della caratura dell'impianto e della sua durevolezza, non risultano forniti elementi sufficienti a far ritenere che il bene non fosse altrimenti scorporabile dal suolo, trattandosi di strutture trasferibili e precarie. agricolo posto che il concetto di opera contingente, momentanea e transitoria va parametrato con riferimento non alle dimensioni ma alla durata nel tempo dei bisogni che l'edificazione dell'opera intende soddisfare.
Al riguardo non pare infatti fuor luogo osservare che gli impianti di betonaggio costituiscono opere contingenti, realizzate in funzione del soddisfacimento di determinati fini, e come tali ricollocabili in siti diversi;
non hanno fondamenta e non è in essi rinvenibile in riferimento alcun tipo di incorporazione al suolo.
La separatezza tra il suolo e l'impianto sul primo insistente è, del resto, attestata dalla circostanza che il solo terreno, non anche la beton-pompa, fosse oggetto di locazione (cfr. contratto di locazione del 15.07.2012 allegato in atti prod. parte opponente), a riprova della amovibilità dell'impianto dall'area al venir meno delle ragioni della sua realizzazione (ex multis
Cass. n. 8316 del 1994).
Per tali ragioni, la tesi attorea non coglie nel segno ben potendo tali tipologie di strutture essere espropriate nelle forme del pignoramento mobiliare.
Per le medesime considerazioni, appropriata si presenta la scelta della procedura di cui agli artt. 553 c.p.c. anche per la espropriazione dei beni sopra indicati al n. 3) e 5), quali la pala meccanica caterpillar (a30sk2464V 4 matricola n. serie 79j6494) e il tappeto bilancia per pesa autocarri, in quanto beni pertinenziali dell'impianto, della cui natura partecipano.
Infondata è pure la doglianza circa la prospettata impignorabilità del betonaggio, ai sensi dell'art. 514 e 515 c.p.c., per essere l'impianto il solo bene capace di assicurare la continuità dell'attività lavorativa del debitore esecutato.
Al riguardo, infatti, è sufficiente ricordare come il concetto di impignorabilità prevista dall'art. 514 c.p.c. – tesa ad evitare che il debitore possa vedersi privato della possibilità di vivere del proprio lavoro - mal si attagli a contesti produttivi e imprenditoriali, come quello di specie, connotati dalla prevalenza del fattore capitale sul fattore personale, costituito dal lavoro dell'imprenditore (cfr. Cassazione n. 13968/2005). Invero per costante indirizzo pretorio, l'art. 514, primo comma, n. 4 c.p.c., nel sancire l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, mira ad escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4488 del 25 febbraio 2009).
In conclusione, non applicandosi tale limitazione ai debitori costituiti in forma societaria, appare evidente la non operatività di tale limitazione alla fattispecie in esame, essendo la parte opponente – costituita, appunto, quale s.r.l. Parte_1
Infine, non suscettibile di accoglimento è la censura relativa alla illegittimità del pignoramento del bene di cui al punto 2) mediante la procedura espropriativa mobiliare diretta di cui agli artt. 513 e ss. c.p.c. in luogo della procedura espropriativa presso terzi di cui agli artt.
543 e ss. c.p.c.
In proposito, mette conto rilevare che l'invocata procedura esecutiva trova applicazione quando l'oggetto del pignoramento, sia esso un bene mobile o un credito, si trova in possesso di un terzo e il debitore non può disporne direttamente;
mentre se il pignoramento ha ad oggetto le cose delle quali questi possa disporre, la forma del pignoramento deve essere quella dell'art. 513 terzo comma c.p.c.
Nella vicenda che occupa, non v'è chi non veda come l'uso dell'autocarro betoniera per trasporto calcestruzzo di cemento TG. EA627H, di proprietà del e oggetto di Parte_1 noleggio in favore della società I.T. non fosse inibito al Controparte_2 debitore.
Invero, anche dalla disanima delle prove formate nel corso del processo, emerge come la cd. beton-pompa si trovasse, al momento del pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario, presso il sito produttivo della ciò a riprova del comune utilizzo, da ambo le Parte_1 società, del mezzo di trasporto e conseguentemente della legittimità dell'espropriazione dello stesso nelle forme dell'esecuzione mobiliare diretta, apparendo il bene come appartenente al debitore esecutato.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve quindi essere rigettata.
Nonostante la soccombenza dell'opponente, non si ravvisano tuttavia i presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta atteso che non è dato rinvenire quel dolo o quella colpa grave che, come noto, costituiscono presupposto soggettivo indefettibile per la condanna ai sensi della disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €52.001,00 a €260.000,00, per tutte le fasi avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte Parte_1 opposta , delle spese di giudizio liquidate in Parte_2 complessivi € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a. come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avv. Mariangela
Casiello antistatario.
Salerno, 22/9/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 19 marzo 2025, con la concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
9404/2018 R.G.
TRA
(P.I. e C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Asmara n. 38, presso lo studio dell'avv. Valentina
Riccio, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
- parte opponente -
E
P.I. e C.F. ) e in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Eboli, alla via Umberto Nobile 14, presso lo studio dell'avv. Mariangela Casiello, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente procedimento ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione proposta dalla società on ricorso depositato innanzi all'ufficio esecuzioni Parte_1 dell'intestato Tribunale per contestare la legittimità dell'atto di pignoramento mobiliare di cui alla procedura esecutiva RG. 1198/2018 avente ad oggetto i seguenti beni:
1) impianto completo di calcestruzzi di marca Ime per matricola 1925 tipo 5 anno 1983; 2) autocarro betoniera per trasporto calcestruzzo di cemento TG. EA627H anno costruzione
1990 di marca Astra BM 64.63;
3) pala meccanica caterpillar a30sk2464V 4 matricola n. serie 79j6494;
4) betoniera MAN 331 turbo TG EJ870GE anno 1987;
5) tappeto bilancia per pesa autocarri bullonata funzionante.
In particolare, riassunto tempestivamente il giudizio a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione formulata in sede cautelare, l'opponente ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'esecuzione eseguita nelle forme del pignoramento mobiliare diretto avuto riguardo: in primo luogo, alla riconducibilità dei beni di cui al punto 1), 2) e 5) alla categoria dei beni immobili, da espropriarsi – ferma restando la l'impignorabilità dell'impianto e delle sue pertinenze ex artt. 514 - 515 c.p.c. e 62 DPR 602/1973 – mediante pignoramento immobiliare;
in secondo luogo, alla pignorabilità dell'autocarro betoniera di cui al punto 2) nelle forme del pignoramento mobiliare presso terzi ex art. 543 c.p.c. in considerazione della cessione in locazione del bene a terzi (contratto di nolo a freddo di automezzi del 16.10.2017).
Si è costituita nel giudizio la convenuta la quale, Parte_2 postulata la regolarità della procedura esecutiva e la conseguenziale infondatezza dell'opposizione, ha chiesto il rigetto della stessa con vittoria di spese e condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Istruita la causa ed espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 19/3/2025 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. L'opposizione è infondata.
Anzitutto, non meritevole di accoglimento risulta la doglianza relativa alla qualificazione dell'impianto di lavorazione del calcestruzzo quale bene immobile da pignorarsi mediante notifica dell'atto di pignoramento (e trascrizione del relativo atto) ex art. 555 c.p.c.
Ed invero, l'art. 812 c.c. distingue due categorie di beni immobili: a) beni immobili per natura
– si pensi al suolo, alle sorgenti, ai corsi d'acqua - intesi come quei beni che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che venga alterata la loro struttura e destinazione, in quanto naturalmente o artificialmente incorporati al suolo (art. 812, co. 1 c.c.);
b) beni immobili per determinazione di legge – si pensi ai mulini, ai bagni, agli edifici galleggianti - da intendersi come quei beni che, pur non ontologicamente "immobili", tali sono classificati in quanto saldamente assicurati alla riva o all'alveo e destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (art. 812, co. 2 c.c.). Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti e dall'esame testimoniale condotto sul teste di parte opponente non è emersa prova certa della riconducibilità del bene di cui al punto
1) all'alveo della sopra descritta categoria.
Intanto, non vi è traccia di alcuna trascrizione dell'atto di acquisto, da parte della , Pt_1 dell'impianto di calcestruzzo pignorato.
Di poi, anche tenendo conto della caratura dell'impianto e della sua durevolezza, non risultano forniti elementi sufficienti a far ritenere che il bene non fosse altrimenti scorporabile dal suolo, trattandosi di strutture trasferibili e precarie. agricolo posto che il concetto di opera contingente, momentanea e transitoria va parametrato con riferimento non alle dimensioni ma alla durata nel tempo dei bisogni che l'edificazione dell'opera intende soddisfare.
Al riguardo non pare infatti fuor luogo osservare che gli impianti di betonaggio costituiscono opere contingenti, realizzate in funzione del soddisfacimento di determinati fini, e come tali ricollocabili in siti diversi;
non hanno fondamenta e non è in essi rinvenibile in riferimento alcun tipo di incorporazione al suolo.
La separatezza tra il suolo e l'impianto sul primo insistente è, del resto, attestata dalla circostanza che il solo terreno, non anche la beton-pompa, fosse oggetto di locazione (cfr. contratto di locazione del 15.07.2012 allegato in atti prod. parte opponente), a riprova della amovibilità dell'impianto dall'area al venir meno delle ragioni della sua realizzazione (ex multis
Cass. n. 8316 del 1994).
Per tali ragioni, la tesi attorea non coglie nel segno ben potendo tali tipologie di strutture essere espropriate nelle forme del pignoramento mobiliare.
Per le medesime considerazioni, appropriata si presenta la scelta della procedura di cui agli artt. 553 c.p.c. anche per la espropriazione dei beni sopra indicati al n. 3) e 5), quali la pala meccanica caterpillar (a30sk2464V 4 matricola n. serie 79j6494) e il tappeto bilancia per pesa autocarri, in quanto beni pertinenziali dell'impianto, della cui natura partecipano.
Infondata è pure la doglianza circa la prospettata impignorabilità del betonaggio, ai sensi dell'art. 514 e 515 c.p.c., per essere l'impianto il solo bene capace di assicurare la continuità dell'attività lavorativa del debitore esecutato.
Al riguardo, infatti, è sufficiente ricordare come il concetto di impignorabilità prevista dall'art. 514 c.p.c. – tesa ad evitare che il debitore possa vedersi privato della possibilità di vivere del proprio lavoro - mal si attagli a contesti produttivi e imprenditoriali, come quello di specie, connotati dalla prevalenza del fattore capitale sul fattore personale, costituito dal lavoro dell'imprenditore (cfr. Cassazione n. 13968/2005). Invero per costante indirizzo pretorio, l'art. 514, primo comma, n. 4 c.p.c., nel sancire l'impignorabilità dei beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore che trae dal proprio lavoro la fonte della sua sussistenza, mira ad escludere che l'impignorabilità si estenda a beni che costituiscono una dotazione sovrabbondante o a soggetti che esercitano la loro attività di impresa con una dotazione di capitale e organizzazione prevalente rispetto all'attività personale (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4488 del 25 febbraio 2009).
In conclusione, non applicandosi tale limitazione ai debitori costituiti in forma societaria, appare evidente la non operatività di tale limitazione alla fattispecie in esame, essendo la parte opponente – costituita, appunto, quale s.r.l. Parte_1
Infine, non suscettibile di accoglimento è la censura relativa alla illegittimità del pignoramento del bene di cui al punto 2) mediante la procedura espropriativa mobiliare diretta di cui agli artt. 513 e ss. c.p.c. in luogo della procedura espropriativa presso terzi di cui agli artt.
543 e ss. c.p.c.
In proposito, mette conto rilevare che l'invocata procedura esecutiva trova applicazione quando l'oggetto del pignoramento, sia esso un bene mobile o un credito, si trova in possesso di un terzo e il debitore non può disporne direttamente;
mentre se il pignoramento ha ad oggetto le cose delle quali questi possa disporre, la forma del pignoramento deve essere quella dell'art. 513 terzo comma c.p.c.
Nella vicenda che occupa, non v'è chi non veda come l'uso dell'autocarro betoniera per trasporto calcestruzzo di cemento TG. EA627H, di proprietà del e oggetto di Parte_1 noleggio in favore della società I.T. non fosse inibito al Controparte_2 debitore.
Invero, anche dalla disanima delle prove formate nel corso del processo, emerge come la cd. beton-pompa si trovasse, al momento del pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario, presso il sito produttivo della ciò a riprova del comune utilizzo, da ambo le Parte_1 società, del mezzo di trasporto e conseguentemente della legittimità dell'espropriazione dello stesso nelle forme dell'esecuzione mobiliare diretta, apparendo il bene come appartenente al debitore esecutato.
Alla luce di quanto precede, l'opposizione deve quindi essere rigettata.
Nonostante la soccombenza dell'opponente, non si ravvisano tuttavia i presupposti per l'applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta atteso che non è dato rinvenire quel dolo o quella colpa grave che, come noto, costituiscono presupposto soggettivo indefettibile per la condanna ai sensi della disposizione da ultimo citata (tra le tante, Cass., sez. 3, ord. 20 novembre 2020, n. 26435, Cass., sez. 6-1, ord. 4 settembre 2020, n. 18512, Cass., sez. 1, ord. 15 novembre 2018, n. 29462, Cass. S. U., sent. 13 settembre 2018, n. 22405).
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €52.001,00 a €260.000,00, per tutte le fasi avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente, al pagamento in favore della parte Parte_1 opposta , delle spese di giudizio liquidate in Parte_2 complessivi € 7.052,00 per onorari, oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a. come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avv. Mariangela
Casiello antistatario.
Salerno, 22/9/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco