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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2829/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
FR IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2829/2014 promossa da:
(C.F. )in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PATANO Parte_3 C.F._3
FR LO elettivamente domiciliati in Via Zezza n. 2, Foggia, presso il difensore Avv. PATANO
FR LO, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. CAVALLI MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in VIA ISONZO n. 23, FOGGIA, presso il difensore Avv. CAVALLI MARIA TERESA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 6.12.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 13.12.2024, con provvedimento del 19.03.2025, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con l'atto di citazione gli attori esponevano che la ditta individuale “ aveva intrattenuto con Parte_1
l'allora un rapporto di conto corrente ordinario n. 3661 ed il collegato conto anticipi n. 7079, Controparte_1 garantiti da aperture di credito, rispetto ai quali la Banca avrebbe applicato interessi ultralegali, clausole anatocistiche illegittime, commissioni di massimo scoperto e altre competenze non dovute e, in più periodi, tassi usurari;
successivamente, a seguito della donazione di azienda in favore dei figli ed era stata costituita la Parte_2 Pt_1 che, nel luglio 2005, aveva acceso i rapporti di conto corrente ordinario n. 12222 e di conto anticipi n. 12221, Parte_1 anch'essi assistiti da fideiussioni omnibus prestate da e Parte_2 Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 10 lamentandosi che le medesime condizioni reputate illegittime fossero state applicate anche ai nuovi rapporti, con Pt_3 aggravamento dell'esposizione e pregiudizio alla continuità aziendale;
venivano, inoltre, dedotte l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi, la nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust e con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché l'insussistenza del credito vantato dalla
Banca e la spettanza, in realtà, di un credito in favore degli attori, da rideterminarsi mediante CTU, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione dell'indebito e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva contestando integralmente le domande attoree. La convenuta deduceva, innanzitutto, l'autonomia CP_2
e diversità dei rapporti facenti capo alla ditta individuale “ rispetto a quelli intestati alla Parte_1 Pt_1
evidenziando che i conti n. 3661 e 7079 erano stati aperti negli anni '90 e chiusi rispettivamente nell'ottobre 2005 e
[...] nel gennaio 2006 con saldo pari a zero, mentre i rapporti n. 12222 e 12221 erano stati accesi dalla sola in data Parte_1
8.7.2005; eccepiva, inoltre, la prescrizione di parte delle pretese attoree, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato o irregolare esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
sosteneva, da ultimo, che, anche a voler procedere ad un ricalcolo dei rapporti, la risultava comunque creditrice nei confronti della società e dei fideiussori CP_1 per il rilevante saldo passivo del conto anticipi n. 12221, chiedendo il rigetto integrale delle domande con condanna degli attori alle spese.
Con memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., gli attori precisavano ulteriormente la domanda, eccependo, in via Con preliminare, la tardività della costituzione in giudizio di , avvenuta il 17.09.2014 in coincidenza con l'udienza di prima comparizione, originariamente fissata al 28.07.2014 e rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, 4° comma, c.p.c., con conseguente decadenza della convenuta dal proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle eccezioni così tardivamente sollevate (artt. 166 e 167, 2° comma, c.p.c.; Cass. 2 luglio 2008, n. 17032; Trib. Firenze 17 dicembre 1998). Rilevavano, inoltre, di avere ritualmente esperito il tentativo di mediazione, andato a vuoto per la mancata comparizione della Banca, contestando pertanto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta;
evidenziavano, infine, di avere inoltrato in data 6.12.2013 formale richiesta, ai sensi dell'art. 119
T.U.B., di consegna della documentazione relativa ai rapporti in contestazione, rimasta inevasa, traendone le conseguenze in ordine alla nullità dei contratti non redatti per iscritto e non consegnati, ex art. 117 T.U.B., e alla necessità di rideterminare i rapporti dare/avere applicando unicamente il tasso legale semplice, senza anatocismo, commissioni di massimo scoperto, altre commissioni e spese non pattuite e con valute conformi alle norme codicistiche (art. 119 T.U.B.; art. 117, commi 1 e 2,
T.U.B.; artt. 1852 e 1284 c.c.).
Risulta in atti che, anteriormente all'introduzione del giudizio, gli attori avevano richiesto alla Banca, con raccomandata del
6.12.2013, la consegna della documentazione relativa ai rapporti dedotti in causa, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., lamentandone il mancato riscontro;
non risulta, tuttavia, che sia stata proposta una autonoma domanda risarcitoria specificamente correlata a tale inadempimento, distinto dalle contestazioni sul contenuto economico dei rapporti.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, conferita al dott. sul complesso dei rapporti bancari oggetto di causa, con quesiti volti a Parte_4 ricostruire i saldi secondo le regole vigenti in tema di forma e contenuto dei contratti bancari, anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese ed usura. Il CTU, dopo avere illustrato i criteri metodologici adottati, ha analizzato i rapporti n.
3661, 7079, 12222 e 12221, ricostruendo i saldi sulla base degli estratti conto e dei prospetti trimestrali delle competenze disponibili, sostituendo, ove necessario, i tassi applicati con tassi conformi alla normativa di trasparenza e di usura, espungendo l'anatocismo illegittimo sui conti privi di clausola di capitalizzazione espressamente approvata per iscritto e pagina 2 di 10 verificando, per ciascun trimestre, il rispetto del tasso soglia ai sensi della l. 108/1996, con applicazione, nei periodi di superamento, della sanzione di azzeramento degli interessi e delle competenze ex art. 1815, comma 2, c.c.
La relazione di ufficio dà conto del superamento, in numerosi trimestri, del tasso soglia di cui alla l. 108/1996, sia in relazione ai conti 3661 e 7079, per i quali non è stata rinvenuta alcuna valida pattuizione scritta delle condizioni economiche, sia in relazione al rapporto 12222 collegato al conto anticipi 12221, rispetto al quale il CTU ha enucleato interessi, commissioni di massimo scoperto e spese imputate al conto anticipi e riversate sul conto corrente, recuperando tali competenze nei trimestri di usura (art. 117 T.U.B.; art.
2-bis d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009; art. 644 c.p.; art. 1815, comma 2, c.c.).
Tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte, il CTU ha formulato due ipotesi conclusive: l'ipotesi a), che include nel TEG, mediante la formula (interessi + CMS + spese) × 36500 / numeri debitori, tutte le competenze applicate dalla
Banca, valorizzando anche orientamenti che attribuiscono rilievo alla CMS ai fini dell'usura (art. 644 c.p.; art.
2-bis d.l.
185/2008); l'ipotesi b), che recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il periodo anteriore al 1° gennaio
2010, la CMS va considerata separatamente rispetto agli interessi, raffrontando la sola eccedenza rispetto ad una soglia autonoma. In ipotesi a), il CTU ha determinato, per il conto 3661, collegato al conto anticipi 7079, un saldo ricalcolato di €
46.390,93 a credito del correntista, a fronte di un saldo banca di € –207,56, con differenza di € 46.598,39; per il conto
12222, collegato al conto anticipi 12221, un saldo ricalcolato di € 26.681,17 a credito del correntista, a fronte di un saldo banca di € 14.492,50 a debito, con differenza di € 41.173,67; per il conto anticipi 12221, un saldo banca di € 66.068,02 a debito;
complessivamente, per l'insieme dei rapporti, un saldo finale ricalcolato di € 7.003,98 a debito del correntista. In ipotesi b), applicando il tasso legale nei periodi non usurari e trattando la CMS secondo la diversa formula proposta dal CTP della il CTU ha ottenuto, per i soli conti 3661 e 12222, saldi ricalcolati a credito del correntista pari ad € 16.571,55 CP_1 ed € 14.058,07, mentre il conto anticipi 12221 mantiene un saldo a favore della di € 66.068,02, con un saldo CP_1 complessivo ricalcolato dei rapporti pari ad € 35.438,40 a debito del correntista.
Le parti hanno depositato osservazioni alla consulenza;
la ha valorizzato la seconda ipotesi quale maggiormente CP_1 conforme all'orientamento nomofilattico in tema di commissione di massimo scoperto, sostenendo che in ogni caso il ricalcolo conduce ad un saldo finale a credito della mentre gli attori, nelle memorie e nelle note per la trattazione CP_1 scritta, hanno insistito per la nullità dei contratti, per la decadenza della convenuta dalle eccezioni tardive e per una diversa lettura delle risultanze peritali, affermando che, considerando separatamente i saldi creditori dei conti 3661 e 12222 rispetto al saldo passivo del conto anticipi 12221, emergerebbe un credito netto in loro favore.
All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; entrambe le parti depositavano note con cui ribadivano domande ed eccezioni e chiedevano la rimessione in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 19.3.2025 il Giudice riservava la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. La convenuta depositava comparsa conclusionale in data 15.5.2025, mentre gli attori non depositavano comparsa conclusionale, ma, in data 29.5.2025, i loro difensori depositavano istanza di deposito di file “eml” attestante la rinuncia al mandato, comunicata via e-mail in data 15.4.2025 alla sola società Parte_1
Va esaminata anzitutto l'eccezione attorea di tardività della costituzione della convenuta e di conseguente decadenza dalle Con eccezioni non rilevabili d'ufficio. La costituzione di è intervenuta il 17.09.2014, data alla quale l'udienza di prima comparizione era stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, 4° comma, c.p.c., rispetto all'originaria udienza del
28.07.2014 indicata nell'atto di citazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione non incide sul termine per la costituzione del convenuto, che resta ancorato alla data originariamente pagina 3 di 10 indicata in citazione, dovendosi evitare che un provvedimento meramente organizzativo dell'ufficio giudiziario si traduca in una rimessione in termini generalizzata delle parti (artt. 166 e 167 c.p.c.; Cass. 2 luglio 2008, n. 17032; Cass. 7 febbraio Con 2007, n. 2744). Ne consegue che la costituzione di , avvenuta solo in coincidenza con la nuova data di udienza, deve essere qualificata come tardiva rispetto al termine legale, con la conseguente operatività delle decadenze previste dall'art. 167, 2° comma, c.p.c. per le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. In tale prospettiva, la dichiarazione degli attori di “non accettare il contraddittorio” sulle eccezioni così proposte si appalesa sostanzialmente superflua, atteso che la tardità delle eccezioni in senso stretto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente da una espressa contestazione di parte.
Tra le difese spiegate dalla convenuta rientra nella categoria delle eccezioni in senso stretto quella di prescrizione di parte delle pretese attoree, che, proprio perché formulata con comparsa di risposta depositata oltre il termine di cui all'art. 167
c.p.c., deve ritenersi inammissibile e come tale non può essere esaminata nel merito;
viceversa, restano pienamente ammissibili le mere difese, quali la contestazione della esistenza e della quantificazione del credito azionato e la deduzione di un saldo finale a favore della trattandosi di argomentazioni che non introducono un fatto estintivo o impeditivo CP_1 nuovo ma si limitano a negare la fondatezza delle allegazioni attoree (art. 167, 2° comma, c.p.c.; Cass. 14 marzo 2014, n.
5959). In ogni caso, anche prescindendo dal profilo preclusivo, la domanda attorea risulta infondata nel merito sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sicché l'eccezione di prescrizione, quand'anche ammissibile, resterebbe comunque assorbita dal rigetto nel merito delle domande.
Va poi disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per asserito mancato esperimento del procedimento di mediazione. Dalla documentazione in atti e da quanto allegato dagli stessi attori risulta che il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso presso l'organismo competente, che gli odierni attori vi hanno partecipato personalmente, assistiti dal difensore, e che il procedimento si è concluso con verbale negativo per mancata comparizione di un rappresentante della Banca, regolarmente convocata. Ai fini della condizione di procedibilità, l'ordinamento richiede che la parte onerata presenti la domanda di mediazione e partecipi al primo incontro dinanzi al mediatore, assistita dal proprio difensore, mentre non esige, a pena di improcedibilità, la partecipazione anche della controparte né tantomeno il raggiungimento di un accordo (art. 5, commi 1-bis, 2 e 2-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; art. 6 d.lgs. 28/2010; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629; Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596). La mancata comparizione della parte chiamata alla mediazione costituisce, piuttosto, una condotta valutabile dal giudice ai fini delle spese e, se del caso, quale argomento di prova, oltre a integrare il presupposto per l'eventuale condanna al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato a favore dell'entrata del bilancio dello Stato (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010), ma non incide sulla sussistenza della condizione di procedibilità quando l'iniziativa sia stata ritualmente assunta dalla parte onerata. Nel caso di specie è provato che la domanda di mediazione è stata tempestivamente presentata dagli attori, che essi hanno partecipato all'incontro innanzi al mediatore e che il procedimento si è concluso in esito negativo per mancata comparizione della Con convenuta;
deve pertanto ritenersi integrata la condizione di procedibilità e l'eccezione di improcedibilità sollevata da va respinta.
Quanto alla rinuncia al mandato da parte dei difensori degli attori, comunicata alla sola in data 15.4.2025 e Parte_1 successivamente prodotta in atti, va rammentato che l'art. 85 c.p.c. stabilisce che la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.). Tale disposizione, dettata per evitare la paralisi del processo e i possibili pregiudizi a carico di entrambe le parti, è stata costantemente interpretata nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo, sia per quanto attiene alla legittimazione a pagina 4 di 10 ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse
(Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2019, n. 2677; Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295). In questo quadro, è stato più volte ribadito che ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non è, di per sé, la mera rinuncia, ma il fatto che alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore, momento a partire dal quale muta il centro di imputazione esterno del rapporto processuale (art. 85 c.p.c.; art. 82 c.p.c.; art. 101 c.p.c.).
Sul piano dei rapporti interni tra avvocato e cliente, la rinuncia al mandato costituisce una dichiarazione recettizia che produce effetto dal momento in cui perviene alla conoscenza del mandante (art. 1722, n. 2, c.c.), sicché, da quel momento, il rapporto di prestazione d'opera professionale si intende sciolto e il difensore non è più tenuto, in linea di principio, a prestare attività difensiva ulteriore (Cass. civ. 9 luglio 1992, n. 9994). Sul piano esterno, tuttavia, l'art. 85 c.p.c. deroga alla disciplina generale del mandato proprio al fine di assicurare la continuità della rappresentanza tecnica nel processo: fino alla nomina di un nuovo difensore, il procuratore originario continua a costituire l'unico referente dell'ufficio e delle altre parti, restando validamente eseguibili presso di lui le notifiche e gli atti del giudizio (art. 85 c.p.c.; Cass. civ. n. 2677/2019).
Anche la giurisprudenza più recente, nel ribadire la regola dell'ultrattività del mandato in presenza di eventi interruttivi non dichiarati, ha sottolineato che la posizione della parte rappresentata si stabilizza, rispetto al giudice e alle controparti, sino al momento in cui l'evento o la sostituzione del difensore risultino formalmente in giudizio (Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014,
n. 15295).
Nel caso di specie, la comunicazione di rinuncia risulta rivolta alla sola senza che risulti analoga rinuncia Parte_1 quanto ai difensori delle persone fisiche, con la conseguenza che, già solo per tale profilo, la posizione difensiva di questi ultimi non può dirsi incisa. Quanto alla società, la rinuncia è stata comunicata in data 15.4.2025, in epoca successiva alla trattazione scritta del 13.12.2024, all'esito della quale le parti, ivi compresi gli attori, hanno chiesto la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e dopo che le difese attoree erano state compiutamente articolate nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. La mancata presentazione della comparsa conclusionale da parte degli attori si risolve, pertanto, in una scelta (o negligenza) difensiva che non incide sulla validità del contraddittorio, posto che l'ordinamento non richiede, ai fini del giusto processo, che sia sempre garantita la possibilità di ulteriori difese scritte oltre quelle già esercitate, né impone al giudice di riaprire l'istruttoria ogniqualvolta intervenga una rinuncia o revoca del mandato (artt. 24 e 111 Cost.; art. 190 c.p.c.; art. 301, 3° comma, c.p.c.).
La comparsa conclusionale, infatti, ha natura meramente illustrativa e riassuntiva delle domande, eccezioni e difese ritualmente introdotte nel giudizio, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove, ed è deputata esclusivamente allo svolgimento di argomentazioni difensive sui fatti già acquisiti alla causa (art. 190 c.p.c.; Cass. civ., sez.
VI-2, 12 gennaio 2012, n. 315; Cass. civ. 15 aprile 2014, n. 8737). La mancata utilizzazione di tale facoltà non determina decadenze ulteriori rispetto a quelle già maturate nel corso del processo, né preclude la decisione allo stato degli atti quando le posizioni delle parti siano già state compiutamente rappresentate negli scritti precedenti. Nel caso concreto, gli attori hanno ampiamente sviluppato le proprie doglianze in fatto e in diritto negli atti introduttivi, nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
e nelle note ex art. 127-ter c.p.c.; non è stata allegata, né risulta, una situazione sopravvenuta tale da impedire loro di nominare un nuovo difensore nei termini o da determinare un effettivo vulnus al diritto di difesa, né risulta che, a seguito della rinuncia, sia stata avanzata istanza di rinvio o di differimento ai fini della nomina di un nuovo difensore ovvero siano stati rappresentati specifici impedimenti alla prosecuzione della difesa tecnica.
Deve dunque escludersi che la rinuncia al mandato, nelle concrete modalità in cui è intervenuta, impedisca la pronuncia nel merito o comporti la nullità della sentenza, restando confinata nell'ambito del rapporto interno tra avvocato e cliente e pagina 5 di 10 potendo eventualmente rilevare solo ai fini di una diversa valutazione sul piano della responsabilità professionale del difensore.
Nel merito, in relazione alle dedotte violazioni degli obblighi di forma e di documentazione dei contratti, va rilevato che il
CTU ha espressamente tenuto conto della mancata produzione di contratti di conto corrente e di apertura di credito per i rapporti n. 3661 e 7079, applicando in luogo dei tassi praticati quelli sostitutivi conformi alla disciplina di trasparenza bancaria, espungendo ogni forma di anatocismo in assenza di valida clausola scritta e verificando comunque, per tutti i rapporti, il rispetto del tasso soglia usura, con azzeramento degli interessi e delle altre competenze nei periodi di superamento (art. 117 T.U.B.; art. 1283 c.c.; art. 1815, 2° comma, c.c.; delibera CICR 9.2.2000). L'effetto sostanziale delle doglianze attoree sul punto risulta dunque già recepito nella metodologia di ricalcolo adottata dal CTU, che ha operato come se i rapporti privi di valida pattuizione scritta dovessero essere ricostruiti alla luce del tasso legale e del divieto di anatocismo. Resta, semmai, esclusa la possibilità di dichiarare una nullità “in più”, tale da condurre, a prescindere dalle operazioni di ricalcolo, a un automatismo restitutorio non coerente con le risultanze tecniche.
La prospettazione degli attori, secondo cui il mancato riscontro alla richiesta ex art. 119 T.U.B. determinerebbe la nullità dei contratti e imporrebbe di ritenere senz'altro dovuta la restituzione di tutte le somme addebitate in eccedenza rispetto al tasso legale e alle condizioni minime di legge, non può essere condivisa. La mancata consegna della documentazione, pur rilevante sul piano degli obblighi di correttezza e trasparenza e potenzialmente produttiva di responsabilità risarcitoria in presenza di un danno specifico allegato e provato, non si traduce automaticamente nella nullità dei rapporti in essere, soprattutto ove – come nel caso di specie – l'assenza di contratti sia stata già neutralizzata in sede tecnica mediante l'applicazione del regime più favorevole al cliente (art. 117 T.U.B.; art. 119 T.U.B.; art. 2697 c.c.).
Quanto alla dedotta continuità aziendale tra la ditta individuale “ e la società di persone Parte_1 Pt_1
in virtù della donazione d'azienda intervenuta tra le parti, gli attori sostengono che la società sarebbe subentrata, a
[...] titolo derivativo, nei rapporti bancari già facenti capo all'imprenditore individuale, ivi compresi i conti n. 3661 e 7079, con conseguente legittimazione a far valere tutte le pretese restitutorie e risarcitorie relative alla pretesa illiceità delle condizioni applicate sin dall'origine. In linea generale, è vero che il trasferimento dell'azienda, anche mediante donazione, comporta, salvo patto contrario, il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ai sensi dell'art. 2558 c.c., e che, in tale ambito, vengono normalmente ricompresi anche i contratti bancari e finanziari funzionalmente connessi all'attività d'impresa o al ramo ceduto, ferma restando la tutela del terzo contraente e, in particolare, dell'istituto di credito (artt. 2558 e 2559 c.c.; Cass.civ., sez.III, 11 Ottobre 2016, n.20417;
Cass.civ.,sez.II, ord. 29 dicembre 2020, n. 29806; Cass.civ., sez.I, ord. 5 gennaio 2022, n.192 ) Tuttavia, la questione relativa all'estensione soggettiva e temporale della titolarità delle azioni di ripetizione e di risarcimento – se ed in che misura esse spettino al cedente o al cessionario dell'azienda per le rimesse e le competenze maturate in epoca anteriore o successiva al trasferimento – può, nel caso di specie, essere lasciata impregiudicata poiché, anche riconoscendo, ai soli fini del decidere, la legittimazione attiva della società attrice in continuità con la ditta individuale, il risultato del ricalcolo tecnico non conduce comunque all'accertamento di un credito in suo favore. Ciò in quanto il CTU, in un'ottica più favorevole agli attori, ha comunque esteso il ricalcolo anche ai conti originariamente intestati alla ditta individuale, trattando i rapporti nel loro complesso come espressivi di un'unica vicenda economica connessa all'attività di “ ”, così come Pt_1 prospettato dalla stessa parte attrice;
nondimeno, anche includendo tali rapporti, il saldo complessivo ricalcolato dei conti in contestazione risulta negativo per il correntista, e ciò tanto nell'ipotesi a), in cui emerge un saldo di € 7.003,98 a debito, quanto, con maggiore evidenza, nell'ipotesi b), in cui il saldo finale a carico del correntista ammonta ad € 35.438,40. Ne consegue che, anche aderendo integralmente alla tesi attorea sulla continuità aziendale e sul subentro della società nei pagina 6 di 10 rapporti bancari della ditta, non si perviene comunque all'accertamento di alcun credito in favore degli attori, con conseguente carattere assorbente delle risultanze peritali rispetto alla questione, che resta irrilevante ai fini decisori.
La diversa lettura delle risultanze peritali proposta dagli attori, che pretende di isolare i saldi creditori ricalcolati dei conti
3661 e 12222 per opporli al saldo passivo del conto anticipi 12221 e ricavarne così un presunto credito netto di circa €
7.000,00, si fonda su una scomposizione artificiosa di un complesso di rapporti che la consulenza, in coerenza con le stesse allegazioni attoree e con la struttura dei rapporti (conto corrente collegato a conto anticipi), ha trattato unitariamente. È lo stesso CTU a chiarire che il saldo complessivo ricalcolato dei conti oggetto di indagine è negativo per il correntista;
non è pertanto consentito utilizzare selettivamente singole poste creditorie per estrapolare un credito che, nella visione d'insieme, non sussiste.
In tema di usura, va sottolineato che la consulenza ha già applicato, per entrambe le ipotesi considerate, la sanzione prevista dall'art. 1815, 2° comma, c.c., azzerando gli interessi e le altre competenze nei trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia;
una volta depurati i rapporti da ogni effetto usurario ed anatocistico e riparametrati i tassi alle disposizioni di legge e alle Istruzioni di Banca d'Italia, il permanere di un saldo a favore della esclude che il comportamento dell'istituto di CP_1 credito abbia determinato un pregiudizio patrimoniale riconoscibile in capo agli attori, i quali non hanno allegato specifici danni ulteriori rispetto alla generica maggior onerosità del rapporto, né hanno fornito prova di concrete perdite di chance imprenditoriali o di particolari esposizioni verso terzi causalmente connesse alle condotte contestate (art. 2697 c.c.).
Quanto alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust e con il provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito il quadro nei seguenti termini: il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia accerta l'illiceità, ai sensi dell'art. 2 l. n. 287/1990, delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI di fideiussione omnibus, ma tale illecito “a monte” non comporta automaticamente la nullità di tutte le fideiussioni “a valle”; esso può determinare la nullità, di regola parziale, delle sole clausole dei singoli contratti che riproducano in modo conforme quelle previsioni, restando valido il resto del rapporto, salva la diversa soluzione – più radicale – in casi particolari (l. n. 287/1990, art. 2; provv. Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55;
Cass. civ., sez. I, ord. 12 dicembre 2017, n. 29810; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994). Ne discende che il fideiussore che eccepisce la nullità non può limitarsi a richiamare in astratto il provvedimento dell'Autorità di vigilanza o lo schema ABI, ma deve allegare e provare, da un lato, che il testo della fideiussione sottoscritta riproduce effettivamente, in modo pedissequo o comunque sostanzialmente conforme, le clausole 2,
6 e 8 dello schema ABI oggetto di censura, e, dall'altro, che il contratto è stato stipulato in un arco temporale in cui l'intesa anticoncorrenziale era operante, così da poter configurare un collegamento “a valle” tra la singola garanzia e l'intesa vietata
(Cass. civ., sez. I, ord. n. 29810/2017; Cass. civ., sez. I, n. 13846/2019; Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021).
Nel caso concreto, gli attori si limitano a richiamare genericamente il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e la sentenza di Cassazione n. 13846/2019, senza tuttavia produrre integralmente i testi delle fideiussioni, né indicare puntualmente quali clausole in concreto sottoscritte riprodurrebbero quelle censurate (clausola di reviviscenza, clausola di deroga all'art. 1957 c.c., clausola di sopravvivenza), né ancora fornire elementi specifici in ordine alla data di stipula delle garanzie tali da ricollegare il rapporto all'intesa sanzionata e all'ambito operativo del provvedimento Banca d'Italia. Difetta, pertanto, l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sui fideiussori in ordine alla concreta conformità delle garanzie allo schema ABI vietato e al collegamento temporale con l'intesa anticoncorrenziale, e nessuna delle parti ha richiesto l'acquisizione d'ufficio dei testi fideiussori mediante ordine di esibizione o altri mezzi istruttori, sicché il giudice non può supplire d'ufficio alla carenza di allegazioni e prove delle parti.
pagina 7 di 10 in mancanza di tale prova, non può essere dichiarata la nullità, neppure parziale, delle fideiussioni, che, allo stato degli atti, devono reputarsi valide ed efficaci.
Parimenti infondate risultano le domande risarcitorie, sia sotto il profilo della dedotta illegittimità delle segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi, sia sotto quello del preteso danno all'immagine e alla reputazione commerciale. Gli attori, infatti, non hanno in primo luogo fornito la prova della segnalazione asseritamente illegittima, omettendo di produrre visure o estratti della Centrale Rischi della Banca d'Italia, di sistemi informativi privati (CRIF o analoghi) o di altre banche dati dalle quali risulti l'effettiva annotazione a loro carico, né hanno allegato in modo circostanziato le modalità, la durata,
l'oggetto e il periodo delle segnalazioni contestate. In secondo luogo, difetta completamente la prova del danno- conseguenza, poiché non sono stati indicati, né tanto meno documentati, concreti episodi di diniego di affidamenti o di revoca di linee di credito, occasioni contrattuali perse o specifiche ricadute pregiudizievoli sulla reputazione economico- commerciale della società o dei garanti;
gli attori si limitano a prospettare, in termini meramente generici, un peggioramento dell'immagine e dell'affidabilità, senza correlare tali affermazioni a fatti storici, atti o circostanze precise (artt. 2043, 2059 e
2697 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – sia esso patrimoniale o non patrimoniale – non è mai in re ipsa, ma costituisce pur sempre un “danno-conseguenza” che deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ma pur sempre ancorate a elementi di fatto specifici (artt. 2043, 2059 e 2050 c.c.; art. 15 d.lgs. 196/2003; Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019,
n. 207; Cass. civ., sez. VI-3, 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. civ., sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252). In tale prospettiva, la mera deduzione dell'illegittimità della segnalazione non è sufficiente a fondare il diritto al ristoro, occorrendo la dimostrazione del nesso causale tra la condotta dell'intermediario e il pregiudizio lamentato. Nel caso di specie, non risultano allegati né provati, neppure in via presuntiva, concreti effetti pregiudizievoli riconducibili alle asserite segnalazioni, con la conseguenza che le domande risarcitorie – tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto quello non patrimoniale – non possono essere accolte.
In definitiva, la consulenza tecnica d'ufficio – che il Giudice ritiene di fare propria, sia nella prima sia nella seconda ipotesi ricostruttiva, in quanto logica, coerente e adeguatamente motivata – offre una ricostruzione complessiva dei rapporti che appare immune da vizi logici e giuridici e non validamente scalfita dalle osservazioni di parte. Il CTU ha anzitutto ricostruito i rapporti depurandoli da ogni profilo di patologia lamentato dagli attori (mancanza di contratti, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, usura), applicando tassi sostitutivi conformi alla normativa di trasparenza e alla disciplina antiusura, e ha poi prospettato due scenari alternativi – l'ipotesi a) e l'ipotesi b) – che recepiscono, rispettivamente, una nozione più ampia e una più restrittiva di inclusione della CMS nel calcolo del TEG. Le critiche degli attori restano sul piano meramente valutativo e non individuano specifici errori di calcolo, omissioni di poste, travisamenti di dati contabili o violazioni delle regole tecniche di capitalizzazione e di imputazione delle competenze;
in mancanza di puntuali censure tecniche, il giudice può legittimamente fare proprie le conclusioni del CTU, utilizzandole come fondamento del proprio convincimento, fermo il suo potere-dovere di valutazione ex art. 116 c.p.c. (artt. 61, 191 e 194
c.p.c.; art. 117 T.U.B.; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1312).
Sia nell'ipotesi a), che include integralmente la CMS nel TEG, sia nell'ipotesi b), che tratta la CMS secondo modalità più favorevoli alla Banca, il saldo complessivo dei rapporti, una volta eliminati gli effetti dell'anatocismo e dell'usura e sostituiti i tassi non validamente pattuiti con quelli legali o di legge, rimane comunque negativo per il correntista: nell'ipotesi a) il CTU ha evidenziato un saldo finale a debito di circa € 7.003,98, mentre nell'ipotesi b) il saldo a carico del correntista si attesta intorno ad € 35.438,40. In entrambi gli scenari, quindi, non emerge alcun credito netto in favore degli pagina 8 di 10 attori, ma permane un'esposizione debitoria nei confronti della Banca. Tale dato, che assorbe anche la questione della dedotta continuità aziendale tra ditta individuale e società e rende irrilevanti le ulteriori contestazioni sulla metodologia del ricalcolo, comporta che difetti il presupposto stesso delle pretese restitutorie e risarcitorie azionate: non solo non risulta alcun indebito saldo attivo da ripetere, ma neppure è dimostrato che la condotta della abbia, all'esito di una corretta CP_1 applicazione della disciplina di trasparenza e antiusura, determinato un pregiudizio economicamente apprezzabile in capo agli attori. Le domande attoree, tanto di accertamento quanto restitutorie e risarcitorie, devono pertanto essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avuto riguardo alla natura bancaria della controversia, al suo valore indeterminabile e alla complessità delle questioni trattate;
ai fini della liquidazione si applicano i parametri forensi vigenti per le cause di valore indeterminabile, collocando la presente causa nella fascia di media complessità e assumendo i valori medi dello scaglione di riferimento (D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro, disponendosi che le stesse restino a loro carico ovvero, se anticipate dalla convenuta, siano da costoro alla stessa rimborsate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 2829/2014 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
– rigetta integralmente le domande proposte da , da , da Parte_5 Parte_2 [...]
e da nei confronti di Pt_1 Parte_3 Controparte_3
– dichiara inammissibile, per tardività della costituzione della convenuta, l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree;
– condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a ,in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_3 di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge;
– pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, disponendo che le stesse restino definitivamente a loro carico ovvero, se anticipate dalla convenuta, siano da costoro alla stessa rimborsate.
Così deciso in Foggia, 11 dicembre 2025
Il giudice onorario
Avv. FR IL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
FR IL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2829/2014 promossa da:
(C.F. )in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), (C.F. ), Parte_2 C.F._1 Parte_1 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PATANO Parte_3 C.F._3
FR LO elettivamente domiciliati in Via Zezza n. 2, Foggia, presso il difensore Avv. PATANO
FR LO, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. CAVALLI MARIA TERESA, elettivamente domiciliata in VIA ISONZO n. 23, FOGGIA, presso il difensore Avv. CAVALLI MARIA TERESA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 6.12.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 13.12.2024, con provvedimento del 19.03.2025, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con l'atto di citazione gli attori esponevano che la ditta individuale “ aveva intrattenuto con Parte_1
l'allora un rapporto di conto corrente ordinario n. 3661 ed il collegato conto anticipi n. 7079, Controparte_1 garantiti da aperture di credito, rispetto ai quali la Banca avrebbe applicato interessi ultralegali, clausole anatocistiche illegittime, commissioni di massimo scoperto e altre competenze non dovute e, in più periodi, tassi usurari;
successivamente, a seguito della donazione di azienda in favore dei figli ed era stata costituita la Parte_2 Pt_1 che, nel luglio 2005, aveva acceso i rapporti di conto corrente ordinario n. 12222 e di conto anticipi n. 12221, Parte_1 anch'essi assistiti da fideiussioni omnibus prestate da e Parte_2 Parte_1 Parte_3
pagina 1 di 10 lamentandosi che le medesime condizioni reputate illegittime fossero state applicate anche ai nuovi rapporti, con Pt_3 aggravamento dell'esposizione e pregiudizio alla continuità aziendale;
venivano, inoltre, dedotte l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi, la nullità totale o parziale delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust e con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché l'insussistenza del credito vantato dalla
Banca e la spettanza, in realtà, di un credito in favore degli attori, da rideterminarsi mediante CTU, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione dell'indebito e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva contestando integralmente le domande attoree. La convenuta deduceva, innanzitutto, l'autonomia CP_2
e diversità dei rapporti facenti capo alla ditta individuale “ rispetto a quelli intestati alla Parte_1 Pt_1
evidenziando che i conti n. 3661 e 7079 erano stati aperti negli anni '90 e chiusi rispettivamente nell'ottobre 2005 e
[...] nel gennaio 2006 con saldo pari a zero, mentre i rapporti n. 12222 e 12221 erano stati accesi dalla sola in data Parte_1
8.7.2005; eccepiva, inoltre, la prescrizione di parte delle pretese attoree, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato o irregolare esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
sosteneva, da ultimo, che, anche a voler procedere ad un ricalcolo dei rapporti, la risultava comunque creditrice nei confronti della società e dei fideiussori CP_1 per il rilevante saldo passivo del conto anticipi n. 12221, chiedendo il rigetto integrale delle domande con condanna degli attori alle spese.
Con memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., gli attori precisavano ulteriormente la domanda, eccependo, in via Con preliminare, la tardività della costituzione in giudizio di , avvenuta il 17.09.2014 in coincidenza con l'udienza di prima comparizione, originariamente fissata al 28.07.2014 e rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, 4° comma, c.p.c., con conseguente decadenza della convenuta dal proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle eccezioni così tardivamente sollevate (artt. 166 e 167, 2° comma, c.p.c.; Cass. 2 luglio 2008, n. 17032; Trib. Firenze 17 dicembre 1998). Rilevavano, inoltre, di avere ritualmente esperito il tentativo di mediazione, andato a vuoto per la mancata comparizione della Banca, contestando pertanto l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta;
evidenziavano, infine, di avere inoltrato in data 6.12.2013 formale richiesta, ai sensi dell'art. 119
T.U.B., di consegna della documentazione relativa ai rapporti in contestazione, rimasta inevasa, traendone le conseguenze in ordine alla nullità dei contratti non redatti per iscritto e non consegnati, ex art. 117 T.U.B., e alla necessità di rideterminare i rapporti dare/avere applicando unicamente il tasso legale semplice, senza anatocismo, commissioni di massimo scoperto, altre commissioni e spese non pattuite e con valute conformi alle norme codicistiche (art. 119 T.U.B.; art. 117, commi 1 e 2,
T.U.B.; artt. 1852 e 1284 c.c.).
Risulta in atti che, anteriormente all'introduzione del giudizio, gli attori avevano richiesto alla Banca, con raccomandata del
6.12.2013, la consegna della documentazione relativa ai rapporti dedotti in causa, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., lamentandone il mancato riscontro;
non risulta, tuttavia, che sia stata proposta una autonoma domanda risarcitoria specificamente correlata a tale inadempimento, distinto dalle contestazioni sul contenuto economico dei rapporti.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, conferita al dott. sul complesso dei rapporti bancari oggetto di causa, con quesiti volti a Parte_4 ricostruire i saldi secondo le regole vigenti in tema di forma e contenuto dei contratti bancari, anatocismo, commissione di massimo scoperto, spese ed usura. Il CTU, dopo avere illustrato i criteri metodologici adottati, ha analizzato i rapporti n.
3661, 7079, 12222 e 12221, ricostruendo i saldi sulla base degli estratti conto e dei prospetti trimestrali delle competenze disponibili, sostituendo, ove necessario, i tassi applicati con tassi conformi alla normativa di trasparenza e di usura, espungendo l'anatocismo illegittimo sui conti privi di clausola di capitalizzazione espressamente approvata per iscritto e pagina 2 di 10 verificando, per ciascun trimestre, il rispetto del tasso soglia ai sensi della l. 108/1996, con applicazione, nei periodi di superamento, della sanzione di azzeramento degli interessi e delle competenze ex art. 1815, comma 2, c.c.
La relazione di ufficio dà conto del superamento, in numerosi trimestri, del tasso soglia di cui alla l. 108/1996, sia in relazione ai conti 3661 e 7079, per i quali non è stata rinvenuta alcuna valida pattuizione scritta delle condizioni economiche, sia in relazione al rapporto 12222 collegato al conto anticipi 12221, rispetto al quale il CTU ha enucleato interessi, commissioni di massimo scoperto e spese imputate al conto anticipi e riversate sul conto corrente, recuperando tali competenze nei trimestri di usura (art. 117 T.U.B.; art.
2-bis d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009; art. 644 c.p.; art. 1815, comma 2, c.c.).
Tenuto conto delle osservazioni dei consulenti di parte, il CTU ha formulato due ipotesi conclusive: l'ipotesi a), che include nel TEG, mediante la formula (interessi + CMS + spese) × 36500 / numeri debitori, tutte le competenze applicate dalla
Banca, valorizzando anche orientamenti che attribuiscono rilievo alla CMS ai fini dell'usura (art. 644 c.p.; art.
2-bis d.l.
185/2008); l'ipotesi b), che recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il periodo anteriore al 1° gennaio
2010, la CMS va considerata separatamente rispetto agli interessi, raffrontando la sola eccedenza rispetto ad una soglia autonoma. In ipotesi a), il CTU ha determinato, per il conto 3661, collegato al conto anticipi 7079, un saldo ricalcolato di €
46.390,93 a credito del correntista, a fronte di un saldo banca di € –207,56, con differenza di € 46.598,39; per il conto
12222, collegato al conto anticipi 12221, un saldo ricalcolato di € 26.681,17 a credito del correntista, a fronte di un saldo banca di € 14.492,50 a debito, con differenza di € 41.173,67; per il conto anticipi 12221, un saldo banca di € 66.068,02 a debito;
complessivamente, per l'insieme dei rapporti, un saldo finale ricalcolato di € 7.003,98 a debito del correntista. In ipotesi b), applicando il tasso legale nei periodi non usurari e trattando la CMS secondo la diversa formula proposta dal CTP della il CTU ha ottenuto, per i soli conti 3661 e 12222, saldi ricalcolati a credito del correntista pari ad € 16.571,55 CP_1 ed € 14.058,07, mentre il conto anticipi 12221 mantiene un saldo a favore della di € 66.068,02, con un saldo CP_1 complessivo ricalcolato dei rapporti pari ad € 35.438,40 a debito del correntista.
Le parti hanno depositato osservazioni alla consulenza;
la ha valorizzato la seconda ipotesi quale maggiormente CP_1 conforme all'orientamento nomofilattico in tema di commissione di massimo scoperto, sostenendo che in ogni caso il ricalcolo conduce ad un saldo finale a credito della mentre gli attori, nelle memorie e nelle note per la trattazione CP_1 scritta, hanno insistito per la nullità dei contratti, per la decadenza della convenuta dalle eccezioni tardive e per una diversa lettura delle risultanze peritali, affermando che, considerando separatamente i saldi creditori dei conti 3661 e 12222 rispetto al saldo passivo del conto anticipi 12221, emergerebbe un credito netto in loro favore.
All'udienza del 13.12.2024 la causa veniva trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; entrambe le parti depositavano note con cui ribadivano domande ed eccezioni e chiedevano la rimessione in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.; con provvedimento del 19.3.2025 il Giudice riservava la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. La convenuta depositava comparsa conclusionale in data 15.5.2025, mentre gli attori non depositavano comparsa conclusionale, ma, in data 29.5.2025, i loro difensori depositavano istanza di deposito di file “eml” attestante la rinuncia al mandato, comunicata via e-mail in data 15.4.2025 alla sola società Parte_1
Va esaminata anzitutto l'eccezione attorea di tardività della costituzione della convenuta e di conseguente decadenza dalle Con eccezioni non rilevabili d'ufficio. La costituzione di è intervenuta il 17.09.2014, data alla quale l'udienza di prima comparizione era stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, 4° comma, c.p.c., rispetto all'originaria udienza del
28.07.2014 indicata nell'atto di citazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione non incide sul termine per la costituzione del convenuto, che resta ancorato alla data originariamente pagina 3 di 10 indicata in citazione, dovendosi evitare che un provvedimento meramente organizzativo dell'ufficio giudiziario si traduca in una rimessione in termini generalizzata delle parti (artt. 166 e 167 c.p.c.; Cass. 2 luglio 2008, n. 17032; Cass. 7 febbraio Con 2007, n. 2744). Ne consegue che la costituzione di , avvenuta solo in coincidenza con la nuova data di udienza, deve essere qualificata come tardiva rispetto al termine legale, con la conseguente operatività delle decadenze previste dall'art. 167, 2° comma, c.p.c. per le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. In tale prospettiva, la dichiarazione degli attori di “non accettare il contraddittorio” sulle eccezioni così proposte si appalesa sostanzialmente superflua, atteso che la tardità delle eccezioni in senso stretto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente da una espressa contestazione di parte.
Tra le difese spiegate dalla convenuta rientra nella categoria delle eccezioni in senso stretto quella di prescrizione di parte delle pretese attoree, che, proprio perché formulata con comparsa di risposta depositata oltre il termine di cui all'art. 167
c.p.c., deve ritenersi inammissibile e come tale non può essere esaminata nel merito;
viceversa, restano pienamente ammissibili le mere difese, quali la contestazione della esistenza e della quantificazione del credito azionato e la deduzione di un saldo finale a favore della trattandosi di argomentazioni che non introducono un fatto estintivo o impeditivo CP_1 nuovo ma si limitano a negare la fondatezza delle allegazioni attoree (art. 167, 2° comma, c.p.c.; Cass. 14 marzo 2014, n.
5959). In ogni caso, anche prescindendo dal profilo preclusivo, la domanda attorea risulta infondata nel merito sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, sicché l'eccezione di prescrizione, quand'anche ammissibile, resterebbe comunque assorbita dal rigetto nel merito delle domande.
Va poi disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta per asserito mancato esperimento del procedimento di mediazione. Dalla documentazione in atti e da quanto allegato dagli stessi attori risulta che il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso presso l'organismo competente, che gli odierni attori vi hanno partecipato personalmente, assistiti dal difensore, e che il procedimento si è concluso con verbale negativo per mancata comparizione di un rappresentante della Banca, regolarmente convocata. Ai fini della condizione di procedibilità, l'ordinamento richiede che la parte onerata presenti la domanda di mediazione e partecipi al primo incontro dinanzi al mediatore, assistita dal proprio difensore, mentre non esige, a pena di improcedibilità, la partecipazione anche della controparte né tantomeno il raggiungimento di un accordo (art. 5, commi 1-bis, 2 e 2-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28; art. 6 d.lgs. 28/2010; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629; Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596). La mancata comparizione della parte chiamata alla mediazione costituisce, piuttosto, una condotta valutabile dal giudice ai fini delle spese e, se del caso, quale argomento di prova, oltre a integrare il presupposto per l'eventuale condanna al versamento di una somma corrispondente al contributo unificato a favore dell'entrata del bilancio dello Stato (art. 8, comma 4-bis, d.lgs. 28/2010), ma non incide sulla sussistenza della condizione di procedibilità quando l'iniziativa sia stata ritualmente assunta dalla parte onerata. Nel caso di specie è provato che la domanda di mediazione è stata tempestivamente presentata dagli attori, che essi hanno partecipato all'incontro innanzi al mediatore e che il procedimento si è concluso in esito negativo per mancata comparizione della Con convenuta;
deve pertanto ritenersi integrata la condizione di procedibilità e l'eccezione di improcedibilità sollevata da va respinta.
Quanto alla rinuncia al mandato da parte dei difensori degli attori, comunicata alla sola in data 15.4.2025 e Parte_1 successivamente prodotta in atti, va rammentato che l'art. 85 c.p.c. stabilisce che la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.). Tale disposizione, dettata per evitare la paralisi del processo e i possibili pregiudizi a carico di entrambe le parti, è stata costantemente interpretata nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni con riguardo alle vicende del processo, sia per quanto attiene alla legittimazione a pagina 4 di 10 ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse
(Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2019, n. 2677; Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295). In questo quadro, è stato più volte ribadito che ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non è, di per sé, la mera rinuncia, ma il fatto che alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore, momento a partire dal quale muta il centro di imputazione esterno del rapporto processuale (art. 85 c.p.c.; art. 82 c.p.c.; art. 101 c.p.c.).
Sul piano dei rapporti interni tra avvocato e cliente, la rinuncia al mandato costituisce una dichiarazione recettizia che produce effetto dal momento in cui perviene alla conoscenza del mandante (art. 1722, n. 2, c.c.), sicché, da quel momento, il rapporto di prestazione d'opera professionale si intende sciolto e il difensore non è più tenuto, in linea di principio, a prestare attività difensiva ulteriore (Cass. civ. 9 luglio 1992, n. 9994). Sul piano esterno, tuttavia, l'art. 85 c.p.c. deroga alla disciplina generale del mandato proprio al fine di assicurare la continuità della rappresentanza tecnica nel processo: fino alla nomina di un nuovo difensore, il procuratore originario continua a costituire l'unico referente dell'ufficio e delle altre parti, restando validamente eseguibili presso di lui le notifiche e gli atti del giudizio (art. 85 c.p.c.; Cass. civ. n. 2677/2019).
Anche la giurisprudenza più recente, nel ribadire la regola dell'ultrattività del mandato in presenza di eventi interruttivi non dichiarati, ha sottolineato che la posizione della parte rappresentata si stabilizza, rispetto al giudice e alle controparti, sino al momento in cui l'evento o la sostituzione del difensore risultino formalmente in giudizio (Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014,
n. 15295).
Nel caso di specie, la comunicazione di rinuncia risulta rivolta alla sola senza che risulti analoga rinuncia Parte_1 quanto ai difensori delle persone fisiche, con la conseguenza che, già solo per tale profilo, la posizione difensiva di questi ultimi non può dirsi incisa. Quanto alla società, la rinuncia è stata comunicata in data 15.4.2025, in epoca successiva alla trattazione scritta del 13.12.2024, all'esito della quale le parti, ivi compresi gli attori, hanno chiesto la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e dopo che le difese attoree erano state compiutamente articolate nell'atto di citazione, nelle memorie ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c. e nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. La mancata presentazione della comparsa conclusionale da parte degli attori si risolve, pertanto, in una scelta (o negligenza) difensiva che non incide sulla validità del contraddittorio, posto che l'ordinamento non richiede, ai fini del giusto processo, che sia sempre garantita la possibilità di ulteriori difese scritte oltre quelle già esercitate, né impone al giudice di riaprire l'istruttoria ogniqualvolta intervenga una rinuncia o revoca del mandato (artt. 24 e 111 Cost.; art. 190 c.p.c.; art. 301, 3° comma, c.p.c.).
La comparsa conclusionale, infatti, ha natura meramente illustrativa e riassuntiva delle domande, eccezioni e difese ritualmente introdotte nel giudizio, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove, ed è deputata esclusivamente allo svolgimento di argomentazioni difensive sui fatti già acquisiti alla causa (art. 190 c.p.c.; Cass. civ., sez.
VI-2, 12 gennaio 2012, n. 315; Cass. civ. 15 aprile 2014, n. 8737). La mancata utilizzazione di tale facoltà non determina decadenze ulteriori rispetto a quelle già maturate nel corso del processo, né preclude la decisione allo stato degli atti quando le posizioni delle parti siano già state compiutamente rappresentate negli scritti precedenti. Nel caso concreto, gli attori hanno ampiamente sviluppato le proprie doglianze in fatto e in diritto negli atti introduttivi, nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
e nelle note ex art. 127-ter c.p.c.; non è stata allegata, né risulta, una situazione sopravvenuta tale da impedire loro di nominare un nuovo difensore nei termini o da determinare un effettivo vulnus al diritto di difesa, né risulta che, a seguito della rinuncia, sia stata avanzata istanza di rinvio o di differimento ai fini della nomina di un nuovo difensore ovvero siano stati rappresentati specifici impedimenti alla prosecuzione della difesa tecnica.
Deve dunque escludersi che la rinuncia al mandato, nelle concrete modalità in cui è intervenuta, impedisca la pronuncia nel merito o comporti la nullità della sentenza, restando confinata nell'ambito del rapporto interno tra avvocato e cliente e pagina 5 di 10 potendo eventualmente rilevare solo ai fini di una diversa valutazione sul piano della responsabilità professionale del difensore.
Nel merito, in relazione alle dedotte violazioni degli obblighi di forma e di documentazione dei contratti, va rilevato che il
CTU ha espressamente tenuto conto della mancata produzione di contratti di conto corrente e di apertura di credito per i rapporti n. 3661 e 7079, applicando in luogo dei tassi praticati quelli sostitutivi conformi alla disciplina di trasparenza bancaria, espungendo ogni forma di anatocismo in assenza di valida clausola scritta e verificando comunque, per tutti i rapporti, il rispetto del tasso soglia usura, con azzeramento degli interessi e delle altre competenze nei periodi di superamento (art. 117 T.U.B.; art. 1283 c.c.; art. 1815, 2° comma, c.c.; delibera CICR 9.2.2000). L'effetto sostanziale delle doglianze attoree sul punto risulta dunque già recepito nella metodologia di ricalcolo adottata dal CTU, che ha operato come se i rapporti privi di valida pattuizione scritta dovessero essere ricostruiti alla luce del tasso legale e del divieto di anatocismo. Resta, semmai, esclusa la possibilità di dichiarare una nullità “in più”, tale da condurre, a prescindere dalle operazioni di ricalcolo, a un automatismo restitutorio non coerente con le risultanze tecniche.
La prospettazione degli attori, secondo cui il mancato riscontro alla richiesta ex art. 119 T.U.B. determinerebbe la nullità dei contratti e imporrebbe di ritenere senz'altro dovuta la restituzione di tutte le somme addebitate in eccedenza rispetto al tasso legale e alle condizioni minime di legge, non può essere condivisa. La mancata consegna della documentazione, pur rilevante sul piano degli obblighi di correttezza e trasparenza e potenzialmente produttiva di responsabilità risarcitoria in presenza di un danno specifico allegato e provato, non si traduce automaticamente nella nullità dei rapporti in essere, soprattutto ove – come nel caso di specie – l'assenza di contratti sia stata già neutralizzata in sede tecnica mediante l'applicazione del regime più favorevole al cliente (art. 117 T.U.B.; art. 119 T.U.B.; art. 2697 c.c.).
Quanto alla dedotta continuità aziendale tra la ditta individuale “ e la società di persone Parte_1 Pt_1
in virtù della donazione d'azienda intervenuta tra le parti, gli attori sostengono che la società sarebbe subentrata, a
[...] titolo derivativo, nei rapporti bancari già facenti capo all'imprenditore individuale, ivi compresi i conti n. 3661 e 7079, con conseguente legittimazione a far valere tutte le pretese restitutorie e risarcitorie relative alla pretesa illiceità delle condizioni applicate sin dall'origine. In linea generale, è vero che il trasferimento dell'azienda, anche mediante donazione, comporta, salvo patto contrario, il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale, ai sensi dell'art. 2558 c.c., e che, in tale ambito, vengono normalmente ricompresi anche i contratti bancari e finanziari funzionalmente connessi all'attività d'impresa o al ramo ceduto, ferma restando la tutela del terzo contraente e, in particolare, dell'istituto di credito (artt. 2558 e 2559 c.c.; Cass.civ., sez.III, 11 Ottobre 2016, n.20417;
Cass.civ.,sez.II, ord. 29 dicembre 2020, n. 29806; Cass.civ., sez.I, ord. 5 gennaio 2022, n.192 ) Tuttavia, la questione relativa all'estensione soggettiva e temporale della titolarità delle azioni di ripetizione e di risarcimento – se ed in che misura esse spettino al cedente o al cessionario dell'azienda per le rimesse e le competenze maturate in epoca anteriore o successiva al trasferimento – può, nel caso di specie, essere lasciata impregiudicata poiché, anche riconoscendo, ai soli fini del decidere, la legittimazione attiva della società attrice in continuità con la ditta individuale, il risultato del ricalcolo tecnico non conduce comunque all'accertamento di un credito in suo favore. Ciò in quanto il CTU, in un'ottica più favorevole agli attori, ha comunque esteso il ricalcolo anche ai conti originariamente intestati alla ditta individuale, trattando i rapporti nel loro complesso come espressivi di un'unica vicenda economica connessa all'attività di “ ”, così come Pt_1 prospettato dalla stessa parte attrice;
nondimeno, anche includendo tali rapporti, il saldo complessivo ricalcolato dei conti in contestazione risulta negativo per il correntista, e ciò tanto nell'ipotesi a), in cui emerge un saldo di € 7.003,98 a debito, quanto, con maggiore evidenza, nell'ipotesi b), in cui il saldo finale a carico del correntista ammonta ad € 35.438,40. Ne consegue che, anche aderendo integralmente alla tesi attorea sulla continuità aziendale e sul subentro della società nei pagina 6 di 10 rapporti bancari della ditta, non si perviene comunque all'accertamento di alcun credito in favore degli attori, con conseguente carattere assorbente delle risultanze peritali rispetto alla questione, che resta irrilevante ai fini decisori.
La diversa lettura delle risultanze peritali proposta dagli attori, che pretende di isolare i saldi creditori ricalcolati dei conti
3661 e 12222 per opporli al saldo passivo del conto anticipi 12221 e ricavarne così un presunto credito netto di circa €
7.000,00, si fonda su una scomposizione artificiosa di un complesso di rapporti che la consulenza, in coerenza con le stesse allegazioni attoree e con la struttura dei rapporti (conto corrente collegato a conto anticipi), ha trattato unitariamente. È lo stesso CTU a chiarire che il saldo complessivo ricalcolato dei conti oggetto di indagine è negativo per il correntista;
non è pertanto consentito utilizzare selettivamente singole poste creditorie per estrapolare un credito che, nella visione d'insieme, non sussiste.
In tema di usura, va sottolineato che la consulenza ha già applicato, per entrambe le ipotesi considerate, la sanzione prevista dall'art. 1815, 2° comma, c.c., azzerando gli interessi e le altre competenze nei trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia;
una volta depurati i rapporti da ogni effetto usurario ed anatocistico e riparametrati i tassi alle disposizioni di legge e alle Istruzioni di Banca d'Italia, il permanere di un saldo a favore della esclude che il comportamento dell'istituto di CP_1 credito abbia determinato un pregiudizio patrimoniale riconoscibile in capo agli attori, i quali non hanno allegato specifici danni ulteriori rispetto alla generica maggior onerosità del rapporto, né hanno fornito prova di concrete perdite di chance imprenditoriali o di particolari esposizioni verso terzi causalmente connesse alle condotte contestate (art. 2697 c.c.).
Quanto alla domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus per contrasto con la normativa antitrust e con il provvedimento della Banca d'Italia del 2.5.2005, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito il quadro nei seguenti termini: il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia accerta l'illiceità, ai sensi dell'art. 2 l. n. 287/1990, delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI di fideiussione omnibus, ma tale illecito “a monte” non comporta automaticamente la nullità di tutte le fideiussioni “a valle”; esso può determinare la nullità, di regola parziale, delle sole clausole dei singoli contratti che riproducano in modo conforme quelle previsioni, restando valido il resto del rapporto, salva la diversa soluzione – più radicale – in casi particolari (l. n. 287/1990, art. 2; provv. Banca d'Italia 2.5.2005 n. 55;
Cass. civ., sez. I, ord. 12 dicembre 2017, n. 29810; Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994). Ne discende che il fideiussore che eccepisce la nullità non può limitarsi a richiamare in astratto il provvedimento dell'Autorità di vigilanza o lo schema ABI, ma deve allegare e provare, da un lato, che il testo della fideiussione sottoscritta riproduce effettivamente, in modo pedissequo o comunque sostanzialmente conforme, le clausole 2,
6 e 8 dello schema ABI oggetto di censura, e, dall'altro, che il contratto è stato stipulato in un arco temporale in cui l'intesa anticoncorrenziale era operante, così da poter configurare un collegamento “a valle” tra la singola garanzia e l'intesa vietata
(Cass. civ., sez. I, ord. n. 29810/2017; Cass. civ., sez. I, n. 13846/2019; Cass. civ., Sez. Un., n. 41994/2021).
Nel caso concreto, gli attori si limitano a richiamare genericamente il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e la sentenza di Cassazione n. 13846/2019, senza tuttavia produrre integralmente i testi delle fideiussioni, né indicare puntualmente quali clausole in concreto sottoscritte riprodurrebbero quelle censurate (clausola di reviviscenza, clausola di deroga all'art. 1957 c.c., clausola di sopravvivenza), né ancora fornire elementi specifici in ordine alla data di stipula delle garanzie tali da ricollegare il rapporto all'intesa sanzionata e all'ambito operativo del provvedimento Banca d'Italia. Difetta, pertanto, l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sui fideiussori in ordine alla concreta conformità delle garanzie allo schema ABI vietato e al collegamento temporale con l'intesa anticoncorrenziale, e nessuna delle parti ha richiesto l'acquisizione d'ufficio dei testi fideiussori mediante ordine di esibizione o altri mezzi istruttori, sicché il giudice non può supplire d'ufficio alla carenza di allegazioni e prove delle parti.
pagina 7 di 10 in mancanza di tale prova, non può essere dichiarata la nullità, neppure parziale, delle fideiussioni, che, allo stato degli atti, devono reputarsi valide ed efficaci.
Parimenti infondate risultano le domande risarcitorie, sia sotto il profilo della dedotta illegittimità delle segnalazioni a sofferenza in Centrale Rischi, sia sotto quello del preteso danno all'immagine e alla reputazione commerciale. Gli attori, infatti, non hanno in primo luogo fornito la prova della segnalazione asseritamente illegittima, omettendo di produrre visure o estratti della Centrale Rischi della Banca d'Italia, di sistemi informativi privati (CRIF o analoghi) o di altre banche dati dalle quali risulti l'effettiva annotazione a loro carico, né hanno allegato in modo circostanziato le modalità, la durata,
l'oggetto e il periodo delle segnalazioni contestate. In secondo luogo, difetta completamente la prova del danno- conseguenza, poiché non sono stati indicati, né tanto meno documentati, concreti episodi di diniego di affidamenti o di revoca di linee di credito, occasioni contrattuali perse o specifiche ricadute pregiudizievoli sulla reputazione economico- commerciale della società o dei garanti;
gli attori si limitano a prospettare, in termini meramente generici, un peggioramento dell'immagine e dell'affidabilità, senza correlare tali affermazioni a fatti storici, atti o circostanze precise (artt. 2043, 2059 e
2697 c.c.).
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi – sia esso patrimoniale o non patrimoniale – non è mai in re ipsa, ma costituisce pur sempre un “danno-conseguenza” che deve essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ma pur sempre ancorate a elementi di fatto specifici (artt. 2043, 2059 e 2050 c.c.; art. 15 d.lgs. 196/2003; Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2019,
n. 207; Cass. civ., sez. VI-3, 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. civ., sez. III, ord. 13 novembre 2024, n. 29252). In tale prospettiva, la mera deduzione dell'illegittimità della segnalazione non è sufficiente a fondare il diritto al ristoro, occorrendo la dimostrazione del nesso causale tra la condotta dell'intermediario e il pregiudizio lamentato. Nel caso di specie, non risultano allegati né provati, neppure in via presuntiva, concreti effetti pregiudizievoli riconducibili alle asserite segnalazioni, con la conseguenza che le domande risarcitorie – tanto sotto il profilo patrimoniale quanto sotto quello non patrimoniale – non possono essere accolte.
In definitiva, la consulenza tecnica d'ufficio – che il Giudice ritiene di fare propria, sia nella prima sia nella seconda ipotesi ricostruttiva, in quanto logica, coerente e adeguatamente motivata – offre una ricostruzione complessiva dei rapporti che appare immune da vizi logici e giuridici e non validamente scalfita dalle osservazioni di parte. Il CTU ha anzitutto ricostruito i rapporti depurandoli da ogni profilo di patologia lamentato dagli attori (mancanza di contratti, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese non pattuite, usura), applicando tassi sostitutivi conformi alla normativa di trasparenza e alla disciplina antiusura, e ha poi prospettato due scenari alternativi – l'ipotesi a) e l'ipotesi b) – che recepiscono, rispettivamente, una nozione più ampia e una più restrittiva di inclusione della CMS nel calcolo del TEG. Le critiche degli attori restano sul piano meramente valutativo e non individuano specifici errori di calcolo, omissioni di poste, travisamenti di dati contabili o violazioni delle regole tecniche di capitalizzazione e di imputazione delle competenze;
in mancanza di puntuali censure tecniche, il giudice può legittimamente fare proprie le conclusioni del CTU, utilizzandole come fondamento del proprio convincimento, fermo il suo potere-dovere di valutazione ex art. 116 c.p.c. (artt. 61, 191 e 194
c.p.c.; art. 117 T.U.B.; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2017, n. 1312).
Sia nell'ipotesi a), che include integralmente la CMS nel TEG, sia nell'ipotesi b), che tratta la CMS secondo modalità più favorevoli alla Banca, il saldo complessivo dei rapporti, una volta eliminati gli effetti dell'anatocismo e dell'usura e sostituiti i tassi non validamente pattuiti con quelli legali o di legge, rimane comunque negativo per il correntista: nell'ipotesi a) il CTU ha evidenziato un saldo finale a debito di circa € 7.003,98, mentre nell'ipotesi b) il saldo a carico del correntista si attesta intorno ad € 35.438,40. In entrambi gli scenari, quindi, non emerge alcun credito netto in favore degli pagina 8 di 10 attori, ma permane un'esposizione debitoria nei confronti della Banca. Tale dato, che assorbe anche la questione della dedotta continuità aziendale tra ditta individuale e società e rende irrilevanti le ulteriori contestazioni sulla metodologia del ricalcolo, comporta che difetti il presupposto stesso delle pretese restitutorie e risarcitorie azionate: non solo non risulta alcun indebito saldo attivo da ripetere, ma neppure è dimostrato che la condotta della abbia, all'esito di una corretta CP_1 applicazione della disciplina di trasparenza e antiusura, determinato un pregiudizio economicamente apprezzabile in capo agli attori. Le domande attoree, tanto di accertamento quanto restitutorie e risarcitorie, devono pertanto essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., avuto riguardo alla natura bancaria della controversia, al suo valore indeterminabile e alla complessità delle questioni trattate;
ai fini della liquidazione si applicano i parametri forensi vigenti per le cause di valore indeterminabile, collocando la presente causa nella fascia di media complessità e assumendo i valori medi dello scaglione di riferimento (D.M. 10 marzo
2014, n. 55, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico degli attori, in solido tra loro, disponendosi che le stesse restino a loro carico ovvero, se anticipate dalla convenuta, siano da costoro alla stessa rimborsate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 2829/2014 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così decide:
– rigetta integralmente le domande proposte da , da , da Parte_5 Parte_2 [...]
e da nei confronti di Pt_1 Parte_3 Controparte_3
– dichiara inammissibile, per tardività della costituzione della convenuta, l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree;
– condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a ,in persona del legale rappresentante p.t., le spese Controparte_3 di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA come per legge;
– pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, disponendo che le stesse restino definitivamente a loro carico ovvero, se anticipate dalla convenuta, siano da costoro alla stessa rimborsate.
Così deciso in Foggia, 11 dicembre 2025
Il giudice onorario
Avv. FR IL
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