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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870 / 2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Russello come da procura in Parte_1 atti;
-ricorrente-
contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- resistente-
Avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta alle dipendenze del convenuto in data 11.09.2020 con contratto a tempo CP_1 indeterminato come docente di ruolo di scuola L'infanzia e di avere prestato servizio nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'I.O. “Pestalozzi” di Catania ha esposto:
- di aver ricevuto, in data in data 12.07.2024 tramite PEC indirizzata al proprio legale di fiducia, comunicazione avente ad oggetto il provvedimento disciplinare del licenziamento senza
1 preavviso adottato visti l'art. 498, comma 1, lett. a), b) ed f) del D.lgs. 297/1994 e l'art. 55 quater, comma 1, lett. e) del D.lgs. 165/2001 con decorrenza dalla data del provvedimento provvedimento adottato dall'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania, prot. 17914 del
12.07.2024;
- che la predetta sanzione era stata adottata all'esito del procedimento disciplinare avviato e contestualmente sospeso con nota prot. n. 5315 L'08.03.2023, successivamente riaperto, ai sensi L'art. 55 ter, co. 1, del d.lgs. 165/200, con nota del medesimo Ufficio, prot. n. 7217 del 22.03.2024, a seguito L'acquisizione della sentenza di primo grado e non definitiva emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento, n. 558 del 21/12/2023, relativa al procedimento penale n. 478/2020 mod. 21, con la quale la ricorrente, all'epoca ancora supplente, era stata condannata per il reato di maltrattamenti nei confronti di un ex alunno, per fatti accaduti quattro anni prima in un altro istituto scolastico avente sede ad Agrigento;
- che la motivazione del licenziamento era basata su fatti avvenuti nel mese di febbraio L'anno 2020, nei giorni 3, 10 e 20, quando la ricorrente, nella qualità di supplente e insegnante di sostegno, era in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 presso la UO
Materna “Loris Malaguzzi” sita in Agrigento;
- di avere provveduto tempestivamente ad impugnare in via stragiudiziale il licenziamento;
- che le condotte oggetto della contestazione disciplinare dalla quale aveva avuto origine il licenziamento dovevano ritenersi insussistenti e, comunque, addebitate in modo non corrispondente alla realtà dei fatti materiali;
- che la vicenda oggetto di giudizio era interamente sovrapponibile a quella oggetto del procedimento penale avente RGNR n. 478/2020, RG.GIP n. 3647/2020, nel quale il Tribunale di Agrigento aveva contestato alla ricorrente, in concorso con l'insegnante CP_3
il seguente capo d'imputazione: “del delitto p. e p. dagli artt. 110, 572, co. 1 e 2,
[...]
c.p. e 61, nn. 5 e 11-ter, c.p., perché l'imputata nella qualità di insegnante Parte_1 di sostegno, in concorso morale e materiale con la coimputata nella qualità di CP_3 insegnante curriculare, in servizio presso la scuola materna “Loris Malaguzzi”, sita in
Agrigento, Villaggio Peruzzo, maltrattava abitualmente con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti sotto il profilo morale e fisico il minore nato ad [...]
Agrigento, il 28.02.2014, frequentante la “Sezione A” del predetto asilo nido, a lei affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, instaurando un sistema di rapporti per il minore abitualmente doloroso e mortificante, anche alla luce delle patologie dello stesso – necessitante un insegnante di sostegno – ed in particolare: -il 03.02.2020 alle
2 ore 12.41.48, l'insegnante nel tentativo di fermare il piccolo lo blocca e gli Pt_1 PE da due sculacciate;
-il 03.02.2020 alle ore 13.01.05, l'insegnante afferra con forza il Pt_1 piccolo per il braccio dx, lo rovescia dal banco e lo colpisce con un calcio dall'alto PE verso il basso, all'altezza della parte anteriore della coscia;
-il 10.02.2020 alle ore 12,44, entrambe le insegnanti trascinano a terra il piccolo che si era rifugiato sotto un PE banco;
-il 10.02.2020 alle ore 13,49,05, l'insegnante colpisce il CP_3 PE con una sberla;
-il 19.02.2020 alle ore 11,43,01, l'insegnante rimprovera
[...] CP_3 il minore e sferra uno schiaffo con la mano destra al piccolo colpendolo all'altezza PE della guancia sinistra, facendolo barcollare;
-il 19.02.2020 alle ore 13,27,50, l'insegnante
colpisce con la mano destra per quattro volte le braccia di mentre il CP_3 PE piccolo si mette le mani e le braccia davanti al viso;
-il 20.02.2020 alle ore 11,14,50,
l'insegnante lo corica sulle sue ginocchia e lo colpisce con la mano destra sulla guancia Pt_1 sinistra, poi lo sculaccia (11,15,06). Successivamente, mentre lo tiene in braccio lo colpisce con la mano destra mediante numerosi schiaffi all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo.
Ancora alle ore 11,19,44 la colpisce con due schiaffi;
infine, alle 11,33,01, Pt_1 PE non riuscendo a calmare il minore, gli sferra una serie di schiaffi al viso e sulla spalla. Poi alle 11,34,40 gli da un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e alle 11,50,27 nel tentativo di far scendere dalla cattedra gli da tre schiaffi sulla nuca. -il 20.02.2020 PE alle ore 12,18,32, nel tentativo di calmare il piccolo l'insegnante alza PE CP_3 la sua mano destra portandola nella parte sinistra del viso del piccolo, tentando di tirargli
l'orecchio. Con l'aggravante di cui all'art. 572, co. 2, c.p. per avere commesso il fatto in presenza e in danno di minore. Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5) c.p. per avere profittato della minorata difesa della vittima, in quanto affetta da “disturbo L'emotività e del comportamento, disturbo del linguaggio in soggetto con funzionamento intellettivo limite
e disturbo del tic”. Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-ter) c.p. di avere commesso il fatto in danno di soggetto minore all'interno di un istituto di istruzione. Fatto commesso in
Agrigento, in epoca antecedente e prossima al 03.02.2020 e quantomeno fino al 20.02.2020”;
- che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, era stata fissata l'udienza preliminare dinanzi al GIP presso il Tribunale di Agrigento e, in quella sede, le imputate avevano chiesto la celebrazione del processo con rito abbreviato;
- che all'esito il Giudice per le Indagini Preliminari, all'udienza del 26 settembre 2023, con sentenza n. 538/2023, depositata in data 21.12.2023, aveva dichiarato (e la Parte_1 coimputata) colpevole del reato a lei ascritto condannandola, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con
3 l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e il risarcimento del danno subìto dalla costituita parte civile , rappresentato legalmente dalla madre , Persona_1 Parte_2 per la somma, liquidata in via equitativa, di euro 20.000,00;
- che tale sentenza era stata integralmente impugnata da dinanzi la Corte di Parte_1
Appello di Palermo, con atto di appello del 07.02.2024, depositato telematicamente in cancelleria in pari data;
- che, con decreto di citazione del 04.09.2024, era stata fissata l'udienza di discussione del
12.02.2025 dinanzi la Corte di Appello di Palermo, Quarta Sezione Penale;
- che nonostante l'ufficio disciplinare avesse inizialmente aperto e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, lo stesso Ufficio aveva deciso di riaprire il procedimento in seguito all'emanazione e all'acquisizione della suddetta sentenza di primo grado ritenendo, nonostante le richieste di parte, di non dover attendere la definizione del pendente giudizio di appello prima di emettere il proprio provvedimento disciplinare;
- che la contestazione disciplinare aveva avuto origine in seguito agli accertamenti eseguiti per il tramite della installazione di un sistema di videoriprese eseguite dal personale della Questura di
Agrigento, nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2020 al 9 marzo 2020 all'interno della scuola materna “Loris Malaguzzi”, sita in Agrigento e della classe nella quale le insegnanti poi imputate prestavano la propria attività;
- che tali riprese, su autorizzazione della Corte d'Appello di Palermo, erano state visionate dall' ; CP_4
- che gli episodi contestati si sarebbero realizzati in soli 3 giorni su un periodo di osservazione complessiva di 37 giornate a riprova della mancanza di abitualità e ripetitività della condotta;
Tanto premesso in fatto, a sostegno della propugnata tesi della illegittimità del licenziamento irrogato alla docente, ha sostenuto che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza non erano state adeguatamente vagliate né in sede penale né in sede disciplinare. In particolare, ha lamentato l'omessa disamina delle sommarie informazioni rese dai genitori dei compagni di classe del minore in merito al comportamento tenuto in classe dal bambino, nonché quelle rese dal compagno della madre e dalla pediatra e, comunque in generale, la carenza di adeguata valutazione in ordine al quadro clinico comportamentale del minore.
Ha, conseguentemente, evidenziato che i comportamenti tenuti dalla maestra nei riguardi del bambino
“ non sono stati mai finalizzati a procurare allo stesso maltrattamenti di alcun genere, ma solo ed esclusivamente a cercare di contenere e disciplinare la continua irrequietezza, aggressività e violenza fisica del minore, sia nei loro riguardi che nei confronti degli altri bambini presenti;
4 contenimento comunque avvenuto sempre in maniera adeguata al di là di qualche sporadico e occasionale episodio di contingente e minima valenza fisica posto in essere dall'imputata, proprio in ragione della particolare condizione emotivo comportamentale violenta del bambino, da tutti riconosciuta e ammessa con timore e preoccupazione” ( così a pag 11 del ricorso).
Ha contestato, peraltro, l'assunto secondo il quale nel periodo oggetto di indagine erano presenti quali uniche insegnanti la ricorrente e la docente , sostenendo la presenza anche delle insegnanti CP_3
e Persona_2 Persona_3
Ha ulteriormente messo in luce la complessità di gestione dei comportamenti del minore, richiamando le relazioni redatte dall'unità operativa di neuropsichiatria infantile L'
[...]
e dal Direttore della scuola L'infanzia ” di Favara già nel 2017. CP_5 Per_4
Ha aggiunto che, alcuni episodi ( riferiti ai giorni 4, 6, 11, 17 febbraio e 2 marzo ) pur rilevati dalle videoriprese non erano stati in alcun modo presi in adeguata considerazione nel corso del procedimento penale e di conseguenza del procedimento disciplinare, assumendo gli stessi diversamente rilievo decisivo perché comprovanti come, a fronte del comportamento del bambino, la ricorrente avesse mantenuto nella maggior parte delle occasioni un comportamento adeguato, tentando di calmare affettuosamente lo stesso.
Quanto ai singoli episodi oggetto di contestazione disciplinare, ha rilevato come gli stessi fossero stati pedissequamente posti a fondamento della sanzione irrogata senza, tuttavia, operare alcuna doverosa contestualizzazione sottolineando come la docente si fosse invero limitata a una minima e indispensabile attività di contenimento e disciplina del comportamento irrefrenabile e pericoloso del bambino, a cui è stata costretta al fine non solo di calmarlo e provare a coinvolgerlo nelle attività didattiche, ma anche al fine di salvaguardare l'incolumità dei presenti.
A fondamento della chiesta declaratoria di illegittimità del licenziamento, previa eventuale sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello penale pendente, ha altresì rilevato che i fatti e le condotte contestate alla ricorrente erano risalenti al mese di febbraio del 2020, e cioè prima che la stessa docente fosse assunta dal con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato.
In via subordinata, la ricorrente ha comunque evidenziato l'illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità, chiedendo la rideterminazione della sanzione con una sanzione meno grave di natura conservativa.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. preliminarmente, disporre la sospensione del processo, ai sensi L'art. 295 e 296 c.p.c., quantomeno in attesa della definizione del processo penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, Quarta Sezione Penale, R.G.APP. n. 1434/24,
5 R.G.GIP n. 3567/20, RGNR n. 478/20, con udienza di discussione fissata per il giorno 12.02.2025;
2. nel merito, in via principale, dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del licenziamento senza preavviso adottato dall' , Controparte_6 con provvedimento del 12.07 2024, prot. n. 17914, e disporne l'annullamento; per l'effetto, condannare la Pubblica Amministrazione resistente alla reintegra L'insegnante Parte_1 nel proprio posto di lavoro, con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello L'effettiva reintegrazione nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, tenuto conto che
l'ultima retribuzione lorda percepita nel mese di luglio 2024 è pari a euro 2.078,65 ;
3. In subordine, si chiede che venga annullata la sanzione del licenziamento senza preavviso per difetto di proporzionalità, con ridetermina della sanzione con una conservativa e meno grave, con condanna alla reintegra L'insegnante nel proprio posto di lavoro e al pagamento di quanto Parte_1 sopra indicato. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il convenuto spiegando ampie difese CP_1 volte all'integrale rigetto del ricorso. In particolare, contestando le difese formulate dalla ricorrente, il ha evidenziato: CP_1
- che in data 6/03/2023 l' aveva acquisito al prot. n. Controparte_7
5025 la nota riservata 2/03/2023 n. 2592 con cui l' Istituto scolastico Pestalozzi di Catania comunicava la ricezione di un carteggio relativo al procedimento penale n.478 - 2020 pendente a carico L'odierna ricorrente allegando alla comunicazione il carteggio della
Procura della Repubblica di Agrigento relativo alla comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio L'odierna ricorrente per il reato, in concorso con altra insegnante CP_3
di cui all'art. 572 c.p.;
[...]
- che con nota 8/03/2023, n. 5315 ai sensi L'art. 55 bis d.lgs 165/2001 il competente Ufficio per i procedimenti disciplinari aveva proceduto alla contestazione delle infrazioni disciplinari poste alla base del licenziamento impugnato;
- che in considerazione della complessità degli accertamenti e della pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, l' aveva optato, contestualmente all'apertura, per la CP_4 sospensione del procedimento disciplinare come previsto dall'art. 55 ter d.lgs 165/2001;
- che l'UPCD, preso atto successivamente della sentenza di condanna del GUP presso il
Tribunale di Agrigento del 26/9/2023, dep. 21/12/2023 quale elemento nuovo ex art.55 ter del dl.vo 165/2001 con atto 22/03/2023 n. 7217, aveva disposto la riapertura del procedimento
6 disciplinare con fissazione di data del 13/05/2024 per l'audizione disciplinare, poi differita, su richiesta della dipendente, al 16/05/2024;
- che l' aveva ricevuto, al prot. 10/05/2024, n. 12085 memoria difensiva cui la ricorrente CP_4 aveva allegato l'atto di appello proposto avverso la predetta sentenza;
- che , in data 16/05/2024 si era svolta, ai sensi degli artt. 55 bis. e ss., d.lgs 165/2001,
l'audizione difensiva della ricorrente;
- che era stata compiuta ulteriore attività istruttoria attraverso le nuove acquisizioni documentali indicate nel dettaglio indicate nella memoria difensiva;
- che con atto 12/07/2024, n. 17914 l' aveva definito il procedimento disciplinare CP_4 adottando la sanzione del licenziamento senza preavviso, in considerazione L'accertamento di gravi condotte contrastanti con il disposto delle norme di cui all'art. 498, co. 1, lett, a), b) ed f) d.lgs 297/1994, nonché art. 55 quater, co. 1, d.lgs 165/2001;
- che sanzione espulsiva analoga a quella della ricorrente era stata comminata nei confronti della docente , concorrente (morale e materiale) nel reato per cui è stata emessa nei CP_3 confronti della ricorrente la sentenza del GUP presso il predetto Tribunale del 26/9/2023, dep.
21/12/2023;
Ciò posto, l'amministrazione ha, in primo luogo, contestato la richiesta di parte ricorrente di sospensione del processo ai sensi L'art. 295 c.p.c e 296 c.p.c, ribadendo ulteriormente nel merito la legittimità della sanzione espulsiva inflitta. Ha, infatti, rilevato l'impossibilità, in seguito a riattivazione del procedimento disciplinare, di provvedere come richiesto dalla ricorrente ad una seconda sospensione per il solo fatto della pendenza del procedimento penale .
Parte resistente ha, pertanto, rilevato che dopo la riattivazione con atto n.7217 del 22/03/2024 il procedimento disciplinare era stato concluso nei termini di legge dalla PA all'esito di un'autonoma valutazione degli specifici episodi contestati e degli elementi emergenti dal provvedimento giurisdizionale penale di primo grado, previa acquisizione del relativo materiale probatorio e, dunque, la sanzione non era stata irrogata meccanicamente sulla scorta delle risultanze del processo penale, ma all'esito delle valutazioni operate dalla stessa amministrazione. Ha aggiunto che, all'esito della predetta valutazione, i fatti posti in essere dalla ricorrente erano stati valutati come intollerabili e talmente gravi da determinare l'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro, ricorrendo i presupposti di cui all' art. 498 d.lgs 298/1994 ed art. 55 quater d.lgs 165/2001. Ha, dunque, precisato che la trasmissione della sentenza del GUP di Agrigento aveva costituito esclusivamente il presupposto di fatto per la doverosa riapertura del procedimento a suo tempo sospeso, essendo ciò previsto dall'art. 55 ter d.lgs 165/2001. Ha, poi evidenziato che, all'epoca dei fatti e dunque con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente era già dipendente L'amministrazione
7 seppure in forza di contratto di lavoro a tempo determinato svolgendo le medesime mansioni poi oggetto L'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Infine, il ha sostenuto la CP_1 legittimità del licenziamento anche sotto il profilo della proporzione rispetto al fatto contestato, tenuto anche conto della situazione di minorata difesa del minore affetto da patologia psichica e tenuto conto del ruolo di insegnante di sostegno ricoperto dalla docente all'epoca dei fatti.
La causa è stata istruita in via documentale, ritenuta la irrilevanza delle richieste di prova testimoniale articolate in ricorso.
In seguito all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice letti ed esaminati gli atti e le risultanze processuali decide la causa con la presente sentenza.
___________ __
1.Va, preliminarmente, dato atto della insussistenza dei presupposti per l'adozione del chiesto provvedimento di sospensione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., che ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati postula una dipendenza "tecnico-giuridica" dall'altra controversia. Occorre, cioè, che nell'altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati.
Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico – giuridica tra il presente giudizio e quello pendente innanzi la Corte d'Appello Quarta Sezione Penale, R.G.APP.
n. 1434/24, R.G.GIP n. 3567/20, RGNR n. 478/20.
La Corte di Cassazione ha, peraltro, affermato che “il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi”
(Cass. n. 13955/2014, Cass. n. 29825/2008).
Ne discende che ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto che integri gli estremi di un reato non rileva ex se la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, trattandosi esclusivamente di effettuare un esame autonomo in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi
8 della giusta causa o del giustificato motivo di recesso (cfr. Cassazione – Sezione lavoro 25 gennaio
2008, n. 1661).
2. Tanto premesso, nel merito il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va, pertanto rigettato.
Il presente giudizio è stato azionato dalla ricorrente al fine di contestare la legittimità del licenziamento irrogato in data 12/07/2024 con provvedimento adottato dall' presso l'Ufficio CP_4 scolastico regionale per la Sicilia, di Catania all'esito del procedimento disciplinare Controparte_6 avviato e contestualmente sospeso con nota prot. n. 5315 L'08.03.2023.
Si legge nella contestazione disciplinare di cui alla nota del 8/03/2023, n. 5315:
“ acquisita in data 06/03/2023 la nota prot. 2592 del 2/3/2023 trasmessa via pec dal Dirigente
Scolastico L'Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania unitamente alla richiesta di rinvio
a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 478-2020 comunicata dalla Procura della
Repubblica di Agrigento, dispone l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti della S.V. in applicazione L'art. 55 bis del D.L.vo 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.L.vo 150/2009 così come modificato dal D.L.vo 75/2017. Si contesta alla S.V., imputata del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 572, commi 1 e 2; 61 nn. 5 e 11 ter c.p., di avere nella qualità di insegnante di sostegno presso la scuola materna “Loris Malaguzzi” di Agrigento, Villaggio Peruzzo, maltrattato abitualmente con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti sotto il profilo morale e fisico il minore requentante la sezione A della scuola L'infanzia, alla S.V. affidato per ragioni Per_5 di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, instaurando un sistema di rapporti per il minore abitualmente doloroso e mortificante, anche alla luce delle patologie dello stesso , necessitante di un insegnante di sostegno. Si contesta alla S.V. di avere bloccato in data 3/2/2020 alle ore 12.41.48,
l'alunno G. nel tentativo di fermarlo e di avergli dato due sculacciate;
di avere in data 3/2/2020 alle Per ore 13.01.05 afferrato con forza l'alunno er il braccio destro, di averlo rovesciato sul banco e di averlo colpito con un calcio dall'alto verso il basso, all'altezza della parte anteriore della coscia;
di avere in data 10/2/2020 alle ore 12.44, unitamente ad altra insegnante, trascinato a terra il piccolo Per he si era rifugiato sotto un banco;
di avere in data 20/2/2020 alle ore 11.14.50 coricato il bambino sulle sue ginocchia, di averlo colpito con la mano destra sulla guancia sinistra per poi sculacciarlo (ore 11.15.06) e colpito, mentre lo teneva in braccio, con la mano destra mediante numerosi schiaffi all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo. Si contesta, ancora, di avere alle ore 11.19.44 dello stesso giorno colpito G. con due schiaffi e di avergli, alle ore 11.33.01, non riuscendo a calmarlo, sferrato una serie di schiaffi al viso e sulla spalla;
di avere, poi, alle ore
11.34.40 dato al bambino un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e alle ore 11.50.27, nel tentativo di farlo scendere dalla cattedra, di avergli dato altri tre schiaffi sulla nuca. Quanto sopra
9 con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza e in danno di minore, di avere profittato della minorata difesa della vittima affetta da “disturbo L'emotività e del comportamento, disturbo del linguaggio in soggetto con funzionamento intellettivo limite e disturbo del tic” e di avere commesso il fatto in danno di soggetto minore all'interno di un istituto di istruzione. Fatti commessi in Agrigento, in epoca antecedente e prossima al 3/2/2020 e quantomeno fino al 20/2/2020” ( cfr.all.
4 di parte resistente).
Successivamente alla prima contestazione disciplinare, contestualmente sospesa, l'ufficio scolastico di Agrigento, con nota 28/02/2024 n. 2387 trasmetteva la sentenza del GUP presso il predetto
Tribunale del 26/9/2023, dep. 21/12/2023 , con la quale l'odierna ricorrente, insieme alla co-imputata
, era stata dichiarata colpevole del reato continuato ascritto per le condotte di cui Controparte_3 all'art. 572 c.p., con condanna alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e interdizione per anni cinque dai pubblici uffici, nonché al risarcimento del danno nei confronti del minore offeso, costituito parte civile, per la somma di € 20.000,00 ( doc. 5 – 5/1 e 5/2 di parte resistente e doc. 3 e 5 di parte ricorrente).
In ragione della sentenza penale di primo grado con atto 22/03/2023 n. 7217, l'UPCD disponeva la riapertura del procedimento disciplinare (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) con fissazione del 13/05/2024 per l'audizione disciplinare, poi differita, su richiesta della dipendente, al 16/05/2024.
A seguito L'audizione della ricorrente e del deposito di memoria difensiva il medesimo ufficio si attivava per l'acquisizione di ulteriore documentazione e con nota 1/07/2024 n. 16847 (doc. 10 di parte resistente) chiedeva alla ricorrente e alla Corte d'Appello di Palermo “annotazioni di PG del
21/03/2020; - nota conclusiva del servizio di videoriprese L'11/09/2020, con il brogliaccio completo delle videoriprese, redatta dal personale della squadra mobile della Questura di Agrigento in ordine ai fatti oggetto di contestazione;
- nota del 13/11/2020, redatta dal personale della squadra mobile della Questura di Agrigento, di esito della delega delle indagini disposta dal PM. -
Videoriprese” .
All'esito L'istruttoria espletata e acquisita la documentazione di cui sopra con atto 12/07/2024, n.
17914 (doc. 13 di parte resistente) l' definiva il procedimento disciplinare adottando ai danni CP_4 della ricorrente la sanzione del licenziamento senza preavviso, in considerazione L'accertamento di gravi condotte contrastanti con il disposto delle norme di cui all'art. 498, co. 1, lett, a), b) ed f)
d.lgs 297/1994, nonché art. 55 quater, co. 1, d.lgs 165/2001.
Reca testualmente la lettera di licenziamento del 12/07/2024 , dato atto dei documenti esaminati( cfr. doc. 2 di parte ricorrente):
“ ACCERTATO che in data 3/02/2020 l'Insegnante bloccava l'alunno C.G. nel tentativo di Pt_1 fermarlo e gli dava due sculacciate e che, successivamente, la stessa afferrava con forza l'alunno
10 C.G. per il braccio destro, lo rovesciava giù dal banco e, mentre C.G. scalciava in direzione della maestra, quest'ultima poggiava energicamente la sua pianta del piede sulla gamba destra L'alunno;
ACCERTATO che in data 10/02/2020, un'altra insegnante tirava fuori da sotto il banco dove si era cacciato l'alunno C.G. e lo passava all'Insegnante , che a sua volta lo trascinava all'angolo Pt_1 L'aula dove era solito sedersi;
ACCERTATO che in data 20/02/2020, l'Insegnante coricava l'alunno ulle sue Parte_1 Per_5 ginocchia, lo colpiva con la mano destra sulla guancia sinistra e poi lo sculacciava;
che, ancora,
l'Insegnante , mentre teneva in braccio l'alunno che continuava nel suo comportamento
Pt_1 Per_5 irruento, lo colpiva con numerosi schiaffi con la mano destra all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo, che cadeva tra la stessa insegnante, che cercava di sorreggerlo, e il pavimento;
che, di seguito, l'Insegnante , in reazione al comportamento del bambino, lo colpiva con due schiaffi e
Pt_1 successivamente, mentre si trovavano seduti nel lato destro della cattedra, la stessa sferrava all'alunno una serie di schiaffi al viso e sulla spalla;
che, immediatamente dopo, l'Insegnante
Pt_1 dava al bambino un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e che, successivamente, nel tentativo di farlo scendere dalla cattedra, l'Insegnante dava all'alunno C.G. altri tre schiaffi
Pt_1 sulla nuca;
TENUTO CONTO pertanto, L'attività istruttoria svolta da questo nel corso del CP_4 procedimento disciplinare in merito all'accertamento dei fatti addebitati all'Insegnante
[...]
, commessi mentre era in servizio nell'a.s. 2019/2020 nella qualità di insegnante di Parte_1 sostegno, presso la UO Materna “Loris Malaguzzi” sita in Agrigento, Villaggio Peruzzo;
RITENUTO di non dover accogliere la richiesta del legale della docente di ulteriore Pt_1 sospensione del procedimento disciplinare considerata l'acquisizione durante l'attività istruttoria di tutti gli elementi utili e necessari per concludere il procedimento;
CONSIDERATO che, come emerso dall'istruttoria, sussistono comportamenti particolarmente gravi non conformi alla funzione posti in essere dall'Insegnante che non possono trovare Parte_1 giustificazione nel comportamento irrequieto L'alunno C.G. affetto da patologia certificata Cont dall' di Agrigento;
CONSIDERATO pertanto, l'atteggiamento complessivo contrario alla funzione di educazione, di istruzione, e di cura tenuto dalla docente nel corso delle giornate oggetto di contestazione, la Pt_1 ripetitività delle condotte antidoverose sopra descritte, la circostanza che le stesse siano state commesse in danno di un minore con disabilità e alla presenza degli altri alunni della classe, nonché il ruolo rivestito dall'Insegnante quale docente di sostegno cui era stato affidato il minore Pt_1 Per_5
CONSIDERATO che il comportamento tenuto, come sopra descritto ed accertato da questo CP_4
11 nel corso L'attività istruttoria, non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro per la sua specifica gravità, venendo meno il rapporto fiduciario tra l'insegnante e l'Amministrazione scolastica
DISPONE
Il procedimento disciplinare avviato e contestualmente sospeso con nota prot. 5315 L'08/03/2023, successivamente riaperto con nota prot. 7217 del 22/03/2024, nei confronti della docente di UO L'FA , nata ad Agrigento l'[...], in [...] nell'a.s. 2023/2024 presso Parte_1
l'Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania, è definito, per le motivazioni indicate in premessa, visti l'art. 498, comma 1, lett. a), b) ed f) del D.lgs. 297/1994 e l'art. 55 quater, comma 1, lett. e) del D.lgs. 165/2001, con la sanzione del licenziamento senza preavviso decorrente dalla data del presente provvedimento.
Il dirigente scolastico l'Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania avrà cura di applicare la presente sanzione adottando i provvedimenti consequenziali.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 55 ter, comma 2, d.lgs. 165/2001 in relazione alla definizione del procedimento penale”.
Posto ciò, parte ricorrente si duole che l'amministrazione scolastica abbia irrogato il provvedimento disciplinare aderendo acriticamente alle considerazioni contenute nel provvedimento penale di condanna, senza tener conto che si trattava di una sentenza non definitiva e rispetto alla quale era stata presentata impugnativa di appello.
Quanto alla riapertura del procedimento disciplinare nonostante la non definitività della sentenza di primo grado e la pendenza del giudizio di appello, nulla osta a ritenere che l'amministrazione abbia agito legittimamente.
Invero, come già parzialmente rilevato con riferimento alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c, il sistema di relazione tra procedimento disciplinare e penale, ove vengano in contestazione fatti di rilevanza penale, non è più fondato sul principio della pregiudizialità penale rispetto all'azione disciplinare, regola definitivamente superata già con la legge delega n. 15/2009 [art. 7, co. 2, lett. b)]
e sostituita con principio definitivamente trasposto nel riformato art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009 ove è stabilito, al primo comma, che il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Il principio ispiratore di tale fondamentale disposizione, in un contesto di recupero di efficienza e produttività della pubblica amministrazione, è stato colto nella ratio acceleratoria intesa ad evitare di paralizzare per anni il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale (v. Cass.
21260/2018), rispondendo peraltro anche all'esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia
12 costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari per un tempo anche lungo, e ciò in una logica che allontana la sanzione da uno spirito esclusivamente repressivo manifestandone viceversa la natura di strumento di efficienza nel governo del personale (v. Cass. n. 12662/2019).
In forza di tale autonomia, deve, dunque, ritenersi del tutto legittima la riattivazione del procedimento disciplinare in oggetto (sospeso contestualmente al suo avvio, a motivo della pendenza del processo penale) in seguito alla pronuncia di primo grado.
Tanto può ricavarsi dallo stesso tenore testuale L'art. 55 ter, comma 1 T.U. pubblico impiego secondo cui “ Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità L'accertamento del fatto addebitato al dipendente
e quando all'esito L'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Si legge, poi, al comma 4 della medesima disposizione “
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione L'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento L'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni L'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”.
Ne discende che l'adottata sospensione del procedimento disciplinare non impediva alla resistente di irrogare il provvedimento impugnato a seguito della pronuncia della definizione del primo grado del procedimento penale previa “ripresa” del procedimento disciplinare, tenuto conto che l'art.55 ter, nel disporre che quest'ultimo “possa” essere sospeso “fino al termine del procedimento penale”, non impone alcun obbligo di mantenerlo sospeso fino alla sentenza passata in giudicato. Tale interpretazione risulta avvalorata dal tenore letterale del comma 4. In definitiva, non si ravvisa alcuna norma, legislativa o contrattuale, che impedisse all'amministrazione convenuta, una volta ritenuti acquisiti dal contenuto della sentenza penale di primo grado gli elementi probatori per la valutazione
13 del comportamento della ricorrente, di riavviare il procedimento disciplinare ed irrogare la sanzione disciplinare.
Neppure l'ulteriore doglianza attorea, volta a denunciare il comportamento L'amministrazione per avere la stessa fondato il licenziamento esclusivamente sulle statuizioni di cui alla sentenza penale, appare fondata.
Nel caso in esame, è accaduto che con sentenza n.538 del 21.12.2023 il Tribunale di Agrigento –
Ufficio del GIP ( cfr. doc 5 di parte ricorrente e doc.
5.2 di parte resistente) ha condannato la ricorrente alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, nonchè alla pena accessoria L'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, per il reato di cui all'art.572 c.p. (maltrattamenti di persona affidata per ragioni di educazione) con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di alunno minore e in presenza di altri minori, nonché in condizioni di minorata difesa ed all'interno di un
Istituto di istruzione.
Alla luce di tale pronuncia, l'amministrazione ha esercitato la facoltà, prevista dall'art. 55-ter cit., di riattivare il procedimento disciplinare, ritenendo di disporre ormai di un adeguato compendio probatorio – quello acquisito nell'ambito del processo penale - validamente utilizzabile anche a fini disciplinari, e giungendo, in tal modo, alla formulazione di un proprio autonomo giudizio, indipendente dalla sorte della decisione assunta dall'autorità giudiziaria penale, sui fatti in esame e sulla loro rilevanza disciplinare.
L'amministrazione ha, peraltro, acquisito quale supplemento di indagine la documentazione concernente l' annotazione della P.G. dei fatti accaduti il giorno 20/2/2020; la relazione di P.G. conclusiva del servizio di video-riprese; verbali di sommarie informazioni;
l'annotazione di P.G. del
21/03/2020; la nota conclusiva del servizio di videoriprese del giorno 11/09/2020 con relativo brogliaccio;
la nota del 13/11/2020 relativa all'attività di P.G.
Il provvedimento è stato dunque emanato all'esito di una istruttoria documentale indipendente dagli esiti L'accertamento penale.
E' invero consolidato il principio alla stregua del quale le: "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui alla L. n.300 del 1970, art.7, purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art.270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. 16.5.2016 n.
10017 e in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati Cass. S.U. 12.2.2013 n. 3271;
Cass. S.U. 16.2.2015 n. 3020, conformi Cass. n. 5317/2017, Cass. n. 2436/2019).
14 3. Non appare, poi, meritevole di accoglimento la doglianza mossa dalla ricorrente circa l'illegittimità del licenziamento senza preavviso per essere lo stesso stato comminato ponendo a fondamento condotte risalenti al mese di febbraio 2020 quando la docente era in servizio in forza di contratto a tempo determinato di supplenza presso l'istituto scolastico antecedente l'assunzione in ruolo a tempo determinato, avvenuta con decorrenza 01.09.2020, nell'ambito del quale è avvenuto il recesso dal rapporto.
Come condivisibilmente messo in luce della difesa ministeriale, infatti, già in epoca antecedente alla successiva immissione in ruolo la docente era alle dipendenze del in forza di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, così acquisendo esperienza e punteggio utile ai fini della posizione occupata nella graduatoria permanente e della successiva assunzione in ruolo presso l' amministrazione scolastica.
In disparte la considerazione secondo la quale il periodo di supplenza viene computato ai fini della ricostruzione della carriera al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, appare dirimente che la docente al momento dei fatti svolgeva le medesime mansioni per il medesimo datore di lavoro in un contesto finalizzato alla stabilizzazione successiva del rapporto.
La gravità delle condotte imputate alla lavoratrice è tale da incidere sul vincolo fiduciario andando a connotare negativamente la docente quale soggetto non idoneo all'espletamento delle peculiari mansioni educative e tanto, a prescindere dalla irrevocabilità della sentenza di condanna.
Il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore può essere compromesso non solo da condotte poste in essere durante il rapporto in corso, ma anche da fatti pregressi, a condizione che la loro scoperta avvenga in un momento successivo e che essi siano tali da incidere sulla fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Come a più riprese affermato “in tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale”) ( Cassazione sentenza n. 428 del 2019 e più recentemente ordinanza del 18 febbraio 2025 n. 4227).
4. Venendo alla valutazione del materiale probatorio, appare opportuno ricordare preliminarmente che “nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass.
15 30.1.2013 n. 2168; Cass.
8.1.2008 n. 132 e, in relazione alla utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, Cass.
2.7.2010 n. 15714).
Appare doveroso dare conto che non si è ritenuta necessaria l'acquisizione dei CD video contenenti le riprese, tenuto conto che i comportamenti contestati alla lavoratrice ed evidenziati dalle videoregistrazioni, come riportati nelle trascrizioni versate in atti, non hanno formato oggetto di alcuna specifica contestazione quanto al dato del loro accadimento reale e materiale.
Invero, la difesa della ricorrente non nega mai che la abbia effettivamente realizzato i Pt_1 comportamenti descritti nei brogliacci delle intercettazioni ambientali, ponendo piuttosto l'accento sulla necessità di contestualizzare le predette condotte alla luce delle problematicità nella gestione del minore, nonché sul dato della assenza di prova in ordine alla sistematicità delle condotte, ritenute sporadiche e, comunque limitate ad “ una minima e indispensabile attività di contenimento e disciplina del comportamento irrefrenabile e pericoloso del bambino” ( pag. 24 del ricorso).
Sostiene, infatti, la docente che la rilevanza disciplinare degli episodi contestati sia da contemperare alla luce di diversi episodi invece espressivi di affettività e amorevolezza nei confronti del bambino.
Tanto emerge dalla stessa prospettazione difensiva di cui al ricorso introduttivo, laddove la parte ricorrente afferma: “ Le videoriprese e la trascrizione del loro contenuto nei relativi brogliacci forniscono il principale riscontro della sussistenza o meno delle condotte contestate ed è proprio il loro diretto riscontro che permette di avere la reale consistenza dei fatti e la dimostrazione L'insussistenza delle stesse” ( pag.11 ricorso ) e ancora “ Infatti, la PG fornisce una descrizione abbastanza fedele delle immagini, riportando diversi significativi passaggi che dimostrano la effettiva genuinità e correttezza delle condotte poste in essere dalla ricorrente a l'assenza di qualsivoglia condotta illecita, per come invece prospettato nell'impianto accusatorio” ( pag. 16 ricorso).
L'accadimento materiale delle condotte contestate, per come emerge dalle trascrizioni allegate dunque, può ritenersi pacifico in giudizio senza la necessità di ulteriori verifiche probatorie al riguardo.
In ogni caso nessun elemento utile all'accertamento che ci occupa avrebbe potuto trarsi dall'espletamento della prova testimoniale articolata in ricorso.
I capitolati di prova articolati dalla difesa attorea si palesano, infatti, in parte inammissibili stante il contenuto valutativo degli stessi ( e. “è vero che la docente di sostegno , con molta Parte_1 calma, dedizione e affetto, si è sempre presa cura di detto alunno, cercando giornalmente di contenere il suo comportamento irrefrenabile, anche cercando vanamente di coinvolgerlo nelle
16 attività didattiche, a cui opponeva sempre un netto rifiuto;
tutto questo avveniva anche in mia presenza e alla presenza delle altre insegnanti”; f. “è vero che la docente ha sempre Parte_1 cercato di tenere un comportamento adeguato alla situazione, conforme al suo ruolo di insegnante di sostegno e che mai l'ho vista colpire il bambino in modo violento, ma solamente con una forza assolutamente minimale, di modestissima e contenuta valenza fisica e perché costretta dallo scopo di difendersi dall'aggressione violenta del bambino;
e che mai l'ho sentita offendere o sgridare
l'alunno”; h. “è vero che la docente godeva della stima e della positiva Parte_1 considerazione, sia come persona che come insegnante, da parte di tutto il personale scolastico e dei genitori di tutti i bambini, che non hanno mai avuto nulla da ridire o segnalare sul suo comportamento scolastico”; s. “è vero che la stessa insegnante si è sempre comportata in maniera corretta e rispettosa, sia nei confronti di tutto il personale docente e non docente, che nei confronti di tutti i suoi alunni, e che mai nessun docente, alunno o genitore mi ha fatto pervenire lamentele o critiche sul suo comportamento personale e professionale, godendo della stima di tutto il personale docente e non docente”. p. “è vero che il bambino era seguito dall'insegnante di sostegno
[...]
, la quale con grandissima difficoltà tentava di calmare e bloccare il bambino, sempre con Parte_1 modi adeguati e proporzionati, spesso non riuscendoci e rendendo necessario anche l'intervento delle altre maestre”; q. “è vero che la maestra di sostegno, nonostante il comportamento del bambino, mostrava in tutte le occasioni di essere affettuosa con lo stesso, coccolandolo e abbracciandolo, e che anche quando era costretta a intervenire fisicamente per bloccarlo o contenerlo non poneva in essere atti violenti, aggressivi o offensivi nei confronti del minore, e che dalle videoriprese mai si vede colpire il bambino in modo violento, ma solamente, nelle rare occasioni in cui vi è stata costretta dalle particolari circostanze, con una forza assolutamente minimale, di modestissima e contenuta valenza fisica e perché costretta dallo scopo di difendersi dall'aggressione violenta del bambino;
e che mai l'ho sentita offendere o sgridare l'alunno”; t. “è vero che sono stata collega L'insegnante presso l'istituto omnicomprensivo Parte_1
“Pestalozzi” di Catania, e che la stessa insegnante si è sempre comportata in maniera corretta e rispettosa, sia nei confronti di tutto il personale docente e non docente, che nei confronti di tutti i suoi alunni, e che mai nessun docente, alunno o genitore ha rappresentato lamentele o critiche sul suo comportamento personale e professionale, godendo la stessa della stima di tutto il personale docente e non docente”; u. “è vero che l'insegnante è stata ben voluta da tutti i suoi Parte_1 alunni e le loro famiglie, e che la stessa ha sempre manifestato un carattere umile, dolce e affettuoso con tutti”).
Sotto altro profilo la prova testimoniale dedotta è parsa irrilevante tenuto conto delle emergenze documentali agli atti del giudizio ( a. “è vero che ho svolto servizio quale docente della scuola
17 L'infanzia “Loris Malaguzzi”, Sezione A, L'istituto comprensivo statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, nell'anno scolastico 2019/2020;” b. “è vero che nel periodo compreso tra i mesi di febbraio-marzo 2020 sono stata collega L'insegnante in detto istituto, la quale ha Parte_1 svolto un periodo di supplenza delle insegnanti titolari, come insegnante di sostegno L'alunno
; c. “è vero che detto alunno era affetto da disturbi L'emotività e del Persona_1 comportamento, disturbi del linguaggio, disturbi del tic, e che per tale ragione teneva in classe un comportamento iperattivo, aggressivo e violento, sia nei confronti degli altri alunni che delle maestre presenti in aula, durante l'attività scolastica”; d. “è vero che l'alunno per tutta Persona_1 la giornata scolastica, teneva un comportamento completamente senza l'osservanza di alcuna regola, si buttava a terra, saliva e saltava sui banchi, lanciava oggetti di qualsiasi genere all'indirizzo dei compagni e delle docenti, che spesso aggrediva con calci, pedate, morsi e pugni, in maniera incontenibile”; g. “è vero che di tale criticità erano a piena conoscenza sia tutto il personale docente, compresa la dirigente scolastica, tutti i genitori degli altri alunni frequentante la medesima classe, che gli stessi genitori L'alunno i quali più volte sono stati avvisati del Persona_1 comportamento tenuto dal bambino, di cui loro erano perfettamente consapevoli, e che più volte i genitori si sono scusati con le insegnanti, compresa , mostrando solidarietà e Parte_1 comprensione nei loro confronti”; l. “è vero che negli anni 2019 e 2020 sono stato in servizio presso la Questura di Agrigento, Squadra Mobile, e ho svolto attività di indagine nell'ambito del procedimento penale RGNR 478/2019, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento”; m. “è vero che nell'ambito di tale attività di indagine mi sono occupato del servizio di videoriprese presso la scuola L'infanzia “Loris Malaguzzi” di Agrigento, nel periodo compreso tra il 3 febbraio (inizio delle operazioni) e il 9 marzo (data fine operazioni), occupandomi della visione e trascrizione nel relativo brogliaccio del contenuto delle videoriprese”; n. “è vero che dal servizio di osservazione è emersa la presenza all'interno della classe di detta scuola del bambino
il quale aveva un comportamento iperattivo e violento, tanto da mettere a Persona_1 rischio la propria incolumità, quella degli altri bambini e quella delle insegnanti”; o. “è vero che il bambino giornalmente teneva un comportamento irrefrenabile e senza regole, tirando giocattoli e oggetti vari in qualsiasi direzione, dando pugni, calci, morsi nei confronti delle maestre e che le insegnanti tentavano invano di riportarlo alla calma e con i modi adeguati e proporzionati al caso”).
Va, ulteriormente ricordato che, fermo restando il principio di autonomia fra la rilevanza penale e la rilevanza disciplinare dei fatti contestati, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può comunque utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede
18 senza dovere necessariamente disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale ed esaminarne il contenuto qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. 15 febbraio 2001 n. 2200; Cass. 26 febbraio 1983 n. 1465; cfr. da ultimo Cass. 20719/2018).
5.Tanto rilevato, non può trovare accoglimento la doglianza sollevata dalla ricorrente in ordine alla sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogata, trattandosi di comportamenti plurimi ed intenzionali connotati da aggressività nei confronti di un soggetto incapace di difendersi autonomamente e, pertanto, in radicale contrasto con i valori e l'etica di base che devono necessariamente permeare le prestazioni lavorative di un'insegnante.
Occorre in primo luogo osservare che, in relazione al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, l'art. 91 del CCNL Comparto UO del 29.11.2007 dispone che continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Ca. IV, della Parte III del D. L. vo n. 297 del 1994.
Il richiamato decreto legislativo descrive, tipizzandole, negli artt. da 493 a 498, le singole condotte disciplinarmente rilevanti e a ciascuna di queste correla, secondo una scala di gradualità per gravità, le sanzioni applicabili. destituzione): a) gli atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) l'attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) l'illecito uso o la distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o il concorso negli stessi fatti o la tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) i gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni o il concorso negli stessi;
e) le richieste o accettazioni di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) i gravi abusi di autorità.
Nel caso di specie rileva la fattispecie di cui alla lettera a), lettera b) e lettera f ) L'articolo 498.
Va osservato che anche con riferimento alle ipotesi, quali quelle in esame, di illeciti disciplinari tipizzati dal legislatore, come più volte affermato dalla Suprema Corte (ex plurimis Cass. n.
10842/2016, n. 1315/2016, n. 24796/2010, n. 26329/2008) ed anche dalla Corte Costituzionale (cfr.
C. Cost. n. 971/1988, n. 239/1996, n. 286/1999), si deve escludere la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte - l'art. 2119 c.c. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto,
19 precisando che l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella L'art. 2119 c.c. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. n.
1351/2016, n. 12069/2015, n. 6501/13, n. 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.
La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed all'utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi ed all'intensità profilo psicologico .
La mancanza del lavoratore deve, pertanto, rivelarsi di tale gravità che ogni altra sanzione risulterebbe insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro, nonché tale da far venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le partì del rapporto di lavoro.
Il giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore ed il licenziamento disciplinare non va effettuato in astratto, bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza (considerata non solo da un punto di vista oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva ed in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere), ai moventi, all'intensità L'elemento intenzionale ed al grado di quello colposo.
Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente, sotto il profilo del requisito di proporzionalità sia legittima, atteso la gravità delle condotte illecite poste in essere dalla docente, sia da un punto di vista oggettivo, sia in relazione alla sua portata soggettiva. Trattasi di gravi inadempienze in grado di minare definitivamente la fiducia sottesa al rapporto di lavoro, soprattutto in un contesto di esercizio della funzione pubblica, quale quella scolastica, svolta a favore di minori di tenera età.
Rilevano in tal senso le risultanze acquisite in sede penale, ed in particolare le trascrizioni delle videoriprese effettuate all'interno della classe, da cui emergono numerosi interventi della maestra caratterizzati dall'impiego di violenza fisica per governare e sanzionare il minore . PE
Dall'esame delle trascrizioni emerge un quadro univoco, in cui la ricorrente utilizzava degli interventi del tutto incongrui, eccessivi, violenti nonchè diseducativi nei confronti del minore, che certamente non sono giustificabili alla luce delle problematiche psichiche del bambino che, anzi, avrebbero dovuto imporre maggiore dedizione e pazienza.
Circa l'idoneità dei fatti a configurare la fattispecie di reato si è espresso il giudice penale nella sentenza allegata e già richiamata.
20 Non appare poi circostanza particolarmente rilevante la presenza presso l'Istituto scolastico di altre due insegnanti oltre la e la , circostanza comunque esclusa dalla sentenza penale di Pt_1 CP_3 condanna ( v. pag. 15 della sentenza G.I.P in atti).
Occorre a questo punto in questa sede soffermarsi sui singoli episodi oggetto della contestazione disciplinare.
Con riferimento alla giornata del 3 febbraio 2020 è contestato alla ricorrente di avere bloccato alle ore 12.41.48, nel tentativo di fermarlo e di avergli dato due sculacciate e di avere afferrato PE alle ore 13.01.05 con forza l'alunno per il braccio destro, di averlo rovesciato sul banco e di averlo colpito con un calcio dall'alto verso il basso, all'altezza della parte anteriore della coscia.
Con riferimento ai predetti episodi è dato leggere nel brogliaccio completo contenente le trascrizioni delle videoregistrazioni1 ( cfr. doc. 10 di parte ricorrente e 11.2 di parte resistente) : “ Ore 12.41.48:
“ una maestra n.m.i nel tentativo di fermare lo blocca e poiché il piccolo continua a
PE divincolarsi gli dà due sculacciate”; “ Ore 13.01.05 precedentemente era sdraiato sul
PE banco, la maestra n.m.i prima lo afferra di forza per il braccio dx per farlo scendere dal banco, rovesciato giù di peso colpisce con un calcio la maestra, quest'ultima reagisce, poggia
PE energicamente la pianta del piede sulla gamba destra di mentre egli, sdraiato sul pavimento
PE continua a scalciare, anche per non essere colpita dai suddetti calci sferrati dal bambino.”
Nella giornata del 10 febbraio 2020 si contesta “ di avere in data 10/2/2020 alle ore 12.44, unitamente Per ad altra insegnante, trascinato a terra il piccolo he si era rifugiato sotto un banco” . Come rilevato nelle trascrizioni, infatti “ viene richiamato dalla maestra che lo tira PE CP_3 fuori da sotto il banco dove si era cacciato, lo passa all'insegnante di sostegno che a sua volta se lo trascina all'angolo L'aula dove è solito sedersi”,
Quanto alla giornata del 20 febbraio 2020 è imputato alla di avere : “ alle ore 12.44, unitamente Pt_1
Per ad altra insegnante, trascinato a terra il piccolo he si era rifugiato sotto un banco;
alle ore
11.14.50 coricato il bambino sulle sue ginocchia, di averlo colpito con la mano destra sulla guancia sinistra per poi sculacciarlo (ore 11.15.06) e colpito, mentre lo teneva in braccio, con la mano destra mediante numerosi schiaffi all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo;
alle ore 11.19.44 dello stesso giorno colpito G. con due schiaffi e di avergli, alle ore 11.33.01, non riuscendo a calmarlo, sferrato una serie di schiaffi al viso e sulla spalla;
alle ore 11.34.40 dato al bambino un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e alle ore 11.50.27, nel tentativo di farlo scendere dalla cattedra, di avergli dato altri tre schiaffi sulla nuca”.
21 La contestazione trova inequivocabile riscontro nel brogliaccio ove si legge : “ e la maestra
PE di sostegno sono sempre seduti nei pressi del lato destro della cattedra. non sta fermo si
PE muove continuamente e poi salta addosso alla maestra di sostegno. La maestra di sostegno lo corica sulle sue ginocchia e lo colpisce con la mano destra sulla guancia sinistra di e poi lo
PE sculaccia ( 11.15.'06). continua nel suo comportamento irruento e la maestra di sostegno
PE mentre lo tiene in braccio lo colpisce con alcuni schiaffi ( forse cinque) con la mano destra sul lato sinistro del viso del piccolo che cade tra la stessa maestra che cerca di sorreggerlo e il pavimento (
11,17'50). cerca di colpire la maestra di sostegno con pugni e la stessa si difende
PE allungando le braccia riparandosi dai colpi. Alle ore 11.19.44 in reazione al comportamento di che cerca di colpirla con le mani, la maestra di sostegno gli dà due schiaffi.
PE PE continua nello stesso tipo di comportamento e alle ore 11.21.02 tenta di colpirla con una manata senza riuscirci. continua a colpire la maestra di sostegno con pedate e la maestra allunga
PE le gambe per non farsi colpire. Successivamente si sposta e va in giro per l'aula. La maestra
PE di sostegno lo segue e, anche prendendolo per le braccia, tenta di riportarlo alla calma. e
PE la maestra di sostegno sono nuovamente seduti nei pressi del lato destro della cattedra, il bambino cerca di colpirla con le mani e lei reagisce dandogli una serie di schiaffi al viso e sulla spalla. Alle ore 11.34.40 la maestra di sostegno gli dà un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani. Alle ore 11.50.17 per fare scendere dalla cattedra la maestra di sostegno gli dà tre schiaffi sulla
PE nuca”.
Ebbene, appare necessario ribadire che non vi è contestazione in ordine al reale verificarsi dei fatti sopra riportati. Quanto alle circostanze descritte nel brogliaccio come accadute alle ore 12.41.48 del
3 febbraio 2020 invero parte ricorrente testualmente evidenzia : “ la prima delle condotte è rappresentata da “due sculacciate” che la maestra dà al bambino, di minima e quasi simbolica valenza fisica”. Quanto alla condotta delle ore 13.01.05 del medesimo giorno parte ricorrente rileva
“ l'insegnante non rovescia il bambino dal banco: come scrive il personale della PG nel Pt_1 brogliaccio, il bambino si era sdraiato sopra il banco, come usualmente faceva, e la maestra lo afferrava per farlo ovviamente scendere” .
Quanto agli accadimenti del 20 febbraio, poi, le difese della docente appaiono del tutto fuorvianti non potendosi avallare la tesi che si sia trattato di “ contatti fisici avuti con il bambino, il quale continua a tenere le irrefrenabili condotte sopra descritte sono di minima valenza, dettati dalla particolare contingenza del momento, sporadici, che non si concretizzano in nessun tipo di reale violenza o maltrattamento”
Invero, a fronte di tali risultanze istruttorie, acquisite nel procedimento penale ed utilizzabili in questa sede, emerge un quadro particolarmente sintomatico in cui, a fronte di una situazione scolastica
22 certamente difficile e caratterizzata dalla necessità di gestire un minore affetto da problematiche di varia natura, si riscontra in capo alla docente un atteggiamento del tutto incongruo, violento e ingiustificato.
Va smentita, innanzitutto, la tesi che si sia trattato di condotte sporadiche ( basti da solo il riferimento alle ripetute condotte del 20 febbraio 2020).
Invero, emerge dagli atti di causa che la ricorrente in più occasioni ricorreva all'impiego della violenza fisica, così reiterando un comportamento in antitesi al ruolo di insegnante di sostegno alla stessa attribuito dalla istituzione scolastica.
Condotte che non possono, certamente, dirsi giustificate dall'intento correttivo rappresentato dalla ricorrente, non essendo mai consentito l'impiego di mezzi di coercizione fisica nell'educazione dei minori ed in particolare dei minori in tenera età addirittura affetti da patologie certificate.
Non appare pertinente sostenere che i comportamenti attuati possano trovare in qualche modo spiegazione proprio nelle necessità di “ placare” l'irruenza del bambino.
Non è in dubbio, in questa sede, che il minore presentasse delle problematiche legate alla iperattività
e alla aggressività nell'ambito di un comportamento oppositivo ( doc. 12 e doc. 13 di parte ricorrente). Eppure, non può non osservarsi che proprio tale situazione aveva verosimilmente reso necessario il supporto di una insegnante di sostegno. In tale contesto si palesano del tutto irrilevanti le doglianze relative alla omessa corretta valutazione degli elementi raccolti in seno alle sommarie informazioni, così come le relazioni sanitarie volte a delineare la personalità del bambino.
Diversamente opinando dovrebbe arrivarsi a sostenere che l'utilizzo della violenza potrebbe dirsi ammesso con finalità di repressione di personalità complesse e scarsamente dedite al rispetto delle regole, finanche le stesse personalità si manifestino in età precoce e, addirittura, in soggetti affetti da disturbi di carattere emotivo e comportamentale.
Non è, dunque, accettabile lo sforzo della docente di ridimensionare la gravità dei propri comportamenti sostenendo di avere agito con interventi minimi o simbolici necessitati dalla esigenza di placare l'irrefrenabile comportamento del minore.
Si tratta di impostazione del tutto in antitesi con il complesso dei principi educativi che, necessariamente, devono ispirare il ruolo degli insegnanti.
Parimenti non appare condivisibile sostenere che, il confronto tra gli episodi di violenza registrati e gli episodi in cui la docente ha mostrato empatia e affettuosità nei confronti del bambino dovrebbe condurre, in qualche modo, ad alleggerire le condotte contestate.
Non può tacersi che atteggiamenti costruttivi di empatia e amorevolezza nei confronti dei minori affidati alle cure di un insegnante, dovrebbero costituire l'unica condotta possibile per chi sceglie di
23 intraprendere un percorso lavorativo all'interno delle istituzioni scolastiche, mentre è altamente deprecabile anche un solo episodio di violenza perpetrato ai danni L'alunno.
Tanto più che, nel caso di specie, l'episodio non è isolato, ma denota un certo modo della docente di reagire a fronte di situazioni di “ agitazione “ del bambino a dimostrazione di una totale incapacità di gestire le criticità connesse all'incarico e ricoprire proficuamente il ruolo a lei assegnato.
Non si comprende, infatti, in quale contesto le “ sculacciate” o i ripetuti schiaffi ( finanche sulla nuca) possano mai interpretarsi quali gesti di minima offensività o con valenza simbolica, specie se azioni perpetrate ai danni di un soggetto problematico, di soli 5 anni all'epoca dei fatti e proprio da parte di quella figura a cui lo Stato richiede la promozione della socialità e L'apprendimento nonchè il supporto nella finalità educativa del minore.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, quindi, ritenersi che la condotta contestata alla ricorrente, riscontrata alla luce delle emerge istruttorie sopra esposte legittima l'intimazione della massima sanzione disciplinare, considerata la gravità della condotta, sia dal punto di vista oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.
5. Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va dunque rigettato con assorbimento di ogni altra e diversa questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro
3689,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
Catania 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il riferimento a maestra n.m.i è come incontestato rivolto alla Pt_1
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
16 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 870 / 2025 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Russello come da procura in Parte_1 atti;
-ricorrente-
contro
in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- resistente-
Avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta alle dipendenze del convenuto in data 11.09.2020 con contratto a tempo CP_1 indeterminato come docente di ruolo di scuola L'infanzia e di avere prestato servizio nell'anno scolastico 2023/2024 presso l'I.O. “Pestalozzi” di Catania ha esposto:
- di aver ricevuto, in data in data 12.07.2024 tramite PEC indirizzata al proprio legale di fiducia, comunicazione avente ad oggetto il provvedimento disciplinare del licenziamento senza
1 preavviso adottato visti l'art. 498, comma 1, lett. a), b) ed f) del D.lgs. 297/1994 e l'art. 55 quater, comma 1, lett. e) del D.lgs. 165/2001 con decorrenza dalla data del provvedimento provvedimento adottato dall'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania, prot. 17914 del
12.07.2024;
- che la predetta sanzione era stata adottata all'esito del procedimento disciplinare avviato e contestualmente sospeso con nota prot. n. 5315 L'08.03.2023, successivamente riaperto, ai sensi L'art. 55 ter, co. 1, del d.lgs. 165/200, con nota del medesimo Ufficio, prot. n. 7217 del 22.03.2024, a seguito L'acquisizione della sentenza di primo grado e non definitiva emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento, n. 558 del 21/12/2023, relativa al procedimento penale n. 478/2020 mod. 21, con la quale la ricorrente, all'epoca ancora supplente, era stata condannata per il reato di maltrattamenti nei confronti di un ex alunno, per fatti accaduti quattro anni prima in un altro istituto scolastico avente sede ad Agrigento;
- che la motivazione del licenziamento era basata su fatti avvenuti nel mese di febbraio L'anno 2020, nei giorni 3, 10 e 20, quando la ricorrente, nella qualità di supplente e insegnante di sostegno, era in servizio nell'anno scolastico 2019/2020 presso la UO
Materna “Loris Malaguzzi” sita in Agrigento;
- di avere provveduto tempestivamente ad impugnare in via stragiudiziale il licenziamento;
- che le condotte oggetto della contestazione disciplinare dalla quale aveva avuto origine il licenziamento dovevano ritenersi insussistenti e, comunque, addebitate in modo non corrispondente alla realtà dei fatti materiali;
- che la vicenda oggetto di giudizio era interamente sovrapponibile a quella oggetto del procedimento penale avente RGNR n. 478/2020, RG.GIP n. 3647/2020, nel quale il Tribunale di Agrigento aveva contestato alla ricorrente, in concorso con l'insegnante CP_3
il seguente capo d'imputazione: “del delitto p. e p. dagli artt. 110, 572, co. 1 e 2,
[...]
c.p. e 61, nn. 5 e 11-ter, c.p., perché l'imputata nella qualità di insegnante Parte_1 di sostegno, in concorso morale e materiale con la coimputata nella qualità di CP_3 insegnante curriculare, in servizio presso la scuola materna “Loris Malaguzzi”, sita in
Agrigento, Villaggio Peruzzo, maltrattava abitualmente con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti sotto il profilo morale e fisico il minore nato ad [...]
Agrigento, il 28.02.2014, frequentante la “Sezione A” del predetto asilo nido, a lei affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, instaurando un sistema di rapporti per il minore abitualmente doloroso e mortificante, anche alla luce delle patologie dello stesso – necessitante un insegnante di sostegno – ed in particolare: -il 03.02.2020 alle
2 ore 12.41.48, l'insegnante nel tentativo di fermare il piccolo lo blocca e gli Pt_1 PE da due sculacciate;
-il 03.02.2020 alle ore 13.01.05, l'insegnante afferra con forza il Pt_1 piccolo per il braccio dx, lo rovescia dal banco e lo colpisce con un calcio dall'alto PE verso il basso, all'altezza della parte anteriore della coscia;
-il 10.02.2020 alle ore 12,44, entrambe le insegnanti trascinano a terra il piccolo che si era rifugiato sotto un PE banco;
-il 10.02.2020 alle ore 13,49,05, l'insegnante colpisce il CP_3 PE con una sberla;
-il 19.02.2020 alle ore 11,43,01, l'insegnante rimprovera
[...] CP_3 il minore e sferra uno schiaffo con la mano destra al piccolo colpendolo all'altezza PE della guancia sinistra, facendolo barcollare;
-il 19.02.2020 alle ore 13,27,50, l'insegnante
colpisce con la mano destra per quattro volte le braccia di mentre il CP_3 PE piccolo si mette le mani e le braccia davanti al viso;
-il 20.02.2020 alle ore 11,14,50,
l'insegnante lo corica sulle sue ginocchia e lo colpisce con la mano destra sulla guancia Pt_1 sinistra, poi lo sculaccia (11,15,06). Successivamente, mentre lo tiene in braccio lo colpisce con la mano destra mediante numerosi schiaffi all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo.
Ancora alle ore 11,19,44 la colpisce con due schiaffi;
infine, alle 11,33,01, Pt_1 PE non riuscendo a calmare il minore, gli sferra una serie di schiaffi al viso e sulla spalla. Poi alle 11,34,40 gli da un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e alle 11,50,27 nel tentativo di far scendere dalla cattedra gli da tre schiaffi sulla nuca. -il 20.02.2020 PE alle ore 12,18,32, nel tentativo di calmare il piccolo l'insegnante alza PE CP_3 la sua mano destra portandola nella parte sinistra del viso del piccolo, tentando di tirargli
l'orecchio. Con l'aggravante di cui all'art. 572, co. 2, c.p. per avere commesso il fatto in presenza e in danno di minore. Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 5) c.p. per avere profittato della minorata difesa della vittima, in quanto affetta da “disturbo L'emotività e del comportamento, disturbo del linguaggio in soggetto con funzionamento intellettivo limite
e disturbo del tic”. Con l'aggravante di cui all'art. 61, n. 11-ter) c.p. di avere commesso il fatto in danno di soggetto minore all'interno di un istituto di istruzione. Fatto commesso in
Agrigento, in epoca antecedente e prossima al 03.02.2020 e quantomeno fino al 20.02.2020”;
- che, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, era stata fissata l'udienza preliminare dinanzi al GIP presso il Tribunale di Agrigento e, in quella sede, le imputate avevano chiesto la celebrazione del processo con rito abbreviato;
- che all'esito il Giudice per le Indagini Preliminari, all'udienza del 26 settembre 2023, con sentenza n. 538/2023, depositata in data 21.12.2023, aveva dichiarato (e la Parte_1 coimputata) colpevole del reato a lei ascritto condannandola, con la diminuente per il rito, alla pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, con
3 l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e il risarcimento del danno subìto dalla costituita parte civile , rappresentato legalmente dalla madre , Persona_1 Parte_2 per la somma, liquidata in via equitativa, di euro 20.000,00;
- che tale sentenza era stata integralmente impugnata da dinanzi la Corte di Parte_1
Appello di Palermo, con atto di appello del 07.02.2024, depositato telematicamente in cancelleria in pari data;
- che, con decreto di citazione del 04.09.2024, era stata fissata l'udienza di discussione del
12.02.2025 dinanzi la Corte di Appello di Palermo, Quarta Sezione Penale;
- che nonostante l'ufficio disciplinare avesse inizialmente aperto e contestualmente sospeso il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, lo stesso Ufficio aveva deciso di riaprire il procedimento in seguito all'emanazione e all'acquisizione della suddetta sentenza di primo grado ritenendo, nonostante le richieste di parte, di non dover attendere la definizione del pendente giudizio di appello prima di emettere il proprio provvedimento disciplinare;
- che la contestazione disciplinare aveva avuto origine in seguito agli accertamenti eseguiti per il tramite della installazione di un sistema di videoriprese eseguite dal personale della Questura di
Agrigento, nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2020 al 9 marzo 2020 all'interno della scuola materna “Loris Malaguzzi”, sita in Agrigento e della classe nella quale le insegnanti poi imputate prestavano la propria attività;
- che tali riprese, su autorizzazione della Corte d'Appello di Palermo, erano state visionate dall' ; CP_4
- che gli episodi contestati si sarebbero realizzati in soli 3 giorni su un periodo di osservazione complessiva di 37 giornate a riprova della mancanza di abitualità e ripetitività della condotta;
Tanto premesso in fatto, a sostegno della propugnata tesi della illegittimità del licenziamento irrogato alla docente, ha sostenuto che le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza non erano state adeguatamente vagliate né in sede penale né in sede disciplinare. In particolare, ha lamentato l'omessa disamina delle sommarie informazioni rese dai genitori dei compagni di classe del minore in merito al comportamento tenuto in classe dal bambino, nonché quelle rese dal compagno della madre e dalla pediatra e, comunque in generale, la carenza di adeguata valutazione in ordine al quadro clinico comportamentale del minore.
Ha, conseguentemente, evidenziato che i comportamenti tenuti dalla maestra nei riguardi del bambino
“ non sono stati mai finalizzati a procurare allo stesso maltrattamenti di alcun genere, ma solo ed esclusivamente a cercare di contenere e disciplinare la continua irrequietezza, aggressività e violenza fisica del minore, sia nei loro riguardi che nei confronti degli altri bambini presenti;
4 contenimento comunque avvenuto sempre in maniera adeguata al di là di qualche sporadico e occasionale episodio di contingente e minima valenza fisica posto in essere dall'imputata, proprio in ragione della particolare condizione emotivo comportamentale violenta del bambino, da tutti riconosciuta e ammessa con timore e preoccupazione” ( così a pag 11 del ricorso).
Ha contestato, peraltro, l'assunto secondo il quale nel periodo oggetto di indagine erano presenti quali uniche insegnanti la ricorrente e la docente , sostenendo la presenza anche delle insegnanti CP_3
e Persona_2 Persona_3
Ha ulteriormente messo in luce la complessità di gestione dei comportamenti del minore, richiamando le relazioni redatte dall'unità operativa di neuropsichiatria infantile L'
[...]
e dal Direttore della scuola L'infanzia ” di Favara già nel 2017. CP_5 Per_4
Ha aggiunto che, alcuni episodi ( riferiti ai giorni 4, 6, 11, 17 febbraio e 2 marzo ) pur rilevati dalle videoriprese non erano stati in alcun modo presi in adeguata considerazione nel corso del procedimento penale e di conseguenza del procedimento disciplinare, assumendo gli stessi diversamente rilievo decisivo perché comprovanti come, a fronte del comportamento del bambino, la ricorrente avesse mantenuto nella maggior parte delle occasioni un comportamento adeguato, tentando di calmare affettuosamente lo stesso.
Quanto ai singoli episodi oggetto di contestazione disciplinare, ha rilevato come gli stessi fossero stati pedissequamente posti a fondamento della sanzione irrogata senza, tuttavia, operare alcuna doverosa contestualizzazione sottolineando come la docente si fosse invero limitata a una minima e indispensabile attività di contenimento e disciplina del comportamento irrefrenabile e pericoloso del bambino, a cui è stata costretta al fine non solo di calmarlo e provare a coinvolgerlo nelle attività didattiche, ma anche al fine di salvaguardare l'incolumità dei presenti.
A fondamento della chiesta declaratoria di illegittimità del licenziamento, previa eventuale sospensione del procedimento in attesa della definizione di quello penale pendente, ha altresì rilevato che i fatti e le condotte contestate alla ricorrente erano risalenti al mese di febbraio del 2020, e cioè prima che la stessa docente fosse assunta dal con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato.
In via subordinata, la ricorrente ha comunque evidenziato l'illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità, chiedendo la rideterminazione della sanzione con una sanzione meno grave di natura conservativa.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. preliminarmente, disporre la sospensione del processo, ai sensi L'art. 295 e 296 c.p.c., quantomeno in attesa della definizione del processo penale pendente dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, Quarta Sezione Penale, R.G.APP. n. 1434/24,
5 R.G.GIP n. 3567/20, RGNR n. 478/20, con udienza di discussione fissata per il giorno 12.02.2025;
2. nel merito, in via principale, dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del licenziamento senza preavviso adottato dall' , Controparte_6 con provvedimento del 12.07 2024, prot. n. 17914, e disporne l'annullamento; per l'effetto, condannare la Pubblica Amministrazione resistente alla reintegra L'insegnante Parte_1 nel proprio posto di lavoro, con condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello L'effettiva reintegrazione nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, tenuto conto che
l'ultima retribuzione lorda percepita nel mese di luglio 2024 è pari a euro 2.078,65 ;
3. In subordine, si chiede che venga annullata la sanzione del licenziamento senza preavviso per difetto di proporzionalità, con ridetermina della sanzione con una conservativa e meno grave, con condanna alla reintegra L'insegnante nel proprio posto di lavoro e al pagamento di quanto Parte_1 sopra indicato. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il convenuto spiegando ampie difese CP_1 volte all'integrale rigetto del ricorso. In particolare, contestando le difese formulate dalla ricorrente, il ha evidenziato: CP_1
- che in data 6/03/2023 l' aveva acquisito al prot. n. Controparte_7
5025 la nota riservata 2/03/2023 n. 2592 con cui l' Istituto scolastico Pestalozzi di Catania comunicava la ricezione di un carteggio relativo al procedimento penale n.478 - 2020 pendente a carico L'odierna ricorrente allegando alla comunicazione il carteggio della
Procura della Repubblica di Agrigento relativo alla comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio L'odierna ricorrente per il reato, in concorso con altra insegnante CP_3
di cui all'art. 572 c.p.;
[...]
- che con nota 8/03/2023, n. 5315 ai sensi L'art. 55 bis d.lgs 165/2001 il competente Ufficio per i procedimenti disciplinari aveva proceduto alla contestazione delle infrazioni disciplinari poste alla base del licenziamento impugnato;
- che in considerazione della complessità degli accertamenti e della pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti, l' aveva optato, contestualmente all'apertura, per la CP_4 sospensione del procedimento disciplinare come previsto dall'art. 55 ter d.lgs 165/2001;
- che l'UPCD, preso atto successivamente della sentenza di condanna del GUP presso il
Tribunale di Agrigento del 26/9/2023, dep. 21/12/2023 quale elemento nuovo ex art.55 ter del dl.vo 165/2001 con atto 22/03/2023 n. 7217, aveva disposto la riapertura del procedimento
6 disciplinare con fissazione di data del 13/05/2024 per l'audizione disciplinare, poi differita, su richiesta della dipendente, al 16/05/2024;
- che l' aveva ricevuto, al prot. 10/05/2024, n. 12085 memoria difensiva cui la ricorrente CP_4 aveva allegato l'atto di appello proposto avverso la predetta sentenza;
- che , in data 16/05/2024 si era svolta, ai sensi degli artt. 55 bis. e ss., d.lgs 165/2001,
l'audizione difensiva della ricorrente;
- che era stata compiuta ulteriore attività istruttoria attraverso le nuove acquisizioni documentali indicate nel dettaglio indicate nella memoria difensiva;
- che con atto 12/07/2024, n. 17914 l' aveva definito il procedimento disciplinare CP_4 adottando la sanzione del licenziamento senza preavviso, in considerazione L'accertamento di gravi condotte contrastanti con il disposto delle norme di cui all'art. 498, co. 1, lett, a), b) ed f) d.lgs 297/1994, nonché art. 55 quater, co. 1, d.lgs 165/2001;
- che sanzione espulsiva analoga a quella della ricorrente era stata comminata nei confronti della docente , concorrente (morale e materiale) nel reato per cui è stata emessa nei CP_3 confronti della ricorrente la sentenza del GUP presso il predetto Tribunale del 26/9/2023, dep.
21/12/2023;
Ciò posto, l'amministrazione ha, in primo luogo, contestato la richiesta di parte ricorrente di sospensione del processo ai sensi L'art. 295 c.p.c e 296 c.p.c, ribadendo ulteriormente nel merito la legittimità della sanzione espulsiva inflitta. Ha, infatti, rilevato l'impossibilità, in seguito a riattivazione del procedimento disciplinare, di provvedere come richiesto dalla ricorrente ad una seconda sospensione per il solo fatto della pendenza del procedimento penale .
Parte resistente ha, pertanto, rilevato che dopo la riattivazione con atto n.7217 del 22/03/2024 il procedimento disciplinare era stato concluso nei termini di legge dalla PA all'esito di un'autonoma valutazione degli specifici episodi contestati e degli elementi emergenti dal provvedimento giurisdizionale penale di primo grado, previa acquisizione del relativo materiale probatorio e, dunque, la sanzione non era stata irrogata meccanicamente sulla scorta delle risultanze del processo penale, ma all'esito delle valutazioni operate dalla stessa amministrazione. Ha aggiunto che, all'esito della predetta valutazione, i fatti posti in essere dalla ricorrente erano stati valutati come intollerabili e talmente gravi da determinare l'impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro, ricorrendo i presupposti di cui all' art. 498 d.lgs 298/1994 ed art. 55 quater d.lgs 165/2001. Ha, dunque, precisato che la trasmissione della sentenza del GUP di Agrigento aveva costituito esclusivamente il presupposto di fatto per la doverosa riapertura del procedimento a suo tempo sospeso, essendo ciò previsto dall'art. 55 ter d.lgs 165/2001. Ha, poi evidenziato che, all'epoca dei fatti e dunque con riferimento all'anno scolastico 2020/2021, la ricorrente era già dipendente L'amministrazione
7 seppure in forza di contratto di lavoro a tempo determinato svolgendo le medesime mansioni poi oggetto L'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Infine, il ha sostenuto la CP_1 legittimità del licenziamento anche sotto il profilo della proporzione rispetto al fatto contestato, tenuto anche conto della situazione di minorata difesa del minore affetto da patologia psichica e tenuto conto del ruolo di insegnante di sostegno ricoperto dalla docente all'epoca dei fatti.
La causa è stata istruita in via documentale, ritenuta la irrilevanza delle richieste di prova testimoniale articolate in ricorso.
In seguito all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice letti ed esaminati gli atti e le risultanze processuali decide la causa con la presente sentenza.
___________ __
1.Va, preliminarmente, dato atto della insussistenza dei presupposti per l'adozione del chiesto provvedimento di sospensione.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., che ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati postula una dipendenza "tecnico-giuridica" dall'altra controversia. Occorre, cioè, che nell'altro giudizio debba essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, sussistendo in tal caso il rischio del conflitto di giudicati.
Nel caso di specie deve escludersi la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnico – giuridica tra il presente giudizio e quello pendente innanzi la Corte d'Appello Quarta Sezione Penale, R.G.APP.
n. 1434/24, R.G.GIP n. 3567/20, RGNR n. 478/20.
La Corte di Cassazione ha, peraltro, affermato che “il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27 Cost., comma 2, concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi”
(Cass. n. 13955/2014, Cass. n. 29825/2008).
Ne discende che ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto che integri gli estremi di un reato non rileva ex se la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il medesimo fatto addebitato, trattandosi esclusivamente di effettuare un esame autonomo in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi
8 della giusta causa o del giustificato motivo di recesso (cfr. Cassazione – Sezione lavoro 25 gennaio
2008, n. 1661).
2. Tanto premesso, nel merito il ricorso non appare meritevole di accoglimento e va, pertanto rigettato.
Il presente giudizio è stato azionato dalla ricorrente al fine di contestare la legittimità del licenziamento irrogato in data 12/07/2024 con provvedimento adottato dall' presso l'Ufficio CP_4 scolastico regionale per la Sicilia, di Catania all'esito del procedimento disciplinare Controparte_6 avviato e contestualmente sospeso con nota prot. n. 5315 L'08.03.2023.
Si legge nella contestazione disciplinare di cui alla nota del 8/03/2023, n. 5315:
“ acquisita in data 06/03/2023 la nota prot. 2592 del 2/3/2023 trasmessa via pec dal Dirigente
Scolastico L'Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania unitamente alla richiesta di rinvio
a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 478-2020 comunicata dalla Procura della
Repubblica di Agrigento, dispone l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti della S.V. in applicazione L'art. 55 bis del D.L.vo 165/2001 introdotto dall'art. 69 del D.L.vo 150/2009 così come modificato dal D.L.vo 75/2017. Si contesta alla S.V., imputata del delitto previsto e punito dagli artt. 110, 572, commi 1 e 2; 61 nn. 5 e 11 ter c.p., di avere nella qualità di insegnante di sostegno presso la scuola materna “Loris Malaguzzi” di Agrigento, Villaggio Peruzzo, maltrattato abitualmente con vessazioni psicologiche e fisiche altamente mortificanti sotto il profilo morale e fisico il minore requentante la sezione A della scuola L'infanzia, alla S.V. affidato per ragioni Per_5 di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, instaurando un sistema di rapporti per il minore abitualmente doloroso e mortificante, anche alla luce delle patologie dello stesso , necessitante di un insegnante di sostegno. Si contesta alla S.V. di avere bloccato in data 3/2/2020 alle ore 12.41.48,
l'alunno G. nel tentativo di fermarlo e di avergli dato due sculacciate;
di avere in data 3/2/2020 alle Per ore 13.01.05 afferrato con forza l'alunno er il braccio destro, di averlo rovesciato sul banco e di averlo colpito con un calcio dall'alto verso il basso, all'altezza della parte anteriore della coscia;
di avere in data 10/2/2020 alle ore 12.44, unitamente ad altra insegnante, trascinato a terra il piccolo Per he si era rifugiato sotto un banco;
di avere in data 20/2/2020 alle ore 11.14.50 coricato il bambino sulle sue ginocchia, di averlo colpito con la mano destra sulla guancia sinistra per poi sculacciarlo (ore 11.15.06) e colpito, mentre lo teneva in braccio, con la mano destra mediante numerosi schiaffi all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo. Si contesta, ancora, di avere alle ore 11.19.44 dello stesso giorno colpito G. con due schiaffi e di avergli, alle ore 11.33.01, non riuscendo a calmarlo, sferrato una serie di schiaffi al viso e sulla spalla;
di avere, poi, alle ore
11.34.40 dato al bambino un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e alle ore 11.50.27, nel tentativo di farlo scendere dalla cattedra, di avergli dato altri tre schiaffi sulla nuca. Quanto sopra
9 con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza e in danno di minore, di avere profittato della minorata difesa della vittima affetta da “disturbo L'emotività e del comportamento, disturbo del linguaggio in soggetto con funzionamento intellettivo limite e disturbo del tic” e di avere commesso il fatto in danno di soggetto minore all'interno di un istituto di istruzione. Fatti commessi in Agrigento, in epoca antecedente e prossima al 3/2/2020 e quantomeno fino al 20/2/2020” ( cfr.all.
4 di parte resistente).
Successivamente alla prima contestazione disciplinare, contestualmente sospesa, l'ufficio scolastico di Agrigento, con nota 28/02/2024 n. 2387 trasmetteva la sentenza del GUP presso il predetto
Tribunale del 26/9/2023, dep. 21/12/2023 , con la quale l'odierna ricorrente, insieme alla co-imputata
, era stata dichiarata colpevole del reato continuato ascritto per le condotte di cui Controparte_3 all'art. 572 c.p., con condanna alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione e interdizione per anni cinque dai pubblici uffici, nonché al risarcimento del danno nei confronti del minore offeso, costituito parte civile, per la somma di € 20.000,00 ( doc. 5 – 5/1 e 5/2 di parte resistente e doc. 3 e 5 di parte ricorrente).
In ragione della sentenza penale di primo grado con atto 22/03/2023 n. 7217, l'UPCD disponeva la riapertura del procedimento disciplinare (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) con fissazione del 13/05/2024 per l'audizione disciplinare, poi differita, su richiesta della dipendente, al 16/05/2024.
A seguito L'audizione della ricorrente e del deposito di memoria difensiva il medesimo ufficio si attivava per l'acquisizione di ulteriore documentazione e con nota 1/07/2024 n. 16847 (doc. 10 di parte resistente) chiedeva alla ricorrente e alla Corte d'Appello di Palermo “annotazioni di PG del
21/03/2020; - nota conclusiva del servizio di videoriprese L'11/09/2020, con il brogliaccio completo delle videoriprese, redatta dal personale della squadra mobile della Questura di Agrigento in ordine ai fatti oggetto di contestazione;
- nota del 13/11/2020, redatta dal personale della squadra mobile della Questura di Agrigento, di esito della delega delle indagini disposta dal PM. -
Videoriprese” .
All'esito L'istruttoria espletata e acquisita la documentazione di cui sopra con atto 12/07/2024, n.
17914 (doc. 13 di parte resistente) l' definiva il procedimento disciplinare adottando ai danni CP_4 della ricorrente la sanzione del licenziamento senza preavviso, in considerazione L'accertamento di gravi condotte contrastanti con il disposto delle norme di cui all'art. 498, co. 1, lett, a), b) ed f)
d.lgs 297/1994, nonché art. 55 quater, co. 1, d.lgs 165/2001.
Reca testualmente la lettera di licenziamento del 12/07/2024 , dato atto dei documenti esaminati( cfr. doc. 2 di parte ricorrente):
“ ACCERTATO che in data 3/02/2020 l'Insegnante bloccava l'alunno C.G. nel tentativo di Pt_1 fermarlo e gli dava due sculacciate e che, successivamente, la stessa afferrava con forza l'alunno
10 C.G. per il braccio destro, lo rovesciava giù dal banco e, mentre C.G. scalciava in direzione della maestra, quest'ultima poggiava energicamente la sua pianta del piede sulla gamba destra L'alunno;
ACCERTATO che in data 10/02/2020, un'altra insegnante tirava fuori da sotto il banco dove si era cacciato l'alunno C.G. e lo passava all'Insegnante , che a sua volta lo trascinava all'angolo Pt_1 L'aula dove era solito sedersi;
ACCERTATO che in data 20/02/2020, l'Insegnante coricava l'alunno ulle sue Parte_1 Per_5 ginocchia, lo colpiva con la mano destra sulla guancia sinistra e poi lo sculacciava;
che, ancora,
l'Insegnante , mentre teneva in braccio l'alunno che continuava nel suo comportamento
Pt_1 Per_5 irruento, lo colpiva con numerosi schiaffi con la mano destra all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo, che cadeva tra la stessa insegnante, che cercava di sorreggerlo, e il pavimento;
che, di seguito, l'Insegnante , in reazione al comportamento del bambino, lo colpiva con due schiaffi e
Pt_1 successivamente, mentre si trovavano seduti nel lato destro della cattedra, la stessa sferrava all'alunno una serie di schiaffi al viso e sulla spalla;
che, immediatamente dopo, l'Insegnante
Pt_1 dava al bambino un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e che, successivamente, nel tentativo di farlo scendere dalla cattedra, l'Insegnante dava all'alunno C.G. altri tre schiaffi
Pt_1 sulla nuca;
TENUTO CONTO pertanto, L'attività istruttoria svolta da questo nel corso del CP_4 procedimento disciplinare in merito all'accertamento dei fatti addebitati all'Insegnante
[...]
, commessi mentre era in servizio nell'a.s. 2019/2020 nella qualità di insegnante di Parte_1 sostegno, presso la UO Materna “Loris Malaguzzi” sita in Agrigento, Villaggio Peruzzo;
RITENUTO di non dover accogliere la richiesta del legale della docente di ulteriore Pt_1 sospensione del procedimento disciplinare considerata l'acquisizione durante l'attività istruttoria di tutti gli elementi utili e necessari per concludere il procedimento;
CONSIDERATO che, come emerso dall'istruttoria, sussistono comportamenti particolarmente gravi non conformi alla funzione posti in essere dall'Insegnante che non possono trovare Parte_1 giustificazione nel comportamento irrequieto L'alunno C.G. affetto da patologia certificata Cont dall' di Agrigento;
CONSIDERATO pertanto, l'atteggiamento complessivo contrario alla funzione di educazione, di istruzione, e di cura tenuto dalla docente nel corso delle giornate oggetto di contestazione, la Pt_1 ripetitività delle condotte antidoverose sopra descritte, la circostanza che le stesse siano state commesse in danno di un minore con disabilità e alla presenza degli altri alunni della classe, nonché il ruolo rivestito dall'Insegnante quale docente di sostegno cui era stato affidato il minore Pt_1 Per_5
CONSIDERATO che il comportamento tenuto, come sopra descritto ed accertato da questo CP_4
11 nel corso L'attività istruttoria, non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro per la sua specifica gravità, venendo meno il rapporto fiduciario tra l'insegnante e l'Amministrazione scolastica
DISPONE
Il procedimento disciplinare avviato e contestualmente sospeso con nota prot. 5315 L'08/03/2023, successivamente riaperto con nota prot. 7217 del 22/03/2024, nei confronti della docente di UO L'FA , nata ad Agrigento l'[...], in [...] nell'a.s. 2023/2024 presso Parte_1
l'Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania, è definito, per le motivazioni indicate in premessa, visti l'art. 498, comma 1, lett. a), b) ed f) del D.lgs. 297/1994 e l'art. 55 quater, comma 1, lett. e) del D.lgs. 165/2001, con la sanzione del licenziamento senza preavviso decorrente dalla data del presente provvedimento.
Il dirigente scolastico l'Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” di Catania avrà cura di applicare la presente sanzione adottando i provvedimenti consequenziali.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 55 ter, comma 2, d.lgs. 165/2001 in relazione alla definizione del procedimento penale”.
Posto ciò, parte ricorrente si duole che l'amministrazione scolastica abbia irrogato il provvedimento disciplinare aderendo acriticamente alle considerazioni contenute nel provvedimento penale di condanna, senza tener conto che si trattava di una sentenza non definitiva e rispetto alla quale era stata presentata impugnativa di appello.
Quanto alla riapertura del procedimento disciplinare nonostante la non definitività della sentenza di primo grado e la pendenza del giudizio di appello, nulla osta a ritenere che l'amministrazione abbia agito legittimamente.
Invero, come già parzialmente rilevato con riferimento alla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c, il sistema di relazione tra procedimento disciplinare e penale, ove vengano in contestazione fatti di rilevanza penale, non è più fondato sul principio della pregiudizialità penale rispetto all'azione disciplinare, regola definitivamente superata già con la legge delega n. 15/2009 [art. 7, co. 2, lett. b)]
e sostituita con principio definitivamente trasposto nel riformato art. 55 ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009 ove è stabilito, al primo comma, che il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Il principio ispiratore di tale fondamentale disposizione, in un contesto di recupero di efficienza e produttività della pubblica amministrazione, è stato colto nella ratio acceleratoria intesa ad evitare di paralizzare per anni il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale (v. Cass.
21260/2018), rispondendo peraltro anche all'esigenza di evitare che la Pubblica Amministrazione sia
12 costretta a lasciare impunite le violazioni disciplinari per un tempo anche lungo, e ciò in una logica che allontana la sanzione da uno spirito esclusivamente repressivo manifestandone viceversa la natura di strumento di efficienza nel governo del personale (v. Cass. n. 12662/2019).
In forza di tale autonomia, deve, dunque, ritenersi del tutto legittima la riattivazione del procedimento disciplinare in oggetto (sospeso contestualmente al suo avvio, a motivo della pendenza del processo penale) in seguito alla pronuncia di primo grado.
Tanto può ricavarsi dallo stesso tenore testuale L'art. 55 ter, comma 1 T.U. pubblico impiego secondo cui “ Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità L'accertamento del fatto addebitato al dipendente
e quando all'esito L'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Si legge, poi, al comma 4 della medesima disposizione “
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione L'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento L'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso.
Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni L'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale”.
Ne discende che l'adottata sospensione del procedimento disciplinare non impediva alla resistente di irrogare il provvedimento impugnato a seguito della pronuncia della definizione del primo grado del procedimento penale previa “ripresa” del procedimento disciplinare, tenuto conto che l'art.55 ter, nel disporre che quest'ultimo “possa” essere sospeso “fino al termine del procedimento penale”, non impone alcun obbligo di mantenerlo sospeso fino alla sentenza passata in giudicato. Tale interpretazione risulta avvalorata dal tenore letterale del comma 4. In definitiva, non si ravvisa alcuna norma, legislativa o contrattuale, che impedisse all'amministrazione convenuta, una volta ritenuti acquisiti dal contenuto della sentenza penale di primo grado gli elementi probatori per la valutazione
13 del comportamento della ricorrente, di riavviare il procedimento disciplinare ed irrogare la sanzione disciplinare.
Neppure l'ulteriore doglianza attorea, volta a denunciare il comportamento L'amministrazione per avere la stessa fondato il licenziamento esclusivamente sulle statuizioni di cui alla sentenza penale, appare fondata.
Nel caso in esame, è accaduto che con sentenza n.538 del 21.12.2023 il Tribunale di Agrigento –
Ufficio del GIP ( cfr. doc 5 di parte ricorrente e doc.
5.2 di parte resistente) ha condannato la ricorrente alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, nonchè alla pena accessoria L'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, per il reato di cui all'art.572 c.p. (maltrattamenti di persona affidata per ragioni di educazione) con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno di alunno minore e in presenza di altri minori, nonché in condizioni di minorata difesa ed all'interno di un
Istituto di istruzione.
Alla luce di tale pronuncia, l'amministrazione ha esercitato la facoltà, prevista dall'art. 55-ter cit., di riattivare il procedimento disciplinare, ritenendo di disporre ormai di un adeguato compendio probatorio – quello acquisito nell'ambito del processo penale - validamente utilizzabile anche a fini disciplinari, e giungendo, in tal modo, alla formulazione di un proprio autonomo giudizio, indipendente dalla sorte della decisione assunta dall'autorità giudiziaria penale, sui fatti in esame e sulla loro rilevanza disciplinare.
L'amministrazione ha, peraltro, acquisito quale supplemento di indagine la documentazione concernente l' annotazione della P.G. dei fatti accaduti il giorno 20/2/2020; la relazione di P.G. conclusiva del servizio di video-riprese; verbali di sommarie informazioni;
l'annotazione di P.G. del
21/03/2020; la nota conclusiva del servizio di videoriprese del giorno 11/09/2020 con relativo brogliaccio;
la nota del 13/11/2020 relativa all'attività di P.G.
Il provvedimento è stato dunque emanato all'esito di una istruttoria documentale indipendente dagli esiti L'accertamento penale.
E' invero consolidato il principio alla stregua del quale le: "intercettazioni telefoniche o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui alla L. n.300 del 1970, art.7, purchè siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art.270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. 16.5.2016 n.
10017 e in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati Cass. S.U. 12.2.2013 n. 3271;
Cass. S.U. 16.2.2015 n. 3020, conformi Cass. n. 5317/2017, Cass. n. 2436/2019).
14 3. Non appare, poi, meritevole di accoglimento la doglianza mossa dalla ricorrente circa l'illegittimità del licenziamento senza preavviso per essere lo stesso stato comminato ponendo a fondamento condotte risalenti al mese di febbraio 2020 quando la docente era in servizio in forza di contratto a tempo determinato di supplenza presso l'istituto scolastico antecedente l'assunzione in ruolo a tempo determinato, avvenuta con decorrenza 01.09.2020, nell'ambito del quale è avvenuto il recesso dal rapporto.
Come condivisibilmente messo in luce della difesa ministeriale, infatti, già in epoca antecedente alla successiva immissione in ruolo la docente era alle dipendenze del in forza di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, così acquisendo esperienza e punteggio utile ai fini della posizione occupata nella graduatoria permanente e della successiva assunzione in ruolo presso l' amministrazione scolastica.
In disparte la considerazione secondo la quale il periodo di supplenza viene computato ai fini della ricostruzione della carriera al momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, appare dirimente che la docente al momento dei fatti svolgeva le medesime mansioni per il medesimo datore di lavoro in un contesto finalizzato alla stabilizzazione successiva del rapporto.
La gravità delle condotte imputate alla lavoratrice è tale da incidere sul vincolo fiduciario andando a connotare negativamente la docente quale soggetto non idoneo all'espletamento delle peculiari mansioni educative e tanto, a prescindere dalla irrevocabilità della sentenza di condanna.
Il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore può essere compromesso non solo da condotte poste in essere durante il rapporto in corso, ma anche da fatti pregressi, a condizione che la loro scoperta avvenga in un momento successivo e che essi siano tali da incidere sulla fiducia necessaria alla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Come a più riprese affermato “in tema di licenziamento per giusta causa, il vincolo fiduciario può essere leso anche da una condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, benché non attinente alla vita privata del lavoratore e non necessariamente successiva all'instaurazione del rapporto, a condizione che, in tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell'organizzazione aziendale”) ( Cassazione sentenza n. 428 del 2019 e più recentemente ordinanza del 18 febbraio 2025 n. 4227).
4. Venendo alla valutazione del materiale probatorio, appare opportuno ricordare preliminarmente che “nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacchè la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale” (Cass.
15 30.1.2013 n. 2168; Cass.
8.1.2008 n. 132 e, in relazione alla utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, Cass.
2.7.2010 n. 15714).
Appare doveroso dare conto che non si è ritenuta necessaria l'acquisizione dei CD video contenenti le riprese, tenuto conto che i comportamenti contestati alla lavoratrice ed evidenziati dalle videoregistrazioni, come riportati nelle trascrizioni versate in atti, non hanno formato oggetto di alcuna specifica contestazione quanto al dato del loro accadimento reale e materiale.
Invero, la difesa della ricorrente non nega mai che la abbia effettivamente realizzato i Pt_1 comportamenti descritti nei brogliacci delle intercettazioni ambientali, ponendo piuttosto l'accento sulla necessità di contestualizzare le predette condotte alla luce delle problematicità nella gestione del minore, nonché sul dato della assenza di prova in ordine alla sistematicità delle condotte, ritenute sporadiche e, comunque limitate ad “ una minima e indispensabile attività di contenimento e disciplina del comportamento irrefrenabile e pericoloso del bambino” ( pag. 24 del ricorso).
Sostiene, infatti, la docente che la rilevanza disciplinare degli episodi contestati sia da contemperare alla luce di diversi episodi invece espressivi di affettività e amorevolezza nei confronti del bambino.
Tanto emerge dalla stessa prospettazione difensiva di cui al ricorso introduttivo, laddove la parte ricorrente afferma: “ Le videoriprese e la trascrizione del loro contenuto nei relativi brogliacci forniscono il principale riscontro della sussistenza o meno delle condotte contestate ed è proprio il loro diretto riscontro che permette di avere la reale consistenza dei fatti e la dimostrazione L'insussistenza delle stesse” ( pag.11 ricorso ) e ancora “ Infatti, la PG fornisce una descrizione abbastanza fedele delle immagini, riportando diversi significativi passaggi che dimostrano la effettiva genuinità e correttezza delle condotte poste in essere dalla ricorrente a l'assenza di qualsivoglia condotta illecita, per come invece prospettato nell'impianto accusatorio” ( pag. 16 ricorso).
L'accadimento materiale delle condotte contestate, per come emerge dalle trascrizioni allegate dunque, può ritenersi pacifico in giudizio senza la necessità di ulteriori verifiche probatorie al riguardo.
In ogni caso nessun elemento utile all'accertamento che ci occupa avrebbe potuto trarsi dall'espletamento della prova testimoniale articolata in ricorso.
I capitolati di prova articolati dalla difesa attorea si palesano, infatti, in parte inammissibili stante il contenuto valutativo degli stessi ( e. “è vero che la docente di sostegno , con molta Parte_1 calma, dedizione e affetto, si è sempre presa cura di detto alunno, cercando giornalmente di contenere il suo comportamento irrefrenabile, anche cercando vanamente di coinvolgerlo nelle
16 attività didattiche, a cui opponeva sempre un netto rifiuto;
tutto questo avveniva anche in mia presenza e alla presenza delle altre insegnanti”; f. “è vero che la docente ha sempre Parte_1 cercato di tenere un comportamento adeguato alla situazione, conforme al suo ruolo di insegnante di sostegno e che mai l'ho vista colpire il bambino in modo violento, ma solamente con una forza assolutamente minimale, di modestissima e contenuta valenza fisica e perché costretta dallo scopo di difendersi dall'aggressione violenta del bambino;
e che mai l'ho sentita offendere o sgridare
l'alunno”; h. “è vero che la docente godeva della stima e della positiva Parte_1 considerazione, sia come persona che come insegnante, da parte di tutto il personale scolastico e dei genitori di tutti i bambini, che non hanno mai avuto nulla da ridire o segnalare sul suo comportamento scolastico”; s. “è vero che la stessa insegnante si è sempre comportata in maniera corretta e rispettosa, sia nei confronti di tutto il personale docente e non docente, che nei confronti di tutti i suoi alunni, e che mai nessun docente, alunno o genitore mi ha fatto pervenire lamentele o critiche sul suo comportamento personale e professionale, godendo della stima di tutto il personale docente e non docente”. p. “è vero che il bambino era seguito dall'insegnante di sostegno
[...]
, la quale con grandissima difficoltà tentava di calmare e bloccare il bambino, sempre con Parte_1 modi adeguati e proporzionati, spesso non riuscendoci e rendendo necessario anche l'intervento delle altre maestre”; q. “è vero che la maestra di sostegno, nonostante il comportamento del bambino, mostrava in tutte le occasioni di essere affettuosa con lo stesso, coccolandolo e abbracciandolo, e che anche quando era costretta a intervenire fisicamente per bloccarlo o contenerlo non poneva in essere atti violenti, aggressivi o offensivi nei confronti del minore, e che dalle videoriprese mai si vede colpire il bambino in modo violento, ma solamente, nelle rare occasioni in cui vi è stata costretta dalle particolari circostanze, con una forza assolutamente minimale, di modestissima e contenuta valenza fisica e perché costretta dallo scopo di difendersi dall'aggressione violenta del bambino;
e che mai l'ho sentita offendere o sgridare l'alunno”; t. “è vero che sono stata collega L'insegnante presso l'istituto omnicomprensivo Parte_1
“Pestalozzi” di Catania, e che la stessa insegnante si è sempre comportata in maniera corretta e rispettosa, sia nei confronti di tutto il personale docente e non docente, che nei confronti di tutti i suoi alunni, e che mai nessun docente, alunno o genitore ha rappresentato lamentele o critiche sul suo comportamento personale e professionale, godendo la stessa della stima di tutto il personale docente e non docente”; u. “è vero che l'insegnante è stata ben voluta da tutti i suoi Parte_1 alunni e le loro famiglie, e che la stessa ha sempre manifestato un carattere umile, dolce e affettuoso con tutti”).
Sotto altro profilo la prova testimoniale dedotta è parsa irrilevante tenuto conto delle emergenze documentali agli atti del giudizio ( a. “è vero che ho svolto servizio quale docente della scuola
17 L'infanzia “Loris Malaguzzi”, Sezione A, L'istituto comprensivo statale “Rita Levi Montalcini” di Agrigento, nell'anno scolastico 2019/2020;” b. “è vero che nel periodo compreso tra i mesi di febbraio-marzo 2020 sono stata collega L'insegnante in detto istituto, la quale ha Parte_1 svolto un periodo di supplenza delle insegnanti titolari, come insegnante di sostegno L'alunno
; c. “è vero che detto alunno era affetto da disturbi L'emotività e del Persona_1 comportamento, disturbi del linguaggio, disturbi del tic, e che per tale ragione teneva in classe un comportamento iperattivo, aggressivo e violento, sia nei confronti degli altri alunni che delle maestre presenti in aula, durante l'attività scolastica”; d. “è vero che l'alunno per tutta Persona_1 la giornata scolastica, teneva un comportamento completamente senza l'osservanza di alcuna regola, si buttava a terra, saliva e saltava sui banchi, lanciava oggetti di qualsiasi genere all'indirizzo dei compagni e delle docenti, che spesso aggrediva con calci, pedate, morsi e pugni, in maniera incontenibile”; g. “è vero che di tale criticità erano a piena conoscenza sia tutto il personale docente, compresa la dirigente scolastica, tutti i genitori degli altri alunni frequentante la medesima classe, che gli stessi genitori L'alunno i quali più volte sono stati avvisati del Persona_1 comportamento tenuto dal bambino, di cui loro erano perfettamente consapevoli, e che più volte i genitori si sono scusati con le insegnanti, compresa , mostrando solidarietà e Parte_1 comprensione nei loro confronti”; l. “è vero che negli anni 2019 e 2020 sono stato in servizio presso la Questura di Agrigento, Squadra Mobile, e ho svolto attività di indagine nell'ambito del procedimento penale RGNR 478/2019, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento”; m. “è vero che nell'ambito di tale attività di indagine mi sono occupato del servizio di videoriprese presso la scuola L'infanzia “Loris Malaguzzi” di Agrigento, nel periodo compreso tra il 3 febbraio (inizio delle operazioni) e il 9 marzo (data fine operazioni), occupandomi della visione e trascrizione nel relativo brogliaccio del contenuto delle videoriprese”; n. “è vero che dal servizio di osservazione è emersa la presenza all'interno della classe di detta scuola del bambino
il quale aveva un comportamento iperattivo e violento, tanto da mettere a Persona_1 rischio la propria incolumità, quella degli altri bambini e quella delle insegnanti”; o. “è vero che il bambino giornalmente teneva un comportamento irrefrenabile e senza regole, tirando giocattoli e oggetti vari in qualsiasi direzione, dando pugni, calci, morsi nei confronti delle maestre e che le insegnanti tentavano invano di riportarlo alla calma e con i modi adeguati e proporzionati al caso”).
Va, ulteriormente ricordato che, fermo restando il principio di autonomia fra la rilevanza penale e la rilevanza disciplinare dei fatti contestati, nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può comunque utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede
18 senza dovere necessariamente disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale ed esaminarne il contenuto qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza (Cass. 15 febbraio 2001 n. 2200; Cass. 26 febbraio 1983 n. 1465; cfr. da ultimo Cass. 20719/2018).
5.Tanto rilevato, non può trovare accoglimento la doglianza sollevata dalla ricorrente in ordine alla sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione irrogata, trattandosi di comportamenti plurimi ed intenzionali connotati da aggressività nei confronti di un soggetto incapace di difendersi autonomamente e, pertanto, in radicale contrasto con i valori e l'etica di base che devono necessariamente permeare le prestazioni lavorative di un'insegnante.
Occorre in primo luogo osservare che, in relazione al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, l'art. 91 del CCNL Comparto UO del 29.11.2007 dispone che continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Ca. IV, della Parte III del D. L. vo n. 297 del 1994.
Il richiamato decreto legislativo descrive, tipizzandole, negli artt. da 493 a 498, le singole condotte disciplinarmente rilevanti e a ciascuna di queste correla, secondo una scala di gradualità per gravità, le sanzioni applicabili. destituzione): a) gli atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) l'attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) l'illecito uso o la distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o il concorso negli stessi fatti o la tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) i gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni o il concorso negli stessi;
e) le richieste o accettazioni di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) i gravi abusi di autorità.
Nel caso di specie rileva la fattispecie di cui alla lettera a), lettera b) e lettera f ) L'articolo 498.
Va osservato che anche con riferimento alle ipotesi, quali quelle in esame, di illeciti disciplinari tipizzati dal legislatore, come più volte affermato dalla Suprema Corte (ex plurimis Cass. n.
10842/2016, n. 1315/2016, n. 24796/2010, n. 26329/2008) ed anche dalla Corte Costituzionale (cfr.
C. Cost. n. 971/1988, n. 239/1996, n. 286/1999), si deve escludere la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte - l'art. 2119 c.c. configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto,
19 precisando che l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali come quella L'art. 2119 c.c. non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità (Cass. n.
1351/2016, n. 12069/2015, n. 6501/13, n. 18247/2009), poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento.
La relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed all'utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi ed all'intensità profilo psicologico .
La mancanza del lavoratore deve, pertanto, rivelarsi di tale gravità che ogni altra sanzione risulterebbe insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro, nonché tale da far venir meno l'elemento fiduciario costituente il presupposto fondamentale della collaborazione tra le partì del rapporto di lavoro.
Il giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato al lavoratore ed il licenziamento disciplinare non va effettuato in astratto, bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza (considerata non solo da un punto di vista oggettivo ma anche nella sua portata soggettiva ed in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere), ai moventi, all'intensità L'elemento intenzionale ed al grado di quello colposo.
Trasponendo tali principi al caso di specie, si ritiene che la sanzione disciplinare irrogata alla ricorrente, sotto il profilo del requisito di proporzionalità sia legittima, atteso la gravità delle condotte illecite poste in essere dalla docente, sia da un punto di vista oggettivo, sia in relazione alla sua portata soggettiva. Trattasi di gravi inadempienze in grado di minare definitivamente la fiducia sottesa al rapporto di lavoro, soprattutto in un contesto di esercizio della funzione pubblica, quale quella scolastica, svolta a favore di minori di tenera età.
Rilevano in tal senso le risultanze acquisite in sede penale, ed in particolare le trascrizioni delle videoriprese effettuate all'interno della classe, da cui emergono numerosi interventi della maestra caratterizzati dall'impiego di violenza fisica per governare e sanzionare il minore . PE
Dall'esame delle trascrizioni emerge un quadro univoco, in cui la ricorrente utilizzava degli interventi del tutto incongrui, eccessivi, violenti nonchè diseducativi nei confronti del minore, che certamente non sono giustificabili alla luce delle problematiche psichiche del bambino che, anzi, avrebbero dovuto imporre maggiore dedizione e pazienza.
Circa l'idoneità dei fatti a configurare la fattispecie di reato si è espresso il giudice penale nella sentenza allegata e già richiamata.
20 Non appare poi circostanza particolarmente rilevante la presenza presso l'Istituto scolastico di altre due insegnanti oltre la e la , circostanza comunque esclusa dalla sentenza penale di Pt_1 CP_3 condanna ( v. pag. 15 della sentenza G.I.P in atti).
Occorre a questo punto in questa sede soffermarsi sui singoli episodi oggetto della contestazione disciplinare.
Con riferimento alla giornata del 3 febbraio 2020 è contestato alla ricorrente di avere bloccato alle ore 12.41.48, nel tentativo di fermarlo e di avergli dato due sculacciate e di avere afferrato PE alle ore 13.01.05 con forza l'alunno per il braccio destro, di averlo rovesciato sul banco e di averlo colpito con un calcio dall'alto verso il basso, all'altezza della parte anteriore della coscia.
Con riferimento ai predetti episodi è dato leggere nel brogliaccio completo contenente le trascrizioni delle videoregistrazioni1 ( cfr. doc. 10 di parte ricorrente e 11.2 di parte resistente) : “ Ore 12.41.48:
“ una maestra n.m.i nel tentativo di fermare lo blocca e poiché il piccolo continua a
PE divincolarsi gli dà due sculacciate”; “ Ore 13.01.05 precedentemente era sdraiato sul
PE banco, la maestra n.m.i prima lo afferra di forza per il braccio dx per farlo scendere dal banco, rovesciato giù di peso colpisce con un calcio la maestra, quest'ultima reagisce, poggia
PE energicamente la pianta del piede sulla gamba destra di mentre egli, sdraiato sul pavimento
PE continua a scalciare, anche per non essere colpita dai suddetti calci sferrati dal bambino.”
Nella giornata del 10 febbraio 2020 si contesta “ di avere in data 10/2/2020 alle ore 12.44, unitamente Per ad altra insegnante, trascinato a terra il piccolo he si era rifugiato sotto un banco” . Come rilevato nelle trascrizioni, infatti “ viene richiamato dalla maestra che lo tira PE CP_3 fuori da sotto il banco dove si era cacciato, lo passa all'insegnante di sostegno che a sua volta se lo trascina all'angolo L'aula dove è solito sedersi”,
Quanto alla giornata del 20 febbraio 2020 è imputato alla di avere : “ alle ore 12.44, unitamente Pt_1
Per ad altra insegnante, trascinato a terra il piccolo he si era rifugiato sotto un banco;
alle ore
11.14.50 coricato il bambino sulle sue ginocchia, di averlo colpito con la mano destra sulla guancia sinistra per poi sculacciarlo (ore 11.15.06) e colpito, mentre lo teneva in braccio, con la mano destra mediante numerosi schiaffi all'altezza del lato sinistro del viso del piccolo;
alle ore 11.19.44 dello stesso giorno colpito G. con due schiaffi e di avergli, alle ore 11.33.01, non riuscendo a calmarlo, sferrato una serie di schiaffi al viso e sulla spalla;
alle ore 11.34.40 dato al bambino un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani e alle ore 11.50.27, nel tentativo di farlo scendere dalla cattedra, di avergli dato altri tre schiaffi sulla nuca”.
21 La contestazione trova inequivocabile riscontro nel brogliaccio ove si legge : “ e la maestra
PE di sostegno sono sempre seduti nei pressi del lato destro della cattedra. non sta fermo si
PE muove continuamente e poi salta addosso alla maestra di sostegno. La maestra di sostegno lo corica sulle sue ginocchia e lo colpisce con la mano destra sulla guancia sinistra di e poi lo
PE sculaccia ( 11.15.'06). continua nel suo comportamento irruento e la maestra di sostegno
PE mentre lo tiene in braccio lo colpisce con alcuni schiaffi ( forse cinque) con la mano destra sul lato sinistro del viso del piccolo che cade tra la stessa maestra che cerca di sorreggerlo e il pavimento (
11,17'50). cerca di colpire la maestra di sostegno con pugni e la stessa si difende
PE allungando le braccia riparandosi dai colpi. Alle ore 11.19.44 in reazione al comportamento di che cerca di colpirla con le mani, la maestra di sostegno gli dà due schiaffi.
PE PE continua nello stesso tipo di comportamento e alle ore 11.21.02 tenta di colpirla con una manata senza riuscirci. continua a colpire la maestra di sostegno con pedate e la maestra allunga
PE le gambe per non farsi colpire. Successivamente si sposta e va in giro per l'aula. La maestra
PE di sostegno lo segue e, anche prendendolo per le braccia, tenta di riportarlo alla calma. e
PE la maestra di sostegno sono nuovamente seduti nei pressi del lato destro della cattedra, il bambino cerca di colpirla con le mani e lei reagisce dandogli una serie di schiaffi al viso e sulla spalla. Alle ore 11.34.40 la maestra di sostegno gli dà un'altra serie di schiaffi sulla schiena e sulle mani. Alle ore 11.50.17 per fare scendere dalla cattedra la maestra di sostegno gli dà tre schiaffi sulla
PE nuca”.
Ebbene, appare necessario ribadire che non vi è contestazione in ordine al reale verificarsi dei fatti sopra riportati. Quanto alle circostanze descritte nel brogliaccio come accadute alle ore 12.41.48 del
3 febbraio 2020 invero parte ricorrente testualmente evidenzia : “ la prima delle condotte è rappresentata da “due sculacciate” che la maestra dà al bambino, di minima e quasi simbolica valenza fisica”. Quanto alla condotta delle ore 13.01.05 del medesimo giorno parte ricorrente rileva
“ l'insegnante non rovescia il bambino dal banco: come scrive il personale della PG nel Pt_1 brogliaccio, il bambino si era sdraiato sopra il banco, come usualmente faceva, e la maestra lo afferrava per farlo ovviamente scendere” .
Quanto agli accadimenti del 20 febbraio, poi, le difese della docente appaiono del tutto fuorvianti non potendosi avallare la tesi che si sia trattato di “ contatti fisici avuti con il bambino, il quale continua a tenere le irrefrenabili condotte sopra descritte sono di minima valenza, dettati dalla particolare contingenza del momento, sporadici, che non si concretizzano in nessun tipo di reale violenza o maltrattamento”
Invero, a fronte di tali risultanze istruttorie, acquisite nel procedimento penale ed utilizzabili in questa sede, emerge un quadro particolarmente sintomatico in cui, a fronte di una situazione scolastica
22 certamente difficile e caratterizzata dalla necessità di gestire un minore affetto da problematiche di varia natura, si riscontra in capo alla docente un atteggiamento del tutto incongruo, violento e ingiustificato.
Va smentita, innanzitutto, la tesi che si sia trattato di condotte sporadiche ( basti da solo il riferimento alle ripetute condotte del 20 febbraio 2020).
Invero, emerge dagli atti di causa che la ricorrente in più occasioni ricorreva all'impiego della violenza fisica, così reiterando un comportamento in antitesi al ruolo di insegnante di sostegno alla stessa attribuito dalla istituzione scolastica.
Condotte che non possono, certamente, dirsi giustificate dall'intento correttivo rappresentato dalla ricorrente, non essendo mai consentito l'impiego di mezzi di coercizione fisica nell'educazione dei minori ed in particolare dei minori in tenera età addirittura affetti da patologie certificate.
Non appare pertinente sostenere che i comportamenti attuati possano trovare in qualche modo spiegazione proprio nelle necessità di “ placare” l'irruenza del bambino.
Non è in dubbio, in questa sede, che il minore presentasse delle problematiche legate alla iperattività
e alla aggressività nell'ambito di un comportamento oppositivo ( doc. 12 e doc. 13 di parte ricorrente). Eppure, non può non osservarsi che proprio tale situazione aveva verosimilmente reso necessario il supporto di una insegnante di sostegno. In tale contesto si palesano del tutto irrilevanti le doglianze relative alla omessa corretta valutazione degli elementi raccolti in seno alle sommarie informazioni, così come le relazioni sanitarie volte a delineare la personalità del bambino.
Diversamente opinando dovrebbe arrivarsi a sostenere che l'utilizzo della violenza potrebbe dirsi ammesso con finalità di repressione di personalità complesse e scarsamente dedite al rispetto delle regole, finanche le stesse personalità si manifestino in età precoce e, addirittura, in soggetti affetti da disturbi di carattere emotivo e comportamentale.
Non è, dunque, accettabile lo sforzo della docente di ridimensionare la gravità dei propri comportamenti sostenendo di avere agito con interventi minimi o simbolici necessitati dalla esigenza di placare l'irrefrenabile comportamento del minore.
Si tratta di impostazione del tutto in antitesi con il complesso dei principi educativi che, necessariamente, devono ispirare il ruolo degli insegnanti.
Parimenti non appare condivisibile sostenere che, il confronto tra gli episodi di violenza registrati e gli episodi in cui la docente ha mostrato empatia e affettuosità nei confronti del bambino dovrebbe condurre, in qualche modo, ad alleggerire le condotte contestate.
Non può tacersi che atteggiamenti costruttivi di empatia e amorevolezza nei confronti dei minori affidati alle cure di un insegnante, dovrebbero costituire l'unica condotta possibile per chi sceglie di
23 intraprendere un percorso lavorativo all'interno delle istituzioni scolastiche, mentre è altamente deprecabile anche un solo episodio di violenza perpetrato ai danni L'alunno.
Tanto più che, nel caso di specie, l'episodio non è isolato, ma denota un certo modo della docente di reagire a fronte di situazioni di “ agitazione “ del bambino a dimostrazione di una totale incapacità di gestire le criticità connesse all'incarico e ricoprire proficuamente il ruolo a lei assegnato.
Non si comprende, infatti, in quale contesto le “ sculacciate” o i ripetuti schiaffi ( finanche sulla nuca) possano mai interpretarsi quali gesti di minima offensività o con valenza simbolica, specie se azioni perpetrate ai danni di un soggetto problematico, di soli 5 anni all'epoca dei fatti e proprio da parte di quella figura a cui lo Stato richiede la promozione della socialità e L'apprendimento nonchè il supporto nella finalità educativa del minore.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, quindi, ritenersi che la condotta contestata alla ricorrente, riscontrata alla luce delle emerge istruttorie sopra esposte legittima l'intimazione della massima sanzione disciplinare, considerata la gravità della condotta, sia dal punto di vista oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.
5. Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va dunque rigettato con assorbimento di ogni altra e diversa questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente, in euro
3689,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
Catania 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il riferimento a maestra n.m.i è come incontestato rivolto alla Pt_1