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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/02/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14066/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
PEZZELLA GIUSI e AURELI ALESSANDRO per procura in atti;
ricorrente contro in p, del Controparte_1
l.r.p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad ATP per riconoscimento di indennità di accompagnamento ed handicap grave
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti col quale non era stata riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per le prestazioni indicate in oggetto.
L' regolarmente convenuto in giudizio con notifica perfezionatasi il 28 CP_2
giugno 2024 non si costituiva ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia.
All'esito del deposito di consulenza medico legale, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria, le domande risultano parzialmente fondate e pertanto meritano di essere accolta nei limiti che seguono. Ed invero, il nominato ctu, all'esito dell' indagine medico legale svolta, di cui parte ricorrente non ha contestato lacune od omissioni, ha escluso la ricorrenza di incapacità di deambulare della parte ricorrente o l'incapacità di provvedere in via autonoma agli atti della vita quotidiana ed ha riconosciuto invece la sussistenza di handicap grave dal 1 luglio 2024 con revisione al dicembre 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico legale sono coerenti con l'indagine espletata, non oggetto di contestazioni specifiche ed immuni da evidenti vizi logico giuridico, meritando, pertanto, di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere compensate interamente tra le parti, atteso l' accoglimento di una sola delle domande proposte e la sua decorrenza in pendenza del presente giudizio.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 10 aprile 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede :
1 ) Accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento;
Pag. 2 di 3 2) Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente di handicap grave dal 1 luglio 2024 con revisione al dicembre
2025 ;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato CP_2
decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14066/2024
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Palmieri, all'udienza del 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
PEZZELLA GIUSI e AURELI ALESSANDRO per procura in atti;
ricorrente contro in p, del Controparte_1
l.r.p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: opposizione ad ATP per riconoscimento di indennità di accompagnamento ed handicap grave
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti col quale non era stata riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario per le prestazioni indicate in oggetto.
L' regolarmente convenuto in giudizio con notifica perfezionatasi il 28 CP_2
giugno 2024 non si costituiva ed occorre pertanto dare atto della sua contumacia.
All'esito del deposito di consulenza medico legale, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa, all'odierna udienza, con sentenza pubblicamente letta e depositata in via telematica.
Alla luce dell'espletata attività istruttoria, le domande risultano parzialmente fondate e pertanto meritano di essere accolta nei limiti che seguono. Ed invero, il nominato ctu, all'esito dell' indagine medico legale svolta, di cui parte ricorrente non ha contestato lacune od omissioni, ha escluso la ricorrenza di incapacità di deambulare della parte ricorrente o l'incapacità di provvedere in via autonoma agli atti della vita quotidiana ed ha riconosciuto invece la sussistenza di handicap grave dal 1 luglio 2024 con revisione al dicembre 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico legale sono coerenti con l'indagine espletata, non oggetto di contestazioni specifiche ed immuni da evidenti vizi logico giuridico, meritando, pertanto, di essere poste a fondamento della decisione.
In ragione dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite possono essere compensate interamente tra le parti, atteso l' accoglimento di una sola delle domande proposte e la sua decorrenza in pendenza del presente giudizio.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 10 aprile 2024 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede :
1 ) Accerta e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente dell'indennità di accompagnamento;
Pag. 2 di 3 2) Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente di handicap grave dal 1 luglio 2024 con revisione al dicembre
2025 ;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio restano a carico di parte e sono liquidate per la presente fase come da separato CP_2
decreto e per la precedente come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 7 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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